Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, -OMISSIS-, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025 (notificato in allegato alla nota/pec ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 28.7.2025), con il quale il Dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione delle Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- del 30.3.2023, passate in giudicato, ha rideterminato il saldo integrativo, spettante alla -OMISSIS- per la realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di un centro sportivo non agonistico e di un villaggio albergo, per un importo di € 188.057,78;
nonché per l’accertamento
del diritto della -OMISSIS-, di percepire il saldo, ancora non corrisposto, con riferimento al contributo, relativo alla realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di una Discoteca;
nonché per la condanna
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, maturati e maturandi, per la colpevole inerzia del Ministero e per il ritardo nella gestione del procedimento e nell’erogazione della spesa da parte delle banche coinvolte, dal giorno della maturazione delle singole somme e fino al giorno della effettiva percezione delle stesse in suo favore, con interessi moratori e non solo legali;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale:
1) è stato impugnato il Decreto del Dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. -OMISSIS- del 3.10.2025, di liquidazione del saldo del contributo, relativo alla realizzazione della Discoteca, determinandolo in € 52.417,70;
2) ed è stata proposta una domanda risarcitoria, analoga a quella azionata con il ricorso introduttivo;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. QU AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Contratto di Programma ex art. 2, commi 203 e ss., L. n. 662/1996, sottoscritto il 31.7.2003 dal Ministero delle Attività Produttive (poi Ministero dello Sviluppo Economico ed ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dal -OMISSIS- (costituito da tre società, tra cui la -OMISSIS-), tali società si sono obbligate ad eseguire investimenti turistici nei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, pari a complessivi € 93.620.910,00, di cui € 50.769.300,00 a carico dello Stato.
Nell’ambito del predetto Contratto di Programma la società -OMISSIS-. si impegnava a costruire nel Comune di -OMISSIS- una casa albergo, una discoteca ed alcuni impianti sportivi pari ad un investimento complessivo di € 17.334.000,00 con il contributo in conto capitale a carico dello Stato di € 9.676.590,00, concesso con Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 21.11.2006, ripartito in: € 7.233.480,00 per la casa albergo; € 2.097.840,00 per la discoteca; e € 345.270,00 per gli impianti sportivi.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi:
-con provvedimento del 5.5.2005 era stata disposta la concessione provvisoria del contributo di € 370.000,00;
-con provvedimento del 19.10.2007 il Ministero ha liquidato alla -OMISSIS- la prima quota di contributo di € 115.090,00, materialmente erogata il 7.12.2007;
-con provvedimento del 6.11.2015 è stata sospesa in via cautelare per 18 mesi l’efficacia dell’intero Contratto di Programma, in quanto con provvedimento del 3.11.2015 era stato revocato il contributo in conto capitale di € 2.097.840,00 per la realizzazione della discoteca, perché il legale rappresentante della -OMISSIS- era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001;
-dopo la relazione finale della -OMISSIS- S.p.A., nella qualità di incorporante della Banca Mediocredito Italiano S.p.A., incaricata dell’istruttoria, con nota ministeriale del 31.1.2022 è stata determinata la quota residua di contributo, spettante alla -OMISSIS-., previa decurtazione delle somme, relative ad alcuni pignoramenti presso terzi di creditori della -OMISSIS-ed ai compensi spettanti alla Commissione di accertamento, e degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita di € 3.413,21;
-con note del 28.2.2022 e dell’8.4.2022 la -OMISSIS-ha contestato il calcolo dei predetti interessi legali, con riferimento alla loro decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo;
-ma il Ministero prima con nota del 21.3.2022 ha specificato che la contestata decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003 era stata prevista nella Delibera CIPE n. 135 del 19.12.2002 e nel conseguente Contratto di Programma del 31.7.2003 e poi, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022, ha liquidato in via definitiva alla-OMISSIS-il contributo di € 209.436,37 ed il saldo di € 14.931,91;
-la -OMISSIS- con Ric. n. 397/2022 ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022, nella parte in cui gli interessi legali sulla somma maggiormente percepita in data 7.12.2007 (data del primo Stato di Avanzamento Lavori), pari a € 3.413,21, erano stati calcolati con riferimento all’anno di disponibilità 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo, chiedendo, in via subordinata, che gli interessi dovessero decorrere dal 5.5.2005, cioè dalla data del provvedimento di concessione provvisoria del contributo di € 370.000,00;
-con Sentenza n. 201 del 30.3.2023, passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha accolto la predetta domanda subordinata del Ric. n. 397/2022, in applicazione del combinato disposto di cui ai predetti artt. 2, comma 14, e 7, comma 1, del D.M. n. 527 del 20.10.1995.
