TRIB
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2024, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6528/2018 R.G., avente ad oggetto: contratto di appalto TRA rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dagli avvocati Vittoria Esposito e Antonino D'Esposito elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Piano di Sorrento, Corso Italia n. 319; ATTORE E
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 avvocati Roberta Salvini, Antonio Aievola, Alessandro Romito e Giuseppe Esposito giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati in Torre del Greco, alla Via Roma n. 77 CONVENUTI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto Parte_1 accertare l'esistenza di un contratto verbale tra l'attore e i convenuti, nonché l'inadempimento di questi ultimi e, conseguentemente, condannarli al pagamento del compenso pattuito e quantificato in euro 8.780,79, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite e alla consegna della documentazione necessaria a procedere alla chiusura formale dei lavori. Ha premesso, a tal fine, che nell'aprile del 2016, a seguito di accordo verbale, la e il gli affidavano l'incarico di progettista e direttore dei CP_1 CP_2 lavori di straordinaria manutenzione da realizzarsi nel loro appartamento sito in Sorrento al Corso Italia n. 243. Ha dedotto, poi, che, in sede di stipula dell'accordo, le parti convenivano un compenso pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori, oltre euro 1.000,00 da corrispondersi per misurazioni e rilievi. L'attore ha, poi, aggiunto di aver diretto tutti i lavori sia realizzati dalla ditta
[...] sia dalle altre ditte direttamente scelte dai committenti, ma di non CP_3 aver potuto procedere alla chiusura formale dei lavori, atteso che i committenti avevano omesso di corrispondere la documentazione necessaria. Ciò posto, l'attore ha agito per ottenere il pagamento del compenso pattuito, oltre che l'importo di euro 1.000,00 per misurazioni e rilievi, detratta la somma ricevuta a titolo di acconto in sede di stipula del contratto, oltre interessi e rivalutazione. Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, hanno contestato la mancanza di prova in ordine all'iscrizione all'albo degli architetti da parte dell'attore, hanno altresì contestato la qualità di convenuto del , il CP_2 quale non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l'attore, rapportatosi unicamente con la moglie e hanno negato l'affidamento CP_1 di un incarico di progettazione e direzione dei lavori. Hanno precisato, infatti, che l'incarico affidato dalla fosse limitato CP_1 unicamente alla presentazione della per lavori di manutenzione e che fosse Pt_2 pattuito un compenso forfettario pari a euro 2.000,00, oltre oneri fiscali. Hanno concluso, dunque, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 nn. 3,4 e 5 e 164 c.p.c., sollevata dai convenuti Deve ritenersi che la nullità dell'atto di citazione possa dichiararsi solo nel caso in cui siano assolutamente indeterminati l'oggetto e gli elementi posti a fondamento della domanda, al punto che il convenuto sia posto nell'impossibilità di difendersi e il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Nel caso di specie, dall'atto introduttivo depositato dall'attore è possibile desumere in maniera chiara quale sia l'oggetto della controversia e le ragioni giuridiche poste a suo fondamento, che hanno consentito ai convenuti di formulare le opportune difese. Ne deriva che l'eccezione debba essere disattesa.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito precisati. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass. 13685/2019). Nel caso di specie, trattasi di un contratto d'opera professionale per il quale la legge non richiede la forma scritta, conseguentemente trovando applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, sicché è rimesso al prudente apprezzamento del giudizio valutare se l'accordo sia stato raggiunto per consenso manifestato in forma orale o tacitamente, per facta concludentia. Con riferimento al contratto d'opera professionale, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore che può provarlo con ogni mezzo istruttorio comprese le presunzioni, ferma la valutazione del giudice di merito (Cass., 27 gennaio 2010, n. 1741; Cassazione civile, sez. II, 10/02/2006, n. 3016; Cassazione civile, sez. III, 04/02/2000, n. 1244). Inoltre, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
3.1. Con riferimento al caso di specie, manca un accordo scritto tra le parti del giudizio, i convenuti hanno contestato la validità del preteso contratto di prestazione d'opera intellettuale in assenza di prova dell'iscrizione all'albo dell'Architetto ed inoltre vi è contestazione tra le parti in ordine alla Pt_1 provenienza e all'ampiezza dell'incarico conferito all'attore, nonché alla misura del compenso pattuito. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità del contratto. Invero, l'attore ha depositato un estratto dell'albo degli Architetti da cui si evince la relativa iscrizione che attesta la relativa capacità ad espletare le attività professionali ad essa connesse (cfr. doc. lett. A, allegato a memoria di replica ex art. 183 comma 6 n.2 parte attrice). Con memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. i convenuti hanno contestato il deposito telematico della documentazione avvenuto in data 27.9.2019, perché avvenuta prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. In realtà, l'attore non è incorso in alcuna preclusione processuale, atteso che ha depositato tutti i documenti de quo, allegandoli, comunque, alla memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., termine ultimo per il deposito della produzione documentale. Ancora, il convenuto ha contestato di essere parte del contratto d'opera CP_2 professionale che sarebbe stato conferito dalla sola moglie CP_1 all'Architetto e comunque, sul piano dell'oggetto, limitatamente alla Pt_1 presentazione della documentazione amministrativa all'uopo necessaria (CILA del
