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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1805 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. MA RI Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa OS RU MI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1805 /2022 R.G., cui è riunito il procedimento N. 50/2023, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Medici N.189 Sant'Agata Militello, presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO
ALFIO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Nizza, 1, Sant'Agata Militello, presso lo studio dell'avv. PRUITI CIARELLO
LE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, – premesso di aver Parte_1
contratto, in data 4.9.2014, matrimonio con in San Controparte_1
Fratello (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 9, anno 2014,
p. II, Serie A;
che dalla loro unione era nato il figlio l'8.10.2017; che Per_1
il rapporto coniugale si era incrinato a causa delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio tenute dal marito – chiedeva: la pronuncia della separazione con addebito allo;
l'affido condiviso del figlio CP_1
minore con domiciliazione presso di sé e la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare;
la previsione di un assegno mensile non inferiore a € 600,00 a carico del marito per il mantenimento proprio e del figlio minore , oltre alle spese Per_1
straordinarie per il figlio nonché il pagamento del mutuo mensile (circa €
300,00) gravante sulla casa familiare fino all'estinzione; la restituzione di metà degli importi derivanti da una polizza assicurativa oltre quelli accumulati su un libretto postale e prelevati dal marito;
il risarcimento dei danni correlati alla fine del matrimonio. Il tutto con vittoria di spese e spettanze di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale dava atto di aver introitato un analogo giudizio di separazione (N. 50/2023 R.G., poi riunito al presente) e contestava il contenuto del ricorso avverso,
chiedendo, tuttavia, la pronunzia della separazione, l'affido condiviso del minore con domiciliazione presso la madre e regolamentazione Per_1
2 dei tempi di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare alla moglie con obbligo di far fronte a oneri condominiali, spese e utenze;
chiedeva poi disporsi a suo carico un assegno mensile di € 300,00
per il mantenimento del figlio e il pagamento anche da parte della moglie dei ratei di mutuo relativi alla casa familiare.
Con provvedimento fuori udienza dell'11.06.2023, il Presidente del
Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre,
assegnazione della casa familiare alla resistente ed assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la moglie e il figlio di € 500,00,
oltre Istat e 50% delle spese straordinarie per il minore) rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore.
Espletata, quindi, l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, la causa veniva infine assunta in decisione.
Separazione
Va accolta la domanda di separazione formulata da entrambe le parti.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella controversia sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Addebito
In ordine alla domanda di addebito deve ricordarsi il principio, del tutto consolidato, a tenore del quale, ai fini della addebitabilità della
3 separazione, occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass.
27/6/2006, n. 14840; Cass. 28/4/2006, n. 3877; Cass. 1/3/2005, n. 4290; Cass.
18/9/2003, n. 14747).
Nel caso di specie, avuto riguardo agli esiti dell'istruttoria svolta, deve accogliersi la domanda, formulata da , di addebito della Parte_1
separazione a . Controparte_1
Decisive in tal senso appaiono le deposizioni rese dai testi addotti dalla ricorrente, ossia e , della cui attendibilità non CP_2 Testimone_1
v'è motivo di dubitare.
I predetti testi hanno confermato in maniera specifica e puntuale come i comportamenti dello , posti in violazione del dovere di fedeltà e di CP_1
assistenza morale e materiale verso la moglie, abbiano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e, di conseguenza, abbiano la cagionato la irreversibilità della crisi.
In particolare, la teste – escussa all'udienza dell'8.1.2025 – CP_2
ha confermato la relazione extraconiugale dello con tale CP_1 Tes_1
4 sin dal 2021/2022; la teste, con un narrato preciso e ricco di Parte_2
particolari, tipico di chi ha percepito de visu le situazioni oggetto di narrazione, ha riferito “ciò so perché tutto è scaturito dalla festa di Santa
Cecilia il 21.11.2021 quando dopo il rito religioso è stata fatta una festa nella
scuola di musica e la i è accorta che il marito era sempre appartato Pt_1
con questa ragazzina… Posso dire, per averlo constatato con i miei occhi ,
che a dicembre dello stesso anno lo si accompagnava anche in CP_1
pubblico con la ”. Parte_3
La teste ha chiarito che prima della scoperta del tradimento i rapporti tra i coniugi erano sereni e che la violazione dell'obbligo di fedeltà è stata l'unica causa della crisi coniugale e che, inoltre, questo tradimento,
coltivato e consumato in un contesto sociale abbastanza ristretto, ha dato adito ad una serie di dicerie e pettegolezzi.
