Art. 11.
Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984.
Con le norme applicative previste dall' articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e dall' articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.
Nota all'art. 11, secondo comma:
- Il testo dell' art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 e dell' art. 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' il seguente:
"Art. 9. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Art. 25. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile".
Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984.
Con le norme applicative previste dall' articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e dall' articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.
Nota all'art. 11, secondo comma:
- Il testo dell' art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598 e dell' art. 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' il seguente:
"Art. 9. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Art. 25. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile".