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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 146/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Marco Gaeta Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi a seguito di rinvio della Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 8863/2021 pubblicata il
31 marzo 2021, proposta da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Maria Li Calzi e Davide Lo Giudice ed elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Regina Elena n. 60, presso lo studio del primo;
Appellante in riassunzione contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente al CP_1 C.F._2
Viale Sicilia n. 176;
Appellato contumace
All'udienza del 25 settembre 2025 parte appellante concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto d'appello, ovvero, “- in totale riforma della sentenza impugnata, preliminarmente, ammettere le prove testimoniali richieste e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per non aver presentato il ricorso ex art. 3 legge 24/2001 n.89; CP_1
- ritenere e dichiarare che dall'inadempimento del professionista ne è derivato alla Sig.ra Parte_2
[..
[...] un danno da lucro cessante pari all'importo che avrebbe ottenuto dalla presentazione entro
[...]
i termini del ricorso (Legge Pinto) e conseguentemente condannare il detto professionista convenuto
a risarcire il danno nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre gli interessi legali dal mese di dicembre 2009 al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato i primi
e non riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 470/2017 pubblicata il 23 ottobre 2017, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda risarcitoria di €. 8.666,00, proposta da contro l'avv. e fondata sulla Parte_1 CP_1 responsabilità professionale di questi per l'omessa proposizione di ricorso ex art. 3 della legge
24/03/2001 n. 89.
L'attrice deduceva di aver conferito, nel dicembre 2009, incarico al suddetto legale affinché agisse giudizialmente per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge a fronte dell'eccessiva durata di un procedimento amministrativo;
solo in un momento successivo, apprendeva che il ricorso non era mai stato depositato.
Instaurato il procedimento per cui è causa innanzi al Tribunale di Caltanissetta, veniva dichiarata la contumacia dell'avv. e parte attrice formulava, ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., richiesta di prova CP_1 testimoniale che veniva rigettata in quanto inammissibile. La causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale nisseno, nel rigettare la domanda attorea, imputava all'attrice il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al rilascio della procura nei confronti del professionista, assumendo che il perfezionamento del contratto d'opera non avrebbe potuto indurre ad affermare che il professionista fosse incaricato di introdurre uno specifico giudizio, circostanza questa da provarsi necessariamente con la produzione della procura alle liti.
******
impugnava la detta pronuncia innanzi a questa Corte, affidando le proprie censure Parte_1 ad un unico motivo di gravame.
Nello specifico, censurava la parte della sentenza che, a pag. 4, riporta: “Orbene, parte attrice, lo si ripete, non ha prodotto in atti il riferito mandato alle liti, non ha dato prova della eventuale perdita dello stesso senza sua colpa, al fine di validamente ricorrere alle prove testimoniali, ai sensi degli artt. 2724 e 2725 c.c., richieste in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., né ha provato di avere richiesto senza esito il detto atto al difensore. Giova precisare che le deduzioni della parte in ordine all'ammissibilità della prova per testi risultano inconducenti, atteso che diverso è provare la sussistenza del contratto d'opera intellettuale dalla prova del mandato alle liti. Ed infatti, il perfezionamento del contratto d'opera non condurrebbe comunque, di per sé, ad affermare che il
2 professionista sia stato incaricato di introdurre uno specifico giudizio, circostanza questa che deve necessariamente essere provata con la produzione della procura alle liti, essendo il contratto ed il mandato atti giuridicamente distinti ed autonomi. Va inoltre rilevato che la prova per testi risulta volta specificatamente a provare l'esistenza del mandato alle liti, prova che, si ribadisce, non può essere ammessa. Appare quindi di tutta evidenza che parte attrice non ha assolto l'onere della prova ex art 2697 co. 1 c.c. sulla stessa incombente”.
L'appellante, con il gravame, deduceva l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta con la memoria istruttoria, evidenziandone il carattere decisivo ai fini dell'accertamento dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale all'avv. quale presupposto per l'imputazione del CP_1 danno subito.
A fondamento della propria doglianza, l'appellante rilevava come, in base al corretto riparto dell'onere probatorio, gravasse sull'attrice (odierna appellante) l'onere di dimostrare l'instaurazione di un rapporto professionale con il legale convenuto, sulla base di un contratto di mandato che, per sua natura, non richiede la forma scritta. Al contrario, la procura alle liti, avente esclusiva rilevanza endoprocessuale, non poteva ritenersi elemento necessario a fondare la prova dell'esistenza del rapporto sostanziale.
L'avvocato convenuto rimaneva contumace.
Con sentenza n. 202/2019 publicata il 28 marzo 2019 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'appello proposto da , unitamente alle richieste istruttorie, rilevando che Parte_1 quest'ultime si riferivano per lo più alla prova della procura e che, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile, in relazione agli atti per i quali è richiesta la forma ad substantiam, nel solo caso in cui la parte abbia smarrito il documento senza sua colpa, circostanza non allegata dall'appellante.