La teste, a tal proposito, ha precisato che lo é stato sorpreso con CP_1
la anche all'aperto in diverse occasioni (“vero, me ne sono Tes_1
accorta pure io, in occasione di diverse funzioni religiose. Loro si
appartavano nel Chiostro, nei locali della Scuola di Musica… alla Villa San
BE in atteggiamenti affettuosi dove per farsi notare ha suonato il
clacson...); è stato visto pernottare nei locali dell'associazione musicale (si
è portato alla Scuola di Musica un materasso gonfiabile, un frigo e
indumenti e dormiva lì tanto che il maestro è stato richiamato) CP_3
suscitando dicerie riferite personalmente anche a lei (“quando mia nipote
ha sentito queste dicerie, siamo andati al Comune di San Fratello a riferire
al padre queste dicerie e il padre della ragazza si è preso il numero di
telefono dicendo che l'avrebbe contattata se avesse saputo qualcosa”).
5 Inoltre, dalle dichiarazioni della teste , è altresì emerso che lo CP_2
ha abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022 e ha smesso CP_1
anche di contribuire in modo adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
vendendo la macchina in uso alla moglie e portando con sé persino il salvadanaio del figlio minore;
che del figlio, in diverse circostanze, non si è
preso la necessaria cura, lasciando il bambino e la madre in stato di sofferenza e (cfr. verbale 8 gennaio 2025).
In senso del tutto conforme le dichiarazioni, puntuali, precise ed attendibili,
del teste , il quale ha dichiarato di essersi “accorto della Testimone_1
relazione nel novembre 2021, quando in una occasione si sono allontanati
e poi tornati insieme con l'auto di lui”, di aver riferito di ciò (ovvero che il resistente si intratteneva con la nei locali dell'Associazione Tes_1
musicale, n.d.r.) diverse volte anche per iscritto al presidente dell'Associazione il quale non ha mai risposto…, di aver avuto conferme della relazione dallo stesso (“Poi, quando abbiamo stretto amicizia, CP_1
anche lui ha confermato anche perché era palese”. Ciò è avvenuto dopo la festa di santa del 2021 (21.11.2021)…, di essere certo che il Per_2
rapporto extraconiugale è stato il motivo determinante della fine del matrimonio (“lo mi comunicò che a settembre 2021 il rapporto era CP_1
in crisi in quanto la veva scoperto che il marito inviava cuori e baci Pt_1
alla per telefono”) e che era divenuto di pubblico dominio Tes_1
suscitando pettegolezzi (“era di dominio pubblico che la osse stata Pt_1
tradita”).
