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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5181/2024 R. G. A. C., vertente
tra
(P. Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. , con sede in Latina, Via Strada Alta, Parte_2
n. 3, pec: (estratta dall ) e , Email_1 CP_1 Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]del Pantanello, n.
613 (Cod. Fisc. ), rapp.ti e difesi dagli avv.ti Luca Maria C.F._1
SA (Cod. Fisc. – pec: CodiceFiscale_2
e Giuseppe EL (Cod. Fisc. Email_2 C.F._3
- pec: , con domicilio eletto presso lo studio
[...] Email_3 dell'avv. Giuseppe EL sito in Latina Via Malta n. 7, come da delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI
e
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Pietro Angeloni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Latina, via Vico n. 45, come da delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
E
(Codice Fiscale Controparte_3
), elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Occhipinti in P.IVA_3 pagina 1 di 15 Roma, via Belsiana n. 71, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 15.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
quale debitrice principale e , quale garante proponevano
[...] Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1286/2024 del
28.10.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare alla
[...] la somma di €624.790,79, oltre interessi maturati e maturandi, Controparte_2 quale saldo debitore del c/c 40399 addebitato a chiusura del rapporto di apertura di credito sul c/c 40399, con fido originario di euro 350.000,00, attivata con contratto del 29.12.21 n. 2006/7433 e di anticipo salvo buon fine sul c/c 40399, con fido accordato di euro 400.000,00, attivato, come da contratto n. 2019/16077, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis ed in accoglimento della presente opposizione:
1. in linea preliminare, quanto alla chiamata del terzo in causa, autorizzarla nei confronti del
, per le ragioni di cui al punto sub 1.; 2. accertare e Parte_3 dichiarare nulli i contratti di affidamento indicati nel ricorso monitorio e presupposti alla pretesa creditoria;
3. accertare e dichiarare illegittimi gli interessi addebitati e/o corrisposti sul c/c 40399, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ctu;
4. per
l'effetto depurare il c/c 40399 degli interessi illegittimi, rideterminando il saldo debitore alla data della comunicazione di recesso;
ovvero, in alternativa, accertare la sussistenza del credito da ripetizione di indebito a favore di , da porre Parte_1 in compensazione con l'eventuale debito per l'estinzione del nuovo affidamento, laddove si ritenga sussistente un autonomo rapporto;
5. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 2.c), illegittimi, invalidi, nulli, estinti ed in via generale inefficaci
i contratti di garanzia e/o le fideiussioni innanzi indicati;
6. in ogni caso, accertare e
pagina 2 di 15 dichiarare l'invalidità, l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
per l'effetto, revocarlo;
7. il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre gli accessori di legge”.
Esponevano, tra l'altro, gli opponenti a sostegno: che dette esposizioni erano Parte_ assistite dalla garanzia pubblica rilasciata da sino a concorrenza dell'80% dell'affidamento; che i rapporti erano ulteriormente assistiti da fideiussioni personali dei sigg.ri , ed , in solido tra loro, sino ad un Parte_2 Per_1 Parte_4 massimale addirittura eccedente il 100% dell'affidamento; che quindi, atteso il saldo debitorio, l'intervenuta comunicazione di revoca degli affidamenti in data 3.4.24 ed il Contr mancato pagamento del saldo dovuto, aveva chiesto – con ricorso notificato il
12.11.24 – ingiungersi agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di euro 624.790,79 oltre interessi maturati e maturandi, escutendo, in via autonoma,
Parte_ Contr anche la garanzia rilasciata da che successivamente, dando atto di aver
Parte_ incassato da come detto autonomamente escussa, il complessivo importo di euro 537.896,72 (278.446,96 + 259.449,76), aveva notificato atto di liberazione parziale, riducendo la pretesa creditoria ad euro 95.330,23, con ciò attribuendo ad
Parte_ titolo per esercitare il diritto di rivalsa verso quale debitore Parte_1 garantito ed il diritto di surroga verso gli altri garanti per fideiussione, per l'importo oggetto di liberazione;
motivo per cui, al di là della successiva liberazione, giovava contestare l'intera pretesa portata dal decreto, coinvolgendo nel presente giudizio,
Parte_ anche al fine di far accertare, anche nei suoi confronti, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della rivalsa e della surroga;
che in linea preliminare il
Parte_ Parte_ presente giudizio andava essere esteso anche ad che, infatti, avendo pagato parte del debito ingiunto, riservando rivalsa e surroga nei confronti degli
Parte_ odierni opponenti, al fine di rendere opponibile ad la decisione da assumere, questa doveva partecipare al giudizio;
che, al riguardo, andava ricordato che al fideiussore che avesse pagato senza avvisare il debitore principale e gli altri coobbligati – come avvenuto nella fattispecie – potevano essere opposte le eccezioni proponibili nei confronti del creditore;
che, di conseguenza, avendo l'invocata
Parte_ statuizione un effetto anche sulle pretese di questa doveva partecipare al Contr giudizio, così da rivolgere le proprie istanze nei confronti di a titolo di ripetizione da indebito, piuttosto che nei confronti degli opponenti per surroga e/o pagina 3 di 15 rivalsa;
