CASS
Sentenza 22 agosto 2022
Sentenza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 22/08/2022, n. 31326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31326 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL LE nato a [...] il [...] AL EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Federico Cappellini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31326 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, escludendo le statuizioni civili, la sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di AT AS ed DR AS per i reati di lesione personale aggravata e minaccia, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;
- che il primo motivo dell'atto di ricorso degli imputati non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22/06/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Federico Cappellini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31326 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, escludendo le statuizioni civili, la sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di AT AS ed DR AS per i reati di lesione personale aggravata e minaccia, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;
- che il primo motivo dell'atto di ricorso degli imputati non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22/06/2022.