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31 maggio 2015
31 maggio 2015
Art. 3. Definizioni generali 1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorita' competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorita' competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/01/2020, n. 67Provvedimento: Pubblicato il 22/01/2020 N. 00067/2020 REG.PROV.COLL. N. 00622/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 622 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Giuseppe Garibaldi n. 18; contro Comune di Bardolino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio …Leggi di più...
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