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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7992 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MOIRAGHI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
ER ST nonché dall'avvocato CERA NICOLA ) C.F._3
VIA ERMES JACCHIA 115 VICENZA
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza dell'1 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del contenuto diffamatorio della missiva inviata il 26.06.2023 dall'Ing. . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale concludeva per il rigetto CP_1 delle domande attoree e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza di prima comparizione, il Giudice, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. che veniva accettata solo da parte convenuta. All'udienza del 17.07.2024, il Giudice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
pagina 1 di 5 All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che parte convenuta ribadiva il consenso alla proposta formulata dal Giudice in data 6.6.2024, mentre parte attrice ribadiva il proprio rifiuto. All'udienza dell'1.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 23.10.2025, il Giudice, all'esito della discussione orale, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate. Nell'atto introduttivo, l'attore ha dedotto: che nel giugno 2023 rivestiva il ruolo di Consulente Medico Centrale della con sede in Milano;
che, in tale contesto, redigeva una Controparte_2 relazione medico-legale sulla persona di un certo coinvolto in un grave sinistro Persona_1 gestito da che in relazione al sinistro de quo, Controparte_2 Controparte_2 conferiva incarico all'Ing. di redigere perizia tecnico ricostruttiva dell'incidente stradale, CP_1 volta ad accertare altresì la biomeccanica delle lesioni patite dal sig. che nell'ambito di tale Per_1 mandato, l'Ing. inviava a in persona del Responsabile dell'ispettorato di CP_1 Controparte_2
Liquidazione Danni, e allo Studio legale Morelli di Milano, incaricato della difesa giudiziale della Compagnia, una missiva in cui l'Ing. avrebbe utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti CP_1 del dott. circa la relazione medico – legale dallo stesso redatta sul sig. Pt_1 Per_1
Parte convenuta si costituiva contestando recisamente la domanda attorea e concludendo per il suo rigetto, in quanto nessuna diffamazione sarebbe stata perpetrata a mezzo della missiva inviata dall'Ing.
il 26.06.2023. CP_1
Orbene, l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dall'attore in queste sede deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza in astratto degli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il reato di diffamazione ha ad oggetto l'onore e la reputazione della persona, come si evince dalla collocazione sistematica della norma di cui all'art. 595 c.p. nel capo intitolato, per l'appunto, “dei delitti contro l'onore”; la tutela dell'onore discende tuttavia non solo dalla norma penale ma, ancor prima, dalla carta costituzionale, la quale annovera l'onore e la reputazione – beni di rilievo costituzionale e diritti inviolabili dell'uomo – tra i valori più importanti tra quelli che la Costituzione assiste con la propria tutela. Ciò posto, quanto alla valutazione sulla fondatezza della domanda attorea che presuppone, come detto, l'accertamento incidentale della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della tutela risarcitoria fatta valere in questa sede, deve osservarsi che il giudice del merito è preliminarmente tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di diffamazione e, dunque, della ricorrenza nella fattispecie concreta di quegli elementi oggettivi che connotano il fatto illecito, prima ancora di valutarne la sua antigiuridicità nonché di accertarne la componente soggettiva. In punto di sussistenza del delitto di diffamazione, la norma incriminatrice di cui all'art. 595 c.p. dispone che, perché esso sia integrato, l'agente debba, con dolo, anche generico, offendere l'altrui reputazione, comunicando con più persone. Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, non si ravvisano i presupposti del reato di diffamazione laddove nelle affermazioni contenute nella lettera del 26 giugno 2023 non è dato ravvisare alcuna offesa alla reputazione del dott. , consulente medico – legale molto Parte_1 pagina 2 di 5 stimato negli uffici giudiziari del Tribunale di Milano, oltre che presso le Compagnie di assicurazione, stante la valutazione di bilanciamento con l'esercizio di diritti costituzionalmente protetti. Ed invero, preliminarmente, in ordine al requisito della comunicazione con più persone, si rileva, in primo luogo, che tale presupposto nella fattispecie appare integrato, dal momento che, nella missiva versata in atti (doc. 3, fasc. att.) si rinviene la presenza di due destinatari della stessa (l'
[...]
e lo che cura la difesa giudiziale Controparte_3 Controparte_4 della ) e dell'attore stesso in copia conoscenza (cfr. doc. 6 fasc. conv.); tuttavia, trattasi di una CP_2
“Lettera Riservata” dalla quale non può presumersi, in ogni caso, che l'autore della missiva avesse intenzione di divulgare il contenuto della stessa. Sul punto, il convenuto, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dalla parte attrice, ha dichiarato: “Non ero presente alle telefonate e alle conversazioni tra il dottor e la Pt_1 [...]