Per quanto riguarda la Casa albergo:
-con provvedimento del 5.5.2005 è stata disposta la concessione provvisoria del contributo di € 7.704.000,00;
-con provvedimento del 19.10.2007 il Ministero ha liquidato alla -OMISSIS- la prima quota di contributo di € 2.411.160,00, materialmente erogata il 12.11.2007;
-con provvedimento del 16.5.2010 il Ministero ha liquidato alla-OMISSIS- la seconda quota di contributo di € 2.411.160,00;
-con provvedimento del 6.11.2015 è stata sospesa in via cautelare per 18 mesi l’efficacia dell’intero Contratto di Programma, in quanto con provvedimento del 3.11.2015 era stato revocato il contributo in conto capitale di € 2.097.840,00 per la realizzazione della discoteca, perché il legale rappresentante della -OMISSIS-era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001;
-dopo la relazione finale della -OMISSIS- S.p.A., nella qualità di incorporante della Banca Mediocredito Italiano S.p.A., incaricata dell’istruttoria, con nota ministeriale del 17.11.2021 è stata determinata la quota residua di contributo, spettante alla -OMISSIS-., previa decurtazione delle somme, relative ad alcuni pignoramenti presso terzi di creditori della -OMISSIS- ed ai compensi spettanti alla Commissione di accertamento, e degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita;
-con note del 13.12.2021, del 28.2.2022 e del 14.4.2022 la -OMISSIS-. ha contestato il calcolo dei predetti interessi legali, con riferimento alla loro decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo;
-ma il Ministero prima con nota del 21.3.2022 ha specificato che la contestata decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003 era stata prevista nella Delibera CIPE n. 135 del 19.12.2002 e nel conseguente Contratto di Programma del 31.7.2003 e poi con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2022 ha liquidato in via definitiva alla-OMISSIS- il contributo di € 4.995.320,48 ed il saldo di € 92.638,12;
-la -OMISSIS- con Ric. n. 529/2022 ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2022, nella parte in cui:
1) con riferimento al non riconoscimento della somma di € 534.216,67, relativa alle “fatture del 31.12.2009, pagate successivamente”, in quanto rendicontate oltre il termine del 30.6.2010, di presentazione della documentazione finale;
2) gli interessi legali sulla somma maggiormente percepita in data 12.11.2007 (prima quota del contributo), pari a € 2.411.160,00, erano stati calcolati con riferimento all’anno di disponibilità 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo, chiedendo, in via subordinata, che gli interessi dovessero decorrere dal 5.5.2005, cioè dalla data del provvedimento di concessione provvisoria del contributo di € 7.704.000,00;
-con Sentenza n. -OMISSIS- del 30.3.2023, passata in giudicato, perché non appellata, questo Tribunale ha accolto:
1) sia il primo motivo, in quanto il termine del 30.6.2010 era stato prorogato prima al 31.12.2011 dall’art. 2, comma 17 ter, D.L. n. 225/2010 conv. nella L. n. 10/2011 e poi al 31.12.2012 dall’art. 40, comma 9 ter, D.L. n. 201/2011 conv. nella L. n. 214/2011, come sostituito dall’art. 22, comma 1 bis, D.L. n. 216/2011 conv. nella L. n. 14/2012, “per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012”, richiamando sia la precedente Sentenza TAR Basilicata -OMISSIS- del 5.12.2017, di annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015 di revoca del contributo per la realizzazione della discoteca, sia la Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 9.2.2017, di assoluzione del legale rappresentante della -OMISSIS-, per non aver commesso i reati di cui agli artt. 481, 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001;
2) sia la suddetta domanda subordinata del Ric. n. 529/2022, in applicazione del combinato disposto di cui ai predetti artt. 2, comma 14, e 7, comma 1, del D.M. n. 527 del 20.10.1995.
Per quanto riguarda la Discoteca:
-con provvedimento del 5.5.2005 era stata disposta la concessione provvisoria del contributo di € 2.200.050,00;
-con provvedimento n. -OMISSIS- del 19.10.2007 il Ministero aveva erogato alla -OMISSIS- la prima quota di contributo di € 669.280,00;
-con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015 il Ministero, ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, aveva revocato il contributo in conto capitale di € 2.097.840,00 e aveva disposto, ai sensi del punto 9.2 del contratto di programma del 31.7.2003, il recupero della somma già erogata a tale titolo di € 669.280,00;
-la -OMISSIS- con Ric. n. 196/2016 ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015, che è stato accolto con Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS-del 5.12.2017, passata in giudicato, perché non appellata, in quanto il Tribunale di -OMISSIS- con Sentenza n. -OMISSIS- del 9.2.2017 aveva assolto il legale rappresentante della -OMISSIS-., per non aver commesso i reati di cui agli artt. 481, 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001, perché l’intero investimento, costituito dalla casa albergo, dalla discoteca e dagli impianti sportivi, era stato realizzato nella misura del 93% alla data del 31.12.2009;
-con relazione finale dell’11.2.2022 la -OMISSIS- S.p.A., nella qualità di incorporante della Banca Mediocredito Italiano S.p.A., incaricata dell’istruttoria, ha quantificato in € 1.883.042,69 le spese ammissibili ed in € 832.324,84 il contributo concedibile;
-la predetta quantificazione delle spese ammissibili di € 1.883.042,69 in data 29.5.2023 è stata ridotta in € 1.881.111,22 dalla Commissione ministeriale di accertamento, con la conseguente riduzione del contributo concedibile da € 832.324,84 a € 831.111,43.
Svolta questa ricostruzione in fatto della complessa vicenda, è possibile procedere alla disamina del ricorso introduttivo del giudizio che riguarda gli interventi relativi alla casa albergo e agli impianti sportivi.
Con Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025 (notificato in allegato alla nota/pec ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 28.7.2025) il Dirigente della Direzione Generale, dopo aver richiamato la corrispondenza intercorsa con la società relativamente alla sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- di assegnazione di somme ai creditori della società, ed aver ricordato gli esiti sfavorevoli per la società del giudizio di opposizione all’esecuzione, e dopo aver richiamato il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in attuazione delle Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- del 30.3.2023, passate in giudicato, ha rideterminato il saldo integrativo, spettante alla -OMISSIS-. per la realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di un centro sportivo non agonistico e di un villaggio albergo, per un importo di € 188.057,78.
L’Amministrazione ha quindi riconosciuto:
con riferimento alla Casa albergo che:
A) la spesa complessiva ammissibile doveva essere aumentata da € 11.343.664,89 a € 11.877.881,56 per l’aggiunta di € 534.216,67, disposta dal TAR Basilicata;
B) gli interessi, calcolati dal 5.5.2005, come statuito dal TAR Basilicata, ammontavano a € 94.000,49 per la prima quota di contributo erogata ed a € 6.623,12 per la seconda quota di contributo pagata;
C) il saldo integrativo era pari ad € 190.991,54 (con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2022 era stato liquidato in via definitiva il saldo di € 92.638,12);
con riferimento agli Impianti sportivi che:
- poiché gli interessi, calcolati dal 5.5.2005, come statuito dal TAR Basilicata, ammontavano a € 6.346,97, il conseguente saldo integrativo era pari a - € 2.933,76.
