CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33583 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7256/2020 R.G., proposto DA “Fondazione Collegio Nazareno”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Merlini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa RI dell’Erba, che ha concluso per ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI SCUOLA PARITARIA REGIME DE MINIMIS IUS SUPERVENIENS Civile Sent. Sez. 5 Num. 33583 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 l’accoglimento del ricorso «nei termini di cui ai punti 7, 8 e 10 delle motivazioni»; udito, per la ricorrente, l’Avv. Massimo Merlini, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La “Fondazione Collegio Nazareno” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019, la quale, in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento nn. 19742/2015, 19743/2015 e 19744/2015 da parte di Roma Capitale per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione ad immobili ubicati in Roma, dei quali essa era proprietaria, a seguito del parziale annullamento in autotutela dei predetti avvisi con la conseguente rideterminazione dei tributi dovuti, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti di Roma Capitale avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 26 luglio 2017, nn. 18309/39/2017, 18313/39/2017 e 18314/39/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni definite con l’annullamento in autotutela ed avevano respinto per il resto i ricorsi originari - sul rilievo: a) che il credito per l’ICI relativa all’anno 2011 non si era estinto per prescrizione a seguito dell’interruzione derivante dalla notifica dell’avviso di accertamento nell’anno 2015; b) che i presupposti per il riconoscimento al contribuente dell’esenzione da IMU, ai sensi 3 dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento. 3. Roma Capitale è rimasta intimata. 4. Con ordinanza interlocutoria, valutando la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (“Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”), il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la soggezione ad ICI (come ad IMU) «possa essere fondata unicamente sulla natura commerciale dell’attività esercitata 4 presso l’immobile oggetto di accertamento, individuando tale natura unicamente sulla base dei meri criteri sanciti nel TUIR e sulla base del comportamento assunto dall’Istituto religioso». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con carente motivazione in ordine all’insussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la mancata indicazione nell’atto impositivo dei vani interessati dall’accertamento, sull’erroneo rilievo che: «La censura sulla mancata indicazione dei vani non era stata proposta con il ricorso di primo grado ed è quindi inammissibile». Laddove, «tale eccezione veniva tempestivamente rilevata in primo grado, senza trovare riscontro nella pronuncia della Commissione Provinciale;
correttamente veniva riproposta in appello, senza trovare però di nuovo spazio nella sentenza della Commissione Regionale, che in concreto non si è pronunciata in merito all’eccezione di vizio di motivazione degli avvisi notificati, nei quali non è dato rinvenire alcuna esauriente spiegazione idonea a fornire al contribuente un quadro completo delle ragioni poste a fondamento dell’obbligo di versamento della relativa imposta (...)». 5 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado ogni rilevanza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente, sull’esclusivo rilievo della sua provenienza dalla medesima. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 10 marzo 2000, n. 62, 7 e 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, 20 e 33 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato considerato, nonostante l’inserimento normativo delle scuole paritarie nel sistema nazionale dell’istruzione, «l’assurdo logico e giuridico che un immobile destinato a scuola statale non pagherebbe l’ICI ed uno destinato a scuola paritaria invece la pagherebbe», con un’evidente discriminazione in danno degli enti ecclesiastici ed una palese infrazione degli obblighi concordatari. 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 106 e 107, nonché, in subordine, dell’art. 165, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che le “imprese incaricate alla gestione di servizi di interesse economico generale” (come le scuole paritarie) sono sottoposte alle norme dei trattati nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica esenzione loro affidata. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice di secondo grado 6 l’applicabilità dell’incertezza normativa oggettiva al fine di escludere la responsabilità della contribuente per le sanzioni amministrative e gli interessi moratori. 2. In limine litis, discostandosi dall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare in via prioritaria il terzo motivo. 2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo stata riportata in ricorso la trascrizione o la riproduzione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, almeno per la parte relativa all’originaria formulazione della censura inerente alla presunta lacuna dell’avviso di accertamento. A tal fine di rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2018, n. 5478; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, n. 9182; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 7 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2023, n. 7046; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 21945; Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26885). 2.2 In ogni caso, il mezzo è infondato, giacché, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2021, n. 27430; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2038; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2023, nn. 10514, 10517, 10518 e 10522; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941). Pertanto, si può richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, 8 siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2024, n. 25710; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2025, n. 2953). 3. Prima ancora di scrutinare singulatim i restanti motivi, il collegio è chiamato a verificare l’incidenza sulla presente controversia – almeno in relazione agli avvisi di accertamento per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 - dello ius superveniens, avendosi riguardo alla decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16- bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. 3.1 Come è noto, la decisione n. 2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno». 3.2 Indi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C- 622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, Scuola Elementare RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, ha chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti 9 anticoncorrenziali della misura, precisando che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. 3.3 Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane non abbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI. In tali circostanze, il recupero è la normale conseguenza dell'accertamento di un aiuto di Stato illegale nella decisione finale» la decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92», pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ( 37) o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a 10 concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti». 