Articolo 45 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 44Articolo 46
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25 agosto 1988
Art. 45. 1. L' articolo 285 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 285. - (Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.
La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori.
Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988