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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3313/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Pt_2 C.F._2 dell'Avv. PANZANI CHIARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza pagina 1 di 7 comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
15/12/2024 sentenza di separazione consensuale n.757/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza dei coniugi sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta della pronuncia di divorzio e, per l'effetto, pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Modena iscritto al numero 170 P2 SA del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi hanno convenuto di dividere tra di loro gli immobili acquistati con somme di entrambi in costanza di matrimonio ma la cui proprietà è stata attribuita alla sola signora procedendo a Pt_2
pagina 2 di 7 reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito elencate:
➢ A verrà assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_2 adibito a casa coniugale ubicata nel Comune di Castelnuovo
Rangone in Via Zenzalose n. 25, di cui è già proprietaria, costituita da appartamento al primo piano, appartamento a piano terra e due garage, il tutto identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone (MO)
VIA ZENZALOSE 4 254 7 A/7 2 3,0 vani 25
€. 263,39 Interno 1 Piano T VIA ZENZALOSE 4 254 8 A/7 2 7,50 vani 25
€. 658,48 Interno 2 Piano 1 VIA ZENZALOSE 4 254 12 C/6 8 15,00 mq 25
€. 48,03 Piano T VIA ZENZALOSE 4 254 29 C/6 8 15,00 mq 25
€. 48,03 Piano T
➢ Al sig. verrà assegnata la esclusiva proprietà degli Pt_1 immobili intestati alla signora siti in Modena via Zucchi n. Pt_2
41, catastalmente come di seguito identificati all'NCEU di Modena
MODENA VIA CARLO 106 304 28 2 A/10 3 6,00 vani ZUCCHI
€. 2.091,65 31/B -Piano 2 VIA CARLO 106 302 304 2 C/6 5 23,00 mq ZUCCHI 41
€. 111,66
E l'immobile adibito a garage sito in Castelnuovo Rangone (MO) via
Michelangelo, come di seguito catastalmente identificato al NCEU di
Castelnuovo Rangone
pagina 3 di 7 CASTELNUOVO
RANGONE VIA MICHELANGELO 17 187 68 C/6 6 32,00 mq Piano S1
€. 76,02
3. La signora pertanto, si obbliga a trasferire entro e non Pt_2 oltre tre mesi dalla data di omologa del divorzio al signor la Pt_1 proprietà degli immobili siti in Modena via Zucchi n. 41 e costituiti da
A) L'immobile sito in Modena Via Zucchi n. 41, costituito da Porzione di fabbricato, posto a Modena, Via Carlo Zucchi, facente parte del complesso edilizio denominato “Residenziale Galleria” posto tra la Via
Emilia Ovest, Via Marianini e Via Carlo Zucchi, costituito da;
ufficio al secondo piano con annessi servizi avente accesso dalla Via Carlo
Zucchi n. 31 scala C;
locale ad uso garage posto al secondo sotto strada;
identificati al Catasto Fabbricati come segue: Comune di
Modena, foglio 106: p.lla 304 sub. 28, Via Carlo Zucchi n. 31B, P. 2, zc. 2, cat. A/10, cl. 3, vani 6, sup. cat. 93, RCE 2.091,65; p.lla 302 sub. 304, Via Carlo Zucchi, n 41 P. S2, zc. 2, cat C/6, cl. 5, mq 23, sup. cat. Mq 25, RCE 111,66. con i proporzionali diritti di comproprietà in materia di condominio negli edifici come per legge.
I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in forza di atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 13 Maggio 2019 rep. n. 58499/20343, Persona_1 registrato a Modena in data 29/5/2019 al n. 8454 serie 1T.
B) La signora cederà la proprietà al signor Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Castelnuovo Rangone (MO) via Michelangelo costituito da garage primo piano sotto strada censito al NCEU del comune di Castelnuovo Rangone Foglio 17 particella 187, sub. 68, cl 6
32,00 mq 32 RCE 76,02.
pagina 4 di 7 I coniugi dichiarano sin d'ora che le planimetrie depositate in catasto ed i dati catastali di tutti gli immobili suddetti sono conformi allo stato di fatto degli immobili come sopra identificati.
4. La signora si impegna a trasferire la proprietà della moto Pt_2
BMW targata AC01386 al signor . Il camper marca Adria Pt_1 rimarrà di proprietà della signora la quale si impegna a Pt_2 riconoscere al la somma di € 17.500,00 convenzionalmente Pt_1 pattuita quale 50% del valore secondo le modalità di cui al successivo punto 6.
5. A fronte della assegnazione da parte della a degli Pt_2 Pt_1 immobili siti in Modena via Zucchi n. 41, il sig. – a titolo di Pt_1 conguaglio - si impegna a estinguere il residuo del prestito gravante sul conto corrente intestato alla signora A seguito CP_1 Pt_2 dell'avvenuta estinzione del prestito la signora si impegna a Pt_2 revocare la delega al sig. sul predetto conto corrente Parte_1 che resterà a lei intestato.