che in tale ottica – stante un contrasto giurisprudenziale non ancora univocamente risolto – si procedeva alla citazione diretta del terzo, cui la causa era comune, con subordinata richiesta di chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., per la quale si chiedeva di essere espressamente autorizzati;
che, nel Contr merito, la pretesa creditoria di sia verso il debitore principale, sia verso i garanti, era infondata;
che, infatti, da un lato l'importo ingiunto non era dovuto, per nullità dei contratti di affidamento e per sussistenza di interessi illegittimi, dall'altro lato, e comunque, le fideiussioni erano invalide e/o estinte;
che – considerata la precipua finalità, esplicitamente esposta nella normativa di riferimento – dovevano ritenersi nulli, per illiceità della causa, o, comunque, perché negozi contrari alla legge, i contratti di affidamento conclusi dalle Banche, aventi la sostanziale finalità di ottenere soddisfazione mediante il rinnovo assistito di affidamenti già in essere, ovvero mediante nuove erogazioni, ad estinzione di quelle pregresse, con assunzione della garanzia pubblica;
che, nel caso di specie, attesa la coincidenza dei nuovi affidamenti, con quelli pregressi, appariva del tutto evidente che nessuna nuova finanza era stata nel concreto concessa, così risolvendosi l'operazione ad una mera modalità di assistenza per la soddisfazione della vecchia esposizione;
che, al contempo, attesi i bilanci e la Centrale rischi esistente al tempo, appariva altresì evidente che nessuna effettiva , o adeguata, istruttoria poteva ritenersi svolta;
che, ad ogni buon conto, anche a prescindere dal profilo assorbente di nullità sopra trattato, il saldo debitore sotteso alla pretesa monitoria non era dovuto;
che l'esposizione era relativa al saldo debitore del c/c 40399, intrattenuto da Contr con da anni, e sul quale venivano annotate le operazioni di Parte_1 affidamento, via via concesse, tra cui, da ultime, quelle indicate nel ricorso monitorio;
che ciò che veniva chiesto con l'ingiunzione era, appunto il saldo debitore di tale c/c, all'esito della revoca degli affidamenti, così addebitati sul c/c; che i contratti e gli e/c dei rapporti attestavano l'applicazione di anatocismo e, anche per l'effetto, di un saggio di interesse eccedente quelli soglia tempo per tempo vigenti;
che occorreva quindi depurare il saldo finale dagli interessi illegittimi addebitati;
che le fideiussioni coincidevano con i modelli ABI e quindi erano nulle;
che in ogni caso la fideiussione doveva considerarsi estinta;
che infatti il creditore garantito aveva omesso di avvisare i garanti del rinnovo degli affidamenti ed ha altresì omesso di pagina 4 di 15 attivarsi nel termine prescritto dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione, stante la nullità della clausola di esonero da tali doveri del creditore garantito;
che, in aggiunta, erano nulle le fideiussioni ulteriori pretese dalle Banche Parte_ per affidamenti assistiti dalla garanzia eccedenti il massimale non già Parte_ garantito da
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_2 integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare Rigettare l'istanza di revoca del D.I. impugnato e munire parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2024 del Tribunale di Latina di efficacia provvisoriamente esecutiva nei limiti dell'importo ridotto pari ad €144.975,30, oltre interessi e spese liquidate, alla luce del pagamento parziale operato dal Fondo di Parte_ Garanzia per le PMI gestito da Nel merito Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata e non provata, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2024 Tribunale di Latina nei limiti dell'importo come già ridotto dalla a seguito del pagamento parziale CP_2
Parte_ operato da nelle more. In subordine, accertare che alla data del 01/03/2025 il credito vantato dalla nei confronti della società Controparte_2 debitrice e del garante era Parte_1 Parte_2 pari ad euro 144.975,30 e/o alla diversa somma risultante di giustizia, in forza del saldo negativo del conto corrente n. 40399, e conseguentemente condannare entrambi al pagamento della somma così come dovuta, oltre spese ed interessi dalla maturazione al saldo a favore dell'istante. Si allega in copia la documentazione presente nel fascicolo monitorio n. 3248/2024 RG all 11) fascicolo telematico procedimento monitorio RG 3248.2024 Trib LT.zip, di cui si chiede peraltro formale acquisizione. Vista la produzione documentale offerta dalla presente difesa con riferimento sia ai contratti che agli estratti dei rapporti bancari, che smentisce la ricostruzione in fatto come prospettata da parte opponente, si contesta altresì la CTU contabile ex adverso richiesta, in quanto - a fronte di un'allegazione palesemente infondata - la consulenza avrebbe natura meramente esplorativa. Con vittoria di spese”.
pagina 5 di 15 La a sua volta Controparte_3 costituitasi, contestava integralmente tutte le domande avanzate nei propri confronti, così concludendo: “voglia il Giudice adito: - in via pregiudiziale, adottare i provvedimenti di legge in merito all'eccepito difetto di ius postulandi e di valida costituzione in giudizio di parte opponente per il conflitto d'interessi sussistente in capo ai propri procuratori;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta Parte_ da parte opponente nei confronti di in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte opponente , accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del soggetto richiedente/finanziatore
[...]
