Art. 4.
Al personale contemplato nell'articolo 1 e ai loro familiari compete l'assistenza di malattia secondo la legislazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.
Al personale contemplato nell'articolo 1 e ai loro familiari compete l'assistenza di malattia secondo la legislazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.