Decreto cautelare 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15837/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RI RO AH KO, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AG ON, LU GR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
2) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
3) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
4) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all’accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
10) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022;
11) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022;
12) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO AH KO RI il 17/2/2023:
1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
3) del mancato riscontro agli accessi agli atti;
4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
5) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
6) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
7) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all’accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
13) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022;
14) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022;
15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. SE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 30 giugno 2022 bandiva, per la Facoltà di Farmacia e Medicina, per la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e per la Facoltà di Medicina e Psicologia, una procedura di trasferimento per “ posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo continuo unico da coprire mediante trasferimento con riferimento all ’ anno accademico 2022-2023 ” (di seguito, per brevità, anche solo “Avviso”).
La ricorrente presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura, chiedendo l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso il polo del Sant’Andrea.
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data 12 ottobre 2022, pubblicava la graduatoria di merito relativa alla predetta procedura, che veniva poi riformulata e pubblicata nuovamente il 14 ottobre 2022, nella quale la ricorrente si collocava in 374ª posizione, non utile ai fini del richiesto trasferimento.
La ricorrente, in data 7 novembre 2022, presentava istanza di accesso documentale agli atti della procedura di trasferimento, che è stata riscontrata parzialmente dall’Ateneo resistente in data 28 novembre 2022.
La parte ricorrente, il medesimo 7 novembre 2022, presentava all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” anche un ricorso gerarchico con richiesta di esercizio del potere di autotutela.
2. La ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, insorgeva avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe relativi alla graduatoria del 14 ottobre 2022, lamentando l’illegittimità della valutazione operata dall’Ateneo resistente in ordine alla domanda presentata in relazione alla procedura di trasferimento bandita con l’Avviso.
Con il primo motivo di ricorso veniva contestata:
- l’erroneità della valutazione operata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con riferimento al numero degli esami e CFU riconosciuti (3 esami e 24 CFU anziché 25 esami e 205 CFU);
- la illegittimità della lex specialis , nella parte in cui (art. 5) stabilisce i criteri per la selezione delle domande di trasferimento, per violazione del principio meritocratico in quanto, secondo quanto previsto dalla lex specialis , il numero dei CFU conseguiti figurava al decimo posto tra i criteri di valutazione delle domande di trasferimento, la cui applicazione avrebbe poi determinato la posizione di ciascun candidato all’interno della graduatoria di merito. L’irragionevolezza di tale scelta, in particolare, troverebbe conforto nel fatto che il primo di tali criteri era costituito dal superamento del test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia. Detta scelta, dunque, si porrebbe in contrasto con i principi statuiti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1/2015, nonché con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, tesa a valorizzare e promuovere il merito accademico.
La ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della mancata verbalizzazione delle operazioni valutative, come risulta dal riscontro parziale reso dall’Ateneo resistente in relazione all’istanza ostensiva presentata in data 7 novembre 2022. Nel riscontrare detta istanza, infatti, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” aveva affermato anche di aver “ deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l ’ esito delle singole valutazioni nella graduatoria ”.
L’assenza di una adeguata verbalizzazione, inoltre, renderebbe l’operato dell’Ateneo resistente illegittimo anche per violazione del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura di trasferimento per cui è causa e del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
La parte ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per difetto di motivazione, in quanto l’Ateneo resistente si era limitato a riportare unicamente l’esito della valutazione dei singoli candidati, espresso numericamente, all’interno della graduatoria definitiva.
Tale scelta, quindi, risulterebbe inadeguata, non consentendo una piena comprensione delle modalità applicative dei criteri di valutazione previsti dagli articoli 1 e 5 dell’Avviso.
La parte ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, contestava:
- la legittimità dei provvedimenti impugnati in ragione del fatto che l’Ateneo resistente aveva redatto un’unica graduatoria per il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in questione presso due distinti poli didattici (ossia, il Polo Pontino e il Polo Sant’Andrea), per i quali erano diverse le disponibilità dei posti banditi (rispettivamente 13 e 24). L’illegittimità di tale scelta risiederebbe nel fatto che la stessa risultava preclusiva della possibilità di comprendere se le assegnazioni dei vari candidati alle differenti sedi fossero state correttamente eseguite;
- l’illegittimità dei gravati provvedimenti in quanto vi sarebbero posti disponibili e inutilizzati che l’Ateneo resistente avrebbe deciso di non assegnare ad alcun candidato. Ciò emergerebbe dai riscontri resi dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alle istanze di accesso presentate da altri candidati sempre in relazione agli atti della procedura di trasferimento per cui è causa.