Parte_ per la perdita del diritto di a recuperare le somme per cui è Controparte_2 causa e per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, sentirla Parte_ condannare alla restituzione in favore di delle somme ricevute a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L. n.662/96, oltre interessi e svalutazione nonché al rimborso di ogni altro onere imputabile alla sua condotta e/o la maggiore o minore somma che risulterà indebitamente ricevuta. - in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 15.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Deve rilevarsi in via preliminare che, a seguito della costituzione in giudizio da parte del terzo - la quale si è Controparte_3 ampiamente difesa nel merito, contestando sotto molteplici profili le pretese avanzate nei propri confronti - la chiamata del terzo può ritenersi autorizzata, dovendo intendersi sanata l'irregolarità lamentata dallo stesso terzo, anche per ragioni di economia processuale che impongono l'unitarietà della decisione, alla luce degli evidenti profili di connessione che la pretesa di parte opposta presenta rispetto alla posizione del terzo oggi intervenuto a seguito della citazione da parte degli opponenti.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
pagina 6 di 15 Occorre rammentare in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto, come allegato (“saldo debitore del c/c 40399 addebitato a chiusura del rapporto di apertura di credito sul c/c 40399, con fido originario di euro
350.000,00, attivata con contratto del 29.12.21 n. 2006/7433 e di anticipo salvo buon fine sul c/c 40399, con fido accordato di euro 400.000,00, attivato, come da contratto
n. 2019/16077”), né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Sostiene, peraltro, parte opponente che i contratti di cui sopra sarebbero nulli in quanto stipulati al solo fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie della
Parte_1 Parte_1
La censura è destituita di fondamento, posto che la giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ., SS.UU. n. 5841/25) ha ritenuto pienamente valido ed efficace il cd. “mutuo solutorio”, definendolo quale prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti (spesso nei confronti della stessa banca mutuante) che, a differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che, pur non essendo il finanziamento posto nella disponibilità materiale del cliente, il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme pervengono nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale e che, pertanto, l'accredito su conto corrente è
pagina 7 di 15 sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.
Stante quanto sopra, nella specie l'intervenuto accredito, in favore della di somme al fine di ripianare esposizioni Parte_1 debitorie pregresse deve ritenersi senz'altro valida ed efficace, con conseguente, inevitabile reiezione del relativo motivo di doglianza sollevato da parte opponente.
Sostiene, altresì, la società debitrice “…l'applicazione di anatocismo e, anche per l'effetto, di un saggio di interesse eccedente quelli soglia tempo per tempo vigenti”.
L'assunto risulta generico al punto di impedire una seria presa di posizione.
Al riguardo, ritiene questo giudice di uniformarsi alla costante e prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Analogamente, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, il debitore si limita, viceversa, ad evocare in modo generico l'applicazione dell'anatocismo e di interessi superiori a quelli di volta in volta vigenti senza, tuttavia, specificare in concreto in cosa consisterebbe la dedotta violazione e quali sarebbero le poste indebitamente applicate.
La doglianza non può, pertanto, trovare ingresso, specie alla luce delle difese della banca, che, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha prodotto non solo i contratti con l'indicazione di tutte le condizioni economiche, ma anche tutti gli pagina 8 di 15 estratti conto a far tempo dalla data di insorgenza del rapporto e i successivi contratti di affidamento s.b.f. (v. all.ti 6 e 7 al fascicolo di parte opposta), allegando l'applicazione degli interessi convenzionalmente pattuiti.
Gravava allora su parte opponente l'onere quanto meno di allegare le poste a suo dire illegittimamente addebitate in violazione delle norme di legge citate;
ciò che non è, viceversa, avvenuto.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Vi è, pertanto, la prova del titolo originario posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'inadempimento del debitore, che ha giustificato il recesso del creditore e la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta dalla dovrà essere respinta, siccome Parte_1 giuridicamente infondata.
Con riferimento all'opposizione proposta dal fideiussore , vi è la Parte_2 prova del titolo (fideiussioni in all.ti 4 e 5 al fascicolo monitorio).
Sostiene, peraltro, il garante la nullità delle fideiussioni in atti, siccome riproducenti le clausole di cui ai modelli ABI (prima fra tutte, quella di deroga all'art. 1957 c.c.) dichiarate contrarie alla disciplina antitrust dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
Sul tema, la giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo, Cass. civ. SS.UU.
n. 41994/21) ha osservato che la nullità della singola clausola contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n.
23950).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i pagina 9 di 15 contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314): agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice.
Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Se ne è ricavato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
E' noto, altresì, che con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e cioè gli artt. 2 ( cd. “clausola di reviviscenza”, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e
8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
pagina 10 di 15 La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità,
e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza
Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1); e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Tornando al caso che ci occupa, le clausole delle fideiussioni sopra richiamate riproducono, in effetti, pedissequamente – per quanto qui interessa - la clausola di cui all'art. 6 dello schema negoziale sopra richiamati sopra: le stesse - alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dell'impostazione giurisprudenziale sopra richiamata – andranno, pertanto, dichiarate nulle, ferma la validità del contratto per il resto, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio e in mancanza di deduzioni contrarie da parte del , che le parti avrebbero Pt_1 egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato (quello dei fideiussori), l'interesse alla stipulazione del contratto di conto corrente bancario in favore del soggetto garantito (la alle Parte_1 condizioni economiche pattuite e, dall'altro (quello della banca), l'interesse al rilascio della garanzia fideiussoria (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 2019;
Tribunale di Mantova, 16 gennaio 2019).
