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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4888/2021
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
De Filippo presso il cui studio elett. dom. in Capodrise, alla via E. Ienco n. 70
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Maria Francesca Lallai con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 05.08.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato all' in data 09.10.2018, quando era ancora minorenne, domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità della nonna , deceduta il 07.05.2017; a fondamento della Persona_1 predetta istanza, deduceva di essere vivente a carico della nonna deceduta in quanto i propri genitori non svolgevano alcun tipo di attività economica non possedendo redditi rilevanti ai fini del CP_ riconoscimento della prestazione richiesta. Rappresentava che l' con nota del 11.11.2019, aveva respinto la domanda con la seguente motivazione “…la madre della minore per l'anno 2017 risulta percettrice di reddito assoggettabile ad irpef…”.
Tanto premesso, dedotta, sulla base di articolate argomentazioni, la illegittimità del provvedimento CP_ di rigetto adottato dall' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previo accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, l' CP_1 convenuto fosse condannato alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è infondato.
La ricorrente - minorenne all'epoca della presentazione della domanda amministrativa - agisce in questa sede per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità della propria nonna, deceduta in data 07.05.2017. CP_ In diritto, occorre richiamare quanto affermato nella circolare n. 185/2015: “In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità”.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
Tra gli aventi diritto al trattamento in questione la normativa individua anche i “nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti”.
In ordine a tale ultimo requisito - quello della vivenza a carico – va osservato che la Suprema Corte ha precisato che la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio o del PO superstite non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore o il nonno defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento – rispettivamente - del figlio inabile ovvero del PO (cfr. Cass. 26 marzo 1984 n.
1979).
Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver sempre convissuto - unitamente alla mamma - con la nonna, signora Persona_1
e che quest'ultima si era sempre occupata del proprio mantenimento e del pagamento di
[...] tutte le spese necessarie anche quelle relative alla istruzione scolastica.
Ha, altresì, dedotto che il reddito della mamma percepito nell'anno 2017 (anno del decesso della CP_ nonna) - riconosciuto dall' quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda di pensione - non era destinato al proprio mantenimento bensì veniva utilizzato per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma, alla via Livia Drusilla n. 81, abitazione nella quale la ricorrente risiedeva unitamente alla mamma ed alla nonna la quale ultima provvedeva, per il resto, a tutte le spese necessarie sia per il pagamento della rimanente parte del fitto sia per le spese concernenti il proprio mantenimento. Aggiungeva, infine, che il padre non si era mai interessato a lei e che, pertanto, non aveva contribuito in alcuna misura al proprio sostentamento.
Orbene rileva il Tribunale che parte ricorrente – su cui incombeva il relativo onere probatorio – non ha provato i requisiti costitutivi del diritto in questa sede azionato, non offrendo alcuna idonea documentazione a supporto delle circostanze solo genericamente allegate.
In primo luogo, rileva il giudicante come non risulti documentata la “convivenza o coabitazione” tra la ricorrente e la nonna, signora , dal momento che la parte non ha versato in atti il Per_1 certificato di stato di famiglia né certificati di residenza, non essendo sufficienti a tal fine le mere dichiarazioni sostitutive depositate in atti.
In argomento, sul valore delle autocertificazioni, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 25800 del 2010; cfr., nello stesso senso, Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015 e
18720 del 2016)”.
In ordine poi al diverso presupposto della “vivenza a carico” - che è circostanza di fatto distinta, ulteriore e più ampia rispetto alla mera coabitazione - risulta necessario dimostrare l'assenza o comunque l'assoluta insufficienza dei redditi propri dei genitori al momento del decesso del nonno, con idonee certificazioni reddituali e soprattutto introdurre altri elementi - anche indiziari - che comprovino che il PO fosse a totale o almeno prevalente carico del nonno all'epoca del decesso del pensionato.
Ed, infatti, la situazione reddituale rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione va cristallizzata al momento del decesso del dante causa, essendo irrilevanti modifiche successive.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica - in quanto ammessa dalla stessa parte ricorrente nonché fatto emergente dalla documentazione in atti - il dato che la mamma della avesse percepito, Pt_1 nell'anno 2017, ovvero nell'anno del decesso della nonna, un reddito assoggettabile ad Irpef pari ad euro 6734,00 (cfr. doc. in atti).
L'istante non ha offerto alcuna prova documentale della circostanza – solo genericamente dedotta in ricorso – che tale reddito percepito dalla mamma della ricorrente non fosse destinato al mantenimento della propria figlia, bensì utilizzato integralmente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma ove la mamma e la figlia convivevano con la nonna.
Ed, infatti, non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione volta a dimostrare che la mamma destinasse tali importi al pagamento del predetto canone.
Inoltre, non è stata versata in atti alcuna prova documentale volta a dimostrare che fosse la nonna a provvedere al sostentamento della PO e della di lei mamma. In particolare la ricorrente ha solo dedotto ma non ha in alcun modo documentato la circostanza che fosse la nonna a provvedere al pagamento del canone di locazione nonché a tutte le altre spese per il mantenimento della mamma e della PO (non sono stati versati in atti bollettini, pagamenti delle utenze etc. etc.); non vi sono documenti reddituali che attestino che la misura delle disponibilità economiche della nonna fosse superiore a quello dei genitori e che comunque la nonna provvedesse al diretto pagamento delle spese necessarie al sostentamento della minore. Nulla la parte ha depositato per documentare tale circostanza solo genericamente dedotta.
