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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5839/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5839/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIELLARO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.21 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MAIELLARO MICHELE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ELENA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA ALLEGATO 18 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. ALBANESE
ELENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In relazione alla domanda intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 5 settembre
2021 sul presupposto della tardiva comunicazione della convocazione dell'assemblea, va dichiarata cessata la materia del contendere poiché la predetta delibera è stata sostituita da quelle del 18 gennaio
2022 e del 1 febbraio 2022. Nella delibera del 18 gennaio 2022 i quattro punti all'ordine del giorno erano: 1) approvazione bilancio consuntivo 20/21; 2) approvazione bilancio preventivo 21/22, 3) situazione debitoria 4) esame e discussione giudizi intrapresi da Parte_1 Parte_1 La delibera impugnata afferiva ai medesimi punti all'ordine del giorno di cui ai punti 1),2) e 4) di quella del 18 gennaio 2022. Nella delibera del 1 febbraio 2022 i punti all'ordine del giorno riguardavano il procedimento di mediazione ed i giudizi tra la ed il convenuto. Parte_2 CP_2 Ciò posto, va osservato che nell'assemblea del 5 settembre 2023 si rinviava la discussione in relazione ai punti relativi all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e si deliberava solo su quello riguardanti i giudizi tra l'odierna attrice ed il convenuto. CP_2
pagina 1 di 2 Vale rilevare che nel caso di deliberazione assembleare avente ad oggetto il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il Condominio ed un singolo condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi. Ne consegue che il singolo condomino (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) non ha diritto a partecipare all'assemblea. Cfr Cass. civ., sez. II, ord., 2 febbraio 2023, n. 3192
Conseguentemente chi sia controparte del condominio nella lite giudiziale e sia quindi portatore di interessi contrapposti a quelli degli altri partecipanti non ha diritto né ad essere convocato né a partecipare all'assemblea. La sentenza della Suprema Corte ha chiarito che tale scissione costituisce circostanza alquanto frequente poiché si interviene in situazioni di condominio parziale, quando soltanto i condòmini interessati hanno diritto alla convocazione (Cassazione 7885/1994).
Ragionevolmente, dunque la controparte del è priva non soltanto del diritto di voto ma CP_2 anche del diritto ad essere convocato. La sentenza citata ha posto l'attenzione sugli articoli 63 e 66 disposizioni attuative Codice civile che prevedono genericamente: «all'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare» talché è del tutto legittimo escludere dalla convocazione chi non abbia diritto di votare.
Facendo applicazione delle coordinate di cui si è appena fatto cenno, la circostanza che la convocazione sia stata comunicata dopo lo svolgimento dell'assemblea non ha inciso su alcun interesse della condomina la quale non avrebbe avuto diritto nè di essere convocata, né di partecipare né Pt_1 di votare sull'unico punto all'ordine del giorno discusso. Le spese sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale nei parametri minimi del D.M. in vigore nelle cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5839/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIELLARO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.21 71121 FOGGIA presso il difensore avv. MAIELLARO MICHELE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ELENA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA ALLEGATO 18 71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. ALBANESE
ELENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In relazione alla domanda intesa ad ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 5 settembre
2021 sul presupposto della tardiva comunicazione della convocazione dell'assemblea, va dichiarata cessata la materia del contendere poiché la predetta delibera è stata sostituita da quelle del 18 gennaio
2022 e del 1 febbraio 2022. Nella delibera del 18 gennaio 2022 i quattro punti all'ordine del giorno erano: 1) approvazione bilancio consuntivo 20/21; 2) approvazione bilancio preventivo 21/22, 3) situazione debitoria 4) esame e discussione giudizi intrapresi da Parte_1 Parte_1 La delibera impugnata afferiva ai medesimi punti all'ordine del giorno di cui ai punti 1),2) e 4) di quella del 18 gennaio 2022. Nella delibera del 1 febbraio 2022 i punti all'ordine del giorno riguardavano il procedimento di mediazione ed i giudizi tra la ed il convenuto. Parte_2 CP_2 Ciò posto, va osservato che nell'assemblea del 5 settembre 2023 si rinviava la discussione in relazione ai punti relativi all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e si deliberava solo su quello riguardanti i giudizi tra l'odierna attrice ed il convenuto. CP_2
pagina 1 di 2 Vale rilevare che nel caso di deliberazione assembleare avente ad oggetto il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il Condominio ed un singolo condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi. Ne consegue che il singolo condomino (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) non ha diritto a partecipare all'assemblea. Cfr Cass. civ., sez. II, ord., 2 febbraio 2023, n. 3192
Conseguentemente chi sia controparte del condominio nella lite giudiziale e sia quindi portatore di interessi contrapposti a quelli degli altri partecipanti non ha diritto né ad essere convocato né a partecipare all'assemblea. La sentenza della Suprema Corte ha chiarito che tale scissione costituisce circostanza alquanto frequente poiché si interviene in situazioni di condominio parziale, quando soltanto i condòmini interessati hanno diritto alla convocazione (Cassazione 7885/1994).
Ragionevolmente, dunque la controparte del è priva non soltanto del diritto di voto ma CP_2 anche del diritto ad essere convocato. La sentenza citata ha posto l'attenzione sugli articoli 63 e 66 disposizioni attuative Codice civile che prevedono genericamente: «all'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare» talché è del tutto legittimo escludere dalla convocazione chi non abbia diritto di votare.
Facendo applicazione delle coordinate di cui si è appena fatto cenno, la circostanza che la convocazione sia stata comunicata dopo lo svolgimento dell'assemblea non ha inciso su alcun interesse della condomina la quale non avrebbe avuto diritto nè di essere convocata, né di partecipare né Pt_1 di votare sull'unico punto all'ordine del giorno discusso. Le spese sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale nei parametri minimi del D.M. in vigore nelle cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Foggia, 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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