Parte opponente non ha, del resto, allegato sotto quale profilo l'eventuale nullità della singola clausola di cui sopra avrebbe potuto comportare il venir meno degli obblighi assunti da nei confronti del creditore per effetto della Parte_2
pagina 11 di 15 fideiussione che, per l'appunto, resterebbe comunque, per il resto, pienamente valida ed efficace nei suoi confronti.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che essendo stata inserita nei contratti di fideiussione la clausola “solve et repete”, i garanti sono tenuti in ogni caso ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, potendo poi agire in ripetizione, atteso che per giurisprudenza la cosiddetta clausola di "solve et repete", inserita (come nella specie) in un contratto di fideiussione con formule del tipo senza riserva alcuna, ovvero a prima richiesta, è pienamente valida in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (v., tra le altre, Cass. civ. n. 4446/08).
Ne discende l'inevitabile reiezione del motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Lamenta, ancora, il sig. che controparte dovrebbe considerarsi Pt_1 decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei suoi confronti, per non avere essa esercitato il suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale stabilito dalla suddetta disposizione.
Al riguardo, occorre brevemente premettere: che per giurisprudenza costante
(v., tra le altre, Cass. civ. n. 15902/14; n. 3235/09; n. 2301/04), in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito); al contrario, tale pagina 12 di 15 principio non opera nel caso in cui le scadenze periodiche di cui sopra siano prive di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, costituendo, piuttosto, specifiche modalità di adempimento di un'obbligazione che è e resta unitaria.
Tale caratteristica è senz'altro tipica dell'obbligazione derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, che resta – appunto – unitaria a prescindere della modalità dilazionate di restituzione delle somme erogate, seguendone che, in tale ipotesi, il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui sopra decorrerà necessariamente dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Tornando al caso che ci occupa la comunicazione di recesso dal rapporto reca la data del 03.04.2024, mentre il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettuato il 31.07.2024: il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. risulta, pertanto, senz'altro rispettato, dal che segue l'infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Quanto, infine, all'asserita nullità della garanzia per violazione dell'art.
4.4 dell'allegato A al D.M. Attività Produttive del 23 settembre 2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, è appena il caso di osservare: che la garanzia prestata da è una fideiussione personale;
che la norma, se Parte_2 da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi e bancari (quindi, da professionisti del settore), nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche;
che, pertanto, la natura della garanzia personale rilasciata da persona fisica, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal
D.M. 23 settembre 2005; ne discende che la fideiussione personale deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace anche in presenza della garanzia del
Centrale. CP_3
Stante tutto quanto sopra esposto, anche l'opposizione proposta dal sig.
risulta giuridicamente infondata. Pt_1
Vi è, in definitiva, la prova della originaria spettanza, in capo alla banca opposta, della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria.
pagina 13 di 15 Deve, peraltro, prendersi atto di quanto riferito da parte opposta in comparsa
(v. a pag. 29) e cioè che, nelle more tra il deposito del ricorso per D.I. (31/07/2024) e l'emissione del D.I. (28/10/2024), è stata escussa la garanzia statale concessa in relazione ai rapporti bancari azionati nel monitorio, e sono stati effettuati pagamenti Parte_ da parte di in data 15-17/10/2024 rispettivamente per l'importo di €
278.446,96 ed € 259.449,76.
La circostanza risulta pacifica, tanto che la Banca ha notificato, unitamente al
Decreto Ingiuntivo, una nota di liberazione parziale del debito, rappresentando proprio tale aspetto e riducendo il debito effettivo, alla data del
17/10/2024, ad € 95.330,23 oltre accessori e spese.
Ne discende che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti dovranno essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere il suddetto importo in favore di parte opposta (non rilevando, viceversa, i successivi ed ulteriori addebiti che devono costituire, ovviamente, oggetto di separato giudizio), oltre interessi per come liquidati nel decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• accerta e dichiara la nullità delle disposizioni delle fideiussioni prodotte in all.ti nn. 4 e 5 al fascicolo monitorio, siccome riproducenti l'art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla disciplina antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, ferma per il resto la validità ed efficacia delle garanzie personali;
• respinge l'opposizione proposta dalla Parte_1
e da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n. Parte_2
1286/2024 del 28.10.2024;
• preso atto dei pagamenti nelle more intervenuti a seguito dell'escussione della garanzia statale concessa, in relazione ai rapporti bancari azionati nel monitorio, da revoca il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagina 14 di 15 corrispondere alla l'importo residuo di Controparte_2
€95.330,23, oltre interessi come liquidati in decreto;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2
e a le
[...] Controparte_3 spese del giudizio di opposizione, che liquida quanto a ciascuna in €6.500,00
a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Latina, 15.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5181/2024 R. G. A. C., vertente
tra
(P. Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. , con sede in Latina, Via Strada Alta, Parte_2
n. 3, pec: (estratta dall ) e , Email_1 CP_1 Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]del Pantanello, n.