Il teste ha, inoltre, confermato che lo era solito pernottare nei locali CP_1
in uso all'associazione musicale senza fornire spiegazione alcuna alla
6 moglie (“è vero. Precisamente l'ho visto con i miei occhi il 9 agosto 2022;
con c'era la;
e quando andavamo a fare le prove ho visto CP_1 Tes_1
le buste dei vestiti dello , puliti e sporchi. Preciso che la stanza adita CP_1
a segreteria lo l'aveva trasformata in una stanza personale, con CP_1
materasso gonfiabile, biancheria e altri effetti personali”…) e che dopo aver prelevato i propri effetti personali nel maggio 2022 e aver abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022 (“è vero, e ciò so perché me
lo ha riferito lui”) non ha contribuito adeguatamente alle esigenze del nucleo (“si, mi diceva che lasciava 50 euro e pagava le utenze e CP_1
che ciò bastava”), vendendo persino la macchina della moglie (“vero, l'ha venduta a ”) e lasciandola in stato di profonda prostrazione. CP_4
Di contro, non paiono idonee a scalfire la coerenza delle dichiarazioni rese dalla e da , le dichiarazioni dei testi di parte CP_2 Testimone_1
resistente ovvero (madre di , oggi Testimone_2 Parte_4
compagna dello ) e (madre dello ). CP_1 Testimone_3 CP_1
In particolare, la teste – pur affermando che la figlia è Tes_2
fidanzata con lo da un anno, un anno e mezzo e che ambedue CP_1
suonavano nella banda del paese – ha dichiarato, tuttavia, che “prima non c'era frequentazione” e di conoscere i fatti di causa “tramite voci di paese” o “perché me lo ha detto il signor ” , giungendo addirittura CP_1
a sostenere, inverosimilmente, che la ra sicura che tra il marito e la Pt_1
non ci fosse alcuna relazione ma che lo avrebbe comunque Tes_1
rovinato (cfr. verbale 8 gennaio 2025).
Del pari non risultano credibili le dichiarazioni rese dalla madre del resistente, , allorquando all'udienza dell'8.1.2025 ha affermato Testimone_3
7 che il figlio e la nuora “Ultimamente litigavano spesso ma non so il perché.
Mia nuora gridava sempre “lo denuncio, lo rovino” e, riguardo la relazione extraconiugale dello , “non so la data ma la relazione è iniziata da CP_1
poco. Lui teneva molto alla sua immagine e non avrebbe fatto una cosa del genere prima...”.
Dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali emerge,
dunque, che la relazione extraconiugale del resistente e il suo crescente atteggiamento di distacco, disaffezione e disinteresse anche materiale nei confronti della moglie siano stati causa diretta della fine del matrimonio e,
pertanto, la separazione va addebitata allo . CP_1
Affidamento del figlio minore
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto del minore medesimo alla bigenitorialità e permettendo, altresì, al genitore non collocatario di mantenere rapporti significativi, continuativi ed equilibrati con il figlio.
Assegnazione della casa familiare
In ragione della collocazione privilegiata del figlio minore presso la ricorrente, va mantenuta in capo a quest'ultima l'assegnazione della casa familiare, già disposta con ordinanza presidenziale, con ogni onere conseguente all'uso esclusivo dell'immobile. Sono inammissibili le rispettive domande delle parti relative al pagamento del mutuo gravante sull'immobile essendo sottratte al thema decidendum proprio del presente
8 giudizio e seguendo le regole del diritto comune (l'obbligo di rimborso delle rate grava su chi ha contratto il mutuo).
Del pari inammissibili sono le domande della ricorrente afferenti la restituzione di importi di una polizza assicurativa e di un libretto postale incassati dal resistente.
Mantenimento
Stante, poi, la collocazione privilegiata presso la madre, la quale assolve al mantenimento diretto del minore, il padre dovrà contribuire al suo mantenimento indiretto mediante corresponsione alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese di un assegno.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le esigenze del figlio (in considerazione dell'età e di particolari condizioni dello stesso), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la cura prevalente del minore , di anni 7, è Per_1
sempre stata della madre e il padre deve, dunque, contribuire al soddisfacimento delle sue esigenze di vita non limitate all'aspetto alimentare ma estese a quello abitativo, scolastico e socio ricreativo in base alle proprie condizioni economico reddituali e al contesto di appartenenza.
Lo è vicebrigadiere della Guardia di Finanza, assegnato alla CP_1
sezione PG presso il Tribunale di Patti, e dispone di una propria abitazione;
egli è comproprietario della casa familiare e percepisce – come è agevole
9 evincere dal CUD 2022 in atti – un reddito annuo lordo di € 33.000, mentre la ricorrente ha dichiarato di non svolgere, allo stato, alcuna attività e di non percepire alcun reddito.