La ricorrente, inoltre, formulava anche una istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando l’illegittimità del diniego parziale opposto dall’Ateneo resistente in relazione alla propria istanza ostensiva.
3. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” procedeva, in pendenza del presente giudizio, al riesame in autotutela delle domande di trasferimento pervenute in relazione all’Avviso e, con decreto rettorale n. 218 del 31 gennaio 2023, il predetto Ateneo decretava che “ la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina – Facoltà di Medicina ed Odontoiatria – Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento», pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell ’ Ateneo viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all ’ avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante ”.
La originaria graduatoria, quindi, veniva integralmente sostituita da quella risultante dalla riedizione dell’attività valutativa, resa poi pubblica in data 31 gennaio 2023.
La ricorrente si collocava in 311ª posizione all’interno della nuova graduatoria, posizione, tuttavia, del pari non utile al trasferimento presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La parte ricorrente, mediante la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti impugnava la graduatoria del 30 gennaio 2023, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.
La ricorrente, con il primo motivo aggiunto, contestava la legittimità degli atti impugnati per “ Errore manifesto. Erronea rappresentazione dei fatti. Mancanza di motivazione. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell ’ art. 1 e dell ’ art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Contraddittorietà ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame, la parte ricorrente lamentava l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo resistente in seguito alla rieditata valutazione in autotutela della propria domanda di trasferimento, adducendo ragioni speculari a quelle articolate con il primo motivo del ricorso introduttivo avverso l’originaria attività valutativa.
La ricorrente, con il secondo motivo aggiunto, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per “ Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell ’ azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990 ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame, al pari del secondo motivo del ricorso introduttivo, veniva contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla scorta della asserita assenza di verbalizzazione delle operazioni di valutazione compiute dall’Ateneo resistente.
La parte ricorrente, con il terzo motivo aggiunto, contestava la legittimità degli atti impugnati per “ Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost. Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell ’ art. 3 della L. 241 del 1990. Ancora sulla erroneità della graduatoria. Errore manifesto. Errata rappresentazione dei fatti. Sui posti disponibili presso l ’ Ateneo resistente. Violazione L. 264/1999 ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame, veniva lamentata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, anche in questo caso in maniera speculare a quanto dedotto con il terzo motivo del ricorso introduttivo.
La ricorrente, con il quarto motivo aggiunto, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in maniera speculare al quarto motivo del ricorso introduttivo.
Veniva, poi, reiterata l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., già formulata con il ricorso introduttivo.
4. La Sezione, con ordinanza n. 1477 del 10 marzo 2023 rigettava la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
L’Ateneo resistente in data 24 marzo 2023 depositava pertinente documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto espletamento dell’incombente disposto dalla Sezione con la suddetta ordinanza.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 23 gennaio 2026 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile a seguito del riesame in autotutela delle domande di trasferimento svolto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Infatti, in seguito all’esercizio del potere di autotutela, la graduatoria del 14 ottobre 2022 e le sottese attività di valutazione sono state annullate e integralmente rieditate dall’Ateneo resistente, come risulta dalla approvazione della nuova graduatoria di merito di cui al decreto rettorale n. 218 del 31 gennaio 2023, del tutto sostitutiva di quella precedente.
Pertanto, la parte ricorrente non presenta più alcun interesse giuridicamente rilevante a coltivare le censure articolate con il ricorso introduttivo, atteso che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio risulta, allo stato, incisa negativamente solo ed esclusivamente dall’operato amministrativo sotteso alla valutazione sfociata nell’adozione della graduatoria di merito del 31 gennaio 2023.
Il Collegio ritiene che sia, del pari, divenuta improcedibile per carenza di interesse l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., in quanto tesa a contestare un diniego parziale di accesso reso relativamente a documenti afferenti alla originaria valutazione operata dalla Commissione esaminatrice, poi annullata in autotutela nei termini dinanzi esposti.