6. Le parti dichiarano che verranno compensati i reciproci crediti e pertanto il credito vantato dal di € 17.500,00 viene Pt_1 compensato con la somma del prestito già estinto in data 26/07/2024 sul conto n. 2192268 acceso presso Banca BPER Spa e la signora si impegna pertanto a versare al la differenza tra le Pt_2 Pt_1 reciproche ragioni creditorie.
7. Le parti dichiarano che i beni mobili sono già stati tutti divisi, che non ve ne sono altri da dividere e che sig. ha già consegnato Pt_1 alla signora tutte le chiavi dell'immobile sito in Castelnuovo Pt_2
Rangone via Zenzalose n. 25.
8. Le parti a seguito dell'avvenuto divorzio, si obbligano, contestualmente all'atto di divisione patrimoniale a provvedere allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito in data 15.12.2014 a ministero notaio dott. in Modena, al fine di eliminare il vincolo Per_1
pagina 5 di 7 costituito e provvedere alla attribuzione degli immobili prevista dai presenti accordi. Le parti dichiarano che i diritti di comproprietà in ragione di ¼ dell'immobile sito in Polinago, frazione Gombola, Via
Castello n. 20, entrati nel fondo patrimoniale successivamente allo scioglimento dello stesso, rimarranno in capo alla signora in Pt_2 quanto alla stessa derivanti da successione.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo in grado di provvedere a loro stessi. Con rinuncia, quindi, a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
10. I coniugi danno atto che con l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto reciprocamente rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda di somme a titolo di mantenimento ovvero a qualsiasi altro titolo potenzialmente collegato alla separazione al divorzio e/o a fatti ad essa precedenti, e/o all'utilizzo precedentemente fatto dei beni acquistati in costanza di matrimonio, per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11. Le parti dichiarano che i costi del presente atto e dei successivi atti di divisione patrimoniale e di scioglimento del fondo patrimoniale e, in generale di tutti i costi necessari all'adempimento degli accordi di separazione e divorzio ivi compresi i costi di voltura delle utenze, contenuti nel presente atto verranno sostenuti unicamente dal sig.
”. Parte_1
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337-octies cod. civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il 25/09/2010 fra , nato Parte_1
a TORINO (TO) il 22/03/1968 e , nata a [...]
UO (MO) il 29/12/1962 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 170
Parte II Serie A;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3313/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Pt_2 C.F._2 dell'Avv. PANZANI CHIARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 26/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza pagina 1 di 7 comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data
15/12/2024 sentenza di separazione consensuale n.757/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza dei coniugi sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta della pronuncia di divorzio e, per l'effetto, pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Modena iscritto al numero 170 P2 SA del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Modena
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi hanno convenuto di dividere tra di loro gli immobili acquistati con somme di entrambi in costanza di matrimonio ma la cui proprietà è stata attribuita alla sola signora procedendo a Pt_2
pagina 2 di 7 reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito elencate:
➢ A verrà assegnata la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_2 adibito a casa coniugale ubicata nel Comune di Castelnuovo
Rangone in Via Zenzalose n. 25, di cui è già proprietaria, costituita da appartamento al primo piano, appartamento a piano terra e due garage, il tutto identificato al NCEU di Castelnuovo Rangone (MO)
VIA ZENZALOSE 4 254 7 A/7 2 3,0 vani 25
€. 263,39 Interno 1 Piano T VIA ZENZALOSE 4 254 8 A/7 2 7,50 vani 25
€. 658,48 Interno 2 Piano 1 VIA ZENZALOSE 4 254 12 C/6 8 15,00 mq 25
€. 48,03 Piano T VIA ZENZALOSE 4 254 29 C/6 8 15,00 mq 25
€. 48,03 Piano T
➢ Al sig. verrà assegnata la esclusiva proprietà degli Pt_1 immobili intestati alla signora siti in Modena via Zucchi n. Pt_2
41, catastalmente come di seguito identificati all'NCEU di Modena
MODENA VIA CARLO 106 304 28 2 A/10 3 6,00 vani ZUCCHI
€. 2.091,65 31/B -Piano 2 VIA CARLO 106 302 304 2 C/6 5 23,00 mq ZUCCHI 41
€. 111,66
E l'immobile adibito a garage sito in Castelnuovo Rangone (MO) via
Michelangelo, come di seguito catastalmente identificato al NCEU di
Castelnuovo Rangone
pagina 3 di 7 CASTELNUOVO
RANGONE VIA MICHELANGELO 17 187 68 C/6 6 32,00 mq Piano S1
€. 76,02
3. La signora pertanto, si obbliga a trasferire entro e non Pt_2 oltre tre mesi dalla data di omologa del divorzio al signor la Pt_1 proprietà degli immobili siti in Modena via Zucchi n. 41 e costituiti da
A) L'immobile sito in Modena Via Zucchi n. 41, costituito da Porzione di fabbricato, posto a Modena, Via Carlo Zucchi, facente parte del complesso edilizio denominato “Residenziale Galleria” posto tra la Via
Emilia Ovest, Via Marianini e Via Carlo Zucchi, costituito da;
ufficio al secondo piano con annessi servizi avente accesso dalla Via Carlo
Zucchi n. 31 scala C;
locale ad uso garage posto al secondo sotto strada;
identificati al Catasto Fabbricati come segue: Comune di
Modena, foglio 106: p.lla 304 sub. 28, Via Carlo Zucchi n. 31B, P. 2, zc. 2, cat. A/10, cl. 3, vani 6, sup. cat. 93, RCE 2.091,65; p.lla 302 sub. 304, Via Carlo Zucchi, n 41 P. S2, zc. 2, cat C/6, cl. 5, mq 23, sup. cat. Mq 25, RCE 111,66. con i proporzionali diritti di comproprietà in materia di condominio negli edifici come per legge.