4.4.2016). Considerata la mancanza di un accordo scritto in cui dovrebbero essere indicati con precisione le parti e l'oggetto del contratto ed in presenza di contestazioni fra le parti, si è reso necessario espletare l'interrogatorio formale dell'attore e raccogliere le deposizioni testimoniali, al fine di ricostruirne il contenuto. Circa la riconducibilità del contratto d'opera professionale ad entrambi i convenuti, va posto in evidenza che non assume alcuna rilevanza la circostanza allegata dai convenuti in base alla quale la CILA presentata al Comune di Sorrento recherebbe la sottoscrizione della sola , unica proprietaria CP_1 dell'immobile. Invero, la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta unicamente da chi vanti il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di intervento edilizio, che, nel caso di specie, come si evince dall'atto per Notar del 14.12.2015, è la sola Per_1
. CP_1
Ciò non toglie che il contratto d'opera professionale stipulato con l'architetto possa essere ricondotto anche al che, in qualità di marito della Pt_1 CP_2 proprietaria, avrebbe potuto nutrire comunque interesse alla realizzazione degli interventi edilizi relativi all'immobile. L'assunto appare corroborato dalle deposizioni testimoniali rese da cui si evince che il si fosse interfacciato sin da subito con l'architetto per i CP_2 Pt_1 lavori di ristrutturazione e che si recasse sul cantiere nei fine settimana. A tal proposito, all'udienza del 15.12.2022 la teste collaboratrice Tes_1 dell'agenzia immobiliare Penisola Immobiliare presso cui i coniugi si sono recati per l'acquisto dell'immobile, ha dichiarato “All'incontro era presente anche l'architetto e i signori gli chiesero di interessarsi alla ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento. Ricordo che si parlò anche dei compensi e che le parti si accordarono nel senso che all'architetto sarebbe spettata la percentuale del 10% sull'importo dei lavori. In particolare, fu l'architetto a dire che lui prendeva il 10% sui lavori e i signori nulla opposero, ma diedero un acconto in contanti di € CP_2
500,00”; “Preciso che il colloquio si svolse prevalentemente tra l'architetto ed il signor in quanto la moglie non parlava proprio. Ricordo poi di un altro CP_2 incontro del signor con l'architetto presso la sede dell'agenzia alla mia CP_2 presenza”. Ancora, nell'ambito della medesima udienza, il teste ha Testimone_2 dichiarato “Il era presente in cantiere soprattutto nel fine settimana e CP_2 anche lui in qualità di committente dava indicazioni, ma io le attuavo solo previa comunicazione col direttore dei lavori.” A ciò aggiungasi che, dalla lettura delle comunicazioni a mezzo mail depositate dall'attore, corredate dalle relative conferme di lettura del destinatario e, per talune di esse, anche dalle mail di risposta del , emergono in maniera CP_2 inequivocabile i contatti tra l'architetto e il che dimostrano l'allegazione di CP_2 parte attrice secondo cui il contratto d'opera professionale sarebbe stato stipulato da entrambi i coniugi, odierni convenuti (cfr. doc. sub lett. N, Q, R, S allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Quanto al valore della documentazione comprovante le comunicazioni a mezzo mail, i convenuti ne hanno contestato l'efficacia probatoria poiché, non avendo natura di PEC, non assicurano la ricezione. Va rilevato, tuttavia, che la mail ordinaria – al pari degli sms – costituisce piena prova nell'ambito del processo civile per il cui disconoscimento coloro contro i quali sono prodotte devono dimostrare “con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n. 19155 del 17.07.2019). Viceversa, nel caso di specie, non solo in taluni casi risulta comprovata una risposta da parte del , ma le conferme di lettura e le dichiarazioni CP_2 testimoniali rese confermano quanto è possibile evincersi dalle suddette e-mail e non vi sono elementi contrari concreti, allegati dai convenuti, che possano minarne l'efficacia probatoria. Da tutto quanto esposto, ne deriva che il contratto d'opera professionale possa essere ricondotto ad entrambi i convenuti.
3.2. A questo punto, occorre ricostruire l'effettivo oggetto di tale accordo, al fine di addivenire ad una determinazione del compenso spettante al professionista. Sotto tale aspetto, l'attore ha dedotto di aver ricevuto l'incarico di predisporre la documentazione amministrativa e di dirigere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, viceversa, i convenuti hanno sostenuto che l'incarico consistesse esclusivamente nella presentazione della CILA. Sul punto, in primo luogo, va posto in luce che all'interno della CILA depositata presso il l'architetto viene indicato anche quale Controparte_4 Pt_1 direttore dei lavori (cfr. pag. 8 doc. sub lett. B memoria art. 183 comma 6 n.2 di parte attrice). In secondo luogo, che l'attore abbia svolto anche il ruolo di direttore dei lavori emerge dallo scambio di missive, sopra richiamato, intercorso tra attore e convenuto , avente ad oggetto le proposte del professionista e le scelte dei CP_2 committenti in ordine ai lavori di ristrutturazione e ai materiali da impiegarvi (cfr. lett. N, Q, R, S allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Infine, vanno analizzate le dichiarazioni dell'attore rese in sede di interrogatorio formale e le deposizioni testimoniali raccolte in fase istruttoria. Dalle dichiarazioni emerge che l'architetto ha svolto mansioni di direzione dei lavori di ristrutturazione svolti dalla (opere murarie, rifacimento Controparte_3 cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti), mentre non ha diretto i lavori svolti dalle imprese che si sono occupate degli impianti idraulico, di riscaldamento e condizionamento, nonché di posa in opera di infissi, diversamente da quanto allegato dall'attore con atto di citazione. La circostanza, anzitutto, emerge dall'interrogatorio formale espletato all'udienza del 26.10.2021 “sì, è vero che i piccoli interventi sugli impianti idraulico ed elettrico sono stati realizzati, in autonomia, dalla ditta RE MP di , che Persona_2 eseguiva le indicazioni del sig. . Preciso che in caso di problemi Controparte_2 tecnici il RE si riferiva a me”; “Preciso che io non avevo un potere di direttiva nei Con confronti di persone che non conoscevo e che erano imposte dal vino”; “è vero che le lavorazioni ed ogni indicazione alle maestranze incaricate dal , CP_2 pervenivano dai convenuti ed in particolare dal sig. che si recava Controparte_2 qualche volta anche fuori orario in cantiere per risolvere anche problematiche tecniche sorte e comunicate dalle maestranze da lui incaricate (non ditta )“. CP_3 Ancora, all'udienza del 15.12.2022, il teste , geometra presso la società CP_3