So che il dottor di questa mia lettera prodotta sub doc.3 di parte attrice CP_2 Pt_1 interessò anche il dottor che credo essere il liquidatore generale per la Per_2 [...]
ma non so meglio precisare. Pertanto, la mia lettera era assolutamente riservata per la CP_2
e fu proprio il dottor a pubblicizzarla ulteriormente.” (cfr. verbale Controparte_2 Pt_1
d'udienza del 12.02.2025). A ciò deve aggiungersi l'insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto di reato di cui all'art. 595 c.p. Ed infatti, l'accertamento dell'effettiva sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle dichiarazioni rese dall'Ing. prende le mosse dal presupposto della fondamentale rilevanza costituzionale del diritto CP_1 alla libera manifestazione del pensiero, anche nella particolare declinazione del diritto di critica. Quest'ultimo, all'interno di un equo bilanciamento con altri diritti inviolabili e potenzialmente confliggenti, come la tutela dell'onore e della reputazione, costituisce causa di giustificazione dell'illecito diffamatorio ex art. 51 c.p., scriminante che, in quanto tale, elide l'antigiuridicità del fatto tipico penalmente rilevante. Nell'ambito di detto bilanciamento, la tutela dell'onore e della reputazione quali beni giuridici posti a fondamento dell'incriminazione di cui all'art. 595 c.p., può ritenersi assicurata in presenza di alcuni presupposti, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente delineato i confini di operatività della predetta forma di esercizio del diritto, rimarcando il discrimen intercorrente tra il diritto di critica ed il diritto di cronaca. Invero, il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si sostanzia in una narrazione obiettiva di fatti, ma si esprime in un giudizio che non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, dunque, in quanto manifestazione della propria opinione, non può essere, per sua estrinseca caratteristica, totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio pungente. Non diversamente dal diritto di cronaca, invece, anche il diritto di critica è condizionato, per la legittimità del suo esercizio, al limite della continenza, intesa sia quale correttezza formale dell'esposizione, sia quale non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1434 del 2015). Esso, pertanto, è legittimo laddove non trascenda in attacchi gratuiti e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del criticato. Declinando i predetti principi al caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la missiva di cui al doc. 3 cit. si inserisce nell'ambito di una più ampia corrispondenza, relativa al medesimo sinistro, tra pagina 3 di 5 lo studio (difesa legale della Compagnia), l'odierno attore Controparte_2 CP_4
e l'odierno convenuto (cfr. docc. da 1 a 9 fasc. conv.). Tutti i soggetti menzionati, come si evince chiaramente dallo scambio di corrispondenza in atti, erano riuniti in un “lavoro di squadra”, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per la risoluzione di un complesso sinistro. Ciò premesso, con la missiva sub doc. 3 cit., l'Ing. si è limitato a suggerire degli CP_1 approfondimenti e dei “correttivi” alla perizia medico – legale redatta sulla persona del senza Per_1 peraltro fare alcun riferimento nel corpo della missiva al dott. , al suo operato e alla sua Pt_1 professionalità, al fine di far convogliare a medesimi esiti tanto la perizia cinematica redatta dallo stesso Ing. quanto quella medico – legale. Inoltre, da una disamina della documentazione e della CP_1 corrispondenza in atti, è emerso che la perizia medico – legale sulla persona del sia stata Per_1 redatta dal dott. e non già dal dott. , il quale ha piuttosto compilato il modulo fornito da Per_3 Pt_1
(cfr. docc. 4 e 5 fasc. conv.). Controparte_2
A ben vedere, dunque, potrebbe al più affermarsi che le indicazioni dell'Ing. erano rivolte in via CP_1 generale al medico legale autore della perizia, senza alcun riferimento e/o attacco personale al dott.