Tenuto conto di tali somme, l’Amministrazione ha effettuato la compensazione tra il saldo positivo di € 190.991,54, per la costruzione della Casa albergo, e il saldo negativo di € 2.933,76, per la realizzazione degli Impianti sportivi, dal quale è derivato l’importo positivo di € 188.057,78, che è stato erogato a due creditori della -OMISSIS-, che avevano azionato il pignoramento presso terzi, in ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2018, la cui opposizione era stata rigettata dallo stesso Tribunale di -OMISSIS- con Sentenza n. -OMISSIS-.
La società -OMISSIS- con il ricorso introduttivo, notificato il 27.10.2025 e depositato il 29.10.2025, ha impugnato il predetto Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025, deducendo:
- con il primo, terzo e quarto motivo l’elusione del giudicato, formatosi sulle citate Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-del 30.3.2023;
- con il secondo motivo la mancata allegazione al provvedimento impugnato e/o ostensione del richiamato parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in esso richiamato;
- con il quarto motivo ha denunciato anche l’illegittimità della compensazione tra il saldo positivo di € 190.991,54, per la costruzione della Casa albergo, ed il saldo negativo di € 2.933,76, per la realizzazione degli Impianti sportivi;
- con il quinto motivo ha dedotto, infine, la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento.
Con tale ricorso la società ha anche chiesto:
- l’accertamento del diritto di percepire il saldo, ancora non corrisposto, con riferimento al contributo, relativo alla realizzazione della Discoteca;
- la condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al risarcimento dei danni patiti, per il ritardo nell’erogazione dei contributi, che può, “altresì quantificarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”:
A) a titolo di danno emergente: 1) per gli interessi moratori e non solo legali, tenuto conto della circostanza che l’art. 6.3.2 del Contratto di Programma aveva previsto il termine di 60 giorni per il pagamento dal ricevimento della Relazione della Banca, incaricata dell’istruttoria; 2) per i “maggiori oneri finanziari, pari ai costi sostenuti, per ottenere finanziamenti alternativi, per sopperire alla mancata erogazione dei contributi tempi previsti”;
B) a titolo di lucro cessante, per il “mancato guadagno, derivante dal ritardato avvio o dalla ridotta operatività delle attività imprenditoriali”, nonché per la “perdita di chance o di opportunità commerciali”;
C) a titolo di danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, “per le difficoltà finanziarie, indotte dai ritardi della P.A., che hanno compromesso la credibilità e l’affidabilità dell’impresa sul mercato, come risulta dalle procedure esecutive, subite da alcuni fornitori”.
Con Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025 (notificato in allegato alla nota/pec ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 28.10.2025) il Dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo aver richiamato:
- la comunicazione di avvio del procedimento del 7.7.2023, l’istanza di autotutela della -OMISSIS- del 9.8.2023, la conferma del contributo di € 831.111,43 del 6.12.2023, la nota della -OMISSIS- del 27.11.2023 di sospensione dei pignoramenti, la trasmissione in data 17.4.2025 da parte della -OMISSIS- delle dichiarazioni sostitutive, necessarie alla richiesta delle informazioni antimafia aggiornate, ha liquidato:
- il saldo del contributo, relativo alla realizzazione della Discoteca, determinandolo in € 52.417,70, previa decurtazione dei compensi spettanti alla Commissione di accertamento, e degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita, determinati in € 74.382,98, “calcolati sulla differenza tra la I^ quota erogata (6.11.2007) e quella effettivamente spettante sulla base della rideterminazione del contributo, dalla data di erogazione della stessa fino a 6 mesi dopo la data di trasmissione della relazione finale bancaria (11.2.2022 + 6 mesi), in base al disposto dell’art. 10, commi 5 e 6, del DM n. 527/1995”;
- nel contempo ha erogato le somme spettanti all’Agenzia delle Entrate per il pignoramento presso terzi del 9.9.2025 a due creditori della -OMISSIS-, che avevano azionato il pignoramento presso terzi, in ottemperanza all’Ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 2018, la cui opposizione era stata rigettata dallo stesso Tribunale di -OMISSIS- con Sentenza n. -OMISSIS-.
Tale decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025 è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22.12.2025 e depositato nella stessa giornata del 22.12.2025.
Con tale atto la ricorrente ha denunciato, in sede di legittimità:
1) l’illegittimità della determinazione delle spese ammissibili di € 1.881.111,22;
2) l’illegittimità del mancato riconoscimento della fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, emessa dalla -OMISSIS-.;
3) la violazione dell’art. 2, comma 14, DM n. 527/1995;
4) l’illegittimo ritardo, con il quale era stato emanato il provvedimento ministeriale n. -OMISSIS- del 19.10.2007, di erogazione alla ricorrente della prima quota di contributo di € 669.280,00;
5) l’illegittimo ritardo, con il quale era stato determinato il saldo.
Con lo stesso ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto la domanda risarcitoria nei termini indicati nel ricorso introduttivo del giudizio estendendola anche agli atti e comportamenti relativi alla realizzazione della discoteca.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica dell’11.2.2026 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo del giudizio – quanto all’azione di annullamento - va in parte in parte respinto ed in parte va dichiarato improcedibile, come indicato in motivazione.
La domanda risarcitoria va accolta in parte, nei limiti indicati in motivazione.
Il ricorso per motivi aggiunti – quanto alla domanda di annullamento – va accolto in parte ed in parte va respinto.
La domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti va anch’essa accolta nei limiti indicati in motivazione.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto i Contratti di Programma ex art. 2, commi 203 e ss., L. n. 662/1996, come quello di cui è causa, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, lett. a), n. 2, Cod. Proc. Amm. in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 (cfr. Cassazione Civile Sez. Un. Sent. n. 1132 del 21.1.2014; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 741 del 2.2.2011; TAR Basilicata Sentenze n. 752 del 5.12.2017 e n. 184 del 9.4.2010).
Sempre in preliminare, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda del ricorso introduttivo volta ad ottenere l’accertamento del diritto di percepire il saldo relativo al contributo per la realizzazione della Discoteca, in quanto l’Amministrazione resistente, con Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025, impugnato con atto di motivi aggiunti, ha liquidato il saldo di tale contributo.
Svolte queste premesse è possibile procedere alla disamina del merito del ricorso introduttivo.