Tenuto conto delle esigenze del minore e di quanto sopra indicato, appare opportuno rideterminare l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre in € 350,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il padre è, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, individuate secondo il protocollo
CNF.
In ordine al mantenimento della moglie si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C.
ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ.
605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare,
adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con
10 esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass.
12329/2021).
Nel caso di specie la pur richiedendo un assegno per il proprio Pt_1
mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente:
non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né
di una situazione economico-reddituale del coniuge di gran lunga sperequata in melius (considerato tra l'altro che entrambi sono comproprietari della casa familiare il cui mutuo viene, però, pagato per intero dal resistente), né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente per ragioni di età o di salute nel mondo lavorativo;
al contrario, la stessa -
di appena 35 anni e in buona salute - ha allegato di aver svolto attività
lavorativa remunerata, come da CUD prodott, seppur adducendo di averla prestata per favorire e ottenere il riavvicinamento del coniuge da
Bari, ove prestava servizio prima di rientrare in Sicilia.
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria
11 diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (ex multis Cassazione,
Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede, va rigettata la domanda rella ricorrente tesa all'ottenimento dell'assegno di mantenimento.
Va, infine, dichiarata inammissibile, in questo procedimento, la domanda di risarcimento danni conseguenti alla fine del matrimonio, provocato dai comportamenti del resistente violativi dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio.
Come affermato dalla Suprema Corte “le domande di risarcimento dei
danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi
e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di
cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi",
sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il
successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi
esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per
subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo
che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. 18870/2014).
Le spese, stante la soccombenza sulle domande reciprocamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi con addebito a;
Controparte_1
12 - ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al
Comune di San Fratello perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
-dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, e con tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale dell'11.6.2023;
-dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
minore corrispondendo a , entro i primi cinque giorni Per_1 Parte_1
di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente ex
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il
Protocollo CNF;
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
- dichiara inammissibili le domande afferenti la polizza assicurativa, il libretto postale e il risarcimento del danno;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
OS RU MI MA RI
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. MA RI Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa OS RU MI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1805 /2022 R.G., cui è riunito il procedimento N. 50/2023, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Medici N.189 Sant'Agata Militello, presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO
ALFIO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Nizza, 1, Sant'Agata Militello, presso lo studio dell'avv. PRUITI CIARELLO
LE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, – premesso di aver Parte_1
contratto, in data 4.9.2014, matrimonio con in San Controparte_1
Fratello (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 9, anno 2014,
p. II, Serie A;
che dalla loro unione era nato il figlio l'8.10.2017; che Per_1
il rapporto coniugale si era incrinato a causa delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio tenute dal marito – chiedeva: la pronuncia della separazione con addebito allo;
l'affido condiviso del figlio CP_1
minore con domiciliazione presso di sé e la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre;
l'assegnazione della casa familiare;
la previsione di un assegno mensile non inferiore a € 600,00 a carico del marito per il mantenimento proprio e del figlio minore , oltre alle spese Per_1
straordinarie per il figlio nonché il pagamento del mutuo mensile (circa €
300,00) gravante sulla casa familiare fino all'estinzione; la restituzione di metà degli importi derivanti da una polizza assicurativa oltre quelli accumulati su un libretto postale e prelevati dal marito;
il risarcimento dei danni correlati alla fine del matrimonio. Il tutto con vittoria di spese e spettanze di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale dava atto di aver introitato un analogo giudizio di separazione (N. 50/2023 R.G., poi riunito al presente) e contestava il contenuto del ricorso avverso,
chiedendo, tuttavia, la pronunzia della separazione, l'affido condiviso del minore con domiciliazione presso la madre e regolamentazione Per_1
2 dei tempi di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare alla moglie con obbligo di far fronte a oneri condominiali, spese e utenze;
chiedeva poi disporsi a suo carico un assegno mensile di € 300,00
per il mantenimento del figlio e il pagamento anche da parte della moglie dei ratei di mutuo relativi alla casa familiare.