3.4 Al fine di assicurare, nell’ottica del recepimento interno, l’applicazione «della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023», l’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha previsto, per un verso (comma 1), che «i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei Comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai Comuni», per altro verso (commi 2 e 3) che tale versamento non deve essere «effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. ovvero «se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di 11 aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 3.5 Dunque, alla luce di un armonico coordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone l’esigenza di bilanciare il sollecito recupero dell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”) con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto “aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n. 994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998, e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di € 200.000,00 nell’arco di un triennio. Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082 cod. civ.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, il richiamato art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, lascia aperta agli enti non lucrativi la possibilità 12 che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenuti nei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di € 200.000,00 in tre anni. 4. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti;
e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617). Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla 13 dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648). Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681). 5. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte ha avuto modo di precisare, per un verso, che, trattandosi di accertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la sopravvenuta decisione della Commissione 14 dell’Unione Europea, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e, per altro verso, che la prova delle circostanze presupposte è a carico del soggetto che invoca il beneficio fiscale, ma l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’Unione Europea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30249; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31976; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681). 6. Dunque, anche considerando la sopravvenienza della suddetta decisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza delle condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12928). A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art. 16-bis, comma 2, del d.l. 6 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il giudice del rinvio dovrà tenere conto che: 15 - l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottato sulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate»; - tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art. 2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall'obbligo di 16 notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;
- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE; considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 del regolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta «nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530) nel senso che (come precisato nei predetti consideranda) « Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti»; – venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dal contribuente per gli anni 2010 e 2011 e, con questa, l’esenzione rispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di legge nazionale (art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), la soglia di aiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (anno 2011) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui all’art. 10 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504; 17 - come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530); - l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006); - l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2025, n. 18673); - in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la 18 quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20921); - il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto della citata soglia di € 200.000,00. 7. In tale prospettiva, quindi, i motivi di ricorso vanno riletti e reinterpretati attraverso la lente dello ius superveniens, che ha ribadito la natura di “aiuto di stato illegittimo” per l’esenzione usufruita dagli enti non lucrativi con riguardo agli immobili destinati ad attività svolte con modalità non commerciali ed ha sancito la recuperabilità generalizzata dei tributi non versati per tale causale nel periodo compreso tra gli anni 2016/2021, rimettendo al regime de minimis (nella versione vigente ratione temporis) per individuare le condizioni immunizzanti dalla ripetizione dell’indebita agevolazione. Per cui, è inevitabile che la pretesa impositiva debba essere riesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate e dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguente ampliamento dell’area di imponibilità. 8. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta (per la comune attinenza alla questione dei requisiti per beneficiare dell’esenzione) – sono fondati per quanto di ragione. 8.1 L'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 7 del d.l. 30 19 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», è applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale». 8.2 Occorre rammentare, inoltre, che l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a cui rinvia il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. Trib., 7 20 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18946). 8.3 Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto della decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^-5, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Sul punto, questa Corte ha verificato se l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi 21 tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». È stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;
la finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica;
per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. Né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale». La Commissione dell’Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme). Tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C- 624/16, Scuola Elementare RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che 22 diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura;
in questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^-5, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione “europeisticamente” orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell’ICI per gli anni 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall’art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 8.4 Ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell’Unione Europea ha stabilito che «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono 23 soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell’istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell’istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si 24 riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica». 8.5 Il legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’ICI e ad introdurre l’IMU sulla componente immobiliare;
in particolare, il d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall’anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall’1 gennaio 2013 (quindi, esulante dalla fattispecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: «Sono esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 25 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». L'esenzione dall’IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo;
ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». Con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'IMU), introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi. Così, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 26 scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100). Si pone, quindi, la questione della prova dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell’esenzione dall’ICI (ma lo stesso dicasi per l’esenzione dall’IMU, stante l’espresso richiamo a tale agevolazione da parte dell’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22565). 8.6 L'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo che, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27 siano stabiliti anche «i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali». In ossequio alla previsione dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) ha previsto che: «3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso». Inoltre, l’art. 1, lett. p), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà». L’art. 3 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, elenca i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, che sono: «a) il divieto di distribuire, 28 anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge». 8.7 In relazione a tale regolamento, la Commissione dell’Unione Europea ha stabilito, con particolare riguardo alle attività didattiche, che: «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla 29 giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell’istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell’istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica» (paragrafo 172). In definitiva, con decorrenza dall’anno 2013, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono 30 essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578). Il modello di dichiarazione in esame è stato approvato con l’art. 1 del d.m. 26 giugno 2014. Inoltre, l’art. 5 del d.m. 26 giugno 2014 ha stabilito che: «La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014»; da ultimo, l’art. 1 del d.m. 23 settembre 2014 ha disposto che: «Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014». Dunque, quest’ultima era la disciplina applicabile alla fattispecie in decisione (vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 7 novembre 2022, n. 32742). 8.8 Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale richiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, Scuola Elementare 31 RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, verificando che l’attività didattica fosse stata svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio. Da ultimo, aggiungasi anche che, ai fini dell’esenzione in parola, non si può attribuire alcun rilievo al fatto che la gestione operi in perdita, giacché anche un imprenditore può operare in un fisiologico stato di eccedenza delle passività sulle attività (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4560). 8.9 Le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quelli stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012, secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. In proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto – con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l’osservanza dei requisiti fissati dall’art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all’esenzione, perché essa non incide sul potere dell’ente impositore di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che 32 costituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, n. 17327). Tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione Europea spetta quindi al Comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione». La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante delle predette istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione Europea, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, n. 17327). 8.10 Nella specie, a ben vedere, con una motivazione assolutamente lacunosa ed insufficiente, che risulta essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; 33 Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446), la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, non avendo dato conto dell’accertamento in concreto circa lo svolgimento dell’attività didattica da parte della contribuente con modalità non commerciali, posto che il giudice di appello si è limitato alla generica ed apodittica affermazione che: «Quanto alla completa esenzione per la parte dell’immobile riservato all’attività di scuola paritaria, come rilevato dal Comune, è notorio che detta scuola è prestigiosa, e viene gestita dietro corrispettivi notevoli». Per cui, tale accertamento dovrà essere rinnovato, sia con riguardo all’ICI che con riguardo all’IMU, tenendo conto anche delle precedenti indicazioni del giudice di legittimità sull’eventuale incidenza del regolamento de minimis con riguardo all’ICI relativa agli anni 2010 e 2011. 9. I restanti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, per l’attinenza a questioni logicamente connesse e dipendenti, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio. 10. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo per quanto di ragione, l’inammissibilità del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento nei predetti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa per il riesame del merito – anche in base allo ius superveniens sul de minimis - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, 34 comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara l’inammissibilità del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo RI Stalla