Dopo aver ricostruito in punto di fatto la complessa vicenda, la società ricorrente ha dedotto con il primo ed il terzo motivo, che sono tra loro connessi, il vizio di elusione del giudicato formatosi sulle sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- sostenendo che:
- tali Sentenze “imponevano un ricalcolo basato su criteri di correttezza e legalità e non su basi di calcolo già viziate”;
- il Ministero, “invece di dare piena e leale esecuzione” alle Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- del 30.3.2023, “ha utilizzato un’applicazione meramente aritmetica e formalistica per perpetuare un’ingiustizia sostanziale”;
- comunque, “l’atto di inottemperanza non può limitarsi a correggere singoli aspetti numerici, ma deve conformarsi alla ratio decidendi delle Sentenze, che impongono una ricostruzione del rapporto conforme a buona fede”.
Prima di esaminare la doglianza è necessario rilevare che, in relazione all’intervento relativo alla casa albergo:
- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2022 era stato riconosciuto, in via definitiva, quanto alla realizzazione della casa albergo, il contributo di € 4.995.320,48 ed era stato erogato il saldo di € 92.638,12;
- tale provvedimento, contenente l’importo definitivo del contributo spettante secondo la P.A. per la casa albergo, è stato impugnato dalla ricorrente con Ric. n. 529/2022 limitatamente al mancato riconoscimento della spesa di € 534.216,67 e in relazione alla decorrenza degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita in data 12.11.2007;
- l’impugnazione solo parziale del provvedimento ha comportato la quantificazione in via definitiva del contributo spettante in quanto non oggetto di impugnazione.
Con riferimento alla realizzazione degli impianti sportivi:
- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022 era stato liquidato in via definitiva alla -OMISSIS-. il contributo di € 209.436,37 ed il saldo di € 14.931,91;
- tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con Ric. n. 397/2022 soltanto per la decorrenza degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita in data 7.12.2007;
- anche in questo caso l’impugnazione solo parziale del provvedimento ha comportato – per il resto - il consolidamento della determinazione ministeriale.
Occorre innanzitutto rilevare che con le sentenze n.-OMISSIS-questo Tribunale si è pronunciato esclusivamente sulle questioni dedotte in giudizio (decorrenza degli interessi e riconoscimento della spesa di € 534.216,67).
La prospettazione della ricorrente parte dal presupposto secondo cui vi sarebbero “somme non erogate, che residuano dal finanziamento in via definitiva” (pag. 8 e 9 del ricorso introduttivo), tanto che con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato che pur avendo l’Amministrazione riammesso la spesa di € 534.216,67 e ricalcolato gli interessi legali a partire dal 5 maggio 2005, il risultato finale sarebbe palesemente erroneo e ingiusto, in quanto:
- il saldo integrativo riconosciuto per l’iniziativa della casa albergo di soli € 190.991,54 si fonderebbe sull’importo riconosciuto dall’amministrazione nella misura di € 5.221.742,84 e non su quello riconosciuto in via provvisoria nella misura di € 7.233.480,00;
- pertanto, secondo la ricorrente residuerebbe il diritto a percepire la maggior somma di € 2.011.740,78.
In sintesi, secondo la ricorrente, il Ministero avrebbe dovuto tener conto del contributo originariamente riconosciuto e non di quello inferiore successivamente riconosciuto in via definitiva, che è stato invece preso in considerazione nel decreto impugnato.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La ricorrente avrebbe dovuto impugnare i provvedimenti con i quali la P.A. ha adottato i provvedimenti di concessione, in via definitiva, del contributo spettante per i due interventi (casa albergo e impianti sportivi) disponendone la loro riduzione, impedendo il loro consolidamento.
Ciò non è avvenuto, e dunque, non può sussistere alcuna violazione/elusione di giudicato fondato su questioni sulle quali il giudice non si è pronunciato.
Il Ministero aveva riconosciuto per la casa albergo un contributo di € € 5.221.742,84; a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS- l’Amministrazione ha ricalcolato l’importo spettante a titolo di contributo in via definitiva tenendo conto anche della spesa riconosciuta in sede giurisdizionale, dando corretta esecuzione al giudicato.
Certamente non avrebbe potuto prendere in considerazione gli importi indicati nel provvedimento di concessione provvisoria come rivendicato dalla ricorrente, essendo tale atto ormai superato dal provvedimento definitivo.
Le predette tesi – non condivise dal Collegio - sono state reiterate con il quarto motivo che si riferisce ai contributi relativi agli impianti sportivi: vanno quindi ribaditi con riferimento a tale intervento i principi in precedenza esposti con riferimento alla casa albergo.
Pertanto, le suesposte doglianze vanno respinte.
Va disatteso anche l’ulteriore profilo del quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta l’illegittimità della compensazione tra il saldo positivo di € 190.991,54, per la costruzione della Casa albergo, ed il saldo negativo di € 2.933,76, per la realizzazione degli Impianti sportivi, in quanto “nessuna norma del Contratto di Programma, né alcuna disposizione di legge autorizza il Ministero ad operare una confusione contabile ed a compensare crediti e debiti afferenti a iniziative diverse”, con “programmi di investimento distinti e linee di finanziamento separate ed autonome”.
Infatti, trattandosi dello stesso soggetto beneficiario del contributo in questione, l’Amministrazione resistente ha legittimamente effettuato la contestata compensazione tra il saldo positivo di € 190.991,54, per la costruzione della Casa albergo, ed il saldo negativo di € 2.933,76, per la realizzazione degli Impianti sportivi.
Al riguardo, vanno richiamati i seguenti due articoli del Codice Civile:
-l’art. 1243, comma 1, definisce la compensazione legale, che “si verifica tra due debiti che hanno per oggetto”, come nella specie, “una somma di denaro” “e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”;
-l’art. 1246 statuisce che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno e dell’altro debito” e perciò anche nel caso di due distinti contributi e/o finanziamenti pubblici, eccetto 5 casi ivi elencati, nell’ambito dei quali non rientrano i crediti di cui è causa.
