Art. 11.
A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale nonche' degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale nonche' degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.