RICORRENTE CONTRO Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa RI dell’Erba, che ha concluso per ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI SCUOLA PARITARIA REGIME DE MINIMIS IUS SUPERVENIENS Civile Sent. Sez. 5 Num. 33583 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 l’accoglimento del ricorso «nei termini di cui ai punti 7, 8 e 10 delle motivazioni»; udito, per la ricorrente, l’Avv. Massimo Merlini, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La “Fondazione Collegio Nazareno” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019, la quale, in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento nn. 19742/2015, 19743/2015 e 19744/2015 da parte di Roma Capitale per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione ad immobili ubicati in Roma, dei quali essa era proprietaria, a seguito del parziale annullamento in autotutela dei predetti avvisi con la conseguente rideterminazione dei tributi dovuti, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti di Roma Capitale avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 26 luglio 2017, nn. 18309/39/2017, 18313/39/2017 e 18314/39/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni definite con l’annullamento in autotutela ed avevano respinto per il resto i ricorsi originari - sul rilievo: a) che il credito per l’ICI relativa all’anno 2011 non si era estinto per prescrizione a seguito dell’interruzione derivante dalla notifica dell’avviso di accertamento nell’anno 2015; b) che i presupposti per il riconoscimento al contribuente dell’esenzione da IMU, ai sensi 3 dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento. 3. Roma Capitale è rimasta intimata. 4. Con ordinanza interlocutoria, valutando la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (“Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”), il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la soggezione ad ICI (come ad IMU) «possa essere fondata unicamente sulla natura commerciale dell’attività esercitata 4 presso l’immobile oggetto di accertamento, individuando tale natura unicamente sulla base dei meri criteri sanciti nel TUIR e sulla base del comportamento assunto dall’Istituto religioso». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con carente motivazione in ordine all’insussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la mancata indicazione nell’atto impositivo dei vani interessati dall’accertamento, sull’erroneo rilievo che: «La censura sulla mancata indicazione dei vani non era stata proposta con il ricorso di primo grado ed è quindi inammissibile». Laddove, «tale eccezione veniva tempestivamente rilevata in primo grado, senza trovare riscontro nella pronuncia della Commissione Provinciale;
correttamente veniva riproposta in appello, senza trovare però di nuovo spazio nella sentenza della Commissione Regionale, che in concreto non si è pronunciata in merito all’eccezione di vizio di motivazione degli avvisi notificati, nei quali non è dato rinvenire alcuna esauriente spiegazione idonea a fornire al contribuente un quadro completo delle ragioni poste a fondamento dell’obbligo di versamento della relativa imposta (...)». 5 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado ogni rilevanza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente, sull’esclusivo rilievo della sua provenienza dalla medesima. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 10 marzo 2000, n. 62, 7 e 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, 20 e 33 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato considerato, nonostante l’inserimento normativo delle scuole paritarie nel sistema nazionale dell’istruzione, «l’assurdo logico e giuridico che un immobile destinato a scuola statale non pagherebbe l’ICI ed uno destinato a scuola paritaria invece la pagherebbe», con un’evidente discriminazione in danno degli enti ecclesiastici ed una palese infrazione degli obblighi concordatari. 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 106 e 107, nonché, in subordine, dell’art. 165, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che le “imprese incaricate alla gestione di servizi di interesse economico generale” (come le scuole paritarie) sono sottoposte alle norme dei trattati nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica esenzione loro affidata. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice di secondo grado 6 l’applicabilità dell’incertezza normativa oggettiva al fine di escludere la responsabilità della contribuente per le sanzioni amministrative e gli interessi moratori. 2. In limine litis, discostandosi dall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare in via prioritaria il terzo motivo. 2.1 Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo stata riportata in ricorso la trascrizione o la riproduzione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, almeno per la parte relativa all’originaria formulazione della censura inerente alla presunta lacuna dell’avviso di accertamento. A tal fine di rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2018, n. 5478; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, n. 9182; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 7 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2023, n. 7046; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 21945; Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26885). 2.2 In ogni caso, il mezzo è infondato, giacché, in tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere, per come è strutturato il giudizio di fronte alle commissioni tributarie, che ha ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2021, n. 27430; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2038; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2023, nn. 10514, 10517, 10518 e 10522; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, n. 14562; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18941). Pertanto, si può richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, 8 siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2024, n. 25710; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2025, n. 2953). 3. Prima ancora di scrutinare singulatim i restanti motivi, il collegio è chiamato a verificare l’incidenza sulla presente controversia – almeno in relazione agli avvisi di accertamento per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 - dello ius superveniens, avendosi riguardo alla decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16- bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. 3.1 Come è noto, la decisione n. 2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 aveva stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno». 3.2 Indi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C- 622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, Scuola Elementare RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, ha chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti 9 anticoncorrenziali della misura, precisando che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. 3.3 Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane non abbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI. In tali circostanze, il recupero è la normale conseguenza dell'accertamento di un aiuto di Stato illegale nella decisione finale» la decisione n. 2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92», pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che: «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ( 37) o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a 10 concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti». 