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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 2508, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
n. 9, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ianniello, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santi Cosma e Damiano (LT) alla via
Randaccio n.1108,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, P.IVA n.
, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , dr. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino, CP_3
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., (CF: ), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' avv. Maria A. Tuminelli dall'avv. Mariateresa Nasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino alla via Po n. 45 CP_4
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 057202290046283411/000, emessa relativamente a n. 4 avvisi di addebito afferenti omesso versamento di contributi previdenziali sostenendo che prima della notifica del suddetto atto mai nessun avviso di addebito veniva notificato. Chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione delle somme oggetto degli avvisi di addebito nonché ordinare alle controparti lo sgravio del debito e del relativo ruolo esattoriale. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_5 CP_4
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza cartolare del 5 marzo 2025, il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo.
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti alla base CP_4 dell'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione.
Pag. 2 di 6 L' in sede di costituzione eccepiva in primis la propria carenza di legittimazione CP_4 passiva in ordine alle competenze normative del concessionario all'esazione nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso. Relativamente agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento opposta, dava prova dell'avvenuta notifica mediante la produzione di copia degli stessi nonché dei rispettivi referti di notifica.
L deduceva l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_5 omessa notifica degli atti sottesi da parte dell'ente creditore, in quanto tardiva (pag. 4 comparsa di costituzione). Riteneva, infatti, dovesse essere sollevata al momento della ricezione degli atti (L'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione in questa sede opposta andava sollevata, quindi, all'esito della ricezione dei suddetti atti appalesandosi oggi come tardiva – pag. 5). Tale eccezione va disattesa sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 18256 del 2.09.2020 “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016)”. In tale pronuncia la Corte richiamava propri precedenti, in particolare la pronuncia n. 31282 del 2019, ove era stato precisato che “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente
Pag. 3 di 6 maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
In ogni caso, con riferimento al primo avviso di addebito n. 357 2014 0001985161 000 produceva in giudizio messaggio pec relata afferente intimazione di pagamento n. 057
2016 9007070816 000 notificata in data 25.10.2016 nonché preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2015 00002071000 sull' autovettura BMW SERIE 5 525D
CK969SR notificato in data 3.4.2015. Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n.
357 2015 0003031701 000 deduceva di aver notificato in data 05/08/2019 a mezzo PEC preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2019 00010259 000 sul MOTOCICLO tg.
DL05259. In relazione a questa ultima notifica si evidenzia l'assenza di qualunque allegazione sia nell'indice dei documenti in calce alla memoria di costituzione sia all'interno del fascicolo telematico.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335
/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Nel caso in esame, l' produceva in giudizio copia dei referti di notifica attestanti CP_4
l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito posti alla base della cartella oggi oggetto di opposizione.
L , in relazione all'avviso di addebito n. 357 2014 Controparte_5
0001985161 000, produceva in giudizio intimazione di pagamento n. 057 2016
9007070816 000, notificata in data 25.10.2016 a mezzo pec nonché preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2015 00002071000 sull' autovettura BMW SERIE 5 525D
CK969SR notificato in data 3.4.2015. Pur asserendo di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in riferimento all'avviso di addebito n. 357 2015 0003031701 000, non si ha evidenza degli stessi nel fascicolo telematico.
Dall'esame della documentazione agli atti, si evince l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 357 2014 0001985161 000 (pur in presenza di atti interruttivi della prescrizione notificati in data 25.10.2016 e 3.4.2015) e n. 357 2015
0003031701 000 (notificato in data 23.01.2016). Essendo stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta in data 18.10.2022, risulta maturato il termine di
Pag. 4 di 6 prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicati avvisi di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale. In relazione a tali avvisi, quindi, merita di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a
Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione ( CP_1
CP_
, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque
[...]
anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Il ricorso, invece, non può essere accolto per quanto attiene i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 357 20190001249055 000 e n. 357 2019 000395505200 notificati rispettivamente in data 6.7.2019 e 21.12.2019, non essendo decorso il termine di prescrizione normativamente prescritto tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
L'accoglimento solo parziale del ricorso determina l'annullamento solo parziale dell'atto opposto, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura delle parti, dell'obiettiva problematicità delle questioni trattate nonché del parziale accoglimento della domanda, si ritiene vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 357 2014 00019851610000 e n. 357 2015 0003031701000;
2. Rigetta il ricorso relativamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 357 2019 0001249055000 e n. 357 2019 000395505200;
Pag. 5 di 6 3. annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 057202290046283411/000, limitatamente alle somme non dovute;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, 26 3 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 2508, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
n. 9, (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ianniello, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santi Cosma e Damiano (LT) alla via
Randaccio n.1108,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, P.IVA n.
, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , dr. P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino, CP_3
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., (CF: ), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' avv. Maria A. Tuminelli dall'avv. Mariateresa Nasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino alla via Po n. 45 CP_4
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 057202290046283411/000, emessa relativamente a n. 4 avvisi di addebito afferenti omesso versamento di contributi previdenziali sostenendo che prima della notifica del suddetto atto mai nessun avviso di addebito veniva notificato. Chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione delle somme oggetto degli avvisi di addebito nonché ordinare alle controparti lo sgravio del debito e del relativo ruolo esattoriale. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_5 CP_4
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza cartolare del 5 marzo 2025, il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo.
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti alla base CP_4 dell'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione.
Pag. 2 di 6 L' in sede di costituzione eccepiva in primis la propria carenza di legittimazione CP_4 passiva in ordine alle competenze normative del concessionario all'esazione nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso. Relativamente agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento opposta, dava prova dell'avvenuta notifica mediante la produzione di copia degli stessi nonché dei rispettivi referti di notifica.
L deduceva l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_5 omessa notifica degli atti sottesi da parte dell'ente creditore, in quanto tardiva (pag. 4 comparsa di costituzione). Riteneva, infatti, dovesse essere sollevata al momento della ricezione degli atti (L'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione in questa sede opposta andava sollevata, quindi, all'esito della ricezione dei suddetti atti appalesandosi oggi come tardiva – pag. 5). Tale eccezione va disattesa sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 18256 del 2.09.2020 “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016)”. In tale pronuncia la Corte richiamava propri precedenti, in particolare la pronuncia n. 31282 del 2019, ove era stato precisato che “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente
Pag. 3 di 6 maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
In ogni caso, con riferimento al primo avviso di addebito n. 357 2014 0001985161 000 produceva in giudizio messaggio pec relata afferente intimazione di pagamento n. 057
2016 9007070816 000 notificata in data 25.10.2016 nonché preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2015 00002071000 sull' autovettura BMW SERIE 5 525D
CK969SR notificato in data 3.4.2015. Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n.
357 2015 0003031701 000 deduceva di aver notificato in data 05/08/2019 a mezzo PEC preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2019 00010259 000 sul MOTOCICLO tg.
DL05259. In relazione a questa ultima notifica si evidenzia l'assenza di qualunque allegazione sia nell'indice dei documenti in calce alla memoria di costituzione sia all'interno del fascicolo telematico.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335
/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Nel caso in esame, l' produceva in giudizio copia dei referti di notifica attestanti CP_4
l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito posti alla base della cartella oggi oggetto di opposizione.
L , in relazione all'avviso di addebito n. 357 2014 Controparte_5
0001985161 000, produceva in giudizio intimazione di pagamento n. 057 2016
9007070816 000, notificata in data 25.10.2016 a mezzo pec nonché preavviso di fermo amministrativo nr. 057 80 2015 00002071000 sull' autovettura BMW SERIE 5 525D
CK969SR notificato in data 3.4.2015. Pur asserendo di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in riferimento all'avviso di addebito n. 357 2015 0003031701 000, non si ha evidenza degli stessi nel fascicolo telematico.
Dall'esame della documentazione agli atti, si evince l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 357 2014 0001985161 000 (pur in presenza di atti interruttivi della prescrizione notificati in data 25.10.2016 e 3.4.2015) e n. 357 2015
0003031701 000 (notificato in data 23.01.2016). Essendo stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta in data 18.10.2022, risulta maturato il termine di
Pag. 4 di 6 prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicati avvisi di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale. In relazione a tali avvisi, quindi, merita di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a
Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione ( CP_1
CP_
, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque
[...]
anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Il ricorso, invece, non può essere accolto per quanto attiene i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 357 20190001249055 000 e n. 357 2019 000395505200 notificati rispettivamente in data 6.7.2019 e 21.12.2019, non essendo decorso il termine di prescrizione normativamente prescritto tra la notifica degli stessi e la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
L'accoglimento solo parziale del ricorso determina l'annullamento solo parziale dell'atto opposto, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura delle parti, dell'obiettiva problematicità delle questioni trattate nonché del parziale accoglimento della domanda, si ritiene vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 357 2014 00019851610000 e n. 357 2015 0003031701000;
2. Rigetta il ricorso relativamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito n. 357 2019 0001249055000 e n. 357 2019 000395505200;
Pag. 5 di 6 3. annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 057202290046283411/000, limitatamente alle somme non dovute;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cassino, 26 3 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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