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Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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- 1. Acquisti online: cosa fare se l’ordine non arriva?Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 10 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33641 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di CE OR, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanni Gemelli, di fiducia avverso la ordinanza n. 954/22 in data 12/01/2023 del Tribuna 'e di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
1.76 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 33641 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 23/06/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/07/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza cautelare proposta nei confronti di OR CE per l'ipotesi di plurime violazioni dell'art. 640 cod. pen. (capi A, C, D ed E) consistenti in una serie di truffe a distanza realizzate attraverso portali di vendita on line e per una singola ipotesi (capo B) di truffa continuata ed aggravata (artt. 81, secondo comma, 640, primo e secondo comma n.
2-bis cod. pen.). Il giudice di prime cure respingeva la richiesta cautelare per i capi A, C, D ed E in considerazione del fatto che la pena edittale massima prevista per la truffa semplice è inferiore alla soglia prevista dall'art. 280 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura coercitiva e procedeva a riqualifica re il capo B, nella fattispecie di truffa semplice, respingendo la richiesta per la medesima argomentazione. 1.1. Adito il Tribunale come giudice dell'appello cautelare, questo, con ordinanza in data 12/01/2023, respingeva il gravame ritenendo l'inesistenza dell'aggravante di cui al capo B) a ragione del mero dato della lontananza fisica tra i contraenti, di per sé insufficiente ad integrare l'ipotesi della minorata difesa, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie, dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, delle garanzie offerte dai portali telematici (che prevedono una registrazione verificata degli utenti) e della generale dimistichezza con le dinamiche di compravendita da parte degli stessi fruitori, tendenzialmente abituati ad operare nell'ambiente del commercio informatico. 1.2. Avverso detta ultima ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: omissione e manifesta illogicità di motivazione su un punto decisivo. Il Tribunale ha omesso di considerare le modalità concrete con cui si sono svolte le trattative a distanza: dalle stesse emerge l'accentuazione della portata decettiva dell'artificio, anche tenuto conto dell'età della persona offesa (soggetto ultrasettantenne). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va osservato in premessa come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito che sussiste l'aggravante della "'minorata difesa" - con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5), cod. pen., abbia approfittato - nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta;
vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu (cfr., Sez. 2, n. 18252 del 13/0472022, Carino, non mass.; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). 2.1. La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice;
condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali. 2.2. Il principio in parola, tuttavia, non può consentire una generalizzazione assoluta della ricorrenza della truffa circostanziata in tutte le ipotesi di truffa commessa on line, poiché, così facendo, si finirebbe per attribuire carattere circostanziato ad una mera modalità di commissione del reato. Si richiede, infatti, un accertamento positivo relativo alla idoneità in concreto dell'approfittannento da parte dell'autore materiale delle opportunità particolarmente decettive che abbiano comportato una più agevole induzione in errore della vittima, non potendosi escludere a priori che, nel singolo caso, la truffa sia commessa con lo strumento della rete, ma senza comportare vantaggi ulteriori e specifici per l'autore del reato (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 — 01, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in 3 relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che Io stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabille in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe;
v. anche, Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, Salamone, Rv. 280515 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità in concreto dell'aggravante originariamente contestata, poiché l'imputato, utilizzando la piattaforma facebook, non risulta aver occultato la propria identità personale all'acquirente. Pertanto, il rischio che l'autore materiale del reato si renda irreperibile proprio per effetto della consumazione dematerializzata della truffa non si è, in concreto, verificato. 4. Da qui il rigetto del ricorso. La qualità di parte pubblica del ricorrente, lo esonera dal pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23/06/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
1.76 e succ. modif., Penale Sent. Sez. 2 Num. 33641 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 23/06/2023 con la quale il Sostituto procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/07/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza cautelare proposta nei confronti di OR CE per l'ipotesi di plurime violazioni dell'art. 640 cod. pen. (capi A, C, D ed E) consistenti in una serie di truffe a distanza realizzate attraverso portali di vendita on line e per una singola ipotesi (capo B) di truffa continuata ed aggravata (artt. 81, secondo comma, 640, primo e secondo comma n.
2-bis cod. pen.). Il giudice di prime cure respingeva la richiesta cautelare per i capi A, C, D ed E in considerazione del fatto che la pena edittale massima prevista per la truffa semplice è inferiore alla soglia prevista dall'art. 280 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura coercitiva e procedeva a riqualifica re il capo B, nella fattispecie di truffa semplice, respingendo la richiesta per la medesima argomentazione. 1.1. Adito il Tribunale come giudice dell'appello cautelare, questo, con ordinanza in data 12/01/2023, respingeva il gravame ritenendo l'inesistenza dell'aggravante di cui al capo B) a ragione del mero dato della lontananza fisica tra i contraenti, di per sé insufficiente ad integrare l'ipotesi della minorata difesa, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie, dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, delle garanzie offerte dai portali telematici (che prevedono una registrazione verificata degli utenti) e della generale dimistichezza con le dinamiche di compravendita da parte degli stessi fruitori, tendenzialmente abituati ad operare nell'ambiente del commercio informatico. 1.2. Avverso detta ultima ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: omissione e manifesta illogicità di motivazione su un punto decisivo. Il Tribunale ha omesso di considerare le modalità concrete con cui si sono svolte le trattative a distanza: dalle stesse emerge l'accentuazione della portata decettiva dell'artificio, anche tenuto conto dell'età della persona offesa (soggetto ultrasettantenne). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va osservato in premessa come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito che sussiste l'aggravante della "'minorata difesa" - con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5), cod. pen., abbia approfittato - nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta;
vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu (cfr., Sez. 2, n. 18252 del 13/0472022, Carino, non mass.; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). 2.1. La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice;
condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali. 2.2. Il principio in parola, tuttavia, non può consentire una generalizzazione assoluta della ricorrenza della truffa circostanziata in tutte le ipotesi di truffa commessa on line, poiché, così facendo, si finirebbe per attribuire carattere circostanziato ad una mera modalità di commissione del reato. Si richiede, infatti, un accertamento positivo relativo alla idoneità in concreto dell'approfittannento da parte dell'autore materiale delle opportunità particolarmente decettive che abbiano comportato una più agevole induzione in errore della vittima, non potendosi escludere a priori che, nel singolo caso, la truffa sia commessa con lo strumento della rete, ma senza comportare vantaggi ulteriori e specifici per l'autore del reato (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 — 01, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in 3 relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che Io stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabille in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe;
v. anche, Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, Salamone, Rv. 280515 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità in concreto dell'aggravante originariamente contestata, poiché l'imputato, utilizzando la piattaforma facebook, non risulta aver occultato la propria identità personale all'acquirente. Pertanto, il rischio che l'autore materiale del reato si renda irreperibile proprio per effetto della consumazione dematerializzata della truffa non si è, in concreto, verificato. 4. Da qui il rigetto del ricorso. La qualità di parte pubblica del ricorrente, lo esonera dal pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 23/06/2023.