Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Qualora il giudice del dibattimento, avendo dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, restituisca gli atti al Pubblico ministero e questi formuli al Gup una nuova richiesta di rinvio a giudizio, non si determina una "stasi processuale" riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. pen., dovendo il giudice della udienza preliminare, indipendentemente dalla correttezza della ordinanza del giudice del dibattimento, sulla quale non ha alcun potere di sindacare, procedere a seguito della nuova richiesta del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2012, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/12/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3678
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 33567/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE NOLA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE NOLA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 19019/2010 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 02/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Nola. RITENUTO IN FATTO
In data 2.8.2012 il Gip del Tribunale di Nola trasmetteva, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., a questa Corte gli atti del procedimento nei confronti di AN UN rilevando il conflitto di competenza con il Tribunale di Nola.
A ragione affermava che erroneamente il giudice del dibattimento, in composizione monocratica, in data 24.4.2012 aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero che, conseguentemente, aveva riformulato la richiesta di rinvio a giudizio investendo nuovamente il Gup la cui competenza doveva ritenersi ormai esaurita. Essendosi determinata una situazione di stasi processuale, doveva ritenersi riconducibile ai "casi analoghi" di cui all'art. 28 c.p.p.. In particolare, precisava che il tribunale, decidendo su eccezione del difensore, aveva ritenuto la nullità assoluta ed insanabile del decreto che dispone il giudizio per omissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e dell'avviso al difensore di fiducia dell'imputato (Avv.to Francesco Annunziata) della fissazione dell'udienza preliminare. Tale valutazione non poteva condividersi, atteso che all'udienza preliminare era presente altro difensore di fiducia (Avv.to Vincenzo Catapano) il quale non aveva eccepito l'omissione degli avvisi all'altro difensore;
pertanto, la nullità a regime intermedio era sanata in assenza di eccezione da parte del difensore di fiducia presente con la conseguente preclusione di farla valere successivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella specie, all'evidenza, il giudice del dibattimento non ha declinato la competenza a decidere, ne' ha ricusato di prendere cognizione del fatto per il quale il AN era stato rinviato a giudizio, ma nell'ambito della cognizione del procedimento, esercitando i propri poteri ha, su eccezione sollevata dal difensore dell'imputato, dichiarato la nullità del decreto di citazione disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero il quale - come evidenziato nel provvedimento in esame - ha formulato al gip una nuova richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio.
Pertanto, a differenza di quanto affermato dal gip, non si è determinata alcuna stasi processuale, dovendo, all'evidenza, il giudice dell'udienza preliminare procedere a seguito della richiesta di emissione del decreto di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Nè rientra nei poteri del gup, investito della nuova richiesta del pubblico ministero, la possibilità di sindacare la decisione del tribunale in ordine alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio precedentemente emesso. Indipendentemente dalla correttezza dell'ordinanza del giudice del dibattimento, al gup investito della nuova richiesta del pubblico ministero resta preclusa qualsivoglia valutazione in ordine alla predetta decisione. Del resto, è stato affermato che il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita -dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, Toni, rv. 243590).
Ne consegue che nella specie competente a decidere è il gup del Tribunale di Nola cui deve essere disposta la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Nola cui dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013