, al suo onore e alla sua reputazione professionale. Pt_1
Inoltre, dalla corrispondenza in atti è emerso che, non appena il dott. si è sentito “offeso” dal Pt_1 contenuto della lettera riservata redatta dal convenuto sub doc. 3, l'Ing. ha prontamente risposto CP_1 con una e-mail indirizzata al dott. sub doc. 8 fasc. conv., scusandosi esplicitamente per il Pt_1 fraintendimento: “credo che una replica a quanto indicato dal dott. (che nemmeno conosco) sia Pt_1 un obbligo a questo punto in quanto non comprendo il tenore dell'accusa che mi viene rivolta. Ho riletto la mia lettera a voi riservata (e che avevo spedito anche al dott. non come accusa ma Pt_1 eventualmente per iniziare una collaborazione con lui in questo procedimento, non per altro) e forse la stessa è stata travisata, credo, nei contenuti, per una persona che si è sentita colta direttamente nell'orgoglio. Poiché non sono un medico legale e non ho alcuna competenza in merito, quanto da me scritto in perizia necessitava di un supporto e solo per questo invitavo il medico legale da voi incaricato a un confronto anche per sapere se ciò che ho scritto può essere o meno sostenibile. Solo per questo ho chiamato in precedenza un medico (di cui ho ritenuto per correttezza fare nome e cognome) che conosco e che mi ha dato alcune valutazioni, non certo perché si possa reputare lo stesso superiore ad altri medici che nemmeno conosco e di cui non posso minimamente mettere in dubbio alcuna autorevolezza o competenza in materia, campo che non è il mio ovviamente. Quanto da me scritto in merito ai due precedenti pareri, che vi allego per conoscenza (se ve ne sono altri ditemelo), ho solo detto che gli stessi sono generici per lo scopo iniziale cui verosimilmente avevano nel valutare l'entità della lesione al soggetto periziato e non certo per eventuale scarsezza di presupposti di conoscenza di chi li ha redatti. Se questo è risultato offensivo o è stato letto come una accusa di scarsa competenza mi scuso ma l'intenzione non era affatto quella, anche perché non vi sarebbe alcun opportuno movente. Anzi sono a disposizione se vi è una critica costruttiva da parte del dott. al Pt_1 mio elaborato in quanto in esso sono ben consapevole di aver spaziato in un campo che non mi compete ma i presupposti sono gli unici che potrebbero spiegare quella tipologia meccanica di frattura/lesione.” (cfr. doc. 8 fasc. conv.). Dalla missiva emerge, quindi, non un contenuto denigratorio della figura professionale del dott.
, ma un'articolazione da parte del convenuto delle proprie osservazioni e delle proprie Pt_1 determinazioni.
pagina 4 di 5 In relazione al profilo della continenza, la lettera risulta caratterizzata da assoluta serenità nelle espressioni utilizzate, le quali non travalicano il confine posto nell'utilizzo di affermazioni ingiuriose o denigratorie o in gratuiti attacchi volti a colpire sul piano individuale il soggetto criticato, considerato peraltro che nessun riferimento esplicito viene fatto dal al . Ed invero, la lettera è CP_1 Pt_1 connotata dall'utilizzo di espressioni neutre (“la perizia da me redatta per avere una certa validità ha bisogno certamente di un preciso supporto medico – legale, indubbiamente di spessore, perlomeno superiore rispetto a quello finora fornito nei pareri medici che mi avete sottoposto e che certamente hanno valenza generica propensa a dare validità alla importanza della lesione patita dal Ricorrente
[…]”), valutative e puramente soggettive (“per rispondere al mio quesito mi sono avvalso di un medico
– legale particolarmente qualificato nella persona del dott. […]”), espressioni, Controparte_5 tutte, che non paiono in alcun modo idonee a ledere il decoro, la reputazione, l'onore e la professionalità del dott. nell'opinione dei destinatari della comunicazione. Pt_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, non risulta accertata, nella fattispecie concreta, la sussistenza dell'illecito diffamatorio come prospettato da parte attrice sicché la domanda deve essere rigettata. 2.1. Quanto, invece, alla condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi del primo o terzo comma dell'art. 96 c.p.c., deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti della citata norma, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede, oltre che la ricorrenza del dolo o della colpa grave della condotta processuale, altresì che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, pregiudizio che non può ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080). In ogni caso, non risultano integrati i presupposti richiesti dalle ulteriori ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. Pertanto, la relativa domanda proposta dal convenuto CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte devono rigettarsi le ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
3. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, di tutte le argomentazioni esposte e delle decisioni assunte, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti in causa. Milano, 23.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MOIRAGHI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
ER ST nonché dall'avvocato CERA NICOLA ) C.F._3
