Art. 27.
Agli effetti del presente Ordinamento si sommano tutti i servizi utili successivamente prestati nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, sia nelle scuole elementari, mantenute dalla Stato o dai Comuni o parificate, sia negli Asili d'infanzia o scuole materne, sia nei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, sia nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola o parascolastiche, di cui nei precedenti articoli 6 e 7 sia prevista l'iscrizione al Monte-pensioni dei direttori od insegnanti obbligatoriamente o facoltativamente, e, in questo caso, per i soli periodi nei quali l'iscrizione sia stata consentita.
Si sommano altresi' tutti i servizi riscattati ai termini dei successivi articoli da 76 a 81.
Agli effetti del presente Ordinamento si sommano tutti i servizi utili successivamente prestati nel Regno, nell'Africa Italiana o all'estero, sia nelle scuole elementari, mantenute dalla Stato o dai Comuni o parificate, sia negli Asili d'infanzia o scuole materne, sia nei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato, sia nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola o parascolastiche, di cui nei precedenti articoli 6 e 7 sia prevista l'iscrizione al Monte-pensioni dei direttori od insegnanti obbligatoriamente o facoltativamente, e, in questo caso, per i soli periodi nei quali l'iscrizione sia stata consentita.
Si sommano altresi' tutti i servizi riscattati ai termini dei successivi articoli da 76 a 81.