Aggiungeva, con riferimento al mandato, che esso non abilita il difensore a rappresentare il cliente sicché non era possibile affermare la responsabilità dell'avv. perché, in difetto di prova di jus CP_1 postulandi dello stesso, non poteva avere confidato nell'avvenuta instaurazione del Parte_1 procedimento di equa riparazione.
******
Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto da ricorso per Cassazione sulla scorta Parte_1 di un unico motivo fondato, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1325, 1392 e 2725 c.c.
Nello specifico, la censurava la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte Parte_1 che recita “la prova testimoniale non può essere ammessa sull'esistenza della procura, stante il limite fissato dall'art. 2725 c.c. che ne prevede l'ammissibilità quanto agli atti per i quali è richiesta la
3 forma ad substantiam solo nel caso in cui la parte, senza sua colpa ne abbia perduto il documento: circostanza, questa, nemmeno allegata dall'appellante. Per altro verso, il conferimento del mandato
(cioè dell'incarico) professionale, non abilita il difensore a rappresentare il cliente ma costituisce unicamente il presupposto della successiva distinta attribuzione del potere rappresentativo”.
La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo che la Corte di Appello, erroneamente ritenendo necessaria la prova scritta della procura ad litem ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, in luogo della prova testimoniale del mandato, ingiustamente rigettava l'istanza istruttoria formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza n. 8863/2021 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione riteneva il motivo fondato, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando che la ricorrente non mirava a dimostrare l'esistenza della procura ad litem - soggetta a forma scritta - bensì a provare la circostanza di mero fatto dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale e, dunque, la conclusione di un contratto d'opera, soggetto al principio della libertà di forma, osservando che la ricorrente, del resto, non poteva provare di avere rilasciato procura, che è atto che rimane nella disponibilità dell'avvocato.
Concludeva la Corte osservando che “la dimostrazione di un incarico (ossia del contratto d'opera) è sufficiente a far sorgere l'obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere
a farsi rilasciare procura ad agire, con la conseguenza che il cliente è sufficiente che dimostri di avere dato incarico ad agire (contratto d'opera) e questa dimostrazione era qui chiesta, e non aveva bisogno di allegazione di prova scritta ad substantiam, e dunque non v'erano i limiti di prova testimoniale previsti per quest'ultima”.
, ha quindi riassunto il giudizio insistendo sulle richieste risarcitorie originariamente Parte_1 formulate nonché sull'ammissione della prova testimoniale.
Parte appellata non si è costituita.
*******
Avendo la Cassazione, ravvisato nella sentenza impugnata, il vizio di violazione di legge, la Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e valutare ex novo i fatti acquisiti ma anche altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione, nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse.
Ciò detto l'appello è fondato.
Va, preliminarmente, rilevato che in materia di riparto dell'onere della prova, compete a chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nel caso di specie, trattandosi di rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla cliente provare la fonte del rapporto obbligatorio e,
4 dunque, il conferimento dell'incarico, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul professionista la prova dell'adempimento degli obblighi assunti con la diligenza richiesta.
Così nel caso di specie, grava sull'appellante l'onere di dimostrare la stipulazione con l'appellato, avv. del contratto d'opera professionale. CP_1
Tuttavia, erroneamente il Tribunale di Caltanissetta, alla luce del dictum del giudice di legittimità, riteneva che il conferimento della procura, non prodotta, fosse elemento costitutivo dell'azione per inadempimento proposta da poiché la fonte degli obblighi del professionista è Parte_1 costituita dal contratto d'opera che, essendo a forma libera, può essere provato anche per testimoni,
e l'ottenimento della procura ad agire, dal proprio assistito, rientra fra gli obblighi propri del difensore.
Si aggiunga che la procura, che ha la natura di negozio unilaterale, ha la funzione precipua di conferire il potere di rappresentanza, rendendo opponibili a terzi i poteri del mandatario e solo per essa è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Pertanto, con ordinanza del 19 gennaio 2023, questa Corte ammetteva la prova testimoniale formulata da parte appellante in primo grado con la seconda memoria istruttoria - in relazione alle domande a),
c), d) ed e) volte a provare il conferimento all'avv. nel dicembre 2009 da parte di CP_1 Parte_1
, dell'incarico di promuovere l'azione volta ad ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata
[...] del processo, escludendo il capo b), che verteva sulla sottoscrizione “del mandato per proporre il ricorso”, ritenuto “inammissibile poiché tendente a provare la sussistenza di un atto soggetto a forma scritta a pena di nullità, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2725 co. 2 e 2724 n. 3
c.c.”; quindi procedeva all'escussione dei testimoni.
A seguito delle risultanze probatorie acquisite mediante l'escussione testimoniale, l'azione proposta risulta fondata, dovendosi ritenere provato il contratto d'opera tra le parti, l'inadempimento del professionista e il danno conseguente.