613 (Cod. Fisc. ), rapp.ti e difesi dagli avv.ti Luca Maria C.F._1
SA (Cod. Fisc. – pec: CodiceFiscale_2
e Giuseppe EL (Cod. Fisc. Email_2 C.F._3
- pec: , con domicilio eletto presso lo studio
[...] Email_3 dell'avv. Giuseppe EL sito in Latina Via Malta n. 7, come da delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTI
e
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Pietro Angeloni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Latina, via Vico n. 45, come da delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
E
(Codice Fiscale Controparte_3
), elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Occhipinti in P.IVA_3 pagina 1 di 15 Roma, via Belsiana n. 71, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 15.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
quale debitrice principale e , quale garante proponevano
[...] Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1286/2024 del
28.10.2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare alla
[...] la somma di €624.790,79, oltre interessi maturati e maturandi, Controparte_2 quale saldo debitore del c/c 40399 addebitato a chiusura del rapporto di apertura di credito sul c/c 40399, con fido originario di euro 350.000,00, attivata con contratto del 29.12.21 n. 2006/7433 e di anticipo salvo buon fine sul c/c 40399, con fido accordato di euro 400.000,00, attivato, come da contratto n. 2019/16077, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis ed in accoglimento della presente opposizione:
1. in linea preliminare, quanto alla chiamata del terzo in causa, autorizzarla nei confronti del
, per le ragioni di cui al punto sub 1.; 2. accertare e Parte_3 dichiarare nulli i contratti di affidamento indicati nel ricorso monitorio e presupposti alla pretesa creditoria;
3. accertare e dichiarare illegittimi gli interessi addebitati e/o corrisposti sul c/c 40399, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ctu;
4. per
l'effetto depurare il c/c 40399 degli interessi illegittimi, rideterminando il saldo debitore alla data della comunicazione di recesso;
ovvero, in alternativa, accertare la sussistenza del credito da ripetizione di indebito a favore di , da porre Parte_1 in compensazione con l'eventuale debito per l'estinzione del nuovo affidamento, laddove si ritenga sussistente un autonomo rapporto;
5. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 2.c), illegittimi, invalidi, nulli, estinti ed in via generale inefficaci
i contratti di garanzia e/o le fideiussioni innanzi indicati;
6. in ogni caso, accertare e
pagina 2 di 15 dichiarare l'invalidità, l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo;
per l'effetto, revocarlo;
7. il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre gli accessori di legge”.
Esponevano, tra l'altro, gli opponenti a sostegno: che dette esposizioni erano Parte_ assistite dalla garanzia pubblica rilasciata da sino a concorrenza dell'80% dell'affidamento; che i rapporti erano ulteriormente assistiti da fideiussioni personali dei sigg.ri , ed , in solido tra loro, sino ad un Parte_2 Per_1 Parte_4 massimale addirittura eccedente il 100% dell'affidamento; che quindi, atteso il saldo debitorio, l'intervenuta comunicazione di revoca degli affidamenti in data 3.4.24 ed il Contr mancato pagamento del saldo dovuto, aveva chiesto – con ricorso notificato il
12.11.24 – ingiungersi agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento dell'importo di euro 624.790,79 oltre interessi maturati e maturandi, escutendo, in via autonoma,
Parte_ Contr anche la garanzia rilasciata da che successivamente, dando atto di aver
Parte_ incassato da come detto autonomamente escussa, il complessivo importo di euro 537.896,72 (278.446,96 + 259.449,76), aveva notificato atto di liberazione parziale, riducendo la pretesa creditoria ad euro 95.330,23, con ciò attribuendo ad
Parte_ titolo per esercitare il diritto di rivalsa verso quale debitore Parte_1 garantito ed il diritto di surroga verso gli altri garanti per fideiussione, per l'importo oggetto di liberazione;
motivo per cui, al di là della successiva liberazione, giovava contestare l'intera pretesa portata dal decreto, coinvolgendo nel presente giudizio,
Parte_ anche al fine di far accertare, anche nei suoi confronti, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della rivalsa e della surroga;
che in linea preliminare il
Parte_ Parte_ presente giudizio andava essere esteso anche ad che, infatti, avendo pagato parte del debito ingiunto, riservando rivalsa e surroga nei confronti degli
Parte_ odierni opponenti, al fine di rendere opponibile ad la decisione da assumere, questa doveva partecipare al giudizio;
che, al riguardo, andava ricordato che al fideiussore che avesse pagato senza avvisare il debitore principale e gli altri coobbligati – come avvenuto nella fattispecie – potevano essere opposte le eccezioni proponibili nei confronti del creditore;
che, di conseguenza, avendo l'invocata
Parte_ statuizione un effetto anche sulle pretese di questa doveva partecipare al Contr giudizio, così da rivolgere le proprie istanze nei confronti di a titolo di ripetizione da indebito, piuttosto che nei confronti degli opponenti per surroga e/o pagina 3 di 15 rivalsa;
che in tale ottica – stante un contrasto giurisprudenziale non ancora univocamente risolto – si procedeva alla citazione diretta del terzo, cui la causa era comune, con subordinata richiesta di chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., per la quale si chiedeva di essere espressamente autorizzati;