Quanto al reddito dell'altro genitore, rispetto al quale in ricorso viene dedotta l'assenza di qualsivoglia rapporto, la parte avrebbe almeno dovuto documentare con un certificato di famiglia storico quanto solo genericamente dedotto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4888/2021
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
De Filippo presso il cui studio elett. dom. in Capodrise, alla via E. Ienco n. 70
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Maria Francesca Lallai con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 05.08.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato all' in data 09.10.2018, quando era ancora minorenne, domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità della nonna , deceduta il 07.05.2017; a fondamento della Persona_1 predetta istanza, deduceva di essere vivente a carico della nonna deceduta in quanto i propri genitori non svolgevano alcun tipo di attività economica non possedendo redditi rilevanti ai fini del CP_ riconoscimento della prestazione richiesta. Rappresentava che l' con nota del 11.11.2019, aveva respinto la domanda con la seguente motivazione “…la madre della minore per l'anno 2017 risulta percettrice di reddito assoggettabile ad irpef…”.
Tanto premesso, dedotta, sulla base di articolate argomentazioni, la illegittimità del provvedimento CP_ di rigetto adottato dall' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previo accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, l' CP_1 convenuto fosse condannato alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è infondato.
La ricorrente - minorenne all'epoca della presentazione della domanda amministrativa - agisce in questa sede per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità della propria nonna, deceduta in data 07.05.2017. CP_ In diritto, occorre richiamare quanto affermato nella circolare n. 185/2015: “In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità”.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
Tra gli aventi diritto al trattamento in questione la normativa individua anche i “nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti”.
In ordine a tale ultimo requisito - quello della vivenza a carico – va osservato che la Suprema Corte ha precisato che la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio o del PO superstite non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore o il nonno defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento – rispettivamente - del figlio inabile ovvero del PO (cfr. Cass. 26 marzo 1984 n.
1979).
Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver sempre convissuto - unitamente alla mamma - con la nonna, signora Persona_1
e che quest'ultima si era sempre occupata del proprio mantenimento e del pagamento di
[...] tutte le spese necessarie anche quelle relative alla istruzione scolastica.
Ha, altresì, dedotto che il reddito della mamma percepito nell'anno 2017 (anno del decesso della CP_ nonna) - riconosciuto dall' quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda di pensione - non era destinato al proprio mantenimento bensì veniva utilizzato per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma, alla via Livia Drusilla n. 81, abitazione nella quale la ricorrente risiedeva unitamente alla mamma ed alla nonna la quale ultima provvedeva, per il resto, a tutte le spese necessarie sia per il pagamento della rimanente parte del fitto sia per le spese concernenti il proprio mantenimento. Aggiungeva, infine, che il padre non si era mai interessato a lei e che, pertanto, non aveva contribuito in alcuna misura al proprio sostentamento.
Orbene rileva il Tribunale che parte ricorrente – su cui incombeva il relativo onere probatorio – non ha provato i requisiti costitutivi del diritto in questa sede azionato, non offrendo alcuna idonea documentazione a supporto delle circostanze solo genericamente allegate.
In primo luogo, rileva il giudicante come non risulti documentata la “convivenza o coabitazione” tra la ricorrente e la nonna, signora , dal momento che la parte non ha versato in atti il Per_1 certificato di stato di famiglia né certificati di residenza, non essendo sufficienti a tal fine le mere dichiarazioni sostitutive depositate in atti.
In argomento, sul valore delle autocertificazioni, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 25800 del 2010; cfr., nello stesso senso, Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015 e
18720 del 2016)”.
In ordine poi al diverso presupposto della “vivenza a carico” - che è circostanza di fatto distinta, ulteriore e più ampia rispetto alla mera coabitazione - risulta necessario dimostrare l'assenza o comunque l'assoluta insufficienza dei redditi propri dei genitori al momento del decesso del nonno, con idonee certificazioni reddituali e soprattutto introdurre altri elementi - anche indiziari - che comprovino che il PO fosse a totale o almeno prevalente carico del nonno all'epoca del decesso del pensionato.
Ed, infatti, la situazione reddituale rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione va cristallizzata al momento del decesso del dante causa, essendo irrilevanti modifiche successive.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica - in quanto ammessa dalla stessa parte ricorrente nonché fatto emergente dalla documentazione in atti - il dato che la mamma della avesse percepito, Pt_1 nell'anno 2017, ovvero nell'anno del decesso della nonna, un reddito assoggettabile ad Irpef pari ad euro 6734,00 (cfr. doc. in atti).
L'istante non ha offerto alcuna prova documentale della circostanza – solo genericamente dedotta in ricorso – che tale reddito percepito dalla mamma della ricorrente non fosse destinato al mantenimento della propria figlia, bensì utilizzato integralmente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Roma ove la mamma e la figlia convivevano con la nonna.
Ed, infatti, non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione volta a dimostrare che la mamma destinasse tali importi al pagamento del predetto canone.
Inoltre, non è stata versata in atti alcuna prova documentale volta a dimostrare che fosse la nonna a provvedere al sostentamento della PO e della di lei mamma. In particolare la ricorrente ha solo dedotto ma non ha in alcun modo documentato la circostanza che fosse la nonna a provvedere al pagamento del canone di locazione nonché a tutte le altre spese per il mantenimento della mamma e della PO (non sono stati versati in atti bollettini, pagamenti delle utenze etc. etc.); non vi sono documenti reddituali che attestino che la misura delle disponibilità economiche della nonna fosse superiore a quello dei genitori e che comunque la nonna provvedesse al diretto pagamento delle spese necessarie al sostentamento della minore. Nulla la parte ha depositato per documentare tale circostanza solo genericamente dedotta.
Quanto al reddito dell'altro genitore, rispetto al quale in ricorso viene dedotta l'assenza di qualsivoglia rapporto, la parte avrebbe almeno dovuto documentare con un certificato di famiglia storico quanto solo genericamente dedotto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni