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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ND DR, Presidente
MIETTO MASSIMO, EL
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ALIQUOTE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-ALIQUOTE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-ALTRO - ART. 10-QUINQU, n. 0163609.27-05-2024.U IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3896/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.9.2024, Ricorrente_1 ha impugnato le comunicazioni con cui l'Ufficio rigettava le istanze presentate per ottenere lo sgravio di due avvisi di accertamento - uno dei quali, per il vero, poi annullato parzialmente in esercizio del potere di autotutela - che sosteneva di non aver potuto opporre nei termini in quanto “l'azione accertativa della P.A., nella sua fase amministrativa, si è sviluppata portando a conoscenza del destinatario i propri atti tramite l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata ignota al sig. Ricorrente_1, ovverosia dlfntn63d12f205v@impresa.italia.it. Egli, difatti, solo successivamente al ricevimento della raccomandata a.r. dell'Ente affidatario della riscossione, poteva verificare che la C.C.I.A.A. di appartenenza gli aveva assegnato una pec senza preventivo avviso e in modo arbitrario”; il contribuente, oltre a ciò, lamentava l'illegittimità della ricostruzione del reddito così come effettuata dall'Ufficio.
Resisteva l'ente convenuto che, dato atto dello sgravio parziale operato sull'avviso di accertamento n.
T9D01MH04177/2023, insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n.
363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014
e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, si osserva che l'art. 37 del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto "Semplificazione", ha disposto l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020, al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale, e ai rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi;
la norma, finalizzata ad istituzionalizzare l'utilizzo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.A, prevede che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale agli enti competenti l'impresa incorre nell'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e nell'irrogazione di una sanzione amministrativa. Ebbene, a tale obbligo il ricorrente - titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la “installazione di impianti elettrici e tecnici” - si è evidentemente sottratto con la conseguente assegnazione d'ufficio della
PEC correttamente utilizzata dall'A.F. per le comunicazioni che hanno dato origine agli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
A tale stregua, assorbite dalla pregiudiziale di definitività degli avvisi di accertamento le doglianze afferenti ad una asserita - ma non più scrutinabile - illegittimità delle ricostruzioni reddituali effettuate dall'ente accertatore, il ricorso non può trovare accoglimento e ciò per il fondamentale principio giuridico secondo cui, non ammettendo la legge ignoranza, il contribuente avrebbe dovuto sapere a cosa sarebbe andato incontro nel caso in cui non avesse attivato - comunicandolo ai competenti enti - il proprio domicilio digitale.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente reisstente costituito, in € 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00.
Milano, li 22 ottobre 2025
- Il EL - - Il Presidente -
SI ET ND ON
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ND DR, Presidente
MIETTO MASSIMO, EL
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IRPEF-ALIQUOTE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-ALIQUOTE 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- ART. 10-QUATER, n. 0163564.27-05-2024.U IVA-ALTRO - ART. 10-QUINQU, n. 0163609.27-05-2024.U IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3896/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.9.2024, Ricorrente_1 ha impugnato le comunicazioni con cui l'Ufficio rigettava le istanze presentate per ottenere lo sgravio di due avvisi di accertamento - uno dei quali, per il vero, poi annullato parzialmente in esercizio del potere di autotutela - che sosteneva di non aver potuto opporre nei termini in quanto “l'azione accertativa della P.A., nella sua fase amministrativa, si è sviluppata portando a conoscenza del destinatario i propri atti tramite l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata ignota al sig. Ricorrente_1, ovverosia dlfntn63d12f205v@impresa.italia.it. Egli, difatti, solo successivamente al ricevimento della raccomandata a.r. dell'Ente affidatario della riscossione, poteva verificare che la C.C.I.A.A. di appartenenza gli aveva assegnato una pec senza preventivo avviso e in modo arbitrario”; il contribuente, oltre a ciò, lamentava l'illegittimità della ricostruzione del reddito così come effettuata dall'Ufficio.
Resisteva l'ente convenuto che, dato atto dello sgravio parziale operato sull'avviso di accertamento n.
T9D01MH04177/2023, insisteva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n.
363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014
e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, si osserva che l'art. 37 del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto "Semplificazione", ha disposto l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020, al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale, e ai rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi;
la norma, finalizzata ad istituzionalizzare l'utilizzo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.A, prevede che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale agli enti competenti l'impresa incorre nell'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e nell'irrogazione di una sanzione amministrativa. Ebbene, a tale obbligo il ricorrente - titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la “installazione di impianti elettrici e tecnici” - si è evidentemente sottratto con la conseguente assegnazione d'ufficio della
PEC correttamente utilizzata dall'A.F. per le comunicazioni che hanno dato origine agli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
A tale stregua, assorbite dalla pregiudiziale di definitività degli avvisi di accertamento le doglianze afferenti ad una asserita - ma non più scrutinabile - illegittimità delle ricostruzioni reddituali effettuate dall'ente accertatore, il ricorso non può trovare accoglimento e ciò per il fondamentale principio giuridico secondo cui, non ammettendo la legge ignoranza, il contribuente avrebbe dovuto sapere a cosa sarebbe andato incontro nel caso in cui non avesse attivato - comunicandolo ai competenti enti - il proprio domicilio digitale.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore dell'ente reisstente costituito, in € 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00.
Milano, li 22 ottobre 2025
- Il EL - - Il Presidente -
SI ET ND ON