Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 767
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità delle comunicazioni per mancata ricezione

    La Corte ha ritenuto che il contribuente, quale titolare di ditta individuale, fosse obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale entro una certa data. In caso di mancata comunicazione, è stata disposta l'assegnazione d'ufficio di una PEC, correttamente utilizzata dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricostruzione del reddito

    Le doglianze afferenti all'illegittimità della ricostruzione del reddito sono state assorbite dalla pregiudiziale di definitività degli avvisi di accertamento, dovuta alla mancata impugnazione nei termini per le ragioni sopra esposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 767
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 767
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo