Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2012, n. 2664
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

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Qualora il giudice del dibattimento, avendo dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, restituisca gli atti al Pubblico ministero e questi formuli al Gup una nuova richiesta di rinvio a giudizio, non si determina una "stasi processuale" riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. pen., dovendo il giudice della udienza preliminare, indipendentemente dalla correttezza della ordinanza del giudice del dibattimento, sulla quale non ha alcun potere di sindacare, procedere a seguito della nuova richiesta del P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2012, n. 2664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2664
    Data del deposito : 11 dicembre 2012

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