CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2026, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3452/2023 R.G. proposto da: Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrenti- contro CO AS, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Tiziana Pascarella, Stefano La Marca, Gian Franco Rossi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 810/2022 depositata il 01/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere LE LE;
Civile Sent. Sez. L Num. 6232 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IO RE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta da AS CO e, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo – che, riassunto il giudizio inizialmente introdotto innanzi al TAR, aveva dichiarato tardiva l’impugnazione della graduatoria provinciale delle supplenze -, ha accolto la domanda di rettifica del punteggio spettante per quattro anni di servizio già svolti nella scuola pubblica, con i conseguenti adempimenti a carico dell’Amministrazione in ordine al corretto inserimento della docente nelle graduatorie di pertinenza. 2. La Corte territoriale ha superato in via preliminare la questione della decadenza, fra l’altro perché la domanda era intesa all’accertamento del diritto e non già all’impugnazione del provvedimento amministrativo assunto come lesivo. Nel merito, pacifico che alla docente spettasse il punteggio reclamato, tanto che la contestazione era limitata all’erronea compilazione della domanda (sul rilievo che l’interessata, dopo aver annullato una prima domanda per rettificare la votazione del diploma, aveva poi omesso di inserire nuovamente i titoli già indicati, che erano pertanto andati perduti), i giudici d’appello hanno ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta a rettificare la graduatoria, come già richiesto dall’interessata in sede amministrativa, facilitando la soluzione del problema, invece che resistere in giudizio. 3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Ambito Territoriale di Arezzo sulla base di due motivi, cui resiste AS CO con controricorso. 4. Proposta la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, a seguito di 3 istanza di decisione presentata dall’Amministrazione e all’esito dell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024, con ordinanza interlocutoria n. 34620 del 27 dicembre 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, per la quale è stata autorizzata e ritualmente eseguita la notificazione per pubblici proclami. 5. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, insistendo per l’inammissibilità (in subordine il rigetto) del primo motivo di ricorso e per l’inammissibilità del secondo mezzo. 6. In vista dell’udienza è stata depositata memoria nell’interesse della controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, questione già sollevata in sede di proposta di decisione accelerata e su cui è tornata ad insistere la difesa della controricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Infatti, come emerge dalla consultazione del fascicolo informatico, la copia della sentenza impugnata risulta depositata agli atti del giudizio unitamente al ricorso come file denominato all. “A sentenza notificata” nel formato “.eml” (i.e. nel formato digitale del messaggio di posta elettronica, con i relativi allegati), in quanto trattasi di sentenza notificata in data 12 dicembre 2022. Pertanto, la parte ricorrente ha ritualmente depositato la copia del provvedimento impugnato siccome oggetto della notificazione effettuata dalla controparte ai sensi dell’art. 326 c.p.c., adempimento corrispondente agli oneri previsti dall’art. 369 c.p.c., senza necessità di provvedere anche al deposito di un’ulteriore copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico (in tal senso, già Cass. Sez. 6, 22/12/2017, n. 4 30765, par. 53, che ebbe a superare espressamente il cd. duplice onere di certificazione, predicato da precedente pronuncia, rimasta isolata). 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in particolare, si addebita alla Corte territoriale di non avere neppure specificato alla luce di quale disposizione normativa il Ministero avrebbe dovuto tenere il comportamento ritenuto doveroso e di non avere affrontato la questione della natura del termine decadenziale di proposizione della domanda da parte della docente e le conseguenze del mancato rispetto del termine. 2.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile. Sotto un primo profilo, non può assumere rilievo, di per sé, la denunciata omessa indicazione dei riferimenti normativi, atteso che, nel giudizio in cassazione, il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. (fra le tante, Cass. Sez. U., 26/6/2024, n. 17620, Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29886). Per il resto, il vizio di difetto assoluto di motivazione (ovvero di motivazione apparente) è denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 6-1, 01/03/2022, n. 6758; in senso conforme, fra altre, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha argomentato la propria decisione in 5 base alla ricostruzione dei fatti, siccome incontestati, esprimendo il convincimento che, in presenza di un errore materiale nella compilazione della domanda, l’Amministrazione fosse tenuta a procedere alla rettifica della graduatoria in conformità ai titoli posseduti dalla docente. 3. Con l’ulteriore mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, lamentando la violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio e della autoresponsabilità del dichiarante, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si assume che il potere previsto dall’art. 6 della legge sul procedimento amministrativo è facoltativo e va esercitato tenendo conto della par condicio tra gli aspiranti, nonché della imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, con la conseguenza che, in caso di incompletezza colposa della dichiarazione, l’amministrazione non può intervenire a correggere l’errore; si richiama, in tal senso, anche il principio di autoresponsabilità degli istanti, onerati di verificare la correttezza dei dati inseriti prima di inoltrare la domanda. 3.1. Preliminarmente, va esclusa l’inammissibilità della censura – dovendosi, dunque, disattendere l’eccezione formulata dalla difesa della controricorrente ed i rilievi svolti dal rappresentante del Pubblico Ministero – in quanto essa individua con chiarezza la questione in diritto sottoposta alla Corte, senza entrare nel merito dell’accertamento in fatto (che, anzi, è dato per pacifico, per come ricostruito nella sentenza impugnata) per invocare la corretta applicazione della normativa richiamata nella rubrica, con riferimento alle prescrizioni stabilite nell’ordinanza ministeriale ed ai limiti di applicazione del cd. soccorso istruttorio. 3.2. Nel merito, il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Per inquadrare la specifica questione in esame giova premettere che questa Corte ha esaminato la regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico (Cass. Sez. U., 6 19/04/2023, n. 10538), osservando che, con l’art.