ha riferito di aver eseguito i lavori di ristrutturazione presso Controparte_3
l'appartamento dei convenuti (opere murarie, rifacimento cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti) e ha specificato “L'architetto era il direttore dei Pt_1 lavori ed era presente in cantiere all'occorrenza. Io mi rivolgevo anche telefonicamente sempre a lui per concordare eventuali modifiche. Il D'NO era presente in cantiere soprattutto nel fine settimana e anche lui in qualità di committente dava indicazioni, ma io le attuavo solo previa comunicazione col direttore dei lavori. Posso dire che l' era direttore dei lavori, sia perché ha Pt_1 realizzato il progetto poi presentato al sia perché ci ha poi seguito nel CP_4 corso della realizzazione”. Il teste ha altresì dichiarato che “Le opere di cui non ci occupammo furono CP_3 quelle relative agli impianti ed alla posa in opera degli infissi, quest'ultima decisa in corso d'opera. Preciso, tuttavia, che ha svolto assistenza gli CP_3 impiantisti”. Tali affermazioni trovano riscontro anche nelle dichiarazioni di altri testimoni escussi. In particolare, il teste , all'udienza del 17.5.2022 ha affermato “Mi Persona_2 occupo di impiantistica e per conto del signor ho installato l'impianto CP_2 idraulico, di riscaldamento e condizionamento, presso l'abitazione di Sorrento. Ho conosciuto in un'unica occasione ma non ho rapporti con lui”;” Parte_1
Preciso che l'architetto non ha diretto i miei lavori consistiti nel riposizionare Pt_1 gli impianti nella precedente collocazione”; “Per quel che mi consta all'impianto elettrico”; “originario sono state apportate modifiche, come ho potuto direttamente osservare lavorando in concomitanza con l'elettricista. Preciso che la predisposizione dell'impianto di condizionamento era già presente, ma abbiamo apportato modifiche alle tubazioni per collocare gli split dove richiesto dal committente. Ciò lo decidemmo direttamente col sig. . Preciso che per CP_2 qualunque problematica sorta nel corso dei lavori da me svolti, mi sono rivolto Con direttamente al vino”. Ancora, il teste all'udienza del 14.9.2023 ha dichiarato Testimone_3
“Nell'anno 2016, mese di settembre, ho avuto i primi contatti con il Sig. che CP_2 mi ordinò gli infissi e gli avvolgibili, mi sono recato due volte in cantiere da lui con la sua auto, essendomi lo stesso venuto a prendere, la prima volta per il rilievo e la seconda per la verifica dei lavori che avevo richiesto per poter installare gli infissi e la terza per il montaggio e il successivo collaudo”; ”Non so chi sia l'architetto
, né l'ho mai visto, ho visto in cantiere sempre e solo il sig. ”; Pt_1 Controparte_2
“Specifico che gli unici rapporti relativamente al lavoro del quale ho parlato li ho avuti con che, la prima volta venne presso il mio negozio Controparte_2 unitamente alla moglie per scegliere i prodotti;
successivamente mi sono recato tre volte sul posto per le ragioni che ho chiarito in precedenza ed ho avuto incontri e rapporti esclusivamente con il sig. ”. CP_2
4. A questo punto, ritenuta raggiunta la prova dell'an debeatur, deve rammentarsi che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. Sez. II, n.21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01). In mancanza di un accordo scritto tra le parti, l'attore ha allegato di aver pattuito verbalmente un compenso pari al 10% da calcolarsi sul totale dei lavori svolti. Tale allegazione è risultata dimostrata dalle deposizioni testimoniali rese dalla teste indifferente alle parti, il quale all'udienza del 15.12.2022 ha Tes_1 dichiarato “Ricordo che si parlò anche dei compensi e che le parti si accordarono nel senso che all'architetto sarebbe spettata la percentuale del 10% sull'importo dei lavori. In particolare, fu l'architetto a dire che lui prendeva il 10% sui lavori e i signori nulla opposero, ma diedero un acconto in contanti di € 500,00.” CP_2
Tale circostanza deve, dunque, ritenersi fornita di prova, pur non volendo considerare attendibile la deposizione resa dalla teste moglie Tes_4 dell'attore che, pur essendo capace di testimoniare, venuto meno il divieto Pt_1 di cui all'art 247 c.p.c., deve essere ritenuta non pienamente attendibile “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Sez. 2, Ord. n.21239/2019). Una diversa ricostruzione dei fatti non emerge neppure dalla dichiarazione resa dal teste anche lui comunque legato da rapporti di Testimone_5 parentela con la convenuta , il quale ha riferito “Al ritorno Controparte_1 mio cognato riferì a mia sorella di aver parlato con l'architetto in merito ai Pt_1 lavori e mia sorella gli chiese quale sarebbe stato il costo della sua prestazione professionale. Mio cognato rispose che il professionista aveva chiesto € 2.000,00.” (Cfr. verbale d'udienza del 21.3.2023). Il teste si è limitato a riportare quanto appreso da una parte del giudizio con la conseguenza che la sua dichiarazione deve ritenersi priva di valore probatorio “in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (in questo senso Cass. sez. I, sent. n. 8358/2007; nonché Cass. Sez. I, n. 569/2015).