Con provvedimento fuori udienza dell'11.06.2023, il Presidente del
Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre,
assegnazione della casa familiare alla resistente ed assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la moglie e il figlio di € 500,00,
oltre Istat e 50% delle spese straordinarie per il minore) rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore.
Espletata, quindi, l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, la causa veniva infine assunta in decisione.
Separazione
Va accolta la domanda di separazione formulata da entrambe le parti.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella controversia sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Addebito
In ordine alla domanda di addebito deve ricordarsi il principio, del tutto consolidato, a tenore del quale, ai fini della addebitabilità della
3 separazione, occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass.
27/6/2006, n. 14840; Cass. 28/4/2006, n. 3877; Cass. 1/3/2005, n. 4290; Cass.
18/9/2003, n. 14747).
Nel caso di specie, avuto riguardo agli esiti dell'istruttoria svolta, deve accogliersi la domanda, formulata da , di addebito della Parte_1
separazione a . Controparte_1
Decisive in tal senso appaiono le deposizioni rese dai testi addotti dalla ricorrente, ossia e , della cui attendibilità non CP_2 Testimone_1
v'è motivo di dubitare.
I predetti testi hanno confermato in maniera specifica e puntuale come i comportamenti dello , posti in violazione del dovere di fedeltà e di CP_1
assistenza morale e materiale verso la moglie, abbiano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e, di conseguenza, abbiano la cagionato la irreversibilità della crisi.
In particolare, la teste – escussa all'udienza dell'8.1.2025 – CP_2
ha confermato la relazione extraconiugale dello con tale CP_1 Tes_1
4 sin dal 2021/2022; la teste, con un narrato preciso e ricco di Parte_2
particolari, tipico di chi ha percepito de visu le situazioni oggetto di narrazione, ha riferito “ciò so perché tutto è scaturito dalla festa di Santa
Cecilia il 21.11.2021 quando dopo il rito religioso è stata fatta una festa nella
scuola di musica e la i è accorta che il marito era sempre appartato Pt_1
con questa ragazzina… Posso dire, per averlo constatato con i miei occhi ,
che a dicembre dello stesso anno lo si accompagnava anche in CP_1
pubblico con la ”. Parte_3
La teste ha chiarito che prima della scoperta del tradimento i rapporti tra i coniugi erano sereni e che la violazione dell'obbligo di fedeltà è stata l'unica causa della crisi coniugale e che, inoltre, questo tradimento,
coltivato e consumato in un contesto sociale abbastanza ristretto, ha dato adito ad una serie di dicerie e pettegolezzi.
La teste, a tal proposito, ha precisato che lo é stato sorpreso con CP_1
la anche all'aperto in diverse occasioni (“vero, me ne sono Tes_1
accorta pure io, in occasione di diverse funzioni religiose. Loro si
appartavano nel Chiostro, nei locali della Scuola di Musica… alla Villa San
BE in atteggiamenti affettuosi dove per farsi notare ha suonato il
clacson...); è stato visto pernottare nei locali dell'associazione musicale (si
è portato alla Scuola di Musica un materasso gonfiabile, un frigo e
indumenti e dormiva lì tanto che il maestro è stato richiamato) CP_3
suscitando dicerie riferite personalmente anche a lei (“quando mia nipote
ha sentito queste dicerie, siamo andati al Comune di San Fratello a riferire
al padre queste dicerie e il padre della ragazza si è preso il numero di
telefono dicendo che l'avrebbe contattata se avesse saputo qualcosa”).
5 Inoltre, dalle dichiarazioni della teste , è altresì emerso che lo CP_2
ha abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022 e ha smesso CP_1
anche di contribuire in modo adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
vendendo la macchina in uso alla moglie e portando con sé persino il salvadanaio del figlio minore;
che del figlio, in diverse circostanze, non si è
preso la necessaria cura, lasciando il bambino e la madre in stato di sofferenza e (cfr. verbale 8 gennaio 2025).