Il teste escusso all'udienza del 19 aprile 2023, dichiarava di essere venuto a Testimone_1 conoscenza dell'avvenuto conferimento del mandato difensivo da parte di , nel Parte_1 dicembre 2009, all'avv. per il tramite del fratello della medesima, , con il CP_1 Parte_3 quale si era recato presso lo studio del legale in Caltanissetta, al fine di ricevere aggiornamenti relativi ad un proprio procedimento seguito dallo stesso professionista. Il teste riferiva poi che, in tale occasione, il fratello dell'appellante chiedeva informazioni circa lo stato del ricorso promosso dalla sorella, ricevendo dal legale la seguente risposta: “Presentato, tutto a posto ma non ho notizie”. Il teste aggiungeva, infine, di aver appreso, a distanza di tempo e sempre per il tramite del fratello dell'appellante, che la causa promossa da quest'ultima “era andata male”.
5 Il teste , ha riferito che nel 2009, senza specificazione del mese che non ricordava, Testimone_2 si trovava presso lo studio dell'avv. per una questione giudiziaria riguardante la propria moglie, CP_1 allorché incontrava, nei medesimi locali, . Quest'ultima gli riferiva di trovarsi lì “per Parte_1 presentare, anzi, per dare mandato all'Avv. in relazione ad una causa della Legge Pinto”. Il CP_1 teste dichiarava, altresì, che, a distanza di tempo, l'avv. gli aveva riferito di aver provveduto al CP_1 deposito dei ricorsi ex Legge Pinto tanto per la moglie del dichiarante quanto per la . Parte_1
Concludeva affermando di essere successivamente venuto a conoscenza, dapprima da Parte_1
e, successivamente, per dichiarazione dello stesso legale, che il ricorso a nome di quest'ultima
[...] non era stato, in realtà, depositato.
Le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti terzi e disinteressati, consentono di ritenere provato l'avvenuto conferimento dell'incarico in particolare perché riportano le dichiarazioni dello stesso professionista, che affermava di avere azionato la pretesa per conto di;
il Parte_1 secondo testimone inoltre confermava che questa si trovava presso lo studio del legale “per presentare, anzi, per dare mandato all'Avv. in relazione ad una causa della Legge Pinto”. CP_1
Il mancato promovimento dell'azione, costituente l'inadempimento dell'avvocato, allegato dall'appellante, pure deve dirsi provato poiché grava sul professionista l'onere di dimostrare l'adempimento, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa, o di non avere potuto adempiere alla prestazione per causa a lui non imputabile.
Deve poi rilevarsi che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. La prestazione dell'avvocato, dunque, configura anch'essa un'obbligazione di mezzi poiché tesa non già all'attribuzione dell'utilità richiesta dalla controparte ma consiste nell'attività strumentale, potenzialmente idonea ad assicurarlo.
Benché secondo la giurisprudenza la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato ha una funzione meramente descrittiva (cfr. Cass. civ. sez. un. 28 luglio 2005 n. 15781), ininfluente sull'applicazione della disciplina propria delle obbligazioni, il suo richiamo risulta tuttavia utile per determinare il contenuto della prestazione dovuta e con riferimento alla diversa distribuzione del rischio conseguente all'insoddisfazione dell'interesse del creditore che appunto nelle obbligazioni di mezzi, grava su quest'ultimo, poiché come detto il debitore si impegna all'espletamento dell'attività dedotta in contratto ma non al conseguimento del risultato atteso dalla controparte.
Perciò, per quanto concerne il nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, al fine di verificare che il danno sia conseguenza dell'inadempimento del professionista, deve fornirsi la prova che la perdita patrimoniale del cliente potesse essere evitata mediante una diversa
6 azione dal sicuro fondamento e che tale onere probatorio ricade sul cliente (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/05/2009, n.12354: “In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine − positivamente svolta − sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e quindi la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso,
a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. Ed invero la perdita del diritto di impugnare la sentenza non può configurarsi di per sé come una conseguenza patrimoniale pregiudizievole, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il riconoscimento del risarcimento del danno postula che il creditore dimostri
l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dall'inadempimento del debitore”).
Il nesso di causalità giuridica e materiale va accertato, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, sulla scorta del criterio del «più probabile che non» (cfr. Cass. civ. sez. VI 13 gennaio
2021 n. 410: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” e nello stesso senso Cass. Sent. n. 10050 del 29/03/2022 “per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”).
Ora, nel caso di specie l'appellante in primo grado ha allegato che la pretesa indennitaria ex l.
n.89/2001 era correlata al giudizio innanzi al TAR per la Sicilia avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento con il quale il chiedeva il pagamento integrativo di oneri di Parte_4 urbanizzazione relativo a concessione edilizia preventivamente rilasciata e della deliberazione del
7 Commissario Straordinario intrapreso, con il ministero dell'avv. con ricorso del 5.1.1995 e CP_1 definito con sentenza n. 5551 del 20 marzo 2009.
La durata del processo presupposto e la circostanza che esso sia stato patrocinato dall'avv. CP_1 risultano dalla sentenza prodotta.
