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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1714/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1714/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA DANIELA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. ABISSO ANTONELLA
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA DANIELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: In via d'urgenza – art. 473 bis.22 cod.proc.civ.: - disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di € 350,00 (soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI) da parte del sig. all'odierno ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, con esecutorietà immediata e Controparte_1 decorrenza del deposito del ricorso, con ogni consequenziale statuizione. Nel merito: - disporre la modifica del provvedimento n. 314/2015, N. R.G. 970/2013 del Tribunale di Novara, emesso in data 12.03.2015, pubblicato in data 18.03.2015, affinché l'assegno di mantenimento di € 350,00 (soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI) a carico del sig. venga versato direttamente all'odierno ricorrente Controparte_1
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_3 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2025, la ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica della sentenza n. 314/2015 che ha pronunciato il divorzio dei genitori alle seguenti condizioni: “l Tribunale di Novara, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie le congiunte conclusioni della parti e conseguentemente: A) affida il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione presso Pt_1 la residenza materna;
B) il diritto di frequentazione del padre con il figlio è stabilito secondo le seguenti modalità Pt_1
(salvo impegni dovutamente giustificati sia della madre che del padre): - fine settimana con la madre: il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle 16.30 alle 20.30 e il venerdì dalle 16:30 alle 21.00; - fine settimana con il padre: Pt_1 il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle 16.30 alle 20.30 e il venerdì dalle 16:30 alle 21.00 della Pt_1 domenica riportandolo a casa della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione delle festività natalizie Pt_1 ad anni alterni con la sig.ra dalla mattinata del 23/12 alla mattinata del 30/12, ovvero dalla mattinata del Pt_2
30/12 alla mattinata del 06/01, con possibilità di scambiare giorni e turni di comune accordo tra le parti e nel più assoluto rispetto del piccolo;
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione delle festività pasquali, ad anni Pt_1 Pt_1 alterni con la sig.ra , metà dei giorni indicati nella chiusura del calendario scolastico;
il padre potrà vedere e tenere Pt_2 con sé per 15 giorni consecutivi in occasione delle ferie estive del mese di agosto: il minore starà con il padre dal Pt_1 primo sabato di agosto per i successivi 15 giorni;
successivamente il minore starà con la madre per gli altri 15 giorni (con possibilità di scambiare/allungare giorni e turni di comune accordo tra le parti e nel più assoluto rispetto del piccolo ); Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione del compleanno di (17 luglio), trascorrendo con
Pt_1 Pt_1 quest'ultimo alcune ore della giornata;
- è stabilita espressamente la piena e libera partecipazione del sig. ad ogni
Pt_1 altro evento importante per la vita di (feste, gite e “pizzate” scolastiche, tornei sportivi, ecc. previa informazione
Pt_1 ricevuta dall'altro genitore); C) dispone che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando in
Pt_1 Pt_1 favore della sig.ra la somma mensile di € 350,00 (soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Pt_2 costo-vita FOI) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, nonché per attività sportive per lo stesso figlio sostenute, previamente concordate e documentate;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite”.
In particolare, ha rappresentato che si era trasferito dal padre e, pertanto, ha chiesto il versamento diretto del mantenimento, essendo diventato maggiorenne.
Si sono costituiti nei termini e che hanno aderito alle Parte_2 Controparte_1 conclusioni del ricorrente. Pertanto, è stata disposta la trattazione scritta.
Quindi, con ordinanza del 16/12/2025 emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni delle parti in quanto conformi alle norme di legge e compatibili con l'interesse di , ormai maggiorenne e convivente con il padre. Non vi sono ragioni Pt_1 ostative, nemmeno di ordine processuale, al riconoscimento del versamento diretto del mantenimento al figlio che ha raggiunto la maggiore età.
L'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 314/2015,
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Pt_1 versando direttamente al figlio ormai maggiorenne la somma di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1714/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA DANIELA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. ABISSO ANTONELLA
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. SPINA DANIELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: In via d'urgenza – art. 473 bis.22 cod.proc.civ.: - disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento di € 350,00 (soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI) da parte del sig. all'odierno ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, con esecutorietà immediata e Controparte_1 decorrenza del deposito del ricorso, con ogni consequenziale statuizione. Nel merito: - disporre la modifica del provvedimento n. 314/2015, N. R.G. 970/2013 del Tribunale di Novara, emesso in data 12.03.2015, pubblicato in data 18.03.2015, affinché l'assegno di mantenimento di € 350,00 (soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI) a carico del sig. venga versato direttamente all'odierno ricorrente Controparte_1
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_3 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2025, la ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica della sentenza n. 314/2015 che ha pronunciato il divorzio dei genitori alle seguenti condizioni: “l Tribunale di Novara, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie le congiunte conclusioni della parti e conseguentemente: A) affida il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione presso Pt_1 la residenza materna;
B) il diritto di frequentazione del padre con il figlio è stabilito secondo le seguenti modalità Pt_1
(salvo impegni dovutamente giustificati sia della madre che del padre): - fine settimana con la madre: il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle 16.30 alle 20.30 e il venerdì dalle 16:30 alle 21.00; - fine settimana con il padre: Pt_1 il padre potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle 16.30 alle 20.30 e il venerdì dalle 16:30 alle 21.00 della Pt_1 domenica riportandolo a casa della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione delle festività natalizie Pt_1 ad anni alterni con la sig.ra dalla mattinata del 23/12 alla mattinata del 30/12, ovvero dalla mattinata del Pt_2
30/12 alla mattinata del 06/01, con possibilità di scambiare giorni e turni di comune accordo tra le parti e nel più assoluto rispetto del piccolo;
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione delle festività pasquali, ad anni Pt_1 Pt_1 alterni con la sig.ra , metà dei giorni indicati nella chiusura del calendario scolastico;
il padre potrà vedere e tenere Pt_2 con sé per 15 giorni consecutivi in occasione delle ferie estive del mese di agosto: il minore starà con il padre dal Pt_1 primo sabato di agosto per i successivi 15 giorni;
successivamente il minore starà con la madre per gli altri 15 giorni (con possibilità di scambiare/allungare giorni e turni di comune accordo tra le parti e nel più assoluto rispetto del piccolo ); Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé in occasione del compleanno di (17 luglio), trascorrendo con
Pt_1 Pt_1 quest'ultimo alcune ore della giornata;
- è stabilita espressamente la piena e libera partecipazione del sig. ad ogni
Pt_1 altro evento importante per la vita di (feste, gite e “pizzate” scolastiche, tornei sportivi, ecc. previa informazione
Pt_1 ricevuta dall'altro genitore); C) dispone che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando in
Pt_1 Pt_1 favore della sig.ra la somma mensile di € 350,00 (soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT Pt_2 costo-vita FOI) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, nonché per attività sportive per lo stesso figlio sostenute, previamente concordate e documentate;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite”.
In particolare, ha rappresentato che si era trasferito dal padre e, pertanto, ha chiesto il versamento diretto del mantenimento, essendo diventato maggiorenne.
Si sono costituiti nei termini e che hanno aderito alle Parte_2 Controparte_1 conclusioni del ricorrente. Pertanto, è stata disposta la trattazione scritta.
Quindi, con ordinanza del 16/12/2025 emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni delle parti in quanto conformi alle norme di legge e compatibili con l'interesse di , ormai maggiorenne e convivente con il padre. Non vi sono ragioni Pt_1 ostative, nemmeno di ordine processuale, al riconoscimento del versamento diretto del mantenimento al figlio che ha raggiunto la maggiore età.
L'accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 314/2015,
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Pt_1 versando direttamente al figlio ormai maggiorenne la somma di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO