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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2024 promossa da:
- (C.F. con il patrocinio dell'avv. Francesca CP_1 C.F._1
MA Di US ed elettivamente domiciliato in Corso Della Repubblica n.283;
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. David Straulino ed elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Via Di San Valentino 21 Roma;
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti bancari. Estinzione anticipata del finanziamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei costi up front e recurring non maturati e quota premio assicurativo non goduto del finanziamento estinto anticipatamente della l Sig. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CP_1 insiste per le proprie istanze ed eccezioni e chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito Voglia accertare
pagina 1 di 7 e dichiarare il diritto alla ripetizione Sig. nato a [...] il [...], C.F. CP_1
e residente in [...], delle quote di commissioni non C.F._1 integralmente rimborsate dall'intermediario e dei costi non maturati del finanziamento estinto anticipatamente e per l'effetto condannare , C.F./P.iva in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rapp.te p.t., Via Cesare Battisti n.5/a Conegliano (Treviso), al pagamento della somma di Euro
1.653,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio, oltre c.p.a e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- in via preliminare in rito, tenuto conto che la questione rimessa alla CGUE dal Giudice di Pace di
Palermo è pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, uniformarsi a quanto disposto da altri Giudicanti in giudizi analoghi al presente, e sospendere la presente causa ovvero disporre rinvio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non disponga la sospensione richiesta, rigettare le domande attoree, stante l'infondatezza delle avverse domande sia nell'an che nel quantum e, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di ripetizione dei costi di CP_2 intermediazione e/o distribuzione, essendo tali costi stati incassati da Fin Solution Italia S.p.A..
Con vittoria di spese.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.10.2024 , a seguito CP_1 dell'ordinanza di incompetenza del GdP di Rimini, conveniva in giudizio la società CP_2
per ottenere, il rimborso della quota-parte di oneri, ancora non restituiti, connessi al contratto di finanziamento n. 10100705 anticipatamente estinto.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
• il ricorrente sottoscriveva con la Società Finanziaria SIGLA s.r.l un contratto di finanziamento da n.120 rate da Euro 243,00 ciascuna;
• chiedeva estinzione anticipata del contratto di finanziamento ed a seguito di tale richiesta trasmetteva in data 16.03.2022 conteggio estintivo con chiusura al 30.04.2022, CP_2 nel quale l'intermediario non provvedeva però a decurtare le commissioni ed i premi assicurativi non maturati;
pagina 2 di 7 • si rivolgeva alla Società Service Lab srls alla quale conferiva espresso mandato per consulenza e assistenza professionale al fine di ottenere il rimborso delle somme non detratte in sede di conteggio estintivo;
• la Società Service Lab srls in data 19.05.2023 inviava, a mezzo e-mail, formale reclamo alla
Società finanziaria chiedendo il rimborso di tutte le commissioni (finanziarie CP_2 ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto n. 10100705 nel dettaglio: Costi up front e recurring previsti alla sottoscrizione del contratto esclusi gli interessi:
1) Commissioni in favore dell'intermediario finanziario Euro 2.002,08+
2) Commissioni di distribuzione Euro 1.166,40 +
3) Oneri erariali Euro 16,00
4) Costo invio comunicazioni periodiche Euro 22,00, per un totale di Euro 3.206,48 da dividere per il numero delle rate previste dal contratto e nel caso di specie 120 rate = 26,72 da moltiplicare per il numero delle rate residue al momento del conteggio estintivo del finanziamento e quindi 71 rate rimanenti =1.897,16;
sottratta la cifra già rimborsata in sede di conteggio estintivo, il totale da rimborsare è pari ad Euro 1.653,00;
• in data 17.07.2023 la rispondendo al reclamo inviato dalla Service Lab srls CP_2
asseriva di non poter accogliere la richiesta di rimborso avanzata, ma si rendeva disponibile al rimborso dell'importo di Euro 517,28;
• il tentativo di conciliazione avviato presso l'Organismo di conciliazione CP_3 sede di Riccione non andava a buon fine;
• tanto premesso in fatto, in diritto richiamava l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” ed in particolare l'interpretazione datane da parte della Corte di Giustizia nella nota sentenza 11 settembre
2019, c.d. sent. Lexitor secondo la quale il rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia i pagina 3 di 7 costi legati all'attività preliminare e contestuale alla concessione del finanziamento (c.d. costi up-front);
• richiamava l'art. 125-sexies (comma 1) TUB che ha recepito la suddetta disciplina, che nella nuova formulazione prevede che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; nonché richiamava la sentenza della Corte costituzionale 22 Dicembre 2022 con cui ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa transitoria (art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata;
• infine richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, n. 1951/2023 del 6 settembre 2023 affermava che il consumatore ha diritto alla riduzione pro rata temporis di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, di tutte le componenti del costo totale e quindi sia costi recurring e sia costi up front.