4.1. A questo punto, sul piano del quantum debeatur, occorre dare quantificazione certa al credito maturato dall'attore , che va calcolato in Pt_1 termini percentuali rispetto ai lavori da lui diretti. Dalla fase istruttoria espletata è emerso che l'attore abbia diretto Pt_1 unicamente i lavori svolti dalla società , consistiti in “opere murarie, CP_3 rifacimento cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti”, mentre non abbia diretto i lavori svolti dalle imprese che si sono occupati degli impianti idraulico, di riscaldamento e condizionamento, nonché di posa in opera di infissi (cfr. interrogatorio formale del verbale del 26.10.202; cfr. deposizioni testimoniali teste all'udienza del 15.12.2022; cfr. dichiarazioni del teste , CP_3 Persona_2 all'udienza del 17.5.2022; cfr. dichiarazioni del teste all'udienza Testimone_3 del 14.9.2023). I lavori diretti dall'architetto della società sono indicati Pt_1 Controparte_3 all'interno dei computi metrici depositati dall'attore. In particolare, occorre tener conto delle risultanze del computo metrico del 27.10.2016, ove sono indicati i lavori concernenti le opere murarie realizzate all'interno dell'abitazione, scomputando le lavorazioni concernenti gli impianti idrico ed elettrico (viceversa, indicati all'interno del precedente computo del 20.1.2016, essendo emerso dall'istruttoria che esse sono state eseguite da altre imprese) e quelli aventi ad oggetto i terrazzi, nonché nel computo metrico del 27.10.2016, che completa il precedente. Le opere ivi indicate appaiono confermate dal teste che, all'udienza del CP_3
15.12.2022, ha dichiarato “Noi ci occupammo delle opere murarie concernenti la diversa distribuzione degli ambienti, del rifacimento della cucina e dei terrazzi e della posa in opera dei rivestimenti (pavimenti e piastrelle). Le opere di cui non ci occupammo furono quelle relative agli impianti ed alla posa in opera degli infissi, quest'ultima decisa in corso d'opera. Preciso, tuttavia, che ha svolto CP_3 assistenza gli impiantisti. ha provveduto unicamente a piccoli interventi CP_3 edili concretizzatisi nello spostamento di tramezzatura di 80 cm nel vano bagno/cucina, realizzazione di piccola tramezzatura a divisione dei vani bagno e lavanderia, posa in opera pavimenti sull'esistente, ad eccezione di bagni e cucina, ove è stata rimossa la pavimentazione preesistente con apposizione di nuova pavimentazione. L'impresa ha seguito integralmente i lavori edili e di assistenza alla realizzazione o modifica dell'impianto elettrico ed idraulico, di condizionamento e riscaldamento”. Ciò posto, dai computi metrici redatti dalla emerge un prezzo dei Controparte_3 lavori complessivo pari a euro 32.045,96 (euro 23.691,85 indicato nel primo computo metrico del 27.10.2016 ed euro 8.354,11 derivante dal secondo preventivo a completamento del primo). Dovendosi calcolare il compenso del direttore in termini percentuali rispetto all'importo dei lavori da lui diretti, ne deriva che tale compenso possa essere quantificato in euro 3.204,59 (pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori). Da tale somma va detratto l'importo che ha ricevuto al primo incontro tra Pt_1 le parti, che risulta tra essi incontestato e pari a euro 500,00. La circostanza della ricezione della somma è stata confessata anche dall'attore in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 26.10.2021 (“è vero che ho ricevuto un acconto di euro 500,00, ma dal marito della , di cui non ha CP_1 ricevuto la relativa fattura. Tale acconto fu imputato da me alle spese iniziali di rilievo e non a compenso”). Va, tuttavia, precisato che né dalla documentazione prodotta né dall'istruttoria svolta è emerso che tale somma dovesse essere imputata alle spese di rilievo e misurazione effettuate, complessivamente pari a euro 1.000,00, piuttosto che quale acconto sul compenso (cfr. verbale del 15.12.2022 teste “diedero un Tes_1 acconto in contanti di € 500,00.). Conseguentemente, dall'importo di euro 3.204,59, come in precedenza calcolato, va detratta la somma di euro 500,00 già ricevuta e, in definitiva, va quantificato un compenso pari a euro 2.704,59. Non essendovi prova, neanche emersa dalla espletata istruttoria della pattuizioni dell'ulteriore importo di euro 1.000,00 a titolo di spese di misurazione, nulla è dovuto per tale causale in favore dell'attore.