Inoltre, sia il Contratto di Programma del 31.7.2003, sia il D.M. n. 527 del 20.10.1995 non prevedono il divieto di compensazione tra crediti e debiti, attinenti a finanziamenti separati, erogati alla stessa persona giuridica, relativi distinti ed autonomi investimenti.
Va, altresì, disatteso il quinto motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, tenuto conto del ritardo, impiegato dal Ministero per la determinazione definitiva dei contributi, spettanti alla ricorrente.
Al riguardo, va rilevato che la determinazione definitiva dei contributi di cui è causa risulta disciplinata dall’art. 6.4.1 del Contratto di Programma del 31.7.2003, il quale al comma 2 prevede il termine di 60 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento della Commissione ministeriale di accertamento per l’emanazione del Decreto di concessione definitiva dei contributi in questione.
Nella specie, non può tenersi conto del Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025, impugnato con il ricorso introduttivo, perché tale decreto è stato emanato in attuazione delle Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 30.3.2023, passate in giudicato, relative ai giudizi di impugnazione rispettivamente del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022, con il quale era già stato definitivamente liquidato il contributo, per la realizzazione degli Impianti sportivi, e del Decreto prot. n. 2251 del 13.7.2022, con il quale era già stato definitivamente liquidato il contributo, per la realizzazione della Casa albergo.
Sebbene nel predetto Decreto prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022 viene richiamato il verbale della Commissione ministeriale di accertamento del 26.4.2021, va rilevato che nello stesso Decreto prot. n. -OMISSIS- del 3.5.2022 si evince che il ritardo di oltre un anno era stato causato dalla contestazione da parte della ricorrente con le note del 28.2.2022 e dell’8.4.2022 della nota ministeriale del 31.1.2022, con la quale gli interessi legali sulla somma maggiormente percepita erano stati calcolati con decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo.
Parimenti, nell’altro Decreto prot. n.-OMISSIS-del 13.7.2022 è stato richiamato il verbale della Commissione ministeriale di accertamento del 22.7.2021, ma nello stesso Decreto prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2022 si evince che il ritardo di circa un anno era stato determinato dalla contestazione da parte della ricorrente con le note del 13.12.2021, del 28.2.2022 e del 14.4.2022 della nota ministeriale del 17.11.2021, con la quale gli interessi legali sulla somma maggiormente percepita erano stati calcolati con decorrenza dall’anno di disponibilità del finanziamento 2003, anziché con decorrenza dall’anno 2007 di effettiva disponibilità del contributo.
Pertanto, non può ritenersi che, nella specie, siano stati violati i principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento.
Infine, quanto alla seconda doglianza con la quale la ricorrente lamenta la mancata esibizione del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ritiene il Collegio che tale censura debba ritenersi inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ne consegue che la domanda di annullamento veicolata con il ricorso principale va respinta.
Per ragioni logiche il Collegio ritiene di esaminare la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti, relativa all’impugnazione del decreto n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025 relativo alla concessione definitiva dei contributi spettanti per l’intervento relativo alla discoteca.
L’atto di motivi aggiunti risulta infondato con riferimento al primo, terzo e quarto motivo.
Infatti, con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità della determinazione delle spese ammissibili di € 1.881.111,22, in base alla capienza di 200 persone dei locali interni della Discoteca, autorizzata dai Vigili del Fuoco, in quanto doveva tenersi conto della capienza massima di 1.000 persone, considerando anche gli spazi esterni.
La doglianza non può essere accolta, in quanto l’Amministrazione legittimamente ha tenuto conto di tale prescrizione essendo tenuta a commisurare il contributo per la realizzazione del locale commisurandolo alla sua capienza stabilita in relazione alle norme sulla sicurezza, non potendo sovvenzionare opere tarate su parametri (numero degli utilizzatori) vietati.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 14, DM n. 527/1995, in quanto il contributo definitivo è stato calcolato con riferimento all’anno 2003, anziché con riferimento all’anno 2007, di effettiva disponibilità del contributo.
Tale censura non coglie nel segno, in quanto il predetto art. 2 DM n. 527/1995 disciplina la misura massima consentita delle agevolazioni, la quale, nella specie, è stata determinata con il suindicato Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 21.11.2006 in € 2.097.840,00 per la discoteca.
Con il quarto motivo è stato dedotto l’illegittimo ritardo, con il quale era stato emanato il provvedimento ministeriale n. -OMISSIS- del 19.10.2007, di erogazione alla ricorrente della prima quota di contributo di € 669.280,00, per la violazione del termine, previsto dall’art. 6.3.2 del Contratto di Programma del 31.7.2003, di 60 giorni dal ricevimento della Relazione della Banca convenzionata sullo stato di avanzamento dei lavori, in quanto:
-il primo SAL era stato richiesto dalla ricorrente il 22.12.2006;
-la banca convenzionata aveva espresso parere favorevole il 17.7.2007;
-e la predetta somma di € 669.280,00 era stata accreditata il 12.11.2007.
Tale censura non può essere accolta, perché la ricorrente non ha depositato la predetta documentazione, né altra documentazione, da cui potesse evincersi che aveva trasmesso tempestivamente tutta la documentazione necessaria, per l’erogazione della prima quota di contributo di € 669.280,00.
Conseguentemente, va disattesa la connessa domanda risarcitoria, per il ritardo dell’erogazione della prima quota di contributo di € 669.280,00.
Invece, è fondato il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del non riconoscimento della fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, emessa dalla -OMISSIS-., perché ritenuta generica, in quanto tale fattura si riferisce alla realizzazione di impianti tecnologici ed all’acquisto di attrezzature ed era stata contabilizzata dalla Direzione Lavori, richiamando la Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS- del 30.3.2023.