Risulta del pari che, per giudizi presupposti innanzi al TAR, aventi lo stesso oggetto e di durata uguale, azionati contro il da terzi, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha Parte_4 riconosciuto fondata l'azione per il riconoscimento dell'indennizzo derivante dall'irragionevole durata del processo, proposta dai ricorrenti di quel giudizio presupposto, liquidando un indennizzo di
€. 8.666,00 (cfr. sentenze del Tar per la Sicilia nn. 600/2009 e 606/2009 del 1° aprile 2009 e decreti della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 1053/2012 del 22 novembre 2012 e 1047/12 del 2 novembre
2012 prodotti da parte appellante in primo grado).
In particolare, la Corte d'Appello, in base alla disciplina a suo tempo vigente e in relazione agli orientamenti maturati dalla giurisprudenza, riteneva che, detratta la durata ragionevole di tre anni dei processi amministrativi, l'indennizzo andasse determinato in relazione ad una durata di 9 anni e 5 mesi e, in relazione ai criteri di liquidazione, osservava, in ciascuno dei due provvedimenti resi,
“considerata la tipologia del procedimento de quo, e tenuto conto dei parametri individuati dalla
Corte Suprema (cfr. Cass. Civ. 2010 n. 23055) e dalla CEDU, in favore del ricorrente deve essere riconosciuto l'importo di €. 750,00 per ogni anno e frazione di anno di ritardo (cfr. sul punto, Cass.
15 novembre 2010 n. 23055) dovendosi applicare la maggior misura indicata di €. 1.000,00 solo a sconfinamenti di tempo più pronunciati e oltre il triennio, per un ammontare complessivo di €.
8.666,00 oltre interessi legali dalla data della domanda”.
I provvedimenti della Corte d'Appello, che si sono pronunciati sulla pretesa ex l. 89/2001 azionata da terzi in relazione ad un processo presupposto avente identico oggetto e durata pressoché identica
(i ricorsi dinanzi al TAR erano stati presentati parimenti in data 5 gennaio 1995 ed erano stati definiti con sentenza del 1° aprile 2009) a quello del giudizio presupposto per il quale aveva Parte_1 inteso promuovere la medesima azione, conferendo l'incarico all'avv. consentono di ritenere CP_1 che tale iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, assai probabilmente o con ragionevole certezza, esito positivo e che ad essa sarebbe stato liquidato identico indennizzo pari a €. 8.666,00.
Alla luce della disciplina sopra riportata e delle risultanze testimoniali e documentali acquisite al processo, provato il conferimento dell'incarico da parte di all'avv. per Parte_1 CP_1 promuovere l'azione ex l. 89/2001, deve ritenersi ravvisabile l'inadempimento del professionista dell'obbligazione scaturente dal contratto di mandato professionale, costituito dalla mancata tempestiva presentazione del ricorso, secondo le preclusioni di legge - che per la riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo è fissata, sin dalla entrata in vigore della legge, in
8 sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva – e che tale inadempimento abbia cagionato all'appellante il danno lamentato, ravvisabile nel mancato conseguimento della pretesa indennitaria.
Il danno deve dirsi dimostrato, quanto al collegamento materiale e giuridico con l'inadempimento del professionista, dai provvedimenti che si sono pronunziati sulla medesima presta, costituenti pertanto indice concreto e significativo alla luce del quale condurre il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa, e deve concludersi che l'azione aveva, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, notevoli probabilità di accoglimento.
In riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda proposta da e Parte_5 parte appellata va condannata al pagamento di €. 8.666,00, misura corrispondente all'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento che verosimilmente le sarebbe stato corrisposto e che è stato effettivamente riconosciuto a quei ricorrenti che, trovandosi nella medesima situazione sostanziale dell'odierna appellante, a seguito del tempestivo deposito del ricorso e corretta instaurazione del giudizio, ottenevano tale indennizzo.
Inoltre, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, “al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Ord. n.
37798/2022).
L'appellato va quindi condannato al risarcimento in favore dell'appellante di € 8.666,00 da maggiorarsi degli interessi c.d. compensativi, cioè da ritardato pagamento, calcolati applicando il tasso legale, dal periodo intercorrente tra il giorno dell'inadempimento - che può collocarsi nella data di mancata presentazione del ricorso, ovvero dicembre 2009- e quello attuale della liquidazione, sulla somma rivalutata di anno in anno.
Tale operazione comporta un credito di €. 2.755,79 per rivalutazione e di € 2.147,40 per interessi e, pertanto, il danno patrimoniale complessivo va liquidato in complessivi €. 13.569,19.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, liquidate in base ai criteri di cui al DM
55/2014, ai valori minimi, per la non complessità della causa, in relazione al terzo scaglione di valore, considerato il valore della domanda, ed elisa la fase istruttoria, per mancato svolgimento della stessa, ad eccezione del giudizio di riassunzione, devono porsi a carico di nella misura di € CP_1
8.131,00, come da prospetto che si riporta:
9 - spese del giudizio di primo grado: € 1.700,00;
- spese del giudizio di appello: € 1.984,00;
- spese del giudizio di cassazione: € 1.541,00;
- spese del giudizio di riassunzione: € 2.906,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 470/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.10.2017: condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 13.569,19 CP_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al saldo;
condanna alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 8.131,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 14 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Dott. Roberto Rezzonico
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Marco Gaeta Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi a seguito di rinvio della Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 8863/2021 pubblicata il
31 marzo 2021, proposta da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Maria Li Calzi e Davide Lo Giudice ed elettivamente domiciliata in Canicattì, Viale Regina Elena n. 60, presso lo studio del primo;
Appellante in riassunzione contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente al CP_1 C.F._2
Viale Sicilia n. 176;
Appellato contumace
All'udienza del 25 settembre 2025 parte appellante concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto d'appello, ovvero, “- in totale riforma della sentenza impugnata, preliminarmente, ammettere le prove testimoniali richieste e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per non aver presentato il ricorso ex art. 3 legge 24/2001 n.89; CP_1
- ritenere e dichiarare che dall'inadempimento del professionista ne è derivato alla Sig.ra Parte_2
[..