3.4 Al fine di assicurare, nell’ottica del recepimento interno, l’applicazione «della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023», l’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha previsto, per un verso (comma 1), che «i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei Comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai Comuni», per altro verso (commi 2 e 3) che tale versamento non deve essere «effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. ovvero «se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di 11 aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 3.5 Dunque, alla luce di un armonico coordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone l’esigenza di bilanciare il sollecito recupero dell’ICI relativa alle annate suindicate (in quanto “aiuto di stato illegale”) con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto “aiuto di stato legale”), in forza, dapprima, del regolamento n. 994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998, e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di € 200.000,00 nell’arco di un triennio. Per cui, per effetto dello ius superveniens, i contribuenti obbligati al pagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082 cod. civ.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, il richiamato art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, lascia aperta agli enti non lucrativi la possibilità 12 che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenuti nei limiti de minimis. Quindi, il versamento dell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di € 200.000,00 in tre anni. 4. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti;
e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617). Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla 13 dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648). Così, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681). 5. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza delle sopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis, questa Corte ha avuto modo di precisare, per un verso, che, trattandosi di accertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la sopravvenuta decisione della Commissione 14 dell’Unione Europea, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e, per altro verso, che la prova delle circostanze presupposte è a carico del soggetto che invoca il beneficio fiscale, ma l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione dell’Unione Europea, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza impugnata, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30249; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31976; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681). 6. Dunque, anche considerando la sopravvenienza della suddetta decisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza delle condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12928). A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art. 16-bis, comma 2, del d.l. 6 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il giudice del rinvio dovrà tenere conto che: 15 - l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottato sulla base giuridica dell’art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate»; - tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art. 2 della decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall'obbligo di 16 notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;
- secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati (considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE; considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 del regolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta «nell'arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530) nel senso che (come precisato nei predetti consideranda) « Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti»; – venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dal contribuente per gli anni 2010 e 2011 e, con questa, l’esenzione rispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di legge nazionale (art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), la soglia di aiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (anno 2011) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui all’art. 10 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504; 17 - come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità delle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto di Stato deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE - Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530); - l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006); - l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2025, n. 18673); - in caso di superamento della citata soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la 18 quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20921); - il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) - va considerato ai fini del rispetto della citata soglia di € 200.000,00. 7. In tale prospettiva, quindi, i motivi di ricorso vanno riletti e reinterpretati attraverso la lente dello ius superveniens, che ha ribadito la natura di “aiuto di stato illegittimo” per l’esenzione usufruita dagli enti non lucrativi con riguardo agli immobili destinati ad attività svolte con modalità non commerciali ed ha sancito la recuperabilità generalizzata dei tributi non versati per tale causale nel periodo compreso tra gli anni 2016/2021, rimettendo al regime de minimis (nella versione vigente ratione temporis) per individuare le condizioni immunizzanti dalla ripetizione dell’indebita agevolazione. Per cui, è inevitabile che la pretesa impositiva debba essere riesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce delle regole dettate e dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguente ampliamento dell’area di imponibilità. 8. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta (per la comune attinenza alla questione dei requisiti per beneficiare dell’esenzione) – sono fondati per quanto di ragione. 8.1 L'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 7 del d.l. 30 19 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», è applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che non abbiano esclusivamente natura commerciale». 8.2 Occorre rammentare, inoltre, che l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a cui rinvia il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. Trib., 7 20 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18946). 8.3 Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto della decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^-5, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Sul punto, questa Corte ha verificato se l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione Europea, in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi 21 tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». È stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;
la finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica;
per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. Né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere considerate di natura «non esclusivamente commerciale». La Commissione dell’Unione Europea ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme). Tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C- 624/16, Scuola Elementare RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che 22 diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura;