Al riguardo, va evidenziato che dalla relazione finale della -OMISSIS- S.p.A., incaricata dell’istruttoria, dell’11.2.2022 risulta che la predetta fattura di € 586.000,00:
-riporta solo la dizione “fattura di acconto di costruzione del -OMISSIS- denominato -OMISSIS--OMISSIS-, impianti ed attrezzature;
-non indica il/i documento/i di trasporto, con cui sono stati consegnati i beni;
-l’oggetto sociale della -OMISSIS-. prevede l’attività di lavori generali di costruzione di edifici;
-la ricorrente, a giustificazione della predetta fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, aveva esibito i documenti di trasporto:
1) del 18.12.2009, relativo al gruppo elettrogeno carrellato, corredato dalla fattura di acquisto del 31.8.2007 e dalla relativa bolla di accompagnamento di pari data;
2) del 18.7.2012, riguardante i macchinari per la gelateria e pasticceria, l’attrezzatura audio, 1027 sedie, 8 poltrone, 134 tavoli, l’attrezzatura per la clonazione dell’acqua, la posateria, l’arredamento degli uffici, la centralina per l’acqua calda, i pannelli solari e la fornitura ed il montaggio dei condizionatori;
3) e dell’11.12.2012, riguardante solo 65 faretti.
-ma la -OMISSIS- S.p.A., incaricata dell’istruttoria, non aveva ritenuto ammissibili i predetti documenti di trasporto, perché erano successivi alla data massima per l’ultimazione dei lavori.
Tale motivo va accolto, in quanto, come statuito con la richiamata Sentenza TAR Basilicata n.-OMISSIS- del 30.3.2023:
-l’art. 1, comma 862, L. n. 296/2006 prevedeva che “le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008”, con la puntualizzazione che “la relativa rendicontazione è completata entro i 6 mesi successivi”;
-il predetto termine del 31.12.2008 è stato prorogato:
1) al 31.12.2009 dall’art. 43, comma 7 bis, D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008;
2) al 31.12.2011 dall’art. 2, comma 17 ter, D.L. n. 225/2010 conv. nella L. n. 10/2011;
3) ed al 31.12.2012 dall’art. 40, comma 9 ter, D.L. n. 201/2011 conv. nella L. n. 214/2011, come sostituito dall’art. 22, comma 1 bis, D.L. n. 216/2011 conv. nella L. n. 14/2012, “per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012”.
Pertanto, poiché, nella specie, con Sentenza -OMISSIS- del 9.2.2017 il Tribunale di -OMISSIS- ha assolto il legale rappresentante della -OMISSIS-., per non aver commesso i reati di cui agli artt. 481, 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001, in quanto l’intero investimento, costituito dalla casa albergo, dalla discoteca e dagli impianti sportivi, era stato realizzato nella misura del 93% alla data del 31.12.2009, va riconosciuta alla ricorrente la suddetta maggiore somma di € 586.000,00 di cui alla suindicata fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, emessa dalla -OMISSIS-., anche perché la predetta somma di € 586.000,00 non è stata contestata nel quantum dall’Amministrazione resistente.
Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimo ritardo, con il quale era stato determinato il saldo, per la violazione del termine, previsto dall’art. 6.4.1 del Contratto di Programma del 31.7.2003, di 60 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento della Commissione ministeriale di accertamento.
Questa censura sotto il profilo impugnatorio non può essere accolta, perché, sebbene dall’impugnato Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025, risulta che la Commissione ministeriale di accertamento si è pronunciata il 6.12.2023, nello stesso Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025 viene precisato che il saldo, spettante alla ricorrente, era stato pignorato dall’Agenzia delle Entrate e da altri 2 creditori della ricorrente, ai quali creditori è stato poi interamente erogato dal contestato Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025 il saldo di € 52.417,70.
In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti va accolto nei limiti sopra indicati.
Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti.
Tale domanda è stata articolata da parte ricorrente sotto diversi aspetti: come risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, extracontrattuale e da ritardo.
Ritiene il Collegio che non sussista la responsabilità contrattuale, non essendo sussistente la lesione di diritti soggettivi in quanto la posizione rivestita dalla ricorrente ha natura di interesse legittimo.
Neppure sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. da lesione di interessi legittimi, che postula l’illegittimità degli atti impugnati, circostanza che non ricorre nel caso di specie: infatti, il ricorso in sede di legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione in via principale è stato respinto; il successivo decreto impugnato con i motivi aggiunti (afferente alla discoteca), è risultato viziato solo per non aver ammesso una parte della spesa; la presente sentenza, che ha riconosciuto l’erroneità della decisione dell’amministrazione sul punto, comporta la riammissione di tale spesa, con la conseguenza che non vi è luogo a risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in presenza di una tutela in forma specifica che soddisfa pienamente la parte ricorrente.
Resta da esaminare l’ulteriore domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Sebbene gli atti impugnati abbiamo superato il vaglio di legittimità totale o parziale, nondimeno la modalità con le quali si è dipanata la vicenda, che ha avuto inizio nel lontano 2003, e che si è conclusa nell’ottobre 2025 a distanza di oltre venti 20 anni dal suo inizio, è indicativa di uno svolgimento del procedimento del tutto atipico, in quanto – di norma – un procedimento amministrativo, anche se complesso, non dura così tanto tempo.
Se si ripercorrono in punto di fatto le fasi della complessa vicenda, ci si avvede che il procedimento è stato connotato da ritardi imputabili alla stessa amministrazione in via diretta, o a causa delle banche concessionarie che hanno procrastinato l’istruttoria; al ritardo hanno contribuito le complicazioni e i rallentamenti causati dal procedimento penale, poi conclusosi favorevolmente per la parte ricorrente; l’avvio dei procedimenti in autotutela a seguito della vicenda penale, che non hanno avuto seguito per effetto della decisione del giudice penale, ma che hanno ritardato la procedura; i pignoramenti presso terzi da parte di creditori della società ricorrente, le interlocuzioni tra le parti che hanno ritardato il procedimento e così via.
Il percorso accidentato che ha connotato la presente vicenda induce a ritenere che l’indubitabile ritardo nella conclusione della procedura non sia imputabile alla sola amministrazione, direttamente o tramite le banche concessionarie, come sostenuto dalla ricorrente, ma che ad esso abbia contributo anche la parte ricorrente, come meglio specificato in seguito.
Ciò induce il Collegio a ritenere che la tardiva chiusura del procedimento sia imputabile ad entrambe le parti in causa e che per la liquidazione del danno debba applicarsi la previsione recata dall’art. 1227, comma 2, c.c..