VIA ERMES JACCHIA 115 VICENZA
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza dell'1 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del contenuto diffamatorio della missiva inviata il 26.06.2023 dall'Ing. . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale concludeva per il rigetto CP_1 delle domande attoree e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza di prima comparizione, il Giudice, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. che veniva accettata solo da parte convenuta. All'udienza del 17.07.2024, il Giudice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
pagina 1 di 5 All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che parte convenuta ribadiva il consenso alla proposta formulata dal Giudice in data 6.6.2024, mentre parte attrice ribadiva il proprio rifiuto. All'udienza dell'1.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 23.10.2025, il Giudice, all'esito della discussione orale, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate. Nell'atto introduttivo, l'attore ha dedotto: che nel giugno 2023 rivestiva il ruolo di Consulente Medico Centrale della con sede in Milano;
che, in tale contesto, redigeva una Controparte_2 relazione medico-legale sulla persona di un certo coinvolto in un grave sinistro Persona_1 gestito da che in relazione al sinistro de quo, Controparte_2 Controparte_2 conferiva incarico all'Ing. di redigere perizia tecnico ricostruttiva dell'incidente stradale, CP_1 volta ad accertare altresì la biomeccanica delle lesioni patite dal sig. che nell'ambito di tale Per_1 mandato, l'Ing. inviava a in persona del Responsabile dell'ispettorato di CP_1 Controparte_2
Liquidazione Danni, e allo Studio legale Morelli di Milano, incaricato della difesa giudiziale della Compagnia, una missiva in cui l'Ing. avrebbe utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti CP_1 del dott. circa la relazione medico – legale dallo stesso redatta sul sig. Pt_1 Per_1
Parte convenuta si costituiva contestando recisamente la domanda attorea e concludendo per il suo rigetto, in quanto nessuna diffamazione sarebbe stata perpetrata a mezzo della missiva inviata dall'Ing.
il 26.06.2023. CP_1
Orbene, l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dall'attore in queste sede deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza in astratto degli estremi del reato di cui all'art. 595 c.p. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il reato di diffamazione ha ad oggetto l'onore e la reputazione della persona, come si evince dalla collocazione sistematica della norma di cui all'art. 595 c.p. nel capo intitolato, per l'appunto, “dei delitti contro l'onore”; la tutela dell'onore discende tuttavia non solo dalla norma penale ma, ancor prima, dalla carta costituzionale, la quale annovera l'onore e la reputazione – beni di rilievo costituzionale e diritti inviolabili dell'uomo – tra i valori più importanti tra quelli che la Costituzione assiste con la propria tutela. Ciò posto, quanto alla valutazione sulla fondatezza della domanda attorea che presuppone, come detto, l'accertamento incidentale della rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della tutela risarcitoria fatta valere in questa sede, deve osservarsi che il giudice del merito è preliminarmente tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi del reato di diffamazione e, dunque, della ricorrenza nella fattispecie concreta di quegli elementi oggettivi che connotano il fatto illecito, prima ancora di valutarne la sua antigiuridicità nonché di accertarne la componente soggettiva. In punto di sussistenza del delitto di diffamazione, la norma incriminatrice di cui all'art. 595 c.p. dispone che, perché esso sia integrato, l'agente debba, con dolo, anche generico, offendere l'altrui reputazione, comunicando con più persone. Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, non si ravvisano i presupposti del reato di diffamazione laddove nelle affermazioni contenute nella lettera del 26 giugno 2023 non è dato ravvisare alcuna offesa alla reputazione del dott. , consulente medico – legale molto Parte_1 pagina 2 di 5 stimato negli uffici giudiziari del Tribunale di Milano, oltre che presso le Compagnie di assicurazione, stante la valutazione di bilanciamento con l'esercizio di diritti costituzionalmente protetti. Ed invero, preliminarmente, in ordine al requisito della comunicazione con più persone, si rileva, in primo luogo, che tale presupposto nella fattispecie appare integrato, dal momento che, nella missiva versata in atti (doc. 3, fasc. att.) si rinviene la presenza di due destinatari della stessa (l'
[...]
e lo che cura la difesa giudiziale Controparte_3 Controparte_4 della ) e dell'attore stesso in copia conoscenza (cfr. doc. 6 fasc. conv.); tuttavia, trattasi di una CP_2
“Lettera Riservata” dalla quale non può presumersi, in ogni caso, che l'autore della missiva avesse intenzione di divulgare il contenuto della stessa. Sul punto, il convenuto, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dalla parte attrice, ha dichiarato: “Non ero presente alle telefonate e alle conversazioni tra il dottor e la Pt_1 [...]