5. Infine, va disattesa la domanda di parte attrice volta ad ottenere la documentazione necessaria a procedere alla chiusura dei lavori, essendo emerso che tale adempimento amministrativo sia stato realizzato direttamente ad opera dei convenuti (cfr. doc. n. 4 allegato a memoria di replica di parte convenuta). In definitiva, in parziale accoglimento della domanda i convenuti CP_2
e vanno condannati in solido al pagamento in
[...] Controparte_1 favore di dell'importo di euro 2.704,59, oltre interessi legali dal Parte_1
12.6.2018 al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi - in ragione dell'esito complessivo della controversia - previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 700,00; fase decisoria, euro 851,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 2.704,59, oltre interessi dal 12.6.2018 al Parte_1 saldo;
B. rigetta la domanda di consegna della documentazione necessaria alla chiusura dei lavori;
C. condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 2.151,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Vittoria Esposito e Antonino D'Esposito dichiaratisi antistatari. Torre Annunziata, così deciso in data 16 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 avvocati Roberta Salvini, Antonio Aievola, Alessandro Romito e Giuseppe Esposito giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati in Torre del Greco, alla Via Roma n. 77 CONVENUTI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto Parte_1 accertare l'esistenza di un contratto verbale tra l'attore e i convenuti, nonché l'inadempimento di questi ultimi e, conseguentemente, condannarli al pagamento del compenso pattuito e quantificato in euro 8.780,79, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite e alla consegna della documentazione necessaria a procedere alla chiusura formale dei lavori. Ha premesso, a tal fine, che nell'aprile del 2016, a seguito di accordo verbale, la e il gli affidavano l'incarico di progettista e direttore dei CP_1 CP_2 lavori di straordinaria manutenzione da realizzarsi nel loro appartamento sito in Sorrento al Corso Italia n. 243. Ha dedotto, poi, che, in sede di stipula dell'accordo, le parti convenivano un compenso pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori, oltre euro 1.000,00 da corrispondersi per misurazioni e rilievi. L'attore ha, poi, aggiunto di aver diretto tutti i lavori sia realizzati dalla ditta
[...] sia dalle altre ditte direttamente scelte dai committenti, ma di non CP_3 aver potuto procedere alla chiusura formale dei lavori, atteso che i committenti avevano omesso di corrispondere la documentazione necessaria. Ciò posto, l'attore ha agito per ottenere il pagamento del compenso pattuito, oltre che l'importo di euro 1.000,00 per misurazioni e rilievi, detratta la somma ricevuta a titolo di acconto in sede di stipula del contratto, oltre interessi e rivalutazione. Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, hanno contestato la mancanza di prova in ordine all'iscrizione all'albo degli architetti da parte dell'attore, hanno altresì contestato la qualità di convenuto del , il CP_2 quale non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale con l'attore, rapportatosi unicamente con la moglie e hanno negato l'affidamento CP_1 di un incarico di progettazione e direzione dei lavori. Hanno precisato, infatti, che l'incarico affidato dalla fosse limitato CP_1 unicamente alla presentazione della per lavori di manutenzione e che fosse Pt_2 pattuito un compenso forfettario pari a euro 2.000,00, oltre oneri fiscali. Hanno concluso, dunque, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 nn. 3,4 e 5 e 164 c.p.c., sollevata dai convenuti Deve ritenersi che la nullità dell'atto di citazione possa dichiararsi solo nel caso in cui siano assolutamente indeterminati l'oggetto e gli elementi posti a fondamento della domanda, al punto che il convenuto sia posto nell'impossibilità di difendersi e il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Nel caso di specie, dall'atto introduttivo depositato dall'attore è possibile desumere in maniera chiara quale sia l'oggetto della controversia e le ragioni giuridiche poste a suo fondamento, che hanno consentito ai convenuti di formulare le opportune difese. Ne deriva che l'eccezione debba essere disattesa.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito precisati. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass. 13685/2019). Nel caso di specie, trattasi di un contratto d'opera professionale per il quale la legge non richiede la forma scritta, conseguentemente trovando applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, sicché è rimesso al prudente apprezzamento del giudizio valutare se l'accordo sia stato raggiunto per consenso manifestato in forma orale o tacitamente, per facta concludentia. Con riferimento al contratto d'opera professionale, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore che può provarlo con ogni mezzo istruttorio comprese le presunzioni, ferma la valutazione del giudice di merito (Cass., 27 gennaio 2010, n. 1741; Cassazione civile, sez. II, 10/02/2006, n. 3016; Cassazione civile, sez. III, 04/02/2000, n. 1244). Inoltre, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso, se non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
3.1. Con riferimento al caso di specie, manca un accordo scritto tra le parti del giudizio, i convenuti hanno contestato la validità del preteso contratto di prestazione d'opera intellettuale in assenza di prova dell'iscrizione all'albo dell'Architetto ed inoltre vi è contestazione tra le parti in ordine alla Pt_1 provenienza e all'ampiezza dell'incarico conferito all'attore, nonché alla misura del compenso pattuito. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità del contratto. Invero, l'attore ha depositato un estratto dell'albo degli Architetti da cui si evince la relativa iscrizione che attesta la relativa capacità ad espletare le attività professionali ad essa connesse (cfr. doc. lett. A, allegato a memoria di replica ex art. 183 comma 6 n.2 parte attrice). Con memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. i convenuti hanno contestato il deposito telematico della documentazione avvenuto in data 27.9.2019, perché avvenuta prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. In realtà, l'attore non è incorso in alcuna preclusione processuale, atteso che ha depositato tutti i documenti de quo, allegandoli, comunque, alla memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., termine ultimo per il deposito della produzione documentale. Ancora, il convenuto ha contestato di essere parte del contratto d'opera CP_2 professionale che sarebbe stato conferito dalla sola moglie CP_1 all'Architetto e comunque, sul piano dell'oggetto, limitatamente alla Pt_1 presentazione della documentazione amministrativa all'uopo necessaria (CILA del