che, nel Contr merito, la pretesa creditoria di sia verso il debitore principale, sia verso i garanti, era infondata;
che, infatti, da un lato l'importo ingiunto non era dovuto, per nullità dei contratti di affidamento e per sussistenza di interessi illegittimi, dall'altro lato, e comunque, le fideiussioni erano invalide e/o estinte;
che – considerata la precipua finalità, esplicitamente esposta nella normativa di riferimento – dovevano ritenersi nulli, per illiceità della causa, o, comunque, perché negozi contrari alla legge, i contratti di affidamento conclusi dalle Banche, aventi la sostanziale finalità di ottenere soddisfazione mediante il rinnovo assistito di affidamenti già in essere, ovvero mediante nuove erogazioni, ad estinzione di quelle pregresse, con assunzione della garanzia pubblica;
che, nel caso di specie, attesa la coincidenza dei nuovi affidamenti, con quelli pregressi, appariva del tutto evidente che nessuna nuova finanza era stata nel concreto concessa, così risolvendosi l'operazione ad una mera modalità di assistenza per la soddisfazione della vecchia esposizione;
che, al contempo, attesi i bilanci e la Centrale rischi esistente al tempo, appariva altresì evidente che nessuna effettiva , o adeguata, istruttoria poteva ritenersi svolta;
che, ad ogni buon conto, anche a prescindere dal profilo assorbente di nullità sopra trattato, il saldo debitore sotteso alla pretesa monitoria non era dovuto;
che l'esposizione era relativa al saldo debitore del c/c 40399, intrattenuto da Contr con da anni, e sul quale venivano annotate le operazioni di Parte_1 affidamento, via via concesse, tra cui, da ultime, quelle indicate nel ricorso monitorio;
che ciò che veniva chiesto con l'ingiunzione era, appunto il saldo debitore di tale c/c, all'esito della revoca degli affidamenti, così addebitati sul c/c; che i contratti e gli e/c dei rapporti attestavano l'applicazione di anatocismo e, anche per l'effetto, di un saggio di interesse eccedente quelli soglia tempo per tempo vigenti;
che occorreva quindi depurare il saldo finale dagli interessi illegittimi addebitati;
che le fideiussioni coincidevano con i modelli ABI e quindi erano nulle;
che in ogni caso la fideiussione doveva considerarsi estinta;
che infatti il creditore garantito aveva omesso di avvisare i garanti del rinnovo degli affidamenti ed ha altresì omesso di pagina 4 di 15 attivarsi nel termine prescritto dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione, stante la nullità della clausola di esonero da tali doveri del creditore garantito;
che, in aggiunta, erano nulle le fideiussioni ulteriori pretese dalle Banche Parte_ per affidamenti assistiti dalla garanzia eccedenti il massimale non già Parte_ garantito da
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_2 integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare Rigettare l'istanza di revoca del D.I. impugnato e munire parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2024 del Tribunale di Latina di efficacia provvisoriamente esecutiva nei limiti dell'importo ridotto pari ad €144.975,30, oltre interessi e spese liquidate, alla luce del pagamento parziale operato dal Fondo di Parte_ Garanzia per le PMI gestito da Nel merito Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata e non provata, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2024 Tribunale di Latina nei limiti dell'importo come già ridotto dalla a seguito del pagamento parziale CP_2
Parte_ operato da nelle more. In subordine, accertare che alla data del 01/03/2025 il credito vantato dalla nei confronti della società Controparte_2 debitrice e del garante era Parte_1 Parte_2 pari ad euro 144.975,30 e/o alla diversa somma risultante di giustizia, in forza del saldo negativo del conto corrente n. 40399, e conseguentemente condannare entrambi al pagamento della somma così come dovuta, oltre spese ed interessi dalla maturazione al saldo a favore dell'istante. Si allega in copia la documentazione presente nel fascicolo monitorio n. 3248/2024 RG all 11) fascicolo telematico procedimento monitorio RG 3248.2024 Trib LT.zip, di cui si chiede peraltro formale acquisizione. Vista la produzione documentale offerta dalla presente difesa con riferimento sia ai contratti che agli estratti dei rapporti bancari, che smentisce la ricostruzione in fatto come prospettata da parte opponente, si contesta altresì la CTU contabile ex adverso richiesta, in quanto - a fronte di un'allegazione palesemente infondata - la consulenza avrebbe natura meramente esplorativa. Con vittoria di spese”.
pagina 5 di 15 La a sua volta Controparte_3 costituitasi, contestava integralmente tutte le domande avanzate nei propri confronti, così concludendo: “voglia il Giudice adito: - in via pregiudiziale, adottare i provvedimenti di legge in merito all'eccepito difetto di ius postulandi e di valida costituzione in giudizio di parte opponente per il conflitto d'interessi sussistente in capo ai propri procuratori;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta Parte_ da parte opponente nei confronti di in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte opponente , accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del soggetto richiedente/finanziatore
[...]