1-quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore ha modificato l’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, con la costituzione, al comma 6-bis, di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, da utilizzare, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, subordinatamente alla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento. Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha consentito al Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. Con lo stesso decreto-legge, peraltro, il legislatore, nell’attribuire all’ufficio scolastico provinciale territoriale competente la competenza all’approvazione della graduatoria, ha precisato che «La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti». La materia è stata, quindi, disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione alla prima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato, nell’art. 8 e nelle tabelle dallo stesso richiamate, i titoli di servizio valutabili ed i punteggi attribuibili, aggiungendo anche che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico (art.8, comma 4), fatti salvi i controlli svolti dagli uffici territoriali provinciali e dalle istituzioni scolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall’aspirante all’assunzione e sull’effettivo possesso dei titoli medesimi. 7 In base a tale complessiva ricostruzione, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze sul rilievo che vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In tale ottica, è stato evidenziato che la richiamata disciplina consente di affermare che le graduatorie provinciali, quanto al conferimento delle supplenze, realizzano le medesime finalità in passato assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, e come queste sono formate sulla base di titoli di servizio che la stessa ordinanza ministeriale individua, attribuendo agli stessi il relativo punteggio;
la formazione della graduatoria (non a caso effettuata, salve verifiche, dal sistema informatico) non implica alcuna valutazione discrezionale, così come non è improntata a discrezionalità la successiva fase riservata agli uffici scolastici, che è solo finalizzata al riscontro del possesso dei titoli dichiarati e della corretta applicazione dei criteri fissati a monte dall’ordinanza. In ragione della identità della funzione delle graduatorie e delle modalità di formazione delle stesse, è stato, quindi, richiamato l’orientamento già formatosi in ordine alla formazione delle graduatorie di istituto (Cass. Sez. U, 20/07/2022 n. 22693), secondo cui, a definitivo superamento del diverso orientamento espresso dall’isolata Cass. Sez. U, 13/09/2017, n. 21198, non è ravvisabile una procedura concorsuale, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività 8 autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti. 3.3. Tanto premesso, occorre preliminarmente escludere nella specie l’applicazione diretta della legge sul procedimento amministrativo, dal momento che, per consolidato indirizzo di questa Corte, le norme della legge n. 241 del 1990 non sono applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati (fra molte, Cass. Sez. L, 02/04/2004, n. 6570), in quanto gli atti e procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro (così in particolare, Sez. L, 18/02/2005, n. 3360). In questo senso, gli atti della P.A. debbono essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. (Cass. Sez. L, 22/08/2013, n. 19425). Pertanto, occorre valutare se, nella specie, i criteri che informano il cd. soccorso istruttorio, di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, possano trovare applicazione in termini di qualificazione del comportamento secondo i canoni generali di buona fede e correttezza, nell’ambito dei principi di cui all’art. 97 Cost. 4. La valutazione non può che procedere dalla disamina della disciplina dettata in proposito dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020. L’art. 3, comma 1, prevede che «Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2», tanto che l’art. 8, sulla valutazione dei titoli, consente unicamente la verifica dei titoli “dichiarati” per le GPS e concerne, dunque, la verifica fra quanto dichiarato e i titoli effettivamente posseduti, stabilendo, in caso di accertata difformità, la rettifica del punteggio sino all’esclusione dalla graduatoria. 9 In prima analisi, occorre rilevare che l’Amministrazione si è conformata alle disposizioni ministeriali, limitandosi a considerare con la procedura informatizzata solo i titoli espressamente dichiarati dall’interessata nell’unica domanda effettivamente presentata, irrilevante che, per errore nella compilazione, la docente avesse annullato una precedente versione, omettendo di rinnovare l’inserimento dei dati in questione. 4.1. La questione, dunque, si incentra sul potere-dovere dell’Amministrazione, nei sensi sopra evidenziati, di procedere alla rettifica della graduatoria in esito alla richiesta dell’interessata, in conformità ai titoli pacificamente posseduti ma non dichiarati. In questo senso, occorre approfondire i margini entro i quali può farsi ricorso al cd. soccorso istruttorio. 5. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, ha introdotto, nell’ambito delle regole sul procedimento amministrativo, il cd. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Cons. St., Adunanza plenaria, n. 9 del 25 febbraio 2014; ma già Cons. St., Sez. VI, n. 1927 del 2 aprile 2001). In particolare, la legge n. 241 del 1990 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee, o incomplete (Cons. St., Sez. V, n. 6248 del 5 dicembre 2012; Cons. St., Sez. VI, n. 3148 del 18 maggio 2020). La stessa giurisprudenza ha precisato, inoltre, che i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 4198 del 20 giugno 2019). 10 5.1. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, ma, in questo caso, è necessario il rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati (Cons. St., Sez. III, n. 2003 del 21 marzo 2022). In particolare, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 9 del 15 febbraio 2014, nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 257 del 17 gennaio 2018), rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. In tale direzione questa Corte ha ritenuto applicabili – sia pure indirettamente – i criteri del cd. soccorso istruttorio in un caso in cui si trattava di accertare di ufficio il requisito dell’anzianità di servizio come criterio residuale di prevalenza, requisito di cui il bando non prevedeva espressamente l’indicazione nella domanda (Cass. Sez. L, 03/05/2025, n. 11625). Pertanto, l’istituto, pur astrattamente utile per la selezione dei migliori, può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali, ma non anche delle mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni;
diversamente argomentando, ogni procedura selettiva pubblica sarebbe esposta, teoricamente all’infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute ad errori sostanziali, in violazione del principio di autoresponsabilità (Cons. St., Sez. V, n. 324 del 10 gennaio 2023). Per giurisprudenza costante, infatti, nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di 11 essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il cd. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081). Alla stessa stregua, il principio di autoresponsabilità, inteso quale baluardo della par condicio tra i candidati, non consente di ritenere che un titolo valutabile possa darsi per dichiarato “implicitamente”, solo perché ricavabile da altri e diversi requisiti spesi in sede di domanda (così, Cons. St., Sez. V, 26 luglio 2024, n. 6729). 6. In applicazione dei predetti criteri, occorre concludere che nel caso in esame non venga in rilievo un errore formale concernente una domanda o un titolo presentato, bensì l’omessa dichiarazione dei titoli valutabili nei termini previsti;
di conseguenza, l’accoglimento della richiesta rettifica, con la valorizzazione dei titoli non dichiarati, si tradurrebbe in un danno (la retrocessione nella graduatoria) per uno o più concorrenti. 6.1. Sotto altro profilo, se, da un lato, la rettifica potrebbe comportare l’utile selezione del candidato più meritevole perché in possesso di titoli poziori, dall’altro, la possibilità di sollecitare la rettifica per titoli non dichiarati nei termini stabiliti comporterebbe il rischio di una continua riformulazione delle graduatorie, in contrasto con la necessaria speditezza che deve presiedere all’individuazione dei supplenti, per garantire la continuità dell’insegnamento scolastico. 12 6.2. Pertanto, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve ritenersi che, nell’ipotesi di mancata dichiarazione dei titoli nei termini prescritti, l’Amministrazione non possa intervenire per sanare l’omissione imputabile esclusivamente alla interessata, dovendosi privilegiare, nell’ottica del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la speditezza della procedura informatizzata e la tutela della par condicio, valorizzando il principio di autoresponsabilità del dichiarante. 7. Pertanto, va accolto il secondo motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria. 8. Considerata la complessità e, sotto certi aspetti, la novità della questione, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti per l’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, disatteso l’ulteriore mezzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da AS CO. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026. La Consigliera LE LE La Presidente LI Di AO
Civile Sent. Sez. L Num. 6232 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IO RE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta da AS CO e, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo – che, riassunto il giudizio inizialmente introdotto innanzi al TAR, aveva dichiarato tardiva l’impugnazione della graduatoria provinciale delle supplenze -, ha accolto la domanda di rettifica del punteggio spettante per quattro anni di servizio già svolti nella scuola pubblica, con i conseguenti adempimenti a carico dell’Amministrazione in ordine al corretto inserimento della docente nelle graduatorie di pertinenza. 2. La Corte territoriale ha superato in via preliminare la questione della decadenza, fra l’altro perché la domanda era intesa all’accertamento del diritto e non già all’impugnazione del provvedimento amministrativo assunto come lesivo. Nel merito, pacifico che alla docente spettasse il punteggio reclamato, tanto che la contestazione era limitata all’erronea compilazione della domanda (sul rilievo che l’interessata, dopo aver annullato una prima domanda per rettificare la votazione del diploma, aveva poi omesso di inserire nuovamente i titoli già indicati, che erano pertanto andati perduti), i giudici d’appello hanno ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta a rettificare la graduatoria, come già richiesto dall’interessata in sede amministrativa, facilitando la soluzione del problema, invece che resistere in giudizio. 