In senso del tutto conforme le dichiarazioni, puntuali, precise ed attendibili,
del teste , il quale ha dichiarato di essersi “accorto della Testimone_1
relazione nel novembre 2021, quando in una occasione si sono allontanati
e poi tornati insieme con l'auto di lui”, di aver riferito di ciò (ovvero che il resistente si intratteneva con la nei locali dell'Associazione Tes_1
musicale, n.d.r.) diverse volte anche per iscritto al presidente dell'Associazione il quale non ha mai risposto…, di aver avuto conferme della relazione dallo stesso (“Poi, quando abbiamo stretto amicizia, CP_1
anche lui ha confermato anche perché era palese”. Ciò è avvenuto dopo la festa di santa del 2021 (21.11.2021)…, di essere certo che il Per_2
rapporto extraconiugale è stato il motivo determinante della fine del matrimonio (“lo mi comunicò che a settembre 2021 il rapporto era CP_1
in crisi in quanto la veva scoperto che il marito inviava cuori e baci Pt_1
alla per telefono”) e che era divenuto di pubblico dominio Tes_1
suscitando pettegolezzi (“era di dominio pubblico che la osse stata Pt_1
tradita”).
Il teste ha, inoltre, confermato che lo era solito pernottare nei locali CP_1
in uso all'associazione musicale senza fornire spiegazione alcuna alla
6 moglie (“è vero. Precisamente l'ho visto con i miei occhi il 9 agosto 2022;
con c'era la;
e quando andavamo a fare le prove ho visto CP_1 Tes_1
le buste dei vestiti dello , puliti e sporchi. Preciso che la stanza adita CP_1
a segreteria lo l'aveva trasformata in una stanza personale, con CP_1
materasso gonfiabile, biancheria e altri effetti personali”…) e che dopo aver prelevato i propri effetti personali nel maggio 2022 e aver abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022 (“è vero, e ciò so perché me
lo ha riferito lui”) non ha contribuito adeguatamente alle esigenze del nucleo (“si, mi diceva che lasciava 50 euro e pagava le utenze e CP_1
che ciò bastava”), vendendo persino la macchina della moglie (“vero, l'ha venduta a ”) e lasciandola in stato di profonda prostrazione. CP_4
Di contro, non paiono idonee a scalfire la coerenza delle dichiarazioni rese dalla e da , le dichiarazioni dei testi di parte CP_2 Testimone_1
resistente ovvero (madre di , oggi Testimone_2 Parte_4
compagna dello ) e (madre dello ). CP_1 Testimone_3 CP_1
In particolare, la teste – pur affermando che la figlia è Tes_2
fidanzata con lo da un anno, un anno e mezzo e che ambedue CP_1
suonavano nella banda del paese – ha dichiarato, tuttavia, che “prima non c'era frequentazione” e di conoscere i fatti di causa “tramite voci di paese” o “perché me lo ha detto il signor ” , giungendo addirittura CP_1
a sostenere, inverosimilmente, che la ra sicura che tra il marito e la Pt_1
non ci fosse alcuna relazione ma che lo avrebbe comunque Tes_1
rovinato (cfr. verbale 8 gennaio 2025).
Del pari non risultano credibili le dichiarazioni rese dalla madre del resistente, , allorquando all'udienza dell'8.1.2025 ha affermato Testimone_3
7 che il figlio e la nuora “Ultimamente litigavano spesso ma non so il perché.
Mia nuora gridava sempre “lo denuncio, lo rovino” e, riguardo la relazione extraconiugale dello , “non so la data ma la relazione è iniziata da CP_1
poco. Lui teneva molto alla sua immagine e non avrebbe fatto una cosa del genere prima...”.
Dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali emerge,
dunque, che la relazione extraconiugale del resistente e il suo crescente atteggiamento di distacco, disaffezione e disinteresse anche materiale nei confronti della moglie siano stati causa diretta della fine del matrimonio e,
pertanto, la separazione va addebitata allo . CP_1
Affidamento del figlio minore
Va confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto del minore medesimo alla bigenitorialità e permettendo, altresì, al genitore non collocatario di mantenere rapporti significativi, continuativi ed equilibrati con il figlio.
