Articolo 23 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
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31 gennaio 1991
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1 gennaio 2007
Art. 23. Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili ((. . .)) 1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell' articolo 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20, e' consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e societa' consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , aziende speciali degli enti locali e societa' concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , recante: "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione di retta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicita' e di valutazione delle esigenze produttive.
2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni. 3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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