Tanto premesso il ricorrente concludeva la condannata della resistente al pagamento in proprio favore della residua somma di Euro 1.653,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria CP_2 rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
• il sig. in data 6 aprile 2022, ha rilasciato quietanza liberatoria con cui ha CP_1
dichiarato di non avere altro a pretendere del seguente tenore: “Pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, CP_2 avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo”, il che preclude radicalmente la possibilità di formulare la pretesa restitutoria avanzata;
• quanto previsto a livello contabile nella quietanza e nei conteggi è conforme a quanto previsto dal contratto di finanziamento;
• a proprio favore citava la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 - Unicredit
Bank Austria) la quale ha affermato che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del pagina 4 di 7 Parlamento europeo e del Consiglio (identico all'art. 16, par. 1, della direttiva
2008/48/CE oggetto dell'interpretazione della Sentenza Lexitor) “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”;
• il Legislatore nazionale ha nuovamente modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio
2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituendo i periodi secondo e seguenti nei termini che seguono: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo
e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte» (cfr. art. 27 d.l. 104/2023);
• il contratto oggetto di causa è stato stipulato nel 2018 prima della legge di conversione del d.l. 73/2021, pertanto dovrà necessariamente distinguersi tra costi recurring e costi up front;
• rappresentava che il Giudice di Pace di Palermo ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della
Direttiva 2008/48 con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento atteso il contrasto tra le pronunce “Lexitor” e
“UCBA” e la formulazione in maniera quasi identica degli artt. 16 direttiva 2008/48 e dell'art 25 direttiva 2014/17 inseriti in complessi normativi aventi le medesime finalità di armonizzazione e di tutela dei consumatori ed in considerazione del fatto che il riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da entrambe le direttive risponde alla medesima finalità di adattare il contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato;
• le commissioni di intermediazione o distribuzione non possono essere, in ogni caso, classificati come oneri ripetibili in caso di anticipata estinzione: la commissione viene pagina 5 di 7 corrisposta interamente all'agente a prescindere dalla sorte del contratto e, perciò, è tipicamente un costo non rimborsabile;
• eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a in quanto il sig. ha CP_2 CP_1
sottoscritto il contratto di finanziamento con l'assistenza dell'allora Fin Solution Network
S.r.l. verso la quale va indirizzata la domanda di ripetizione delle somme ad essa corrisposte;
• contestava il metodo di calcolo per la determinazione del rimborso utilizzato da parte ricorrente (pro-rata temporis) ritenendo adeguato quello della curva degli interessi.
Tanto premesso la resistente concludeva in via preliminare in rito, chiedendo di sospendere il presente giudizio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE e autorizzare la chiamata in causa della Fin Solution Italia S.p.A., nel merito chiedeva il rigetto della domando o in subordine per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in relazione agli oneri di distribuzione.
All'esito dell'udienza del 08.04.2025, il Giudice istruttore rilevava che la questione sottoposta all'esame della Corte di Giustizia da parte del GdP di Palermo non risulta rilevante ai fini della presente decisione, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo, e fissava udienza per la discussione con assegnazione di termine per memorie conclusive.
Le parti all'udienza del 10.12.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione
***
La domanda del ricorrente va rigettata per i motivi che seguono.