Assegnazione della casa familiare
In ragione della collocazione privilegiata del figlio minore presso la ricorrente, va mantenuta in capo a quest'ultima l'assegnazione della casa familiare, già disposta con ordinanza presidenziale, con ogni onere conseguente all'uso esclusivo dell'immobile. Sono inammissibili le rispettive domande delle parti relative al pagamento del mutuo gravante sull'immobile essendo sottratte al thema decidendum proprio del presente
8 giudizio e seguendo le regole del diritto comune (l'obbligo di rimborso delle rate grava su chi ha contratto il mutuo).
Del pari inammissibili sono le domande della ricorrente afferenti la restituzione di importi di una polizza assicurativa e di un libretto postale incassati dal resistente.
Mantenimento
Stante, poi, la collocazione privilegiata presso la madre, la quale assolve al mantenimento diretto del minore, il padre dovrà contribuire al suo mantenimento indiretto mediante corresponsione alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese di un assegno.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le esigenze del figlio (in considerazione dell'età e di particolari condizioni dello stesso), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la cura prevalente del minore , di anni 7, è Per_1
sempre stata della madre e il padre deve, dunque, contribuire al soddisfacimento delle sue esigenze di vita non limitate all'aspetto alimentare ma estese a quello abitativo, scolastico e socio ricreativo in base alle proprie condizioni economico reddituali e al contesto di appartenenza.
Lo è vicebrigadiere della Guardia di Finanza, assegnato alla CP_1
sezione PG presso il Tribunale di Patti, e dispone di una propria abitazione;
egli è comproprietario della casa familiare e percepisce – come è agevole
9 evincere dal CUD 2022 in atti – un reddito annuo lordo di € 33.000, mentre la ricorrente ha dichiarato di non svolgere, allo stato, alcuna attività e di non percepire alcun reddito.
Tenuto conto delle esigenze del minore e di quanto sopra indicato, appare opportuno rideterminare l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre in € 350,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il padre è, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, individuate secondo il protocollo
CNF.
In ordine al mantenimento della moglie si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C.
ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ.
605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare,
adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con
10 esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass.
12329/2021).
Nel caso di specie la pur richiedendo un assegno per il proprio Pt_1
mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente:
non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né
di una situazione economico-reddituale del coniuge di gran lunga sperequata in melius (considerato tra l'altro che entrambi sono comproprietari della casa familiare il cui mutuo viene, però, pagato per intero dal resistente), né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente per ragioni di età o di salute nel mondo lavorativo;
al contrario, la stessa -
di appena 35 anni e in buona salute - ha allegato di aver svolto attività
lavorativa remunerata, come da CUD prodott, seppur adducendo di averla prestata per favorire e ottenere il riavvicinamento del coniuge da
Bari, ove prestava servizio prima di rientrare in Sicilia.
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare,
l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può
estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria
11 diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (ex multis Cassazione,
Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede, va rigettata la domanda rella ricorrente tesa all'ottenimento dell'assegno di mantenimento.
Va, infine, dichiarata inammissibile, in questo procedimento, la domanda di risarcimento danni conseguenti alla fine del matrimonio, provocato dai comportamenti del resistente violativi dei doveri nascenti dal rapporto di coniugio.
Come affermato dalla Suprema Corte “le domande di risarcimento dei
danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi
e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di
cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi",
sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il
successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi
esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per
subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo
che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. 18870/2014).
Le spese, stante la soccombenza sulle domande reciprocamente avanzate, vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi con addebito a;
Controparte_1
12 - ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al
Comune di San Fratello perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
-dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, e con tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale dell'11.6.2023;
-dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
minore corrispondendo a , entro i primi cinque giorni Per_1 Parte_1
di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente ex
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il
Protocollo CNF;
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla Pt_1
- dichiara inammissibili le domande afferenti la polizza assicurativa, il libretto postale e il risarcimento del danno;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
OS RU MI MA RI
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