4.4.2016). Considerata la mancanza di un accordo scritto in cui dovrebbero essere indicati con precisione le parti e l'oggetto del contratto ed in presenza di contestazioni fra le parti, si è reso necessario espletare l'interrogatorio formale dell'attore e raccogliere le deposizioni testimoniali, al fine di ricostruirne il contenuto. Circa la riconducibilità del contratto d'opera professionale ad entrambi i convenuti, va posto in evidenza che non assume alcuna rilevanza la circostanza allegata dai convenuti in base alla quale la CILA presentata al Comune di Sorrento recherebbe la sottoscrizione della sola , unica proprietaria CP_1 dell'immobile. Invero, la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta unicamente da chi vanti il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di intervento edilizio, che, nel caso di specie, come si evince dall'atto per Notar del 14.12.2015, è la sola Per_1
. CP_1
Ciò non toglie che il contratto d'opera professionale stipulato con l'architetto possa essere ricondotto anche al che, in qualità di marito della Pt_1 CP_2 proprietaria, avrebbe potuto nutrire comunque interesse alla realizzazione degli interventi edilizi relativi all'immobile. L'assunto appare corroborato dalle deposizioni testimoniali rese da cui si evince che il si fosse interfacciato sin da subito con l'architetto per i CP_2 Pt_1 lavori di ristrutturazione e che si recasse sul cantiere nei fine settimana. A tal proposito, all'udienza del 15.12.2022 la teste collaboratrice Tes_1 dell'agenzia immobiliare Penisola Immobiliare presso cui i coniugi si sono recati per l'acquisto dell'immobile, ha dichiarato “All'incontro era presente anche l'architetto e i signori gli chiesero di interessarsi alla ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento. Ricordo che si parlò anche dei compensi e che le parti si accordarono nel senso che all'architetto sarebbe spettata la percentuale del 10% sull'importo dei lavori. In particolare, fu l'architetto a dire che lui prendeva il 10% sui lavori e i signori nulla opposero, ma diedero un acconto in contanti di € CP_2
500,00”; “Preciso che il colloquio si svolse prevalentemente tra l'architetto ed il signor in quanto la moglie non parlava proprio. Ricordo poi di un altro CP_2 incontro del signor con l'architetto presso la sede dell'agenzia alla mia CP_2 presenza”. Ancora, nell'ambito della medesima udienza, il teste ha Testimone_2 dichiarato “Il era presente in cantiere soprattutto nel fine settimana e CP_2 anche lui in qualità di committente dava indicazioni, ma io le attuavo solo previa comunicazione col direttore dei lavori.” A ciò aggiungasi che, dalla lettura delle comunicazioni a mezzo mail depositate dall'attore, corredate dalle relative conferme di lettura del destinatario e, per talune di esse, anche dalle mail di risposta del , emergono in maniera CP_2 inequivocabile i contatti tra l'architetto e il che dimostrano l'allegazione di CP_2 parte attrice secondo cui il contratto d'opera professionale sarebbe stato stipulato da entrambi i coniugi, odierni convenuti (cfr. doc. sub lett. N, Q, R, S allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Quanto al valore della documentazione comprovante le comunicazioni a mezzo mail, i convenuti ne hanno contestato l'efficacia probatoria poiché, non avendo natura di PEC, non assicurano la ricezione. Va rilevato, tuttavia, che la mail ordinaria – al pari degli sms – costituisce piena prova nell'ambito del processo civile per il cui disconoscimento coloro contro i quali sono prodotte devono dimostrare “con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n. 19155 del 17.07.2019). Viceversa, nel caso di specie, non solo in taluni casi risulta comprovata una risposta da parte del , ma le conferme di lettura e le dichiarazioni CP_2 testimoniali rese confermano quanto è possibile evincersi dalle suddette e-mail e non vi sono elementi contrari concreti, allegati dai convenuti, che possano minarne l'efficacia probatoria. Da tutto quanto esposto, ne deriva che il contratto d'opera professionale possa essere ricondotto ad entrambi i convenuti.
3.2. A questo punto, occorre ricostruire l'effettivo oggetto di tale accordo, al fine di addivenire ad una determinazione del compenso spettante al professionista. Sotto tale aspetto, l'attore ha dedotto di aver ricevuto l'incarico di predisporre la documentazione amministrativa e di dirigere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, viceversa, i convenuti hanno sostenuto che l'incarico consistesse esclusivamente nella presentazione della CILA. Sul punto, in primo luogo, va posto in luce che all'interno della CILA depositata presso il l'architetto viene indicato anche quale Controparte_4 Pt_1 direttore dei lavori (cfr. pag. 8 doc. sub lett. B memoria art. 183 comma 6 n.2 di parte attrice). In secondo luogo, che l'attore abbia svolto anche il ruolo di direttore dei lavori emerge dallo scambio di missive, sopra richiamato, intercorso tra attore e convenuto , avente ad oggetto le proposte del professionista e le scelte dei CP_2 committenti in ordine ai lavori di ristrutturazione e ai materiali da impiegarvi (cfr. lett. N, Q, R, S allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Infine, vanno analizzate le dichiarazioni dell'attore rese in sede di interrogatorio formale e le deposizioni testimoniali raccolte in fase istruttoria. Dalle dichiarazioni emerge che l'architetto ha svolto mansioni di direzione dei lavori di ristrutturazione svolti dalla (opere murarie, rifacimento Controparte_3 cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti), mentre