3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Ambito Territoriale di Arezzo sulla base di due motivi, cui resiste AS CO con controricorso. 4. Proposta la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, a seguito di 3 istanza di decisione presentata dall’Amministrazione e all’esito dell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024, con ordinanza interlocutoria n. 34620 del 27 dicembre 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, per la quale è stata autorizzata e ritualmente eseguita la notificazione per pubblici proclami. 5. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, insistendo per l’inammissibilità (in subordine il rigetto) del primo motivo di ricorso e per l’inammissibilità del secondo mezzo. 6. In vista dell’udienza è stata depositata memoria nell’interesse della controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, questione già sollevata in sede di proposta di decisione accelerata e su cui è tornata ad insistere la difesa della controricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Infatti, come emerge dalla consultazione del fascicolo informatico, la copia della sentenza impugnata risulta depositata agli atti del giudizio unitamente al ricorso come file denominato all. “A sentenza notificata” nel formato “.eml” (i.e. nel formato digitale del messaggio di posta elettronica, con i relativi allegati), in quanto trattasi di sentenza notificata in data 12 dicembre 2022. Pertanto, la parte ricorrente ha ritualmente depositato la copia del provvedimento impugnato siccome oggetto della notificazione effettuata dalla controparte ai sensi dell’art. 326 c.p.c., adempimento corrispondente agli oneri previsti dall’art. 369 c.p.c., senza necessità di provvedere anche al deposito di un’ulteriore copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico (in tal senso, già Cass. Sez. 6, 22/12/2017, n. 4 30765, par. 53, che ebbe a superare espressamente il cd. duplice onere di certificazione, predicato da precedente pronuncia, rimasta isolata). 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in particolare, si addebita alla Corte territoriale di non avere neppure specificato alla luce di quale disposizione normativa il Ministero avrebbe dovuto tenere il comportamento ritenuto doveroso e di non avere affrontato la questione della natura del termine decadenziale di proposizione della domanda da parte della docente e le conseguenze del mancato rispetto del termine. 2.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile. Sotto un primo profilo, non può assumere rilievo, di per sé, la denunciata omessa indicazione dei riferimenti normativi, atteso che, nel giudizio in cassazione, il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. (fra le tante, Cass. Sez. U., 26/6/2024, n. 17620, Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29886). Per il resto, il vizio di difetto assoluto di motivazione (ovvero di motivazione apparente) è denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 6-1, 01/03/2022, n. 6758; in senso conforme, fra altre, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha argomentato la propria decisione in 5 base alla ricostruzione dei fatti, siccome incontestati, esprimendo il convincimento che, in presenza di un errore materiale nella compilazione della domanda, l’Amministrazione fosse tenuta a procedere alla rettifica della graduatoria in conformità ai titoli posseduti dalla docente. 3. Con l’ulteriore mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, lamentando la violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio e della autoresponsabilità del dichiarante, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si assume che il potere previsto dall’art. 6 della legge sul procedimento amministrativo è facoltativo e va esercitato tenendo conto della par condicio tra gli aspiranti, nonché della imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, con la conseguenza che, in caso di incompletezza colposa della dichiarazione, l’amministrazione non può intervenire a correggere l’errore; si richiama, in tal senso, anche il principio di autoresponsabilità degli istanti, onerati di verificare la correttezza dei dati inseriti prima di inoltrare la domanda. 3.1. Preliminarmente, va esclusa l’inammissibilità della censura – dovendosi, dunque, disattendere l’eccezione formulata dalla difesa della controricorrente ed i rilievi svolti dal rappresentante del Pubblico Ministero – in quanto essa individua con chiarezza la questione in diritto sottoposta alla Corte, senza entrare nel merito dell’accertamento in fatto (che, anzi, è dato per pacifico, per come ricostruito nella sentenza impugnata) per invocare la corretta applicazione della normativa richiamata nella rubrica, con riferimento alle prescrizioni stabilite nell’ordinanza ministeriale ed ai limiti di applicazione del cd. soccorso istruttorio. 3.2. Nel merito, il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Per inquadrare la specifica questione in esame giova premettere che questa Corte ha esaminato la regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico (Cass. Sez. U., 6 19/04/2023, n. 10538), osservando che, con l’art.