[...] un danno da lucro cessante pari all'importo che avrebbe ottenuto dalla presentazione entro
[...]
i termini del ricorso (Legge Pinto) e conseguentemente condannare il detto professionista convenuto
a risarcire il danno nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre gli interessi legali dal mese di dicembre 2009 al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato i primi
e non riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 470/2017 pubblicata il 23 ottobre 2017, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda risarcitoria di €. 8.666,00, proposta da contro l'avv. e fondata sulla Parte_1 CP_1 responsabilità professionale di questi per l'omessa proposizione di ricorso ex art. 3 della legge
24/03/2001 n. 89.
L'attrice deduceva di aver conferito, nel dicembre 2009, incarico al suddetto legale affinché agisse giudizialmente per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge a fronte dell'eccessiva durata di un procedimento amministrativo;
solo in un momento successivo, apprendeva che il ricorso non era mai stato depositato.
Instaurato il procedimento per cui è causa innanzi al Tribunale di Caltanissetta, veniva dichiarata la contumacia dell'avv. e parte attrice formulava, ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., richiesta di prova CP_1 testimoniale che veniva rigettata in quanto inammissibile. La causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale nisseno, nel rigettare la domanda attorea, imputava all'attrice il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al rilascio della procura nei confronti del professionista, assumendo che il perfezionamento del contratto d'opera non avrebbe potuto indurre ad affermare che il professionista fosse incaricato di introdurre uno specifico giudizio, circostanza questa da provarsi necessariamente con la produzione della procura alle liti.
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impugnava la detta pronuncia innanzi a questa Corte, affidando le proprie censure Parte_1 ad un unico motivo di gravame.
Nello specifico, censurava la parte della sentenza che, a pag. 4, riporta: “Orbene, parte attrice, lo si ripete, non ha prodotto in atti il riferito mandato alle liti, non ha dato prova della eventuale perdita dello stesso senza sua colpa, al fine di validamente ricorrere alle prove testimoniali, ai sensi degli artt. 2724 e 2725 c.c., richieste in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., né ha provato di avere richiesto senza esito il detto atto al difensore. Giova precisare che le deduzioni della parte in ordine all'ammissibilità della prova per testi risultano inconducenti, atteso che diverso è provare la sussistenza del contratto d'opera intellettuale dalla prova del mandato alle liti. Ed infatti, il perfezionamento del contratto d'opera non condurrebbe comunque, di per sé, ad affermare che il
2 professionista sia stato incaricato di introdurre uno specifico giudizio, circostanza questa che deve necessariamente essere provata con la produzione della procura alle liti, essendo il contratto ed il mandato atti giuridicamente distinti ed autonomi. Va inoltre rilevato che la prova per testi risulta volta specificatamente a provare l'esistenza del mandato alle liti, prova che, si ribadisce, non può essere ammessa. Appare quindi di tutta evidenza che parte attrice non ha assolto l'onere della prova ex art 2697 co. 1 c.c. sulla stessa incombente”.
L'appellante, con il gravame, deduceva l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta con la memoria istruttoria, evidenziandone il carattere decisivo ai fini dell'accertamento dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale all'avv. quale presupposto per l'imputazione del CP_1 danno subito.
A fondamento della propria doglianza, l'appellante rilevava come, in base al corretto riparto dell'onere probatorio, gravasse sull'attrice (odierna appellante) l'onere di dimostrare l'instaurazione di un rapporto professionale con il legale convenuto, sulla base di un contratto di mandato che, per sua natura, non richiede la forma scritta. Al contrario, la procura alle liti, avente esclusiva rilevanza endoprocessuale, non poteva ritenersi elemento necessario a fondare la prova dell'esistenza del rapporto sostanziale.
L'avvocato convenuto rimaneva contumace.
Con sentenza n. 202/2019 publicata il 28 marzo 2019 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'appello proposto da , unitamente alle richieste istruttorie, rilevando che Parte_1 quest'ultime si riferivano per lo più alla prova della procura e che, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile, in relazione agli atti per i quali è richiesta la forma ad substantiam, nel solo caso in cui la parte abbia smarrito il documento senza sua colpa, circostanza non allegata dall'appellante.
