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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8640 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela Ammendola a seguito dell'udienza di discussione del 29.10.2025 trattazione con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3933/2024 R.G
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Schiano Lomariello Rosario in virtù di
Parte_1 lett.te domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro CP_1
i in virtù di procura in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Paparo Marina giusta procura in atti Resistente E
,in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Coppola Valeria Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.2.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto dall' la notificava a mezzo pec dell'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 071 2024 9003095681/00, impugnava tale intimazione limitatamente alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
- n. 071 2019 0141076345000 presuntivamente notificata in data 23.01.2020 per contributi 2012, 2015 e 2018 per € Controparte_3
1.525,40;
- n. 071 2021 0000499127000 presuntivamente notificata in data 24.05.2022 per contributi 2014 per € 300,22; Controparte_3 - n. 071 2022 0019104968000 presuntivamente notificata in data 07.07.2022 per contributi 2008 per € 64,35; Controparte_3
- Avviso di Addebito n. 37120190024313725000 presuntivamente notificato il CP_1
21.02.2020 per contributi Gestione Separata anno 2012
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento, stante l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dell' avviso di addebito presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, anche maturata successivamente alla presunta e contestata data di notifica delle cartelle ed avvisi di addebiti in assenza di validi atti interruttivi;
l'insussistenza dell'obbligo contributivo in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività e cancellazione della partita Iva.
Tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “considerata l'omessa notifica degli atti presupposti, a) annullare l'atto impugnato per carenza ontologica dei presupposti e per la nullità di esso come sopra esposto;
- in ogni caso, b) dichiarare l'estinzione della pretesa relativa per intervenuta prescrizione;
c) dichiarare l'estinzione della pretesa relativa agli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi per intervenuta prescrizione;
d) dichiarare l'intervenuta decadenza della pretesa di cui alla intimazione di pagamento;
con vittoria di spese e compensi ed attribuzione”.
Il GL, letti gli atti e rilevato che si era in presenza di un'intimazione di pagamento, vista l'assenza di efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, rigettava l'istanza di sospensione. CP_ Si costituiva in giudizio l' sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di addebito impugnato eseguita a mezzo posta in via diretta con raccomandata con A/R, perfezionatasi per compiuta giacenza. Deduceva, pertanto, la tardività dell'opposizione ed in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' Controparte_2 insistendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile oltre che infondato, stante
[...]
l'intervenuta notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento a mezzo pec.
Aggiungeva che in data 13.09.2022 era stata notificata alla ricorrente a mezzo pec anche una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 762 02200004808000.
Infine, si costituiva in giudizio la Controparte_3 sostenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente ed, in via gradata, nel caso in cui fosse dichiarata la nullità delle cartelle esattoriali, chiedeva in via riconvenzionale la condanna della parte ricorrente al pagamento in via diretta alla degli importi iscritti nei ruoli impugnati per un CP_3 importo complessivo di euro 1684,01 oltre accessori di legge.
Rinviata la causa per discussione all'udienza del 29.10.2025, disposta la trattazione con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine per il deposito di note, il GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Appare opportuno osservare, in via generale, che in materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma
1, 24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R.
n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“. Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Dunque, in applicazione dei principi fin qui richiamati occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo.
Ebbene, la parte ricorrente propone cumulativamente sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sia una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, sia un 'opposizione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere la prescrizione quinquennale dei crediti determinatasi successivamente alla pur contestata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati .
Invero, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 allegando l'omessa notifica delle cartelle ed avviso di addebito e facendo valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e la notifica della intimazione di pagamento, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi, sia un
'opposizione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere la prescrizione quinquennale dei crediti determinatasi successivamente alla pur contestata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati .
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, non vi è dubbio CP_ della legittimazione passiva del creditore sostanziale e Controparte_3
, correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022,
[...] secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notificazione degli atti presupposti (cartelle esattoriali ed avviso di addebito impugnato) come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari evocata in giudizio. Controparte_2
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Così inquadrata la fattispecie, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. volta a far valere la nullità derivata dell'intimazione di pagamento è tardiva, in quanto proposta in data 18.2.2024 e dunque, oltre il termine di giorni venti dalla notifica della intimazione di pagamento avvenuta a mezzo pec in data 23.1.2024.