7. Il Collegio, quanto al merito del ricorso per motivi aggiunti, ritiene - in linea con l’orientamento espresso da questo Tribunale in controversie analoghe (cft., ex plurimis , TAR Roma, 27/08/2024, n. 15953) - che il primo ed il terzo motivo siano meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8. Il Collegio ritiene di dover innanzitutto delibare la censura con cui è stata lamentata l’irragionevolezza e l’arbitrarietà dei criteri di valutazione, atteso che quello basato sul merito accademico – ossia sui crediti formativi universitari conseguiti presso l’Università di provenienza e riconosciuti in sede di valutazione della domanda di trasferimento – risulta collocato dalla gravata lex specialis in decima posizione.
Il Collegio, in particolare, ritiene che l’esame di tale censura sia prioritario, in quanto il suo accoglimento comporta l’annullamento parziale del bando – ossia l’annullamento dell’articolo 5, relativo ai criteri di valutazione delle domande di trasferimento – nonché l’annullamento di tutti i susseguenti atti e provvedimenti inerenti all’attività di valutazione delle domande di trasferimento, in quanto frutto dell’applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 5 dell’Avviso.
Invero, in seguito alla declaratoria giudiziale dell’illegittimità della lex specialis nei termini censurati dalla parte ricorrente con il primo motivo aggiunto, all’Ateneo resistente resta preclusa la possibilità di rieditare l’attività valutativa facendo applicazione dei criteri fissati dall’Avviso secondo l’ordine originario.
8.1. Ai fini della delibazione del profilo di doglianza in esame si ritiene necessario richiamare le previsioni del gravato Avviso rilevanti ai fini della presente controversia.
In particolare, l’articolo 5 dell’Avviso reca la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, individuandone anche il relativo “ ordine di importanza ”.
In proposito si evidenzia che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha attribuito carattere preminente al criterio del superamento come “ vincitore ” del “ […] concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria […] ” (cfr. punto 1 del citato articolo 5), assegnando valenza subordinata agli ulteriori criteri previsti dall’articolo 5 dell’Avviso, tra i quali quelli correlati al percorso universitario svolto dai candidati – quali la percentuale di esami sostenuti, il numero di crediti formativi universitari acquisiti ovvero riconosciuti, la congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti relativi agli esami sostenuti – previsti solo a partire dal punto 9.
Per espressa previsione dell’articolo 5 dell’Avviso, infatti, i criteri correlati alla pregressa carriera universitaria degli istanti sono destinati a trovare applicazione solo “ a parità delle precedenti condizioni ”, ossia quelle previste dai punti da 1 a 8 del predetto articolo 5, contenenti prioritari criteri valutativi, come dimostra la loro elencazione “ in ordine di importanza ”.
8.2. Nel sistema di valutazione delineato dalla lex specialis della procedura di trasferimento in parola, dunque, il criterio del superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato previsto dalla legge n. 264/1999, assume carattere di assoluta priorità nella valutazione delle domande di trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo ed è destinato a prevalere sugli aspetti connessi al percorso universitario già compiuto, ivi incluso il numero dei crediti formativi universitari suscettibile di riconoscimento.
8.3. Il Collegio evidenzia come la postergazione dei criteri fondati sul percorso universitario già compiuto dall’istante presso l’Università di provenienza e l’espressa attribuzione di un valore preminente al criterio del superamento come vincitore del test di ammissione ai corsi di laurea in questione risulta contraria ai principi interpretativi declinati in subiecta materia dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 (principi successivamente estesi, nel contesto della successiva applicazione giurisprudenziale, in fattispecie promananti da domande di iscrizione ad anni successivi al primo presentate da studenti iscritti a facoltà diverse da quelle di medicina e di odontoiatria: cfr., ex multis , T.A.R. Roma, sez. III, 11/02/2019, n. 1718).
8.4. Sulla scorta del sopra delineato quadro normativo e giurisprudenziale, l’attribuzione di una valenza residuale ai criteri fondati sul merito accademico, in uno con l’assegnazione di una valenza prioritaria nella valutazione delle domande di trasferimento al criterio del superamento come vincitore del test nazionale di cui alla legge n. 264/1999, risulta viziata da irragionevolezza nella misura in cui la valutazione del merito accademico (nella specie la rilevanza del numero di CFU maturati presso l’Università di provenienza e riconosciuti in sede di valutazione della domanda di trasferimento) riveste una valenza minore nell’ambito della procedura di trasferimento ad anni successivi al primo, come accaduto nel caso di specie e come prospettato dalla parte ricorrente con la censura in esame.
