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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15590 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59356/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Astorino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59356/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURFARO Parte_1 C.F._1 NO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FURFARO NO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURFARO Parte_2 C.F._2 NO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FURFARO NO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZOINA ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALUZZO, 65 00182 ROMApresso il difensore avv. ZOINA ELISABETTA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZONE Controparte_2 P.IVA_2 ME e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31 00124 ROMApresso il difensore avv. VIZZONE ME TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20 ottobre 2020, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il quali proprietari dell'appartamento int 14C, Controparte_3 causa copiose infiltrazioni all'interno del loro immobile, derivanti dalla rottura delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento condominiale e manifestatesi il 18 dicembre 2019. Gli attori lamentavano ingenti danni oltre all'interno dell'unità abitativa anche al mobilio posto al suo interno, con conseguente risoluzione dei contratti di locazione in essere al momento del danno per un importo complessivo di € 53.593,00 come da documentazione prodotta in giudizio.
Il 24 febbraio 2021 si costituiva il Condominio chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice eccependo che la stessa in seguito a sopraluogo Controparte_2 dell'immobile, aveva stilato una perizia che stimava il danno in € 10.020,00, somma che
[...]
tramite assegno all'amministrazione del convenuto condominio, veniva non pagata al Parte_3 momento dell'incasso. Il Condominio pur contestando l'entità dei danni dichiarati dagli attori , richiedeva la manleva della come da polizza assicurativa . Con Controparte_2 provvedimento del 31 marzo 2021 il dott autorizzava la chiamata in causa della Compagnia Per_1 Assicuratrice e rinviava dapprima all'udienza del 7 settembre 2021, e con successivo provvedimento all'udienza del 29 settembre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il 27 settembre 2021 la Controparte_4
quale contestava tanto la domanda degli attori quanto la chiamata in causa in causa del
[...] convenuto, adducendo che il sinistro per cui è causa non era indennizzabile in quanto CP_1 verificatosi per omessa e/o difettosa manutenzione, addebitando anche al condominio assicurato inesatte e reticenti dichiarazioni al momento della stipula della polizza, che al loro dire in via subordinata prevedeva anche una scopertura del 29%.
Veniva ammessa CTU tecnica per verificare quale fossero le cause delle lamentate infiltrazioni che prima del giudizio erano state integralmente risolte anche con il ripristino dell'immobile per cui è causa
Espletata la consulenza tecnica la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudicante con assegnazione definitiva del Presidente della VII sez in data 25 settembre 2024
La domanda attorea trova accoglimento per i seguenti motivi di dritto.
Dalla espletata CTU si evince con esattezza che la causa delle lamentate infiltrazioni è da ricondursi al convenuto per la rottura accidentale, di un tratto della tubazione dell'impianto di CP_1 riscaldamento condominiale, così come da documentazione dei Vigili del fuoco intervenuti sul luogo e dalla perizia della compagnia assicuratrice chiamata in causa ed allegati all'elaborato peritale. Il convenuto visto l'art 2051 c.c. ha una responsabilità oggettiva su quanto in sua custodia, CP_1 fondata sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno senza necessità di provare né presumere la colpa del custode, che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dall'imprevidibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Il condominio responsabile dell'evento per cui è causa deve però, essere manlevato dalla Compagnia assicuratrice chiamata in causa a seguito di quanto previsto dalla polizza sul fabbricato sottoscritta tra le parti. In particolare vale rilevare quanto dichiarato, dal professionista incaricato dalla
[...] nella sua relazione tecnica, a seguito della quale a copertura del sinistro, è stata disposta CP_2 la somma di € 10.000,00, salvo successivamente non dare seguito al pagamento. Non possono trovare accoglimento le contestazioni, della Compagnia chiamata in causa circa l'inoperatività della copertura assicurativa. Del pari, la previsione contrattuale volta ad assicurare la copertura assicurativa in conseguenza di un fatto accidentale, non consente di escludere i danni eziologicamente connessi ad una cattiva manutenzione di quanto assicurato, perché una simile interpretazione renderebbe nullo il pagina 2 di 3 contratto per inesistenza del rischio ex art 1895 cc. E' pacifico che il fatto accidentale, passibile di copertura assicurativa, è quello estraneo alla sfera volitiva dell'assicurato, posto nell'ambito della responsabilità delle cose in custodia ex art 2051 cc. ( Cassazione Civile,sentenza n 3051 del 1 gennaio 2024).