Aggiungeva, con riferimento al mandato, che esso non abilita il difensore a rappresentare il cliente sicché non era possibile affermare la responsabilità dell'avv. perché, in difetto di prova di jus CP_1 postulandi dello stesso, non poteva avere confidato nell'avvenuta instaurazione del Parte_1 procedimento di equa riparazione.
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Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto da ricorso per Cassazione sulla scorta Parte_1 di un unico motivo fondato, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1325, 1392 e 2725 c.c.
Nello specifico, la censurava la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte Parte_1 che recita “la prova testimoniale non può essere ammessa sull'esistenza della procura, stante il limite fissato dall'art. 2725 c.c. che ne prevede l'ammissibilità quanto agli atti per i quali è richiesta la
3 forma ad substantiam solo nel caso in cui la parte, senza sua colpa ne abbia perduto il documento: circostanza, questa, nemmeno allegata dall'appellante. Per altro verso, il conferimento del mandato
(cioè dell'incarico) professionale, non abilita il difensore a rappresentare il cliente ma costituisce unicamente il presupposto della successiva distinta attribuzione del potere rappresentativo”.
La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo che la Corte di Appello, erroneamente ritenendo necessaria la prova scritta della procura ad litem ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, in luogo della prova testimoniale del mandato, ingiustamente rigettava l'istanza istruttoria formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza n. 8863/2021 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione riteneva il motivo fondato, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando che la ricorrente non mirava a dimostrare l'esistenza della procura ad litem - soggetta a forma scritta - bensì a provare la circostanza di mero fatto dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale e, dunque, la conclusione di un contratto d'opera, soggetto al principio della libertà di forma, osservando che la ricorrente, del resto, non poteva provare di avere rilasciato procura, che è atto che rimane nella disponibilità dell'avvocato.
Concludeva la Corte osservando che “la dimostrazione di un incarico (ossia del contratto d'opera) è sufficiente a far sorgere l'obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere
a farsi rilasciare procura ad agire, con la conseguenza che il cliente è sufficiente che dimostri di avere dato incarico ad agire (contratto d'opera) e questa dimostrazione era qui chiesta, e non aveva bisogno di allegazione di prova scritta ad substantiam, e dunque non v'erano i limiti di prova testimoniale previsti per quest'ultima”.
, ha quindi riassunto il giudizio insistendo sulle richieste risarcitorie originariamente Parte_1 formulate nonché sull'ammissione della prova testimoniale.
Parte appellata non si è costituita.
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Avendo la Cassazione, ravvisato nella sentenza impugnata, il vizio di violazione di legge, la Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e valutare ex novo i fatti acquisiti ma anche altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione, nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse.
Ciò detto l'appello è fondato.
Va, preliminarmente, rilevato che in materia di riparto dell'onere della prova, compete a chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nel caso di specie, trattandosi di rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta alla cliente provare la fonte del rapporto obbligatorio e,
4 dunque, il conferimento dell'incarico, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul professionista la prova dell'adempimento degli obblighi assunti con la diligenza richiesta.
Così nel caso di specie, grava sull'appellante l'onere di dimostrare la stipulazione con l'appellato, avv. del contratto d'opera professionale. CP_1
Tuttavia, erroneamente il Tribunale di Caltanissetta, alla luce del dictum del giudice di legittimità, riteneva che il conferimento della procura, non prodotta, fosse elemento costitutivo dell'azione per inadempimento proposta da poiché la fonte degli obblighi del professionista è Parte_1 costituita dal contratto d'opera che, essendo a forma libera, può essere provato anche per testimoni,
e l'ottenimento della procura ad agire, dal proprio assistito, rientra fra gli obblighi propri del difensore.
Si aggiunga che la procura, che ha la natura di negozio unilaterale, ha la funzione precipua di conferire il potere di rappresentanza, rendendo opponibili a terzi i poteri del mandatario e solo per essa è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Pertanto, con ordinanza del 19 gennaio 2023, questa Corte ammetteva la prova testimoniale formulata da parte appellante in primo grado con la seconda memoria istruttoria - in relazione alle domande a),
c), d) ed e) volte a provare il conferimento all'avv. nel dicembre 2009 da parte di CP_1 Parte_1
, dell'incarico di promuovere l'azione volta ad ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata
[...] del processo, escludendo il capo b), che verteva sulla sottoscrizione “del mandato per proporre il ricorso”, ritenuto “inammissibile poiché tendente a provare la sussistenza di un atto soggetto a forma scritta a pena di nullità, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2725 co. 2 e 2724 n. 3
c.c.”; quindi procedeva all'escussione dei testimoni.
A seguito delle risultanze probatorie acquisite mediante l'escussione testimoniale, l'azione proposta risulta fondata, dovendosi ritenere provato il contratto d'opera tra le parti, l'inadempimento del professionista e il danno conseguente.
