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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1484/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6811/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TELTELM000581 per il periodo di imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli Il Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, notificato in data 09.08.2023, con il quale l'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente della somma di Euro 7.492,00 e il conseguente omesso versamento di Irpef 2018 di euro 3.247,00, più addizionale regionale Irpef di euro 152,00, addizionale comunale Irpef di 60,00, oltre sanzioni ed interessi.
La Corte di giustizia di primo grado, in composizione monocratica, ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto l'Agenzia aveva contestato l'omessa indicazione nel Modello dichiarativo dei compensi percepiti per aver svolto attività di lavoro dipendente nei confronti del pastificio “Società_1
”, per quanto rilevato sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria.
Il ricorrente aveva eccepito di avere cessato il rapporto di lavoro in data 31.12.2017 presso tale pastificio, come da comunicazione effettuata al patronato l'11.12.2017.
Ma La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento trovi come fonte la dichiarazione modello 770 presentata dai sostituti d'imposta per l'anno d'imposta 2018.
In sostanza il contribuente ha formulato la semplice comunicazione di dimissioni volontarie, ma, a fronte di tale dichiarazione del datore di lavoro, secondo la Corte, non risulta avanzata nessuna richiesta di annullamento e/o modifica della certificazione validamente presentata da parte del sostituto d'imposta. Inoltre, il contribuente non ha fornito alcuna documentazione che potesse attestare la mancata percezione del reddito contestato. Le spese venivano compensate.
Ric_1 appella e contesta la sentenza di primo grado, ribadendo di non avere ricevuto alcun compenso per l'anno 2018, di aver allegato gli estratti di conto corrente, di aver invano rappresentato alla Agenzia e alla datrice di lavoro l'errore, chiedendo a quest'ultima l'annullamento della dichiarazione, allegando anche copia del decreto ingiuntivo ottenuto per le somme mai percepite dalla datrice di lavoro. Con tale documentazione la Corte di primo grado non si sarebbe confrontata. Si è costituita l'Agenzia che ha controdedotto eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità, come anche l'infondatezza dell'impugnazione a fronte della correttezza della motivazione di primo grado, in quanto le mere dimissioni in assenza di accettazione da parte del datore di lavoro non hanno efficacia, come anche alcuna modifica o annullamento della dichiarazione da parte del sostituto di imposta risulta intervenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. A ben vedere, vertendosi in tema di periodo di imposta 2018, la prova della ricezione del reddito da parte del contribuente viene fatta derivare esclusivamente dalla dichiarazione del sostituto di imposta
- il pastificio citato in premessa. A fronte di ciò, però, il contribuente ha comprovato di aver presentato dimissione volontarie a partire dal 31 dicembre 2017, cosicché non avrebbe ricevuto alcun reddito da parte del datore di lavoro
“Società_1” a partire dal 1 gennaio 2018. Depongono nel senso della fondatezza della tesi del contribuente, oltre alle dimissioni citate, anche la circostanza che Ric_1 svolse altro lavoro nel 2018, dichiarando reddito a riguardo, come emerge dallo stesso avviso di accertamento. Cosicché, inspiegabilmente, avrebbe dichiarato solo uno dei due redditi da lavoro. D'altro canto, neanche convincente è l'argomento per cui l'omessa rettifica da parte del sostituto di imposta comproverebbe l'effettività della dazione del reddito da lavoro dipendente, non potendo della negligenza o dell'inerzia del datore di lavoro farsi carico all'attuale contribuente. Pertanto, va accolto l'appello, mentre le spese vanno compensate in quanto Agenzia delle Entrate ha fondato la propria tesi, senza colpa, sul modello 770.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1484/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000581 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6811/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:assente Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento TELTELM000581 per il periodo di imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli Il Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, notificato in data 09.08.2023, con il quale l'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente della somma di Euro 7.492,00 e il conseguente omesso versamento di Irpef 2018 di euro 3.247,00, più addizionale regionale Irpef di euro 152,00, addizionale comunale Irpef di 60,00, oltre sanzioni ed interessi.
La Corte di giustizia di primo grado, in composizione monocratica, ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto l'Agenzia aveva contestato l'omessa indicazione nel Modello dichiarativo dei compensi percepiti per aver svolto attività di lavoro dipendente nei confronti del pastificio “Società_1
”, per quanto rilevato sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria.
Il ricorrente aveva eccepito di avere cessato il rapporto di lavoro in data 31.12.2017 presso tale pastificio, come da comunicazione effettuata al patronato l'11.12.2017.
Ma La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento trovi come fonte la dichiarazione modello 770 presentata dai sostituti d'imposta per l'anno d'imposta 2018.
In sostanza il contribuente ha formulato la semplice comunicazione di dimissioni volontarie, ma, a fronte di tale dichiarazione del datore di lavoro, secondo la Corte, non risulta avanzata nessuna richiesta di annullamento e/o modifica della certificazione validamente presentata da parte del sostituto d'imposta. Inoltre, il contribuente non ha fornito alcuna documentazione che potesse attestare la mancata percezione del reddito contestato. Le spese venivano compensate.
Ric_1 appella e contesta la sentenza di primo grado, ribadendo di non avere ricevuto alcun compenso per l'anno 2018, di aver allegato gli estratti di conto corrente, di aver invano rappresentato alla Agenzia e alla datrice di lavoro l'errore, chiedendo a quest'ultima l'annullamento della dichiarazione, allegando anche copia del decreto ingiuntivo ottenuto per le somme mai percepite dalla datrice di lavoro. Con tale documentazione la Corte di primo grado non si sarebbe confrontata. Si è costituita l'Agenzia che ha controdedotto eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità, come anche l'infondatezza dell'impugnazione a fronte della correttezza della motivazione di primo grado, in quanto le mere dimissioni in assenza di accettazione da parte del datore di lavoro non hanno efficacia, come anche alcuna modifica o annullamento della dichiarazione da parte del sostituto di imposta risulta intervenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. A ben vedere, vertendosi in tema di periodo di imposta 2018, la prova della ricezione del reddito da parte del contribuente viene fatta derivare esclusivamente dalla dichiarazione del sostituto di imposta
- il pastificio citato in premessa. A fronte di ciò, però, il contribuente ha comprovato di aver presentato dimissione volontarie a partire dal 31 dicembre 2017, cosicché non avrebbe ricevuto alcun reddito da parte del datore di lavoro
“Società_1” a partire dal 1 gennaio 2018. Depongono nel senso della fondatezza della tesi del contribuente, oltre alle dimissioni citate, anche la circostanza che Ric_1 svolse altro lavoro nel 2018, dichiarando reddito a riguardo, come emerge dallo stesso avviso di accertamento. Cosicché, inspiegabilmente, avrebbe dichiarato solo uno dei due redditi da lavoro. D'altro canto, neanche convincente è l'argomento per cui l'omessa rettifica da parte del sostituto di imposta comproverebbe l'effettività della dazione del reddito da lavoro dipendente, non potendo della negligenza o dell'inerzia del datore di lavoro farsi carico all'attuale contribuente. Pertanto, va accolto l'appello, mentre le spese vanno compensate in quanto Agenzia delle Entrate ha fondato la propria tesi, senza colpa, sul modello 770.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì