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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
NC PA ZO Presidente
CE PI IU
AO IO IU rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PICCIONE DUILIO
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.12.2025, il procuratore della parte ricorrente – riportandosi alla precedente nota - ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale chiedendo, altresì, che le parti rinuncino a pretese per fatti pregressi connessi e dipendenti dalla separazione personale;
il procuratore della parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale aderendo altresì alle ulteriori condizioni avanzate da controparte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario con lei contratto in data 24.10.2008 in Marsala e dal quale è nato il figlio
[...]
(nato il [...]), rappresentando, preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, Persona_1
con sentenza n. 803/2013 del 30.9.2013, emesso nell'ambito del procedimento n. 1378/2011 r.g., aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio presso la madre, con i diritti di frequentazione per il padre specificati nell'ordinanza presidenziale del 20.12.2012; obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla Pt_1 [...]
di un assegno mensile di € 250,00; assegnazione della casa coniugale alla convenuta;
CP_1 rigetto delle reciproche domande di addebito e della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla . CP_1
Con sentenza n. 1126 del 2014 (procedimento n. 2017/2013 r.g.), la Corte di Appello di
Palermo, in parziale riforma della sentenza di separazione, addebitava la separazione alla
[...]
confermando per il resto l'impugnata sentenza. Controparte_1
In mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, il ricorrente ha chiesto che venga pronunciata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marsala, il 24/10/2008, dai sigg. nato a [...], il Parte_1
24.01.1971 e , nata a [...] il [...], trascritto al n. 335, Parte II, Controparte_1 dell'anno 2008 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala, con addebito in capo a quest'ultima, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune di procedere all'emananda sentenza sui pubblici registri;
2. dichiarare che la sig.ra perde il cognome del marito;
3. confermare Controparte_1 che il debba contribuire al mantenimento del figlio minore con il pagamento di un assegno mensile di € Pt_1
250,00; 4. confermare l'affido condiviso del figlio minore, con domicilio prevalente presso la madre ed ampi diritti di frequentazione per il padre come da ordinanza presidenziale del 20.12.2012 o ampliarlo anche nell'interesse preminente del minore;
5. con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Con memoria depositata il 2.7.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marsala il 24.10.2008 dai sigg. e , trascritto al n. 335, parte II Parte_1 Controparte_1 dell'anno 2008, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione nei pubblici registri;
• Disporre il rigetto della richiesta di addebito del divorzio, in quanto infondata in fatto e in pag. 2/4 diritto; • Confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
• Stante l'avanzata età del minore, disporre che veda il padre Per_1 liberamente ogni qualvolta lo desideri;
• Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare la somma di € Pt_1
400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da versare entro il 5 di ogni mese, Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o di quella somma che il Tribunale riterrà congrua sulla base delle nuove esigenze del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendono necessarie come da protocollo”.
Con ordinanza del 6.11.2025 il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni: - conferma dell'affidamento condiviso del figlio
[...]
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà del Persona_1 padre di incontrare il figlio e tenerlo con sé, tenuto conto dell'età del minore (anni 16), secondo liberi accordi concordati tra padre e figlio;
- obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio tramite la Pt_1 corresponsione alla , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00, soggetto ad CP_1 annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- attribuzione integrale alla dell'assegno unico universale INPS;
- compensazione integrale delle spese di CP_1 lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 4.12.2025, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa chiedendo, altresì, che entrambe le parti dichiarino di rinunciare a pretese per fatti pregressi connessi e dipendenti dalla separazione personale;
il procuratore della parte convenuta, con note depositate in pari data, ha manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
All'udienza de 17.12.2025 le parti, riportandosi alle rispettive note depositate, hanno manifestato la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 6.11.2025 e la parte convenuta ha dichiarato, altresì, di accettare l'ulteriore condizione proposta da controparte;
indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il IU relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta. Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione personale ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va Con dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
pag. 3/4 ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della Controparte_1
Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
17.12.2025, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 24.10.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune Controparte_1 di Marsala al n. 355, Parte II, Serie A, anno 1998;
- dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 6.11.2025 con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 17.12.2025 riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 27.12.2025.
Il Presidente Il IU rel. ed est.
NC PA ZO AO IO
pag. 4/4