non ha diretto i lavori svolti dalle imprese che si sono occupate degli impianti idraulico, di riscaldamento e condizionamento, nonché di posa in opera di infissi, diversamente da quanto allegato dall'attore con atto di citazione. La circostanza, anzitutto, emerge dall'interrogatorio formale espletato all'udienza del 26.10.2021 “sì, è vero che i piccoli interventi sugli impianti idraulico ed elettrico sono stati realizzati, in autonomia, dalla ditta RE MP di , che Persona_2 eseguiva le indicazioni del sig. . Preciso che in caso di problemi Controparte_2 tecnici il RE si riferiva a me”; “Preciso che io non avevo un potere di direttiva nei Con confronti di persone che non conoscevo e che erano imposte dal vino”; “è vero che le lavorazioni ed ogni indicazione alle maestranze incaricate dal , CP_2 pervenivano dai convenuti ed in particolare dal sig. che si recava Controparte_2 qualche volta anche fuori orario in cantiere per risolvere anche problematiche tecniche sorte e comunicate dalle maestranze da lui incaricate (non ditta )“. CP_3 Ancora, all'udienza del 15.12.2022, il teste , geometra presso la società CP_3
ha riferito di aver eseguito i lavori di ristrutturazione presso Controparte_3
l'appartamento dei convenuti (opere murarie, rifacimento cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti) e ha specificato “L'architetto era il direttore dei Pt_1 lavori ed era presente in cantiere all'occorrenza. Io mi rivolgevo anche telefonicamente sempre a lui per concordare eventuali modifiche. Il D'NO era presente in cantiere soprattutto nel fine settimana e anche lui in qualità di committente dava indicazioni, ma io le attuavo solo previa comunicazione col direttore dei lavori. Posso dire che l' era direttore dei lavori, sia perché ha Pt_1 realizzato il progetto poi presentato al sia perché ci ha poi seguito nel CP_4 corso della realizzazione”. Il teste ha altresì dichiarato che “Le opere di cui non ci occupammo furono CP_3 quelle relative agli impianti ed alla posa in opera degli infissi, quest'ultima decisa in corso d'opera. Preciso, tuttavia, che ha svolto assistenza gli CP_3 impiantisti”. Tali affermazioni trovano riscontro anche nelle dichiarazioni di altri testimoni escussi. In particolare, il teste , all'udienza del 17.5.2022 ha affermato “Mi Persona_2 occupo di impiantistica e per conto del signor ho installato l'impianto CP_2 idraulico, di riscaldamento e condizionamento, presso l'abitazione di Sorrento. Ho conosciuto in un'unica occasione ma non ho rapporti con lui”;” Parte_1
Preciso che l'architetto non ha diretto i miei lavori consistiti nel riposizionare Pt_1 gli impianti nella precedente collocazione”; “Per quel che mi consta all'impianto elettrico”; “originario sono state apportate modifiche, come ho potuto direttamente osservare lavorando in concomitanza con l'elettricista. Preciso che la predisposizione dell'impianto di condizionamento era già presente, ma abbiamo apportato modifiche alle tubazioni per collocare gli split dove richiesto dal committente. Ciò lo decidemmo direttamente col sig. . Preciso che per CP_2 qualunque problematica sorta nel corso dei lavori da me svolti, mi sono rivolto Con direttamente al vino”. Ancora, il teste all'udienza del 14.9.2023 ha dichiarato Testimone_3
“Nell'anno 2016, mese di settembre, ho avuto i primi contatti con il Sig. che CP_2 mi ordinò gli infissi e gli avvolgibili, mi sono recato due volte in cantiere da lui con la sua auto, essendomi lo stesso venuto a prendere, la prima volta per il rilievo e la seconda per la verifica dei lavori che avevo richiesto per poter installare gli infissi e la terza per il montaggio e il successivo collaudo”; ”Non so chi sia l'architetto
, né l'ho mai visto, ho visto in cantiere sempre e solo il sig. ”; Pt_1 Controparte_2
“Specifico che gli unici rapporti relativamente al lavoro del quale ho parlato li ho avuti con che, la prima volta venne presso il mio negozio Controparte_2 unitamente alla moglie per scegliere i prodotti;
successivamente mi sono recato tre volte sul posto per le ragioni che ho chiarito in precedenza ed ho avuto incontri e rapporti esclusivamente con il sig. ”. CP_2
4. A questo punto, ritenuta raggiunta la prova dell'an debeatur, deve rammentarsi che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. Sez. II, n.21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01). In mancanza di un accordo scritto tra le parti, l'attore ha allegato di aver pattuito verbalmente un compenso pari al 10% da calcolarsi sul totale dei lavori svolti. Tale allegazione è risultata dimostrata dalle deposizioni testimoniali rese dalla teste indifferente alle parti, il quale all'udienza del 15.12.2022 ha Tes_1 dichiarato “Ricordo che si parlò anche dei compensi e che le parti si accordarono nel senso che all'architetto sarebbe spettata la percentuale del 10% sull'importo dei lavori. In particolare, fu l'architetto a dire che lui prendeva il 10% sui lavori e i signori nulla opposero, ma diedero un acconto in contanti di € 500,00.” CP_2
Tale circostanza deve, dunque, ritenersi fornita di prova, pur non volendo considerare attendibile la deposizione resa dalla teste moglie Tes_4 dell'attore che, pur essendo capace di testimoniare, venuto meno il divieto Pt_1 di cui all'art 247 c.p.c., deve essere ritenuta non pienamente attendibile “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Sez. 2, Ord. n.21239/2019). Una diversa ricostruzione dei fatti non emerge neppure dalla dichiarazione resa dal teste anche lui comunque legato da rapporti di Testimone_5 parentela con la convenuta , il quale ha riferito “Al ritorno Controparte_1 mio cognato riferì a mia sorella di aver parlato con l'architetto in merito ai Pt_1 lavori e mia sorella gli chiese quale sarebbe stato il costo della sua prestazione professionale. Mio cognato rispose che il professionista aveva chiesto € 2.000,00.” (Cfr. verbale d'udienza del 21.3.2023). Il teste si è limitato a riportare quanto appreso da una parte del giudizio con la conseguenza che la sua dichiarazione deve ritenersi priva di valore probatorio “in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (in questo senso Cass. sez. I, sent. n. 8358/2007; nonché Cass. Sez. I, n. 569/2015).