Il teste escusso all'udienza del 19 aprile 2023, dichiarava di essere venuto a Testimone_1 conoscenza dell'avvenuto conferimento del mandato difensivo da parte di , nel Parte_1 dicembre 2009, all'avv. per il tramite del fratello della medesima, , con il CP_1 Parte_3 quale si era recato presso lo studio del legale in Caltanissetta, al fine di ricevere aggiornamenti relativi ad un proprio procedimento seguito dallo stesso professionista. Il teste riferiva poi che, in tale occasione, il fratello dell'appellante chiedeva informazioni circa lo stato del ricorso promosso dalla sorella, ricevendo dal legale la seguente risposta: “Presentato, tutto a posto ma non ho notizie”. Il teste aggiungeva, infine, di aver appreso, a distanza di tempo e sempre per il tramite del fratello dell'appellante, che la causa promossa da quest'ultima “era andata male”.
5 Il teste , ha riferito che nel 2009, senza specificazione del mese che non ricordava, Testimone_2 si trovava presso lo studio dell'avv. per una questione giudiziaria riguardante la propria moglie, CP_1 allorché incontrava, nei medesimi locali, . Quest'ultima gli riferiva di trovarsi lì “per Parte_1 presentare, anzi, per dare mandato all'Avv. in relazione ad una causa della Legge Pinto”. Il CP_1 teste dichiarava, altresì, che, a distanza di tempo, l'avv. gli aveva riferito di aver provveduto al CP_1 deposito dei ricorsi ex Legge Pinto tanto per la moglie del dichiarante quanto per la . Parte_1
Concludeva affermando di essere successivamente venuto a conoscenza, dapprima da Parte_1
e, successivamente, per dichiarazione dello stesso legale, che il ricorso a nome di quest'ultima
[...] non era stato, in realtà, depositato.
Le dichiarazioni testimoniali, provenienti da soggetti terzi e disinteressati, consentono di ritenere provato l'avvenuto conferimento dell'incarico in particolare perché riportano le dichiarazioni dello stesso professionista, che affermava di avere azionato la pretesa per conto di;
il Parte_1 secondo testimone inoltre confermava che questa si trovava presso lo studio del legale “per presentare, anzi, per dare mandato all'Avv. in relazione ad una causa della Legge Pinto”. CP_1
Il mancato promovimento dell'azione, costituente l'inadempimento dell'avvocato, allegato dall'appellante, pure deve dirsi provato poiché grava sul professionista l'onere di dimostrare l'adempimento, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa, o di non avere potuto adempiere alla prestazione per causa a lui non imputabile.
Deve poi rilevarsi che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. La prestazione dell'avvocato, dunque, configura anch'essa un'obbligazione di mezzi poiché tesa non già all'attribuzione dell'utilità richiesta dalla controparte ma consiste nell'attività strumentale, potenzialmente idonea ad assicurarlo.
Benché secondo la giurisprudenza la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato ha una funzione meramente descrittiva (cfr. Cass. civ. sez. un. 28 luglio 2005 n. 15781), ininfluente sull'applicazione della disciplina propria delle obbligazioni, il suo richiamo risulta tuttavia utile per determinare il contenuto della prestazione dovuta e con riferimento alla diversa distribuzione del rischio conseguente all'insoddisfazione dell'interesse del creditore che appunto nelle obbligazioni di mezzi, grava su quest'ultimo, poiché come detto il debitore si impegna all'espletamento dell'attività dedotta in contratto ma non al conseguimento del risultato atteso dalla controparte.
Perciò, per quanto concerne il nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, al fine di verificare che il danno sia conseguenza dell'inadempimento del professionista, deve fornirsi la prova che la perdita patrimoniale del cliente potesse essere evitata mediante una diversa
6 azione dal sicuro fondamento e che tale onere probatorio ricade sul cliente (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/05/2009, n.12354: “In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine − positivamente svolta − sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e quindi la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso,
a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. Ed invero la perdita del diritto di impugnare la sentenza non può configurarsi di per sé come una conseguenza patrimoniale pregiudizievole, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il riconoscimento del risarcimento del danno postula che il creditore dimostri
l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dall'inadempimento del debitore”).
Il nesso di causalità giuridica e materiale va accertato, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, sulla scorta del criterio del «più probabile che non» (cfr. Cass. civ. sez. VI 13 gennaio
2021 n. 410: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” e nello stesso senso Cass. Sent. n. 10050 del 29/03/2022 “per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”).
Ora, nel caso di specie l'appellante in primo grado ha allegato che la pretesa indennitaria ex l.
n.89/2001 era correlata al giudizio innanzi al TAR per la Sicilia avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento con il quale il chiedeva il pagamento integrativo di oneri di Parte_4 urbanizzazione relativo a concessione edilizia preventivamente rilasciata e della deliberazione del
7 Commissario Straordinario intrapreso, con il ministero dell'avv. con ricorso del 5.1.1995 e CP_1 definito con sentenza n. 5551 del 20 marzo 2009.
La durata del processo presupposto e la circostanza che esso sia stato patrocinato dall'avv. CP_1 risultano dalla sentenza prodotta.