Parte_ per la perdita del diritto di a recuperare le somme per cui è Controparte_2 causa e per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, sentirla Parte_ condannare alla restituzione in favore di delle somme ricevute a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L. n.662/96, oltre interessi e svalutazione nonché al rimborso di ogni altro onere imputabile alla sua condotta e/o la maggiore o minore somma che risulterà indebitamente ricevuta. - in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 15.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
Deve rilevarsi in via preliminare che, a seguito della costituzione in giudizio da parte del terzo - la quale si è Controparte_3 ampiamente difesa nel merito, contestando sotto molteplici profili le pretese avanzate nei propri confronti - la chiamata del terzo può ritenersi autorizzata, dovendo intendersi sanata l'irregolarità lamentata dallo stesso terzo, anche per ragioni di economia processuale che impongono l'unitarietà della decisione, alla luce degli evidenti profili di connessione che la pretesa di parte opposta presenta rispetto alla posizione del terzo oggi intervenuto a seguito della citazione da parte degli opponenti.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
pagina 6 di 15 Occorre rammentare in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto, come allegato (“saldo debitore del c/c 40399 addebitato a chiusura del rapporto di apertura di credito sul c/c 40399, con fido originario di euro
350.000,00, attivata con contratto del 29.12.21 n. 2006/7433 e di anticipo salvo buon fine sul c/c 40399, con fido accordato di euro 400.000,00, attivato, come da contratto
n. 2019/16077”), né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Sostiene, peraltro, parte opponente che i contratti di cui sopra sarebbero nulli in quanto stipulati al solo fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie della
Parte_1 Parte_1
La censura è destituita di fondamento, posto che la giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. civ., SS.UU. n. 5841/25) ha ritenuto pienamente valido ed efficace il cd. “mutuo solutorio”, definendolo quale prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti (spesso nei confronti della stessa banca mutuante) che, a differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere, facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che, pur non essendo il finanziamento posto nella disponibilità materiale del cliente, il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme pervengono nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale e che, pertanto, l'accredito su conto corrente è
pagina 7 di 15 sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi.
Stante quanto sopra, nella specie l'intervenuto accredito, in favore della di somme al fine di ripianare esposizioni Parte_1 debitorie pregresse deve ritenersi senz'altro valida ed efficace, con conseguente, inevitabile reiezione del relativo motivo di doglianza sollevato da parte opponente.
Sostiene, altresì, la società debitrice “…l'applicazione di anatocismo e, anche per l'effetto, di un saggio di interesse eccedente quelli soglia tempo per tempo vigenti”.
L'assunto risulta generico al punto di impedire una seria presa di posizione.
Al riguardo, ritiene questo giudice di uniformarsi alla costante e prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma, 21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009).
Analogamente, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, il debitore si limita, viceversa, ad evocare in modo generico l'applicazione dell'anatocismo e di interessi superiori a quelli di volta in volta vigenti senza, tuttavia, specificare in concreto in cosa consisterebbe la dedotta violazione e quali sarebbero le poste indebitamente applicate.
La doglianza non può, pertanto, trovare ingresso, specie alla luce delle difese della banca, che, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha prodotto non solo i contratti con l'indicazione di tutte le condizioni economiche, ma anche tutti gli pagina 8 di 15 estratti conto a far tempo dalla data di insorgenza del rapporto e i successivi contratti di affidamento s.b.f. (v. all.ti 6 e 7 al fascicolo di parte opposta), allegando l'applicazione degli interessi convenzionalmente pattuiti.
Gravava allora su parte opponente l'onere quanto meno di allegare le poste a suo dire illegittimamente addebitate in violazione delle norme di legge citate;
ciò che non è, viceversa, avvenuto.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Vi è, pertanto, la prova del titolo originario posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'inadempimento del debitore, che ha giustificato il recesso del creditore e la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta dalla dovrà essere respinta, siccome Parte_1 giuridicamente infondata.
Con riferimento all'opposizione proposta dal fideiussore , vi è la Parte_2 prova del titolo (fideiussioni in all.ti 4 e 5 al fascicolo monitorio).
Sostiene, peraltro, il garante la nullità delle fideiussioni in atti, siccome riproducenti le clausole di cui ai modelli ABI (prima fra tutte, quella di deroga all'art. 1957 c.c.) dichiarate contrarie alla disciplina antitrust dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
Sul tema, la giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo, Cass. civ. SS.UU.
n. 41994/21) ha osservato che la nullità della singola clausola contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n.
23950).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i pagina 9 di 15 contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314): agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice.
Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Se ne è ricavato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
E' noto, altresì, che con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e cioè gli artt. 2 ( cd. “clausola di reviviscenza”, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e
8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
pagina 10 di 15 La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità,
e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza
Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1); e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Tornando al caso che ci occupa, le clausole delle fideiussioni sopra richiamate riproducono, in effetti, pedissequamente – per quanto qui interessa - la clausola di cui all'art. 6 dello schema negoziale sopra richiamati sopra: le stesse - alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dell'impostazione giurisprudenziale sopra richiamata – andranno, pertanto, dichiarate nulle, ferma la validità del contratto per il resto, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio e in mancanza di deduzioni contrarie da parte del , che le parti avrebbero Pt_1 egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato (quello dei fideiussori), l'interesse alla stipulazione del contratto di conto corrente bancario in favore del soggetto garantito (la alle Parte_1 condizioni economiche pattuite e, dall'altro (quello della banca), l'interesse al rilascio della garanzia fideiussoria (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 2019;
Tribunale di Mantova, 16 gennaio 2019).
