Articolo 11 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 10Articolo 12
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11 giugno 1958
Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53 , in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale nonche' degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.
Entrata in vigore il 11 giugno 1958