So che il dottor di questa mia lettera prodotta sub doc.3 di parte attrice CP_2 Pt_1 interessò anche il dottor che credo essere il liquidatore generale per la Per_2 [...]
ma non so meglio precisare. Pertanto, la mia lettera era assolutamente riservata per la CP_2
e fu proprio il dottor a pubblicizzarla ulteriormente.” (cfr. verbale Controparte_2 Pt_1
d'udienza del 12.02.2025). A ciò deve aggiungersi l'insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto di reato di cui all'art. 595 c.p. Ed infatti, l'accertamento dell'effettiva sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle dichiarazioni rese dall'Ing. prende le mosse dal presupposto della fondamentale rilevanza costituzionale del diritto CP_1 alla libera manifestazione del pensiero, anche nella particolare declinazione del diritto di critica. Quest'ultimo, all'interno di un equo bilanciamento con altri diritti inviolabili e potenzialmente confliggenti, come la tutela dell'onore e della reputazione, costituisce causa di giustificazione dell'illecito diffamatorio ex art. 51 c.p., scriminante che, in quanto tale, elide l'antigiuridicità del fatto tipico penalmente rilevante. Nell'ambito di detto bilanciamento, la tutela dell'onore e della reputazione quali beni giuridici posti a fondamento dell'incriminazione di cui all'art. 595 c.p., può ritenersi assicurata in presenza di alcuni presupposti, individuati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente delineato i confini di operatività della predetta forma di esercizio del diritto, rimarcando il discrimen intercorrente tra il diritto di critica ed il diritto di cronaca. Invero, il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si sostanzia in una narrazione obiettiva di fatti, ma si esprime in un giudizio che non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca. Il diritto di critica, dunque, in quanto manifestazione della propria opinione, non può essere, per sua estrinseca caratteristica, totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio pungente. Non diversamente dal diritto di cronaca, invece, anche il diritto di critica è condizionato, per la legittimità del suo esercizio, al limite della continenza, intesa sia quale correttezza formale dell'esposizione, sia quale non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1434 del 2015). Esso, pertanto, è legittimo laddove non trascenda in attacchi gratuiti e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del criticato. Declinando i predetti principi al caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la missiva di cui al doc. 3 cit. si inserisce nell'ambito di una più ampia corrispondenza, relativa al medesimo sinistro, tra pagina 3 di 5 lo studio (difesa legale della Compagnia), l'odierno attore Controparte_2 CP_4
e l'odierno convenuto (cfr. docc. da 1 a 9 fasc. conv.). Tutti i soggetti menzionati, come si evince chiaramente dallo scambio di corrispondenza in atti, erano riuniti in un “lavoro di squadra”, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per la risoluzione di un complesso sinistro. Ciò premesso, con la missiva sub doc. 3 cit., l'Ing. si è limitato a suggerire degli CP_1 approfondimenti e dei “correttivi” alla perizia medico – legale redatta sulla persona del senza Per_1 peraltro fare alcun riferimento nel corpo della missiva al dott. , al suo operato e alla sua Pt_1 professionalità, al fine di far convogliare a medesimi esiti tanto la perizia cinematica redatta dallo stesso Ing. quanto quella medico – legale. Inoltre, da una disamina della documentazione e della CP_1 corrispondenza in atti, è emerso che la perizia medico – legale sulla persona del sia stata Per_1 redatta dal dott. e non già dal dott. , il quale ha piuttosto compilato il modulo fornito da Per_3 Pt_1
(cfr. docc. 4 e 5 fasc. conv.). Controparte_2
A ben vedere, dunque, potrebbe al più affermarsi che le indicazioni dell'Ing. erano rivolte in via CP_1 generale al medico legale autore della perizia, senza alcun riferimento e/o attacco personale al dott.
