TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 2584
TAR
Decreto cautelare 3 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errore manifesto, erronea rappresentazione dei fatti, mancanza di motivazione, violazione del principio della valorizzazione del merito

    Il Collegio ritiene che i criteri di valutazione siano irragionevoli e arbitrari, in quanto il criterio basato sul merito accademico (CFU riconosciuti) è collocato in decima posizione, mentre il superamento del test di ammissione ha priorità assoluta. Questa scelta è contraria ai principi giurisprudenziali che valorizzano il merito accademico nelle procedure di trasferimento.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Non è possibile ricostruire l'iter valutativo che ha portato al riconoscimento di soli tre esami e 24 CFU, anziché dei 25 esami e 205 CFU dichiarati e provati dalla ricorrente. L'Ateneo non ha reso conoscibile il percorso logico che ha condotto all'attribuzione del punteggio contestato.

  • Altro
    Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice

    Il secondo motivo aggiunto, relativo alla mancata verbalizzazione, viene dichiarato assorbito alla luce della portata sostanziale dei vizi accolti nei motivi primo e terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 2584
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2584
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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