1-quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore ha modificato l’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, con la costituzione, al comma 6-bis, di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, da utilizzare, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, subordinatamente alla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento. Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha consentito al Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. Con lo stesso decreto-legge, peraltro, il legislatore, nell’attribuire all’ufficio scolastico provinciale territoriale competente la competenza all’approvazione della graduatoria, ha precisato che «La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti». La materia è stata, quindi, disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione alla prima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato, nell’art. 8 e nelle tabelle dallo stesso richiamate, i titoli di servizio valutabili ed i punteggi attribuibili, aggiungendo anche che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico (art.8, comma 4), fatti salvi i controlli svolti dagli uffici territoriali provinciali e dalle istituzioni scolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall’aspirante all’assunzione e sull’effettivo possesso dei titoli medesimi. 7 In base a tale complessiva ricostruzione, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze sul rilievo che vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In tale ottica, è stato evidenziato che la richiamata disciplina consente di affermare che le graduatorie provinciali, quanto al conferimento delle supplenze, realizzano le medesime finalità in passato assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, e come queste sono formate sulla base di titoli di servizio che la stessa ordinanza ministeriale individua, attribuendo agli stessi il relativo punteggio;
la formazione della graduatoria (non a caso effettuata, salve verifiche, dal sistema informatico) non implica alcuna valutazione discrezionale, così come non è improntata a discrezionalità la successiva fase riservata agli uffici scolastici, che è solo finalizzata al riscontro del possesso dei titoli dichiarati e della corretta applicazione dei criteri fissati a monte dall’ordinanza. In ragione della identità della funzione delle graduatorie e delle modalità di formazione delle stesse, è stato, quindi, richiamato l’orientamento già formatosi in ordine alla formazione delle graduatorie di istituto (Cass. Sez. U, 20/07/2022 n. 22693), secondo cui, a definitivo superamento del diverso orientamento espresso dall’isolata Cass. Sez. U, 13/09/2017, n. 21198, non è ravvisabile una procedura concorsuale, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività 8 autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti. 3.3. Tanto premesso, occorre preliminarmente escludere nella specie l’applicazione diretta della legge sul procedimento amministrativo, dal momento che, per consolidato indirizzo di questa Corte, le norme della legge n. 241 del 1990 non sono applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati (fra molte, Cass. Sez. L, 02/04/2004, n. 6570), in quanto gli atti e procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro (così in particolare, Sez. L, 18/02/2005, n. 3360). In questo senso, gli atti della P.A. debbono essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. (Cass. Sez. L, 22/08/2013, n. 19425). Pertanto, occorre valutare se, nella specie, i criteri che informano il cd. soccorso istruttorio, di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, possano trovare applicazione in termini di qualificazione del comportamento secondo i canoni generali di buona fede e correttezza, nell’ambito dei principi di cui all’art. 97 Cost. 4. La valutazione non può che procedere dalla disamina della disciplina dettata in proposito dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020. L’art. 3, comma 1, prevede che «Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2», tanto che l’art. 8, sulla valutazione dei titoli, consente unicamente la verifica dei titoli “dichiarati” per le GPS e concerne, dunque, la verifica fra quanto dichiarato e i titoli effettivamente posseduti, stabilendo, in caso di accertata difformità, la rettifica del punteggio sino all’esclusione dalla graduatoria. 9 In prima analisi, occorre rilevare che l’Amministrazione si è conformata alle disposizioni ministeriali, limitandosi a considerare con la procedura informatizzata solo i titoli espressamente dichiarati dall’interessata nell’unica domanda effettivamente presentata, irrilevante che, per errore nella compilazione, la docente avesse annullato una precedente versione, omettendo di rinnovare l’inserimento dei dati in questione. 