Risulta del pari che, per giudizi presupposti innanzi al TAR, aventi lo stesso oggetto e di durata uguale, azionati contro il da terzi, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha Parte_4 riconosciuto fondata l'azione per il riconoscimento dell'indennizzo derivante dall'irragionevole durata del processo, proposta dai ricorrenti di quel giudizio presupposto, liquidando un indennizzo di
€. 8.666,00 (cfr. sentenze del Tar per la Sicilia nn. 600/2009 e 606/2009 del 1° aprile 2009 e decreti della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 1053/2012 del 22 novembre 2012 e 1047/12 del 2 novembre
2012 prodotti da parte appellante in primo grado).
In particolare, la Corte d'Appello, in base alla disciplina a suo tempo vigente e in relazione agli orientamenti maturati dalla giurisprudenza, riteneva che, detratta la durata ragionevole di tre anni dei processi amministrativi, l'indennizzo andasse determinato in relazione ad una durata di 9 anni e 5 mesi e, in relazione ai criteri di liquidazione, osservava, in ciascuno dei due provvedimenti resi,
“considerata la tipologia del procedimento de quo, e tenuto conto dei parametri individuati dalla
Corte Suprema (cfr. Cass. Civ. 2010 n. 23055) e dalla CEDU, in favore del ricorrente deve essere riconosciuto l'importo di €. 750,00 per ogni anno e frazione di anno di ritardo (cfr. sul punto, Cass.
15 novembre 2010 n. 23055) dovendosi applicare la maggior misura indicata di €. 1.000,00 solo a sconfinamenti di tempo più pronunciati e oltre il triennio, per un ammontare complessivo di €.
8.666,00 oltre interessi legali dalla data della domanda”.
I provvedimenti della Corte d'Appello, che si sono pronunciati sulla pretesa ex l. 89/2001 azionata da terzi in relazione ad un processo presupposto avente identico oggetto e durata pressoché identica
(i ricorsi dinanzi al TAR erano stati presentati parimenti in data 5 gennaio 1995 ed erano stati definiti con sentenza del 1° aprile 2009) a quello del giudizio presupposto per il quale aveva Parte_1 inteso promuovere la medesima azione, conferendo l'incarico all'avv. consentono di ritenere CP_1 che tale iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, assai probabilmente o con ragionevole certezza, esito positivo e che ad essa sarebbe stato liquidato identico indennizzo pari a €. 8.666,00.
Alla luce della disciplina sopra riportata e delle risultanze testimoniali e documentali acquisite al processo, provato il conferimento dell'incarico da parte di all'avv. per Parte_1 CP_1 promuovere l'azione ex l. 89/2001, deve ritenersi ravvisabile l'inadempimento del professionista dell'obbligazione scaturente dal contratto di mandato professionale, costituito dalla mancata tempestiva presentazione del ricorso, secondo le preclusioni di legge - che per la riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo è fissata, sin dalla entrata in vigore della legge, in
8 sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva – e che tale inadempimento abbia cagionato all'appellante il danno lamentato, ravvisabile nel mancato conseguimento della pretesa indennitaria.
Il danno deve dirsi dimostrato, quanto al collegamento materiale e giuridico con l'inadempimento del professionista, dai provvedimenti che si sono pronunziati sulla medesima presta, costituenti pertanto indice concreto e significativo alla luce del quale condurre il giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa, e deve concludersi che l'azione aveva, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, notevoli probabilità di accoglimento.
In riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda proposta da e Parte_5 parte appellata va condannata al pagamento di €. 8.666,00, misura corrispondente all'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento che verosimilmente le sarebbe stato corrisposto e che è stato effettivamente riconosciuto a quei ricorrenti che, trovandosi nella medesima situazione sostanziale dell'odierna appellante, a seguito del tempestivo deposito del ricorso e corretta instaurazione del giudizio, ottenevano tale indennizzo.
Inoltre, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, “al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Ord. n.
37798/2022).
L'appellato va quindi condannato al risarcimento in favore dell'appellante di € 8.666,00 da maggiorarsi degli interessi c.d. compensativi, cioè da ritardato pagamento, calcolati applicando il tasso legale, dal periodo intercorrente tra il giorno dell'inadempimento - che può collocarsi nella data di mancata presentazione del ricorso, ovvero dicembre 2009- e quello attuale della liquidazione, sulla somma rivalutata di anno in anno.
Tale operazione comporta un credito di €. 2.755,79 per rivalutazione e di € 2.147,40 per interessi e, pertanto, il danno patrimoniale complessivo va liquidato in complessivi €. 13.569,19.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, liquidate in base ai criteri di cui al DM
55/2014, ai valori minimi, per la non complessità della causa, in relazione al terzo scaglione di valore, considerato il valore della domanda, ed elisa la fase istruttoria, per mancato svolgimento della stessa, ad eccezione del giudizio di riassunzione, devono porsi a carico di nella misura di € CP_1
8.131,00, come da prospetto che si riporta:
9 - spese del giudizio di primo grado: € 1.700,00;
- spese del giudizio di appello: € 1.984,00;
- spese del giudizio di cassazione: € 1.541,00;
- spese del giudizio di riassunzione: € 2.906,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 470/2017 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.10.2017: condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 13.569,19 CP_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalla presente pronuncia al saldo;
condanna alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 8.131,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 14 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Dott. Roberto Rezzonico
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