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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3313/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3805/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029659138000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 gennaio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210029659138000, notificata il 18 luglio 2022, relativa ad imposte per l'anno 2019, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC e mancanza della firma digitale del mittente;
inesistenza della notifica, in quanto effettuata da un indirizzo diverso da quello risultante dal registro IPA;
difetto di sottoscrizione e attribuzione dei ruoli sottesi;
carenza di motivazione;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e della sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate – IO non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 16 novembre 2023 n. 3805/8/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione relativa alla omessa notifica del necessario presupposto impositivo in assenza di prova.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi di ricorso relativi alla inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, alla invalidità dei ruoli per difetto di sottoscrizione e per difetto di attribuzione in sede di firma e al difetto di motivazione della cartella di pagamento sulla pretesa e sugli interessi e sulle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – IO si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla eccepita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata via
PEC già la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6015/2023 del 15 dicembre 2022, riprendendo, d'altra parte, quanto statuito dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza del 18 maggio 2022 n. 15979 in tema di notificazione a mezzo PEC, ha ribadito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Con la stessa sentenza, poi, è stata negata la necessità di sottoscrizione digitale delle cartelle e ciò alla luce della pregressa giurisprudenza della stessa Corte (Cass. 27 novembre 2019 n. 30948) in forza della quale, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Tali principi, ancora più recentemente, sono stati ribaditi anche con sentenza della Suprema Corte del 6 marzo 2024 n. 6040.
Quanto, invece, alla eccepita invalidità dei ruoli per difetto di sottoscrizione e per difetto di attribuzione in sede di firma, va osservato che, come pure ha avuto modo già di osservare la Suprema Corte con più pronunzie che questa Corte condivide, secondo l'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/73, “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato”, e con la sottoscrizione “diviene esecutivo” (cioè costituisce titolo esecutivo); tuttavia, l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, “si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice” (cfr. Cass. 23550/15, per cui l'innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa).
Infatti, mediante la suddetta “validazione”, il legislatore ha previsto una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato.
D'altra parte, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione già richiamato, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13) e, in ogni caso, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (Cass. 4555/15,
25773/14, 1425/13, 11458/12, 13461/12, 6616/11, 4283/10, 4757/09 14894/08, 4923/07, 9779/03, 2390/00; cfr. Corte Cost. n. 117/00).
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa (e quindi diversamente dall'avviso di accertamento, che a norma degli artt. 42 D.P.R. n. 600/73 e 56 D.P.R. n. 633/72,
è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione (Cass.
24492/15), come è stato specificamente affermato, oltre che per la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di condono (Cass. 11458/12 e 220/14), l'avviso di mora (Cass. 4283/10) e l'attribuzione di rendita
(Cass. n. 8248/06), anche per la omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. 24322/14), non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell'art. 12, ult.co., D.P.R. n. 602/73. Infine, anche sotto il profilo dell'onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l'onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente (Cass.
24322/14), che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. 6616/11), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n.241/1990, il quale impedisce l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr, sia pure in diversa fattispecie, Cass. 2365/13).
Quanto, infine, all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento sulla pretesa e sugli interessi e sulle sanzioni, deve rilevarsi la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia. D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
E ciò rileva anche quanto al calcolo degli interessi, per il quale va osservato che, come precisato dal giudice di legittimità sulla scorta della precedente pronunzia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281, “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (v. Cass. 16 ottobre 2023 n. 28742).
Ne consegue, in sostanza, che ove, come nel caso in esame, siano determinabili ex lege la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, compete al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass. 9 marzo
2025 n. 6288).
Ed analoghe considerazioni valgono anche per le sanzioni ugualmente determinabili ex lege per il caso di omesso versamento delle imposte come dallo stesso contribuente dichiarate.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – IO avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3805/8/23 resa in data 16 novembre 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata e con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3313/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3805/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029659138000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 gennaio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210029659138000, notificata il 18 luglio 2022, relativa ad imposte per l'anno 2019, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC e mancanza della firma digitale del mittente;
inesistenza della notifica, in quanto effettuata da un indirizzo diverso da quello risultante dal registro IPA;
difetto di sottoscrizione e attribuzione dei ruoli sottesi;
carenza di motivazione;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e della sanzioni).