Il sig. con atto di quietanza, sottoscritto in data 06.04.2022, ha dichiarato di CP_1
rinunciare ad ottenere ulteriori somme oltre a quelle già ricevute ed elencate nel medesimo atto di quietanza. Tale dichiarazione ha valenza di dichiarazione abdicativa rispetto a pretese di somme ulteriori relative al medesimo contratto.
Si rammenta infatti che “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili “aliunde” -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena pagina 6 di 7 consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (Cassazione Ordinanza n. 21400/2023,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015)
Nel caso di specie la quietanza contiene non solo una mera formula di stile ma elenca e riepiloga i costi del contratto (commissioni in favore di sigla euro 2.002,06, commissioni di distribuzione euro 1.165,40, spese invio comunicazioni periodiche euro 22,00); indica le somme ricevute in restituzione (commissioni sigla € 221,69 e spese invio comunicazioni periodiche euro 13,07) e rinuncia espressamente a somme ulteriori “a quelle appena elencate a titolo di costi non goduti”. La dichiarazione risulta dunque specifica, ed in virtù del suo contenuto denota una consapevolezza, da parte del soggetto che l'ha rilasciata, degli effetti abdicativi.
Non può accogliersi l'eccezione di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di rinuncia nulla relativa a diritti indisponibili, trattandosi di diritti di credito pienamente disponibili.
Non esclude l'effetto abdicativo, la circostanza che il sig. tramite la Società Service Lab CP_1
srls, avesse proposto reclamo nel maggio 2023, trattandosi di fatto successivo alla rinuncia abdicativa.
Infine, per le motivazioni sopra esposte risulta irrilevante ai fini della decisione la definizione della questione rimessa alla Corte di Giustizia dal Giudice di Pace di Palermo in relazione all' interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48; pertanto va rigettata l'istanza di sospensione del presente procedimento.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sussistenti nella materia oggetto di causa -e di cui anche le parti hanno dato atto depositando numerosi precedenti giurisprudenziali di merito-, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• RIGETTA la domanda del ricorrente;
• DICHIARA compensate le spese di lite.
Rimini, 29.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2024 promossa da:
- (C.F. con il patrocinio dell'avv. Francesca CP_1 C.F._1
MA Di US ed elettivamente domiciliato in Corso Della Repubblica n.283;
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. David Straulino ed elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Via Di San Valentino 21 Roma;
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti bancari. Estinzione anticipata del finanziamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per parte ricorrente in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto al rimborso dei costi up front e recurring non maturati e quota premio assicurativo non goduto del finanziamento estinto anticipatamente della l Sig. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CP_1 insiste per le proprie istanze ed eccezioni e chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito Voglia accertare
pagina 1 di 7 e dichiarare il diritto alla ripetizione Sig. nato a [...] il [...], C.F. CP_1
e residente in [...], delle quote di commissioni non C.F._1 integralmente rimborsate dall'intermediario e dei costi non maturati del finanziamento estinto anticipatamente e per l'effetto condannare , C.F./P.iva in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rapp.te p.t., Via Cesare Battisti n.5/a Conegliano (Treviso), al pagamento della somma di Euro
1.653,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio, oltre c.p.a e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito
- in via preliminare in rito, tenuto conto che la questione rimessa alla CGUE dal Giudice di Pace di
Palermo è pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, uniformarsi a quanto disposto da altri Giudicanti in giudizi analoghi al presente, e sospendere la presente causa ovvero disporre rinvio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale non disponga la sospensione richiesta, rigettare le domande attoree, stante l'infondatezza delle avverse domande sia nell'an che nel quantum e, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di ripetizione dei costi di CP_2 intermediazione e/o distribuzione, essendo tali costi stati incassati da Fin Solution Italia S.p.A..
