Art. 25.
La disposizione dell' articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.
La disposizione dell' articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.