Circa l'entità dei danni non può trovare accoglimento l'importo richiesto da parte attrice, atteso che il CTU ha rilevato che al momento dell'ispezione dell'immobile questo era stato completamente risanato, ed in ottimo stato di conservazione. Pertanto trova fondamento quanto stabilito dal CTU circa l'importo complessivo da indennizzare che per questo Giudicante sono complessivamente pari ad € 16.000,00 comprensivo anche dei danni ai beni mobili di € 2.000,00. Non sussistono inoltre elementi certi circa il periodo di inagibilità dell'appartamento per cui è causa, tali da determinare solo un danno da lucro cessante per mancata locazione pari ad € 1150,00 come da CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il convenuto ,a corrispondere alla parte attrice, CP_1 Controparte_3 in risarcimento dei danni di cui deve ritenersi responsabile , la somma di € 17.150,00 ( 14.000,00+ 2.000,00+ 1.150,00).
2) Condanna altresì il medesimo al pagamento delle spese processuali della parte CP_1 attrice che si liquidano in € 2500,00 per compensi , € 259,0 per diritti, oltre IVA ,e C.A .
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato provvedimento
4) Condanna la Compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere Controparte_2 indenne il Condominio dagli oneri derivanti dai precedenti capi 1, 2, 3
5) Condanna la medesima compagnia assicuratrice a tenere indenne il dalle spese CP_1 processuali dello stesso, che liquida in € 2000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali IVA e C.A.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Astorino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Astorino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59356/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURFARO Parte_1 C.F._1 NO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FURFARO NO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURFARO Parte_2 C.F._2 NO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FURFARO NO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZOINA ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALUZZO, 65 00182 ROMApresso il difensore avv. ZOINA ELISABETTA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZONE Controparte_2 P.IVA_2 ME e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CRATILO DI ATENE, 31 00124 ROMApresso il difensore avv. VIZZONE ME TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20 ottobre 2020, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il quali proprietari dell'appartamento int 14C, Controparte_3 causa copiose infiltrazioni all'interno del loro immobile, derivanti dalla rottura delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento condominiale e manifestatesi il 18 dicembre 2019. Gli attori lamentavano ingenti danni oltre all'interno dell'unità abitativa anche al mobilio posto al suo interno, con conseguente risoluzione dei contratti di locazione in essere al momento del danno per un importo complessivo di € 53.593,00 come da documentazione prodotta in giudizio.
Il 24 febbraio 2021 si costituiva il Condominio chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice eccependo che la stessa in seguito a sopraluogo Controparte_2 dell'immobile, aveva stilato una perizia che stimava il danno in € 10.020,00, somma che
[...]
tramite assegno all'amministrazione del convenuto condominio, veniva non pagata al Parte_3 momento dell'incasso. Il Condominio pur contestando l'entità dei danni dichiarati dagli attori , richiedeva la manleva della come da polizza assicurativa . Con Controparte_2 provvedimento del 31 marzo 2021 il dott autorizzava la chiamata in causa della Compagnia Per_1 Assicuratrice e rinviava dapprima all'udienza del 7 settembre 2021, e con successivo provvedimento all'udienza del 29 settembre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il 27 settembre 2021 la Controparte_4
quale contestava tanto la domanda degli attori quanto la chiamata in causa in causa del
[...] convenuto, adducendo che il sinistro per cui è causa non era indennizzabile in quanto CP_1 verificatosi per omessa e/o difettosa manutenzione, addebitando anche al condominio assicurato inesatte e reticenti dichiarazioni al momento della stipula della polizza, che al loro dire in via subordinata prevedeva anche una scopertura del 29%.