L'Agenzia delle Entrate – IO non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 16 novembre 2023 n. 3805/8/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina rigettava il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione relativa alla omessa notifica del necessario presupposto impositivo in assenza di prova.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi di ricorso relativi alla inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, alla invalidità dei ruoli per difetto di sottoscrizione e per difetto di attribuzione in sede di firma e al difetto di motivazione della cartella di pagamento sulla pretesa e sugli interessi e sulle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – IO si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla eccepita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata via
PEC già la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6015/2023 del 15 dicembre 2022, riprendendo, d'altra parte, quanto statuito dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza del 18 maggio 2022 n. 15979 in tema di notificazione a mezzo PEC, ha ribadito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Con la stessa sentenza, poi, è stata negata la necessità di sottoscrizione digitale delle cartelle e ciò alla luce della pregressa giurisprudenza della stessa Corte (Cass. 27 novembre 2019 n. 30948) in forza della quale, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Tali principi, ancora più recentemente, sono stati ribaditi anche con sentenza della Suprema Corte del 6 marzo 2024 n. 6040.
Quanto, invece, alla eccepita invalidità dei ruoli per difetto di sottoscrizione e per difetto di attribuzione in sede di firma, va osservato che, come pure ha avuto modo già di osservare la Suprema Corte con più pronunzie che questa Corte condivide, secondo l'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/73, “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato”, e con la sottoscrizione “diviene esecutivo” (cioè costituisce titolo esecutivo); tuttavia, l'art. 1, comma 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/05, introdotto dalla legge di conversione n. 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 12 cit., primo e quarto comma, “si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice” (cfr. Cass. 23550/15, per cui l'innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa).
Infatti, mediante la suddetta “validazione”, il legislatore ha previsto una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall'Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato.
D'altra parte, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione già richiamato, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13) e, in ogni caso, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (Cass. 4555/15,
25773/14, 1425/13, 11458/12, 13461/12, 6616/11, 4283/10, 4757/09 14894/08, 4923/07, 9779/03, 2390/00; cfr. Corte Cost. n. 117/00).
Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa (e quindi diversamente dall'avviso di accertamento, che a norma degli artt. 42 D.P.R. n. 600/73 e 56 D.P.R. n. 633/72,
è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione (Cass.
24492/15), come è stato specificamente affermato, oltre che per la cartella esattoriale (Cass. 13461/12), il diniego di condono (Cass. 11458/12 e 220/14), l'avviso di mora (Cass. 4283/10) e l'attribuzione di rendita
(Cass. n. 8248/06), anche per la omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. 24322/14), non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell'art. 12, ult.co., D.P.R. n. 602/73. Infine, anche sotto il profilo dell'onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l'onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente (Cass.
24322/14), che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. 6616/11), tenuto conto anche della “natura vincolata” degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n.241/1990, il quale impedisce l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr, sia pure in diversa fattispecie, Cass. 2365/13).
Quanto, infine, all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento sulla pretesa e sugli interessi e sulle sanzioni, deve rilevarsi la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia. D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
E ciò rileva anche quanto al calcolo degli interessi, per il quale va osservato che, come precisato dal giudice di legittimità sulla scorta della precedente pronunzia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281, “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (v. Cass. 16 ottobre 2023 n. 28742).
Ne consegue, in sostanza, che ove, come nel caso in esame, siano determinabili ex lege la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, compete al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass. 9 marzo
2025 n. 6288).
Ed analoghe considerazioni valgono anche per le sanzioni ugualmente determinabili ex lege per il caso di omesso versamento delle imposte come dallo stesso contribuente dichiarate.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – IO avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3805/8/23 resa in data 16 novembre 2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata e con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente