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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 731 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 16.06.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in AP Parte_1 C.F._1
(Na) alle Rampe Brancaccio n. 9, presso lo studio dell'avv. Cristina Dentice di Accadia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DEL GIUDICE MARIA GRAZIA (C.F.: ), nata a [...] il C.F._2
23.07.1969.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.06.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 23.06.2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025 il sig. deduceva che: - in data 30.09.1996 Parte_1 aveva contratto matrimonio in NO (Na) con la sig.ra e che dalla loro Controparte_1 unione non erano nati figli;
- con sentenza nr. 4515/2000 del 25.02.2000 il Tribunale di AP
1 pronunciava la separazione dei coniugi senza statuizioni accessorie e, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza formulare istanze di statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza del 16.06.2025, ove compariva solo il ricorrente, il Giudice delegato, dichiarava in via preliminare la contumacia della resistente, non emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti stante l'assenza di istanze e tenuto conto che i coniugi non avevano avuto figli e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 23.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di
AP con sentenza nr. 4515/2000 del 25.02.2000 passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (03.06.1999), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata dal ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace, e tenuto conto che i coniugi non hanno avuto figli.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.09.1996 in NO (Na), tra , nato a [...] il Parte_1
31.05.1963, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 13, parte I, Controparte_1
S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 1996);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di NO (Na) per la trascrizione, l'annotazione e
2 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 01.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 731 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 16.06.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in AP Parte_1 C.F._1
(Na) alle Rampe Brancaccio n. 9, presso lo studio dell'avv. Cristina Dentice di Accadia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DEL GIUDICE MARIA GRAZIA (C.F.: ), nata a [...] il C.F._2
23.07.1969.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.06.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 23.06.2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.01.2025 il sig. deduceva che: - in data 30.09.1996 Parte_1 aveva contratto matrimonio in NO (Na) con la sig.ra e che dalla loro Controparte_1 unione non erano nati figli;
- con sentenza nr. 4515/2000 del 25.02.2000 il Tribunale di AP
1 pronunciava la separazione dei coniugi senza statuizioni accessorie e, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza formulare istanze di statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza del 16.06.2025, ove compariva solo il ricorrente, il Giudice delegato, dichiarava in via preliminare la contumacia della resistente, non emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti stante l'assenza di istanze e tenuto conto che i coniugi non avevano avuto figli e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 23.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di
AP con sentenza nr. 4515/2000 del 25.02.2000 passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi successivi alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (03.06.1999), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata dal ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace, e tenuto conto che i coniugi non hanno avuto figli.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.09.1996 in NO (Na), tra , nato a [...] il Parte_1
31.05.1963, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 13, parte I, Controparte_1
S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 1996);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di NO (Na) per la trascrizione, l'annotazione e
2 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 01.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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