Con vittoria di spese.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.10.2024 , a seguito CP_1 dell'ordinanza di incompetenza del GdP di Rimini, conveniva in giudizio la società CP_2
per ottenere, il rimborso della quota-parte di oneri, ancora non restituiti, connessi al contratto di finanziamento n. 10100705 anticipatamente estinto.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
• il ricorrente sottoscriveva con la Società Finanziaria SIGLA s.r.l un contratto di finanziamento da n.120 rate da Euro 243,00 ciascuna;
• chiedeva estinzione anticipata del contratto di finanziamento ed a seguito di tale richiesta trasmetteva in data 16.03.2022 conteggio estintivo con chiusura al 30.04.2022, CP_2 nel quale l'intermediario non provvedeva però a decurtare le commissioni ed i premi assicurativi non maturati;
pagina 2 di 7 • si rivolgeva alla Società Service Lab srls alla quale conferiva espresso mandato per consulenza e assistenza professionale al fine di ottenere il rimborso delle somme non detratte in sede di conteggio estintivo;
• la Società Service Lab srls in data 19.05.2023 inviava, a mezzo e-mail, formale reclamo alla
Società finanziaria chiedendo il rimborso di tutte le commissioni (finanziarie CP_2 ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto n. 10100705 nel dettaglio: Costi up front e recurring previsti alla sottoscrizione del contratto esclusi gli interessi:
1) Commissioni in favore dell'intermediario finanziario Euro 2.002,08+
2) Commissioni di distribuzione Euro 1.166,40 +
3) Oneri erariali Euro 16,00
4) Costo invio comunicazioni periodiche Euro 22,00, per un totale di Euro 3.206,48 da dividere per il numero delle rate previste dal contratto e nel caso di specie 120 rate = 26,72 da moltiplicare per il numero delle rate residue al momento del conteggio estintivo del finanziamento e quindi 71 rate rimanenti =1.897,16;
sottratta la cifra già rimborsata in sede di conteggio estintivo, il totale da rimborsare è pari ad Euro 1.653,00;
• in data 17.07.2023 la rispondendo al reclamo inviato dalla Service Lab srls CP_2
asseriva di non poter accogliere la richiesta di rimborso avanzata, ma si rendeva disponibile al rimborso dell'importo di Euro 517,28;
• il tentativo di conciliazione avviato presso l'Organismo di conciliazione CP_3 sede di Riccione non andava a buon fine;
• tanto premesso in fatto, in diritto richiamava l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” ed in particolare l'interpretazione datane da parte della Corte di Giustizia nella nota sentenza 11 settembre
2019, c.d. sent. Lexitor secondo la quale il rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia i pagina 3 di 7 costi legati all'attività preliminare e contestuale alla concessione del finanziamento (c.d. costi up-front);
• richiamava l'art. 125-sexies (comma 1) TUB che ha recepito la suddetta disciplina, che nella nuova formulazione prevede che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; nonché richiamava la sentenza della Corte costituzionale 22 Dicembre 2022 con cui ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa transitoria (art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata;
• infine richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, n. 1951/2023 del 6 settembre 2023 affermava che il consumatore ha diritto alla riduzione pro rata temporis di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, di tutte le componenti del costo totale e quindi sia costi recurring e sia costi up front.
Tanto premesso il ricorrente concludeva la condannata della resistente al pagamento in proprio favore della residua somma di Euro 1.653,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria CP_2 rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse, che:
• il sig. in data 6 aprile 2022, ha rilasciato quietanza liberatoria con cui ha CP_1
dichiarato di non avere altro a pretendere del seguente tenore: “Pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, CP_2 avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo”, il che preclude radicalmente la possibilità di formulare la pretesa restitutoria avanzata;
• quanto previsto a livello contabile nella quietanza e nei conteggi è conforme a quanto previsto dal contratto di finanziamento;
• a proprio favore citava la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 - Unicredit
Bank Austria) la quale ha affermato che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del pagina 4 di 7 Parlamento europeo e del Consiglio (identico all'art. 16, par. 1, della direttiva
2008/48/CE oggetto dell'interpretazione della Sentenza Lexitor) “non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”;
• il Legislatore nazionale ha nuovamente modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio
2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituendo i periodi secondo e seguenti nei termini che seguono: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo
e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte» (cfr. art. 27 d.l. 104/2023);
• il contratto oggetto di causa è stato stipulato nel 2018 prima della legge di conversione del d.l. 73/2021, pertanto dovrà necessariamente distinguersi tra costi recurring e costi up front;
• rappresentava che il Giudice di Pace di Palermo ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della
Direttiva 2008/48 con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento atteso il contrasto tra le pronunce “Lexitor” e
“UCBA” e la formulazione in maniera quasi identica degli artt. 16 direttiva 2008/48 e dell'art 25 direttiva 2014/17 inseriti in complessi normativi aventi le medesime finalità di armonizzazione e di tutela dei consumatori ed in considerazione del fatto che il riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da entrambe le direttive risponde alla medesima finalità di adattare il contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato;
• le commissioni di intermediazione o distribuzione non possono essere, in ogni caso, classificati come oneri ripetibili in caso di anticipata estinzione: la commissione viene pagina 5 di 7 corrisposta interamente all'agente a prescindere dalla sorte del contratto e, perciò, è tipicamente un costo non rimborsabile;
• eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo a in quanto il sig. ha CP_2 CP_1
sottoscritto il contratto di finanziamento con l'assistenza dell'allora Fin Solution Network
S.r.l. verso la quale va indirizzata la domanda di ripetizione delle somme ad essa corrisposte;
• contestava il metodo di calcolo per la determinazione del rimborso utilizzato da parte ricorrente (pro-rata temporis) ritenendo adeguato quello della curva degli interessi.