8.5. Vale, altresì, aggiungere che la scelta di attribuire una valenza minore al merito accademico rispetto al superamento del test di ammissione risulta illegittima anche nella misura in cui la stessa mira sostanzialmente ad estendere, in maniera indebita, la ratio che informa la disciplina normativa delle modalità di primo accesso ai corsi di laurea a numero programmato.
Dette modalità, invero, sono ex lege circoscritte alla sola procedura di ammissione al primo anno di corso e, in ogni caso, le procedure di trasferimento ad anni successivi al primo sono caratterizzate da una differente finalità, rivolgendosi a studenti che già hanno intrapreso il percorso formativo universitario, come peraltro evidenziato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia n. 1/2015.
8.6. La differenza esistente tra le anzidette procedure selettive – prima ammissione e trasferimento – si riflette, dunque, necessariamente anche sulla tipologia di valutazione che deve essere svolta sulle domande di iscrizione ad anni successivi al primo.
Sul punto, in particolare, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espressamente chiarito che occorre effettuare una valutazione fondata su criteri tesi a valorizzare la pregressa carriera universitaria dei richiedenti il trasferimento, risultando all’uopo irrilevante il possesso o meno di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari.
L’irragionevolezza della contestata scelta effettuata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” risulta, peraltro, ancor più marcata laddove si consideri che la stessa ha comportato una intollerabile inversione, sul piano logico-giuridico, dell’ordine di rilevanza dei criteri valutativi.
Invero, l’attribuzione di un carattere di assoluta priorità al superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è stata accompagnata dall’attribuzione di una valenza meramente recessiva e residuale ai criteri fondati sul “merito” universitario, con conseguente radicale alterazione della selezione comparativa, risoltasi nella specie in pregiudizio degli interessi della parte ricorrente.
8.7. Il Collegio intende, poi, ulteriormente evidenziare che la scelta di prevedere un criterio di preferenza basato sul superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è risultata illegittima nel caso di specie in virtù della sua poziore operatività rispetto a tutti gli altri criteri valutativi, inclusi quelli direttamente afferenti alla delibazione della maturata formazione universitaria della parte ricorrente.
8.8. Ciò, invero, trova conforto in quanto già affermato in seno alla giurisprudenza amministrativa, ancorché solo in sede cautelare in ragione delle specifiche vicende occorse nell’ambito del contenzioso di riferimento.
In particolare, in quella occasione, il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziare che la scelta di prevedere un criterio di preferenza quale quello contestato nel presente giudizio, pur essendo riconducibile all’esercizio dell’autonomia universitaria, risulta legittima e coerente con le norme che regolano l’accesso ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato (su tutte, l’art. 3, commi 8 e 9 del d.m. 16 marzo 2007, richiamato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, al punto 4.3. della citata sentenza n. 1/2015), solo allorquando essa replichi l’analogo istituto proprio dei concorsi pubblici, ossia quello previsto dall’art. 4 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – norma, questa che, nella formulazione vigente al 13 luglio 2023, risulta suscettibile di fungere da benchmark normativo anche nel presente giudizio, in quanto ratione temporis vigente sia al momento della pubblicazione dell’Avviso, sia al momento della pubblicazione della graduatoria gravata con il ricorso per motivi aggiunti –.
Può, dunque, affermarsi che la previsione di criteri di preferenza risulta legittima (anche sotto il profilo della non discriminatorietà) solo nel caso in cui gli stessi operino a parità di merito – in primis , in termini di CFU riconosciuti – tra i partecipanti ad una procedura selettiva di carattere comparativo, nel cui novero rientra anche quella di trasferimento indetta dall’Ateneo resistente.
Il Collegio nel propugnare tale impostazione – che risulta intrinsecamente coerente con la normativa applicabile ratione materiae e in linea di continuità con i richiamati principi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – evidenzia come la legittimità della delibazione delle domande di trasferimento operata dagli Atenei non può che passare necessariamente per una valutazione prioritaria delle carriere universitarie degli istanti.