, al suo onore e alla sua reputazione professionale. Pt_1
Inoltre, dalla corrispondenza in atti è emerso che, non appena il dott. si è sentito “offeso” dal Pt_1 contenuto della lettera riservata redatta dal convenuto sub doc. 3, l'Ing. ha prontamente risposto CP_1 con una e-mail indirizzata al dott. sub doc. 8 fasc. conv., scusandosi esplicitamente per il Pt_1 fraintendimento: “credo che una replica a quanto indicato dal dott. (che nemmeno conosco) sia Pt_1 un obbligo a questo punto in quanto non comprendo il tenore dell'accusa che mi viene rivolta. Ho riletto la mia lettera a voi riservata (e che avevo spedito anche al dott. non come accusa ma Pt_1 eventualmente per iniziare una collaborazione con lui in questo procedimento, non per altro) e forse la stessa è stata travisata, credo, nei contenuti, per una persona che si è sentita colta direttamente nell'orgoglio. Poiché non sono un medico legale e non ho alcuna competenza in merito, quanto da me scritto in perizia necessitava di un supporto e solo per questo invitavo il medico legale da voi incaricato a un confronto anche per sapere se ciò che ho scritto può essere o meno sostenibile. Solo per questo ho chiamato in precedenza un medico (di cui ho ritenuto per correttezza fare nome e cognome) che conosco e che mi ha dato alcune valutazioni, non certo perché si possa reputare lo stesso superiore ad altri medici che nemmeno conosco e di cui non posso minimamente mettere in dubbio alcuna autorevolezza o competenza in materia, campo che non è il mio ovviamente. Quanto da me scritto in merito ai due precedenti pareri, che vi allego per conoscenza (se ve ne sono altri ditemelo), ho solo detto che gli stessi sono generici per lo scopo iniziale cui verosimilmente avevano nel valutare l'entità della lesione al soggetto periziato e non certo per eventuale scarsezza di presupposti di conoscenza di chi li ha redatti. Se questo è risultato offensivo o è stato letto come una accusa di scarsa competenza mi scuso ma l'intenzione non era affatto quella, anche perché non vi sarebbe alcun opportuno movente. Anzi sono a disposizione se vi è una critica costruttiva da parte del dott. al Pt_1 mio elaborato in quanto in esso sono ben consapevole di aver spaziato in un campo che non mi compete ma i presupposti sono gli unici che potrebbero spiegare quella tipologia meccanica di frattura/lesione.” (cfr. doc. 8 fasc. conv.). Dalla missiva emerge, quindi, non un contenuto denigratorio della figura professionale del dott.
, ma un'articolazione da parte del convenuto delle proprie osservazioni e delle proprie Pt_1 determinazioni.
pagina 4 di 5 In relazione al profilo della continenza, la lettera risulta caratterizzata da assoluta serenità nelle espressioni utilizzate, le quali non travalicano il confine posto nell'utilizzo di affermazioni ingiuriose o denigratorie o in gratuiti attacchi volti a colpire sul piano individuale il soggetto criticato, considerato peraltro che nessun riferimento esplicito viene fatto dal al . Ed invero, la lettera è CP_1 Pt_1 connotata dall'utilizzo di espressioni neutre (“la perizia da me redatta per avere una certa validità ha bisogno certamente di un preciso supporto medico – legale, indubbiamente di spessore, perlomeno superiore rispetto a quello finora fornito nei pareri medici che mi avete sottoposto e che certamente hanno valenza generica propensa a dare validità alla importanza della lesione patita dal Ricorrente
[…]”), valutative e puramente soggettive (“per rispondere al mio quesito mi sono avvalso di un medico
– legale particolarmente qualificato nella persona del dott. […]”), espressioni, Controparte_5 tutte, che non paiono in alcun modo idonee a ledere il decoro, la reputazione, l'onore e la professionalità del dott. nell'opinione dei destinatari della comunicazione. Pt_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, non risulta accertata, nella fattispecie concreta, la sussistenza dell'illecito diffamatorio come prospettato da parte attrice sicché la domanda deve essere rigettata. 2.1. Quanto, invece, alla condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi del primo o terzo comma dell'art. 96 c.p.c., deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti della citata norma, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede, oltre che la ricorrenza del dolo o della colpa grave della condotta processuale, altresì che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, pregiudizio che non può ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080). In ogni caso, non risultano integrati i presupposti richiesti dalle ulteriori ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. Pertanto, la relativa domanda proposta dal convenuto CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte devono rigettarsi le ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
3. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta, di tutte le argomentazioni esposte e delle decisioni assunte, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande e le istanze proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti in causa. Milano, 23.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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