I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in forza di atto di compravendita a rogito notaio dott. in data 13 Maggio 2019 rep. n. 58499/20343, Persona_1 registrato a Modena in data 29/5/2019 al n. 8454 serie 1T.
B) La signora cederà la proprietà al signor Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Castelnuovo Rangone (MO) via Michelangelo costituito da garage primo piano sotto strada censito al NCEU del comune di Castelnuovo Rangone Foglio 17 particella 187, sub. 68, cl 6
32,00 mq 32 RCE 76,02.
pagina 4 di 7 I coniugi dichiarano sin d'ora che le planimetrie depositate in catasto ed i dati catastali di tutti gli immobili suddetti sono conformi allo stato di fatto degli immobili come sopra identificati.
4. La signora si impegna a trasferire la proprietà della moto Pt_2
BMW targata AC01386 al signor . Il camper marca Adria Pt_1 rimarrà di proprietà della signora la quale si impegna a Pt_2 riconoscere al la somma di € 17.500,00 convenzionalmente Pt_1 pattuita quale 50% del valore secondo le modalità di cui al successivo punto 6.
5. A fronte della assegnazione da parte della a degli Pt_2 Pt_1 immobili siti in Modena via Zucchi n. 41, il sig. – a titolo di Pt_1 conguaglio - si impegna a estinguere il residuo del prestito gravante sul conto corrente intestato alla signora A seguito CP_1 Pt_2 dell'avvenuta estinzione del prestito la signora si impegna a Pt_2 revocare la delega al sig. sul predetto conto corrente Parte_1 che resterà a lei intestato.
6. Le parti dichiarano che verranno compensati i reciproci crediti e pertanto il credito vantato dal di € 17.500,00 viene Pt_1 compensato con la somma del prestito già estinto in data 26/07/2024 sul conto n. 2192268 acceso presso Banca BPER Spa e la signora si impegna pertanto a versare al la differenza tra le Pt_2 Pt_1 reciproche ragioni creditorie.
7. Le parti dichiarano che i beni mobili sono già stati tutti divisi, che non ve ne sono altri da dividere e che sig. ha già consegnato Pt_1 alla signora tutte le chiavi dell'immobile sito in Castelnuovo Pt_2
Rangone via Zenzalose n. 25.
8. Le parti a seguito dell'avvenuto divorzio, si obbligano, contestualmente all'atto di divisione patrimoniale a provvedere allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito in data 15.12.2014 a ministero notaio dott. in Modena, al fine di eliminare il vincolo Per_1
pagina 5 di 7 costituito e provvedere alla attribuzione degli immobili prevista dai presenti accordi. Le parti dichiarano che i diritti di comproprietà in ragione di ¼ dell'immobile sito in Polinago, frazione Gombola, Via
Castello n. 20, entrati nel fondo patrimoniale successivamente allo scioglimento dello stesso, rimarranno in capo alla signora in Pt_2 quanto alla stessa derivanti da successione.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento essendo in grado di provvedere a loro stessi. Con rinuncia, quindi, a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
10. I coniugi danno atto che con l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto reciprocamente rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda di somme a titolo di mantenimento ovvero a qualsiasi altro titolo potenzialmente collegato alla separazione al divorzio e/o a fatti ad essa precedenti, e/o all'utilizzo precedentemente fatto dei beni acquistati in costanza di matrimonio, per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11. Le parti dichiarano che i costi del presente atto e dei successivi atti di divisione patrimoniale e di scioglimento del fondo patrimoniale e, in generale di tutti i costi necessari all'adempimento degli accordi di separazione e divorzio ivi compresi i costi di voltura delle utenze, contenuti nel presente atto verranno sostenuti unicamente dal sig.
”. Parte_1
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337-octies cod. civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il 25/09/2010 fra , nato Parte_1
a TORINO (TO) il 22/03/1968 e , nata a [...]
UO (MO) il 29/12/1962 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 170
Parte II Serie A;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Eleonora Ramacciotti
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