Veniva ammessa CTU tecnica per verificare quale fossero le cause delle lamentate infiltrazioni che prima del giudizio erano state integralmente risolte anche con il ripristino dell'immobile per cui è causa
Espletata la consulenza tecnica la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudicante con assegnazione definitiva del Presidente della VII sez in data 25 settembre 2024
La domanda attorea trova accoglimento per i seguenti motivi di dritto.
Dalla espletata CTU si evince con esattezza che la causa delle lamentate infiltrazioni è da ricondursi al convenuto per la rottura accidentale, di un tratto della tubazione dell'impianto di CP_1 riscaldamento condominiale, così come da documentazione dei Vigili del fuoco intervenuti sul luogo e dalla perizia della compagnia assicuratrice chiamata in causa ed allegati all'elaborato peritale. Il convenuto visto l'art 2051 c.c. ha una responsabilità oggettiva su quanto in sua custodia, CP_1 fondata sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno senza necessità di provare né presumere la colpa del custode, che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dall'imprevidibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Il condominio responsabile dell'evento per cui è causa deve però, essere manlevato dalla Compagnia assicuratrice chiamata in causa a seguito di quanto previsto dalla polizza sul fabbricato sottoscritta tra le parti. In particolare vale rilevare quanto dichiarato, dal professionista incaricato dalla
[...] nella sua relazione tecnica, a seguito della quale a copertura del sinistro, è stata disposta CP_2 la somma di € 10.000,00, salvo successivamente non dare seguito al pagamento. Non possono trovare accoglimento le contestazioni, della Compagnia chiamata in causa circa l'inoperatività della copertura assicurativa. Del pari, la previsione contrattuale volta ad assicurare la copertura assicurativa in conseguenza di un fatto accidentale, non consente di escludere i danni eziologicamente connessi ad una cattiva manutenzione di quanto assicurato, perché una simile interpretazione renderebbe nullo il pagina 2 di 3 contratto per inesistenza del rischio ex art 1895 cc. E' pacifico che il fatto accidentale, passibile di copertura assicurativa, è quello estraneo alla sfera volitiva dell'assicurato, posto nell'ambito della responsabilità delle cose in custodia ex art 2051 cc. ( Cassazione Civile,sentenza n 3051 del 1 gennaio 2024).
Circa l'entità dei danni non può trovare accoglimento l'importo richiesto da parte attrice, atteso che il CTU ha rilevato che al momento dell'ispezione dell'immobile questo era stato completamente risanato, ed in ottimo stato di conservazione. Pertanto trova fondamento quanto stabilito dal CTU circa l'importo complessivo da indennizzare che per questo Giudicante sono complessivamente pari ad € 16.000,00 comprensivo anche dei danni ai beni mobili di € 2.000,00. Non sussistono inoltre elementi certi circa il periodo di inagibilità dell'appartamento per cui è causa, tali da determinare solo un danno da lucro cessante per mancata locazione pari ad € 1150,00 come da CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il convenuto ,a corrispondere alla parte attrice, CP_1 Controparte_3 in risarcimento dei danni di cui deve ritenersi responsabile , la somma di € 17.150,00 ( 14.000,00+ 2.000,00+ 1.150,00).
2) Condanna altresì il medesimo al pagamento delle spese processuali della parte CP_1 attrice che si liquidano in € 2500,00 per compensi , € 259,0 per diritti, oltre IVA ,e C.A .
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate come da CP_1 separato provvedimento
4) Condanna la Compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere Controparte_2 indenne il Condominio dagli oneri derivanti dai precedenti capi 1, 2, 3
5) Condanna la medesima compagnia assicuratrice a tenere indenne il dalle spese CP_1 processuali dello stesso, che liquida in € 2000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali IVA e C.A.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Astorino
pagina 3 di 3