Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2025, proposto da AS NT, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funziona pubblica, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo 20/3/2025, n. 178;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026, il Presidente, dott.ssa ED CA;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso in epigrafe indicato, notificato e depositato in data 10/9/2025, ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è stato condannato “al pagamento in favore di AS NT delle differenze retributive nascenti dalle mansioni riconducibili alla cat. D del CCRL dei dipendenti della Regione Siciliana espletate a partire dal 14 luglio 2015 fino alla data del ricorso di primo grado oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo”, oltre al pagamento delle spese legali (capo di sentenza al quale è stata data esecuzione); lamentando l’inottemperanza, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo anche al pagamento delle somme dovute e chiede che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria e documenti;
- il ricorso è stato rinviato essendo in itinere l’ottemperanza;
- in data 23/12/2025 l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio copia dei mandati di pagamento;
- parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese;
- parte resistente ha chiesto la compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio del 26/2/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Dalla superiore esposizione in fatto appare evidente che è cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, ritiene il Collegio di poterle compensare atteso che la p.a. ha provveduto all’esecuzione autonomamente, a prescindere dalla proposizione del ricorso, avviando il relativo procedimento sin dal 24/4/2025 (v. nota prot. n. 15514), sia pur conclusosi nelle more del giudizio. Ciò non esclude il diritto alla ripetizione dell’importo pagato per il contributo unificato da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’obbligo dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità alla rifusione del contributo unificato in favore del difensore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED CA, Presidente, Estensore
NT Scianna, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ED CA |
IL SEGRETARIO