Tanto premesso la resistente concludeva in via preliminare in rito, chiedendo di sospendere il presente giudizio in attesa della risoluzione della questione rimessa alla CGUE e autorizzare la chiamata in causa della Fin Solution Italia S.p.A., nel merito chiedeva il rigetto della domando o in subordine per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in relazione agli oneri di distribuzione.
All'esito dell'udienza del 08.04.2025, il Giudice istruttore rilevava che la questione sottoposta all'esame della Corte di Giustizia da parte del GdP di Palermo non risulta rilevante ai fini della presente decisione, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo, e fissava udienza per la discussione con assegnazione di termine per memorie conclusive.
Le parti all'udienza del 10.12.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, si riportavano alle proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione
***
La domanda del ricorrente va rigettata per i motivi che seguono.
Il sig. con atto di quietanza, sottoscritto in data 06.04.2022, ha dichiarato di CP_1
rinunciare ad ottenere ulteriori somme oltre a quelle già ricevute ed elencate nel medesimo atto di quietanza. Tale dichiarazione ha valenza di dichiarazione abdicativa rispetto a pretese di somme ulteriori relative al medesimo contratto.
Si rammenta infatti che “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili “aliunde” -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena pagina 6 di 7 consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (Cassazione Ordinanza n. 21400/2023,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 18094 del 15/09/2015)
Nel caso di specie la quietanza contiene non solo una mera formula di stile ma elenca e riepiloga i costi del contratto (commissioni in favore di sigla euro 2.002,06, commissioni di distribuzione euro 1.165,40, spese invio comunicazioni periodiche euro 22,00); indica le somme ricevute in restituzione (commissioni sigla € 221,69 e spese invio comunicazioni periodiche euro 13,07) e rinuncia espressamente a somme ulteriori “a quelle appena elencate a titolo di costi non goduti”. La dichiarazione risulta dunque specifica, ed in virtù del suo contenuto denota una consapevolezza, da parte del soggetto che l'ha rilasciata, degli effetti abdicativi.
Non può accogliersi l'eccezione di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di rinuncia nulla relativa a diritti indisponibili, trattandosi di diritti di credito pienamente disponibili.
Non esclude l'effetto abdicativo, la circostanza che il sig. tramite la Società Service Lab CP_1
srls, avesse proposto reclamo nel maggio 2023, trattandosi di fatto successivo alla rinuncia abdicativa.
Infine, per le motivazioni sopra esposte risulta irrilevante ai fini della decisione la definizione della questione rimessa alla Corte di Giustizia dal Giudice di Pace di Palermo in relazione all' interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48; pertanto va rigettata l'istanza di sospensione del presente procedimento.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sussistenti nella materia oggetto di causa -e di cui anche le parti hanno dato atto depositando numerosi precedenti giurisprudenziali di merito-, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• RIGETTA la domanda del ricorrente;
• DICHIARA compensate le spese di lite.
Rimini, 29.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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