Occorre a questo punto verificare la ritualità della notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito al fine di vagliare l'eccepita prescrizione dei crediti.
Orbene, l ha prodotto in giudizio la documentazione Controparte_2 attestazione la rituale notifica delle cartelle esattoriali impugnate avvenuta a mezzo pec. Più nel dettaglio, ha versato in atti la ricevuta, in formato .eml, attestante l'avvenuta consegna, nella data indicata, del messaggio contenente l'avviso
(individuato attraverso puntuale indicazione del numero) proveniente dall'indirizzo di posta elettronica Email_1 t recapitato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente Email_2 indirizzo che coincide con quello di recapito dell'intimazione di pagamento impugnata ( apparendo pertanto infondata la deduzione di parte ricorrente circa la mancata prova da parte dell' Controparte_2 che l'indirizzo pec presso il quale sono state inviate tali cartelle esattoriali
[...] appartenga realmente alla parte ricorrente).
Sul punto, per la notifica a mezzo pec, valgono mutatis mutandis, i principi affermati da Cass.
10630/2015 in riferimento alla notifica a mezzo raccomandata A/R di atto stragiudiziale: la posta elettronica certificata deve insomma intendersi alla stregua dell'indirizzo cui si riferisce l'art. 1335 c.c. sotto il profilo della presunzione di conoscenza, ossia come luogo (sia pur virtuale) rientrante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario.
Risulta , dunque, che la cartella esattoriale n. 071 2019 0141076345000 è stata notificata in data
23.01.2020; la cartella esattoriale n. 071 2021 0000499127000 è stata notificata in data
24.05.2022; la cartella esattoriale n. 071 2022 0019104968000 è stata notificata in data
07.07.2022.
Ne discende, stante la ritualità della notifica di tali cartelle esattoriali che l'eccezione di prescrizione quinquennale sia quella di insussistenza dell'obbligo contributivo è tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di tali cartelle esattoriali ex art. 24 dlgs 46/99.
Quanto alla prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica di tali cartelle esattoriali, quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. la censura non risulta fondata.
Infatti, il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( 23.01.2024) in questa sede impugnata. Inoltre, relativamente alla cartella esattoriale n. 071 2019 0141076345000, il termine di prescrizione è stato interrotto, altresì, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200004808000 avvenuta a mezzo pec il 13.09.2022 (cfr. in fascicolo . CP_4
Passando all'esame della notifica dell'avviso di addebito n. 37120190024313725000, si osserva CP_ che la documentazione prodotta in giudizio dall non è idonea a provare la rituale notifica di tale avviso di addebito a mezzo posta ordinaria con A/R in quanto sulla busta contenente l'avviso spedito a mezzo posta manca il timbro di “restituzione al mittente per compiuta giacenza”.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3 comma 9 legge 335/95 oggetto di tale avviso di addebito, ossia contributi Gestione Separata anno 2012, CP_ appare fondata, non essendo stati depositati in giudizio né dall' nè dall atti CP_4 interruttivi del termine di prescrizione nel quinquennio immediatamente successivo alla data di maturazione di tali crediti.
Vanno, dunque, dichiarati prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n.
37120190024313725000 per contributi Gestione Separata anno 2012
Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la Controparte_3
e l' seguono la soccombenza.
[...] CP_1
Nei rapporti tra il ricorrente e l' sono integralmente compensate. CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritti i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 37120190024313725000 relativo a contributi Gestione Separata anno 2012.
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
liquidate in € 1312,00, oltre rimborso Controparte_3 spese generali, iva e cpa, come per legge.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida CP_1 in euro 1300,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.
- Compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' CP_4
- Si comunichi
Così deciso in Napoli , 24.11.2025
Il GL Dott.ssa Daniela Ammendola