Tanto premesso è opportuno considerare che la ricorrente ha chiesto, in via risarcitoria per il ritardo, il riconoscimento degli interessi sottolineando l’iniquità della condotta della P.A. che ha conteggiato gli interessi solo in proprio favore, non riconoscendoli in favore della società istante.
La prospettazione della ricorrente risulta persuasiva e va accolta nei seguenti termini: ritiene il Collegio che non possano essere riconosciuti gli “interessi moratori” ex legge n. 231/2002.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35092/2023, hanno delineato l'ambito oggettivo della operatività del D.Lgs. n. 231/2002, mediante la precisazione che il rapporto tra le parti deve trarre origine da una "transazione commerciale", che il D.Lgs. stesso definisce all'art. 2, primo comma, lett. a) con nozione ampia, atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Pertanto, ove manchi l'accordo delle parti, inteso come una espressione di volontà comune su tutti gli elementi sia principali che secondari e accessori del contratto, nonché la forma scritta, non possono riconoscersi i c.d. interessi commerciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30/09/2025, n. 26388).
Ne consegue l’inapplicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame nella quale non vi è stato alcun contratto tra la parte pubblica e quella privata.
La domanda risarcitoria può essere quindi accolta riconoscendo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma spettante per la realizzazione della Casa Albergo e degli Impianti Sportivi, di € 188.057,78, con decorrenza dal 3.11.2015, cioè dalla data di adozione del suindicato provvedimento ministeriale prot. n. -OMISSIS-, in quanto tale provvedimento è stato retroattivamente annullato con la citata Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS- del 5.12.2017, passata in giudicato, fino alla data di adozione dell’impugnato Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025.
Analoga statuizione va disposta con riferimento alla somma assegnata a titolo di contributo per la realizzazione della discoteca; in questo caso il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a titolo di saldo, spettante per la realizzazione della Discoteca, non può essere quantificato nella somma di € 52.417,70, indicata nell’impugnato Decreto n. -OMISSIS- del 3.10.2025, ma in quella maggiore, derivante dal ricalcolo che dovrà effettuare il Ministero, dopo aver computato anche la suddetta fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, emessa dalla -OMISSIS-, di € 586.000,00, con decorrenza dal 3.11.2015, cioè dalla data di adozione del suindicato provvedimento ministeriale prot. n. -OMISSIS-, di revoca del contributo per la Discoteca, in quanto tale provvedimento è stato retroattivamente annullato con la Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS- del 5.12.2017, mediante l’applicazione:
A) per il primo anno 3.11.2015-2.11.2016 spettano soltanto gli interessi legali sulla suddetta somma spettante, a titolo di sorte capitale, senza la rivalutazione monetaria;
B) per ognuno degli anni successivi gli interessi legali sulla sorte-capitale del credito, comprensiva della rivalutazione monetaria, secondo l’indice ISTAT, relativo all’aumento dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, maturata alla fine dell’anno precedente;
C) fino alla data della pubblicazione della presente Sentenza, in quanto dopo tale data al totale della somma, liquidata in modo definitivo, a titolo di risarcimento danni, comprensiva degli interessi e della rivalutazione come sopra calcolati, vanno aggiunti soltanto gli interessi legali.
Analoghi criteri (tenendo conto delle diverse date relative ai rispettivi decreti ministeriali sopra indicati) devono essere applicati al computo degli interessi e della rivalutazione monetaria relativamente ai contributi spettanti per la casa albergo e gli impianti sportivi.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo anche sotto ulteriori aspetti, imputando esclusivamente alla P.A. la responsabilità per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Tale prospettazione non può essere condivisa non solo perché i termini del procedimento non hanno natura perentoria ma solo acceleratoria, ma anche perché l’abnorme durata del procedimento è imputabile ad una pluralità di circostanze, non tutte imputabili al Ministero resistente.
Ad esempio, il ritardo di circa un anno nella quantificazione definitiva dei contributi, relativi alla Casa Albergo ed agli Impianti Sportivi, era stato causato dal contenzioso, relativo alla citata decorrenza degli interessi legali sulla somma maggiormente percepita, sicchè non può ritenersi che l’inerzia sia interamente addebitabile all’Amministrazione resistente.
Ricorre, ad esempio, anche dell’altra circostanza, pure indicata nell’impugnato Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025, che la -OMISSIS-. con nota dell’11.4.2023 aveva chiesto, di differire l’emanazione di atti, in quanto per le somme, vantate da alcuni suoi creditori, avrebbe dovuto attendersi la definizione di tali processi.
Parimenti, i ritardi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anteriori al suddetto provvedimento ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015, non possono imputarsi solo all’Amministrazione, in quanto:
-il perito della -OMISSIS- S.p.A., incaricata dell’istruttoria, mediante il sopralluogo del 2.3.2010 aveva accertato che alla data del 31.12.2009 le tre iniziative (Casa Albergo, Discoteca ed Impianti Sportivi) erano state realizzate in misura percentuale minore rispetto a quella dichiarata dal legale rappresentante della -OMISSIS- (precisamente nella misura del 52,61% la Discoteca e nella misura del 40,34% gli Impianti Sportivi) e la relativa area di insediamento “risultava non urbanizzata, in quanto priva di strade di accesso, rete idrica, elettrica e fognante”;
-più precisamente il perito aveva attestato che:
a) la Discoteca risultava priva di impianti idrici e di illuminazione esterna, i campi di calcio erano sforniti di illuminazione esterna ed il campo di golf risultava coltivato a grano, mentre tali impianti ed opere erano stati registrati nei computi metrici, presentati a consuntivo dalla-OMISSIS-;
b) le tre strutture erano collegate con sentieri di terreno accidentato.
Ulteriori ritardi erano derivati dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- che avevano indotto la Procura della Repubblica di -OMISSIS- a chiedere il rinvio a giudizio dei legali rappresentanti della -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001.