in questo senso è stato precisato che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^-5, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione “europeisticamente” orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell’ICI per gli anni 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall’art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 8.4 Ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell’Unione Europea ha stabilito che «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono 23 soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell’istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell’istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si 24 riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica». 8.5 Il legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’ICI e ad introdurre l’IMU sulla componente immobiliare;
in particolare, il d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall’anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall’1 gennaio 2013 (quindi, esulante dalla fattispecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: «Sono esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 25 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». L'esenzione dall’IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo;
ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». Con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'IMU), introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi. Così, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 26 scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100). Si pone, quindi, la questione della prova dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell’esenzione dall’ICI (ma lo stesso dicasi per l’esenzione dall’IMU, stante l’espresso richiamo a tale agevolazione da parte dell’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22565). 8.6 L'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo che, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27 siano stabiliti anche «i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali». In ossequio alla previsione dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) ha previsto che: «3. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso». Inoltre, l’art. 1, lett. p), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200 sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà». L’art. 3 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, elenca i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, che sono: «a) il divieto di distribuire, 28 anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge». 8.7 In relazione a tale regolamento, la Commissione dell’Unione Europea ha stabilito, con particolare riguardo alle attività didattiche, che: «queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla 29 giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell’istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell’istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica» (paragrafo 172). In definitiva, con decorrenza dall’anno 2013, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU sono le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono 30 essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità) (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578). Il modello di dichiarazione in esame è stato approvato con l’art. 1 del d.m. 26 giugno 2014. Inoltre, l’art. 5 del d.m. 26 giugno 2014 ha stabilito che: «La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014»; da ultimo, l’art. 1 del d.m. 23 settembre 2014 ha disposto che: «Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014». Dunque, quest’ultima era la disciplina applicabile alla fattispecie in decisione (vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 7 novembre 2022, n. 32742). 8.8 Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale richiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16, Scuola Elementare 31 RI TE S.r.l. vs. Commissione Europea ed altri, verificando che l’attività didattica fosse stata svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio. Da ultimo, aggiungasi anche che, ai fini dell’esenzione in parola, non si può attribuire alcun rilievo al fatto che la gestione operi in perdita, giacché anche un imprenditore può operare in un fisiologico stato di eccedenza delle passività sulle attività (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4560). 8.9 Le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quelli stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012, secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. In proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto – con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l’osservanza dei requisiti fissati dall’art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all’esenzione, perché essa non incide sul potere dell’ente impositore di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che 32 costituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, n. 17327). Tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione Europea spetta quindi al Comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione». La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante delle predette istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione Europea, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico (Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, n. 17327). 8.10 Nella specie, a ben vedere, con una motivazione assolutamente lacunosa ed insufficiente, che risulta essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; 33 Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446), la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, non avendo dato conto dell’accertamento in concreto circa lo svolgimento dell’attività didattica da parte della contribuente con modalità non commerciali, posto che il giudice di appello si è limitato alla generica ed apodittica affermazione che: «Quanto alla completa esenzione per la parte dell’immobile riservato all’attività di scuola paritaria, come rilevato dal Comune, è notorio che detta scuola è prestigiosa, e viene gestita dietro corrispettivi notevoli». Per cui, tale accertamento dovrà essere rinnovato, sia con riguardo all’ICI che con riguardo all’IMU, tenendo conto anche delle precedenti indicazioni del giudice di legittimità sull’eventuale incidenza del regolamento de minimis con riguardo all’ICI relativa agli anni 2010 e 2011. 9. I restanti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, per l’attinenza a questioni logicamente connesse e dipendenti, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio. 10. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo per quanto di ragione, l’inammissibilità del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento nei predetti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa per il riesame del merito – anche in base allo ius superveniens sul de minimis - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, 34 comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara l’inammissibilità del terzo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo RI Stalla