4.1. La questione, dunque, si incentra sul potere-dovere dell’Amministrazione, nei sensi sopra evidenziati, di procedere alla rettifica della graduatoria in esito alla richiesta dell’interessata, in conformità ai titoli pacificamente posseduti ma non dichiarati. In questo senso, occorre approfondire i margini entro i quali può farsi ricorso al cd. soccorso istruttorio. 5. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, ha introdotto, nell’ambito delle regole sul procedimento amministrativo, il cd. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Cons. St., Adunanza plenaria, n. 9 del 25 febbraio 2014; ma già Cons. St., Sez. VI, n. 1927 del 2 aprile 2001). In particolare, la legge n. 241 del 1990 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee, o incomplete (Cons. St., Sez. V, n. 6248 del 5 dicembre 2012; Cons. St., Sez. VI, n. 3148 del 18 maggio 2020). La stessa giurisprudenza ha precisato, inoltre, che i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 4198 del 20 giugno 2019). 10 5.1. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, ma, in questo caso, è necessario il rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati (Cons. St., Sez. III, n. 2003 del 21 marzo 2022). In particolare, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 9 del 15 febbraio 2014, nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 257 del 17 gennaio 2018), rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. In tale direzione questa Corte ha ritenuto applicabili – sia pure indirettamente – i criteri del cd. soccorso istruttorio in un caso in cui si trattava di accertare di ufficio il requisito dell’anzianità di servizio come criterio residuale di prevalenza, requisito di cui il bando non prevedeva espressamente l’indicazione nella domanda (Cass. Sez. L, 03/05/2025, n. 11625). Pertanto, l’istituto, pur astrattamente utile per la selezione dei migliori, può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali, ma non anche delle mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni;
diversamente argomentando, ogni procedura selettiva pubblica sarebbe esposta, teoricamente all’infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute ad errori sostanziali, in violazione del principio di autoresponsabilità (Cons. St., Sez. V, n. 324 del 10 gennaio 2023). Per giurisprudenza costante, infatti, nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di 11 essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il cd. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081). Alla stessa stregua, il principio di autoresponsabilità, inteso quale baluardo della par condicio tra i candidati, non consente di ritenere che un titolo valutabile possa darsi per dichiarato “implicitamente”, solo perché ricavabile da altri e diversi requisiti spesi in sede di domanda (così, Cons. St., Sez. V, 26 luglio 2024, n. 6729). 6. In applicazione dei predetti criteri, occorre concludere che nel caso in esame non venga in rilievo un errore formale concernente una domanda o un titolo presentato, bensì l’omessa dichiarazione dei titoli valutabili nei termini previsti;
di conseguenza, l’accoglimento della richiesta rettifica, con la valorizzazione dei titoli non dichiarati, si tradurrebbe in un danno (la retrocessione nella graduatoria) per uno o più concorrenti. 6.1. Sotto altro profilo, se, da un lato, la rettifica potrebbe comportare l’utile selezione del candidato più meritevole perché in possesso di titoli poziori, dall’altro, la possibilità di sollecitare la rettifica per titoli non dichiarati nei termini stabiliti comporterebbe il rischio di una continua riformulazione delle graduatorie, in contrasto con la necessaria speditezza che deve presiedere all’individuazione dei supplenti, per garantire la continuità dell’insegnamento scolastico. 12 6.2. Pertanto, anche nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve ritenersi che, nell’ipotesi di mancata dichiarazione dei titoli nei termini prescritti, l’Amministrazione non possa intervenire per sanare l’omissione imputabile esclusivamente alla interessata, dovendosi privilegiare, nell’ottica del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la speditezza della procedura informatizzata e la tutela della par condicio, valorizzando il principio di autoresponsabilità del dichiarante. 7. Pertanto, va accolto il secondo motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria. 8. Considerata la complessità e, sotto certi aspetti, la novità della questione, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti per l’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, disatteso l’ulteriore mezzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da AS CO. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026. La Consigliera LE LE La Presidente LI Di AO