Il Ministero con nota del 18.9.2013 aveva chiesto di effettuare un’ulteriore verifica alla banca incaricata dell’istruttoria, la quale in data 12.2.2014 aveva comunicato che con il sopralluogo del 14.12.2013 era stato accertato che la Discoteca presentava uno stato di avanzamento del 53% e perciò “non si configurava quale investimento organico e funzionale tale da perseguire gli obiettivi tecnico-produttivi”.
Quindi, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015 il Ministero aveva revocato alla -OMISSIS- il contributo in conto capitale di € 2.097.840,00, concesso con Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 21.11.2006 per la realizzazione della Discoteca, disponendo, ai sensi del punto 9.2 del contratto di programma del 31.7.2003, il recupero della somma già erogata a tale titolo di € 669.280,00.
Al riguardo, va rilevato che, sebbene con il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015 è stato revocato soltanto il contributo, relativo alla Discoteca, con successivo provvedimento del 6.11.2015 è stata sospesa in via cautelare per 18 mesi l’efficacia dell’intero Contratto di Programma, e tale sospensione doveva ritenersi giustificata anche con riferimento ai procedimenti, relativi al pagamento dei contributi per la Casa Albergo e per gli Impianti Sportivi, in quanto nel predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.11.2015 era stato rilevato che anche la Casa Albergo e gli Impianti Sportivi erano stati realizzati in misura percentuale minore rispetto a quella dichiarata dal legale rappresentante della -OMISSIS-.
In sostanza, quindi, si sono verificati una pluralità di fatti – alcuni dei quali chiaramente non imputabili alla resistente (quali la vicenda penale), ed altri ai quali ha concorso anche la ricorrente, che hanno inciso sul rallentamento del procedimento.
A questo proposito, infatti, va pure tenuto conto che l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che il Giudice Amministrativo deve “escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Al riguardo, va rilevato che la società ricorrente avrebbe potuto chiedere la definizione dei procedimenti, relativi ai finanziamenti della Casa Albergo e degli Impianti Sportivi, ed impugnare il silenzio inadempimento.
In ogni caso occorre ricordare che nelle controversie relative alle domande risarcitorie trova applicazione il generale principio dell’onere della prova, secondo cui il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del suo risarcimento deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum: nel caso di specie la società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante a causa del ritardo, ma non ha fornito idonei elementi di prova per il “mancato guadagno, derivante dal ritardato avvio o dalla ridotta operatività delle attività imprenditoriali”, nonché per la “perdita di chance o di opportunità commerciali”.
La ricorrente si è limitata a produrre – a sostegno della domanda risarcitoria – la perizia depositata nel procedimento penale dall’ing. -OMISSIS- avente una diversa finalità (dimostrare l’insussistenza della responsabilità per i reati ex artt. 481, 483 e 640 bis C.P. e 24, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 231/2001) non idonea a dimostrare le perdite economiche derivanti dagli oneri finanziari (mutui, affidamenti) sopportati a causa del ritardo nell’erogazione dei contributi da parte della P.A., ovvero dall’utilizzo delle risorse della società cui erano altrimenti destinate.
Ciò vale anche in merito alla richiesta di risarcimento del lucro cessante non essendo forniti elementi di prova, neppure presuntivi, circa la perdita, tenuto conto che – comunque la pretesa della ricorrente relativa alla corresponsione dei maggiori contributi concessi provvisori – è stata già respinta.
Né può ritenersi che il ritardo nella quantificazione definitiva dei contributi possa aver determinato un danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, “per le difficoltà finanziarie, indotte dai ritardi della P.A., che hanno compromesso la credibilità e l’affidabilità dell’impresa sul mercato, come risulta dalle procedure esecutive, subite da alcuni fornitori”.
Ciò vale anche per quanto riguarda i danni per i “maggiori oneri finanziari, pari ai costi sostenuti, per ottenere finanziamenti alternativi, per sopperire alla mancata erogazione dei contributi nei tempi previsti”, non essendo stata prodotta alcuna documentazione attestante il ricorso al credito bancario e agli oneri ad esso connessi.
Occorre precisare, infatti, che la valutazione equitativa richiesta dalla ricorrente può essere effettuata, ai sensi dell’art. 1226 C.C., soltanto per i danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare, ma non nel caso in cui manchi la prova del danno e non solo del suo ammontare.
Ne consegue che l’unico ristoro che può essere riconosciuto è quello relativo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, in quanto connaturale alla natura pecuniaria del credito risarcitorio; infatti, il danno liquidato in forma equivalente deve comprendere sia l’adeguamento del valore perduto, a cui provvede la rivalutazione monetaria, sia il mancato godimento di quel valore monetario perduto, alla stregua di un principio generale di equità che impone di compensare il ritardo della disponibilità della somma di denaro, che concreta un danno al soggetto danneggiato-creditore e di converso un vantaggio al soggetto danneggiante-debitore.
Come già anticipato il predetto danno da ritardo va determinato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 C.C. mediante il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo le modalità stabilite per le obbligazioni risarcitorie, che sono debiti di valore.
A quanto sopra consegue:
- il rigetto della domanda impugnatoria del ricorso introduttivo;
- l’accoglimento della domanda impugnatoria dell’atto di motivi aggiunti, esclusivamente con riferimento al riconoscimento della maggiore somma di € 586.000,00 di cui alla fattura n. -OMISSIS- del 2.12.2009, emessa dalla -OMISSIS-;
- l’accoglimento della domanda risarcitoria del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, limitatamente al cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dal 3.11.2015, che deve essere calcolato secondo le modalità sopra indicate.
La particolare complessità della questione esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, eccetto i Contributi Unificati, versati per la proposizione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, i quali vanno posti a carico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così dispone:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie in parte l’atto di motivi aggiunti, nei limiti indicati in motivazione e quindi ordina all’Amministrazione resistente di ricalcolare il contributo spettante per la discoteca;
- accoglie nei limiti indicati in motivazione la domanda risarcitoria e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di erogare alla società ricorrente gli importi spettanti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Spese compensate, con la condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al rimborso dei Contributi Unificati, versati per la proposizione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento della ragione sociale della società ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
QU AN, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU AN | IA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.