Parte opponente non ha, del resto, allegato sotto quale profilo l'eventuale nullità della singola clausola di cui sopra avrebbe potuto comportare il venir meno degli obblighi assunti da nei confronti del creditore per effetto della Parte_2
pagina 11 di 15 fideiussione che, per l'appunto, resterebbe comunque, per il resto, pienamente valida ed efficace nei suoi confronti.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che essendo stata inserita nei contratti di fideiussione la clausola “solve et repete”, i garanti sono tenuti in ogni caso ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, potendo poi agire in ripetizione, atteso che per giurisprudenza la cosiddetta clausola di "solve et repete", inserita (come nella specie) in un contratto di fideiussione con formule del tipo senza riserva alcuna, ovvero a prima richiesta, è pienamente valida in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (v., tra le altre, Cass. civ. n. 4446/08).
Ne discende l'inevitabile reiezione del motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Lamenta, ancora, il sig. che controparte dovrebbe considerarsi Pt_1 decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei suoi confronti, per non avere essa esercitato il suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale stabilito dalla suddetta disposizione.
Al riguardo, occorre brevemente premettere: che per giurisprudenza costante
(v., tra le altre, Cass. civ. n. 15902/14; n. 3235/09; n. 2301/04), in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito); al contrario, tale pagina 12 di 15 principio non opera nel caso in cui le scadenze periodiche di cui sopra siano prive di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, costituendo, piuttosto, specifiche modalità di adempimento di un'obbligazione che è e resta unitaria.
Tale caratteristica è senz'altro tipica dell'obbligazione derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, che resta – appunto – unitaria a prescindere della modalità dilazionate di restituzione delle somme erogate, seguendone che, in tale ipotesi, il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui sopra decorrerà necessariamente dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Tornando al caso che ci occupa la comunicazione di recesso dal rapporto reca la data del 03.04.2024, mentre il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettuato il 31.07.2024: il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. risulta, pertanto, senz'altro rispettato, dal che segue l'infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Quanto, infine, all'asserita nullità della garanzia per violazione dell'art.
4.4 dell'allegato A al D.M. Attività Produttive del 23 settembre 2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, è appena il caso di osservare: che la garanzia prestata da è una fideiussione personale;
che la norma, se Parte_2 da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi e bancari (quindi, da professionisti del settore), nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche;
che, pertanto, la natura della garanzia personale rilasciata da persona fisica, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal
D.M. 23 settembre 2005; ne discende che la fideiussione personale deve essere ritenuta pienamente valida ed efficace anche in presenza della garanzia del
Centrale. CP_3
Stante tutto quanto sopra esposto, anche l'opposizione proposta dal sig.
risulta giuridicamente infondata. Pt_1
Vi è, in definitiva, la prova della originaria spettanza, in capo alla banca opposta, della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria.
pagina 13 di 15 Deve, peraltro, prendersi atto di quanto riferito da parte opposta in comparsa
(v. a pag. 29) e cioè che, nelle more tra il deposito del ricorso per D.I. (31/07/2024) e l'emissione del D.I. (28/10/2024), è stata escussa la garanzia statale concessa in relazione ai rapporti bancari azionati nel monitorio, e sono stati effettuati pagamenti Parte_ da parte di in data 15-17/10/2024 rispettivamente per l'importo di €
278.446,96 ed € 259.449,76.
La circostanza risulta pacifica, tanto che la Banca ha notificato, unitamente al
Decreto Ingiuntivo, una nota di liberazione parziale del debito, rappresentando proprio tale aspetto e riducendo il debito effettivo, alla data del
17/10/2024, ad € 95.330,23 oltre accessori e spese.
Ne discende che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti dovranno essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere il suddetto importo in favore di parte opposta (non rilevando, viceversa, i successivi ed ulteriori addebiti che devono costituire, ovviamente, oggetto di separato giudizio), oltre interessi per come liquidati nel decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• accerta e dichiara la nullità delle disposizioni delle fideiussioni prodotte in all.ti nn. 4 e 5 al fascicolo monitorio, siccome riproducenti l'art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla disciplina antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, ferma per il resto la validità ed efficacia delle garanzie personali;
• respinge l'opposizione proposta dalla Parte_1
e da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. n. Parte_2
1286/2024 del 28.10.2024;
• preso atto dei pagamenti nelle more intervenuti a seguito dell'escussione della garanzia statale concessa, in relazione ai rapporti bancari azionati nel monitorio, da revoca il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagina 14 di 15 corrispondere alla l'importo residuo di Controparte_2
€95.330,23, oltre interessi come liquidati in decreto;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2
e a le
[...] Controparte_3 spese del giudizio di opposizione, che liquida quanto a ciascuna in €6.500,00
a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Latina, 15.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
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