Solo allorquando la valutazione del “merito” universitario non consenta alle Università di differenziare le posizioni dei singoli candidati ai fini del loro inserimento in graduatoria, è possibile e legittimo ricorrere all’applicazione di criteri preferenziali, che dunque si innestano sulla valutazione di base, senza influenzarne ab imis l’esito, come invece avvenuto nella fattispecie in esame.
È traguardata in questi termini che la previsione di criteri di preferenza può essere ritenuta legittima, in quanto eminentemente funzionale alla soddisfazione delle esigenze, anche pubblicistiche, di selezione dei soggetti che partecipano a una procedura di trasferimento, ogniqualvolta le domande pervenute risultino superiori ai posti messi a bando e vi siano candidati con posizioni non altrimenti differenziabili per aver conseguito, sulla sola scorta della sola considerazione della pregressa carriera universitaria, una identica valutazione.
Vale, inoltre, aggiungere che per far fronte a tale eventualità – che non può certo dirsi remota stante il carattere pubblico della procedura di trasferimento, come si ricava anche dal concreto tasso di partecipazione che ha registrato la procedura per cui è causa – è del tutto legittimo che gli Atenei prevedano criteri di preferenza con il fine di differenziare le posizioni in graduatoria dei candidati nei termini dianzi indicati, in quanto i partecipanti alle procedure di trasferimento concorrono comparativamente per un numero limitato di posti disponibili, che costituiscono beni della vita scarsi perché ancorati alla determinazione del contingente bandito, nonché “rivali” quanto alla possibilità di fruizione.
9. Il Collegio ritiene che anche l’ulteriore profilo di doglianza fatto valere con il terzo motivo aggiunto sia meritevole di favorevole considerazione e debba, dunque, essere accolto.
Con tale motivo di ricorso, in particolare, è stata contestata la legittimità della valutazione operata dall’Ateneo resistente sul presupposto che “ parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l’Ateno ha scelto di convalidarle ecc. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi ”.
Invero, dalla documentazione versata in atti non è possibile ricostruire l’ iter valutativo che ha condotto l’Università resistente a riconoscere alla ricorrente solamente tre 3 esami e 24 CFU in luogo dei 25 esami e dei 205 CFU risultanti da “ quanto dalla stessa dichiarato e documentalmente provato con specifica allegazione ”.
In altri termini, l’Ateneo resistente non ha esternato e reso conoscibile (neppure nella presente sede giudiziale) il percorso logico che ha condotto all’attribuzione del punteggio contestato dalla ricorrente.
Del resto, la sopra richiamata giurisprudenza che si è pronunciata in relazione alla medesima procedura di trasferimento per cui è causa ha statuito che “ la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura (ex art. 5 dell’avviso pubblico) non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l’esito del giudizio reso dalla Commissione e l’oggetto della valutazione, ove riconducibile nello specifico ad elementi di carattere qualitativo sottesi, in particolare, al riconoscimento dei maturati crediti formativi universitari (CFU) nonché alla congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per i quali si sono sostenuti gli esami nel corso di laurea e/o nell’Ateneo di provenienza (cfr. i punti 10 e 11 del menzionato art. 5 del bando), ai quali risulta evidentemente correlata un’attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma, sez. III, 22/09/2023, n. 14128 e 21/10/2024, n. 18246).
Ne discende la fondatezza, sotto il profilo evidenziato, della doglianza costituita dal denunciato difetto di motivazione.
10. Dall’accoglimento delle predette censure discende, quindi, l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice anche con riferimento alla valutazione della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente.
Restano assorbiti il secondo motivo aggiunto (circa la mancata verbalizzazione), di ordine procedimentale, alla luce della portata sostanziale dei vizi accolti, ed il quarto motivo aggiunto (in ordine alla disponibilità di posti non utilizzati), la cui delibazione risulterebbe pleonastica una volta appurata la fondatezza delle doglianze sopra riportate.
11. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento parziale del bando e annullamento di tutti gli atti e provvedimenti afferenti alla valutazione delle domande presentate in relazione alla procedura di trasferimento indetta dall’Ateneo resistente per l’anno accademico 2022-2023.
L’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. va invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il bando relativo all’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2022/2023 – pubblicato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 30 giugno 2022, in uno con gli altri atti e provvedimenti relativi alle operazioni di valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura di trasferimento;
- dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta con il ricorso introduttivo e reiterata con il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
SE IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IA | LE IZ |
IL SEGRETARIO