4.1. A questo punto, sul piano del quantum debeatur, occorre dare quantificazione certa al credito maturato dall'attore , che va calcolato in Pt_1 termini percentuali rispetto ai lavori da lui diretti. Dalla fase istruttoria espletata è emerso che l'attore abbia diretto Pt_1 unicamente i lavori svolti dalla società , consistiti in “opere murarie, CP_3 rifacimento cucina e terrazzi, posa in opera e rivestimenti”, mentre non abbia diretto i lavori svolti dalle imprese che si sono occupati degli impianti idraulico, di riscaldamento e condizionamento, nonché di posa in opera di infissi (cfr. interrogatorio formale del verbale del 26.10.202; cfr. deposizioni testimoniali teste all'udienza del 15.12.2022; cfr. dichiarazioni del teste , CP_3 Persona_2 all'udienza del 17.5.2022; cfr. dichiarazioni del teste all'udienza Testimone_3 del 14.9.2023). I lavori diretti dall'architetto della società sono indicati Pt_1 Controparte_3 all'interno dei computi metrici depositati dall'attore. In particolare, occorre tener conto delle risultanze del computo metrico del 27.10.2016, ove sono indicati i lavori concernenti le opere murarie realizzate all'interno dell'abitazione, scomputando le lavorazioni concernenti gli impianti idrico ed elettrico (viceversa, indicati all'interno del precedente computo del 20.1.2016, essendo emerso dall'istruttoria che esse sono state eseguite da altre imprese) e quelli aventi ad oggetto i terrazzi, nonché nel computo metrico del 27.10.2016, che completa il precedente. Le opere ivi indicate appaiono confermate dal teste che, all'udienza del CP_3
15.12.2022, ha dichiarato “Noi ci occupammo delle opere murarie concernenti la diversa distribuzione degli ambienti, del rifacimento della cucina e dei terrazzi e della posa in opera dei rivestimenti (pavimenti e piastrelle). Le opere di cui non ci occupammo furono quelle relative agli impianti ed alla posa in opera degli infissi, quest'ultima decisa in corso d'opera. Preciso, tuttavia, che ha svolto CP_3 assistenza gli impiantisti. ha provveduto unicamente a piccoli interventi CP_3 edili concretizzatisi nello spostamento di tramezzatura di 80 cm nel vano bagno/cucina, realizzazione di piccola tramezzatura a divisione dei vani bagno e lavanderia, posa in opera pavimenti sull'esistente, ad eccezione di bagni e cucina, ove è stata rimossa la pavimentazione preesistente con apposizione di nuova pavimentazione. L'impresa ha seguito integralmente i lavori edili e di assistenza alla realizzazione o modifica dell'impianto elettrico ed idraulico, di condizionamento e riscaldamento”. Ciò posto, dai computi metrici redatti dalla emerge un prezzo dei Controparte_3 lavori complessivo pari a euro 32.045,96 (euro 23.691,85 indicato nel primo computo metrico del 27.10.2016 ed euro 8.354,11 derivante dal secondo preventivo a completamento del primo). Dovendosi calcolare il compenso del direttore in termini percentuali rispetto all'importo dei lavori da lui diretti, ne deriva che tale compenso possa essere quantificato in euro 3.204,59 (pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori). Da tale somma va detratto l'importo che ha ricevuto al primo incontro tra Pt_1 le parti, che risulta tra essi incontestato e pari a euro 500,00. La circostanza della ricezione della somma è stata confessata anche dall'attore in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 26.10.2021 (“è vero che ho ricevuto un acconto di euro 500,00, ma dal marito della , di cui non ha CP_1 ricevuto la relativa fattura. Tale acconto fu imputato da me alle spese iniziali di rilievo e non a compenso”). Va, tuttavia, precisato che né dalla documentazione prodotta né dall'istruttoria svolta è emerso che tale somma dovesse essere imputata alle spese di rilievo e misurazione effettuate, complessivamente pari a euro 1.000,00, piuttosto che quale acconto sul compenso (cfr. verbale del 15.12.2022 teste “diedero un Tes_1 acconto in contanti di € 500,00.). Conseguentemente, dall'importo di euro 3.204,59, come in precedenza calcolato, va detratta la somma di euro 500,00 già ricevuta e, in definitiva, va quantificato un compenso pari a euro 2.704,59. Non essendovi prova, neanche emersa dalla espletata istruttoria della pattuizioni dell'ulteriore importo di euro 1.000,00 a titolo di spese di misurazione, nulla è dovuto per tale causale in favore dell'attore.
5. Infine, va disattesa la domanda di parte attrice volta ad ottenere la documentazione necessaria a procedere alla chiusura dei lavori, essendo emerso che tale adempimento amministrativo sia stato realizzato direttamente ad opera dei convenuti (cfr. doc. n. 4 allegato a memoria di replica di parte convenuta). In definitiva, in parziale accoglimento della domanda i convenuti CP_2
e vanno condannati in solido al pagamento in
[...] Controparte_1 favore di dell'importo di euro 2.704,59, oltre interessi legali dal Parte_1
12.6.2018 al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi - in ragione dell'esito complessivo della controversia - previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 300,00; fase introduttiva, euro 300,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 700,00; fase decisoria, euro 851,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 2.704,59, oltre interessi dal 12.6.2018 al Parte_1 saldo;
B. rigetta la domanda di consegna della documentazione necessaria alla chiusura dei lavori;
C. condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 2.151,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvocati Vittoria Esposito e Antonino D'Esposito dichiaratisi antistatari. Torre Annunziata, così deciso in data 16 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo