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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1587/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FALASCHI MILENA, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15073/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma N.20 00075 Lanuvio RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105657 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /////// Resistente/Appellato: ///////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 105657, notificato il 29.04.2024, con il quale il Comune di Lanuvio richiedeva il pagamento di euro 1.602,00 per maggiore imposta municipale sugli immobili di sua proprietà ivi indicati per l'anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni, eccependo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazioni e violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 3,
23, 24, 53 e 97 Cost. per motivazione apparente e astratta, nonché nullità dell'avviso per eccesso di potere e per infondatezza nel merito per essere stati i terreni in questione di fatto occupati dal Comune, in particolare nel caso del mappale n. 10, che aveva impedito anche la disponibilità del mappale 341, mentre per i terreni al foglio 14 mappali 23 e seguenti si trattava di beni la cui superficie edificabile era ridotta e vincolata;
infine, il fabbricato di cui al foglio 14 particella n. 965 sub 1 risultava fin dal 2016 una richiesta di totale inagibilità per fatiscenza;
deduceva, altresì, il mancato espletamento della procedura dell'adesione con adesione.
Si costituiva l'Amministrazione locale deducendo la infondatezza delle deduzioni della ricorrente.
Il ricorso veniva posto in discussione il 26 settembre 2025 per la decisione in pubblica udienza, depositata memoria illustrativa dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sono prive di pregio le eccezioni di nullità dedotte dalla contribuente.
Si deve, in primo, luogo osservare che - quanto alla deduzione di invalidità dell'atto costituente il primo atto di natura tributaria - la Corte di cassazione ha già avuto occasione di affermare che in tema di IMU, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento ( Cass. n. 22248 del 2015).
In relazione anche ad altri tributi è stato infatti chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com'anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev'essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile.
In siffatte fattispecie l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass. n. 9433 del 2005).
Da questa impostazione discende la legittimità della emissione del titolo impositivo in questione, che risulta anche adeguatamente motivato.
Nel merito, secondo il comma 2 dell'art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) «a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati», mentre secondo l'art.
5 - bis dell'art. 2 «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».
Nel caso di specie la società contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art.
5-bis attestante il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione dell'imposta, né può ritenersi che l'omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria.
Secondo la Suprema Corte infatti tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione: «il D. L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma". Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407 del 2017; Cass. n.
4333 del 2016; Cass. n. 5933 del 2013; Cass. n. 2925 del 2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020)».
Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, legge n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso
è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti (Cass. n. 31858 del 2021).
Per quanto attiene alla questione della inagibilità del fabbricato fatiscente,
l'art 13 comma 3 lett. b) d.lvo 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% < limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
La Corte di legittimità, con orientamento costante formatosi sull'art. 8 D.L.
504/504 in materia di ICI formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU, ha avuto modo di precisare, che << in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato,
l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto" (Cass. n.28921/2017; Cass. n. 13053/2017; Cass.
n. 12015/2015; Cass. n. 13230/2005).
Nella specie, tuttavia, la contribuente non ha provato di avere formulato richiesta di fruire dell'agevolazione ovvero di avere comunicato al Comune lo stato di fatiscenza del fabbricato, sebbene ne fosse gravata.
Per ciò che attiene, inoltre, all'occupazione per pubblica utilità di talune aree, va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della
P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del
27/09/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass. Sez. 5 -, sentenza n.
19572 del 04/08/2017)", cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.
Le osservazioni svolte mettono in evidenza la correttezza dell'operato dell'Amministrazione locale, per cui il ricorso proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'Amministrazione locale che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Giudice unico dott.ssa Milena Falaschi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FALASCHI MILENA, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15073/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma N.20 00075 Lanuvio RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105657 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /////// Resistente/Appellato: ///////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 settembre 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 105657, notificato il 29.04.2024, con il quale il Comune di Lanuvio richiedeva il pagamento di euro 1.602,00 per maggiore imposta municipale sugli immobili di sua proprietà ivi indicati per l'anno 2019, comprensiva di interessi e sanzioni, eccependo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazioni e violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, dell'art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 3,
23, 24, 53 e 97 Cost. per motivazione apparente e astratta, nonché nullità dell'avviso per eccesso di potere e per infondatezza nel merito per essere stati i terreni in questione di fatto occupati dal Comune, in particolare nel caso del mappale n. 10, che aveva impedito anche la disponibilità del mappale 341, mentre per i terreni al foglio 14 mappali 23 e seguenti si trattava di beni la cui superficie edificabile era ridotta e vincolata;
infine, il fabbricato di cui al foglio 14 particella n. 965 sub 1 risultava fin dal 2016 una richiesta di totale inagibilità per fatiscenza;
deduceva, altresì, il mancato espletamento della procedura dell'adesione con adesione.
Si costituiva l'Amministrazione locale deducendo la infondatezza delle deduzioni della ricorrente.
Il ricorso veniva posto in discussione il 26 settembre 2025 per la decisione in pubblica udienza, depositata memoria illustrativa dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sono prive di pregio le eccezioni di nullità dedotte dalla contribuente.
Si deve, in primo, luogo osservare che - quanto alla deduzione di invalidità dell'atto costituente il primo atto di natura tributaria - la Corte di cassazione ha già avuto occasione di affermare che in tema di IMU, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento ( Cass. n. 22248 del 2015).
In relazione anche ad altri tributi è stato infatti chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com'anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev'essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile.
In siffatte fattispecie l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass. n. 9433 del 2005).
Da questa impostazione discende la legittimità della emissione del titolo impositivo in questione, che risulta anche adeguatamente motivato.
Nel merito, secondo il comma 2 dell'art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) «a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati», mentre secondo l'art.
5 - bis dell'art. 2 «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».
Nel caso di specie la società contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art.
5-bis attestante il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione dell'imposta, né può ritenersi che l'omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria.
Secondo la Suprema Corte infatti tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione: «il D. L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma". Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407 del 2017; Cass. n.
4333 del 2016; Cass. n. 5933 del 2013; Cass. n. 2925 del 2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020)».
Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, legge n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso
è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti (Cass. n. 31858 del 2021).
Per quanto attiene alla questione della inagibilità del fabbricato fatiscente,
l'art 13 comma 3 lett. b) d.lvo 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% < limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
La Corte di legittimità, con orientamento costante formatosi sull'art. 8 D.L.
504/504 in materia di ICI formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU, ha avuto modo di precisare, che << in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato,
l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto" (Cass. n.28921/2017; Cass. n. 13053/2017; Cass.
n. 12015/2015; Cass. n. 13230/2005).
Nella specie, tuttavia, la contribuente non ha provato di avere formulato richiesta di fruire dell'agevolazione ovvero di avere comunicato al Comune lo stato di fatiscenza del fabbricato, sebbene ne fosse gravata.
Per ciò che attiene, inoltre, all'occupazione per pubblica utilità di talune aree, va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della
P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del
27/09/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass. Sez. 5 -, sentenza n.
19572 del 04/08/2017)", cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.
Le osservazioni svolte mettono in evidenza la correttezza dell'operato dell'Amministrazione locale, per cui il ricorso proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'Amministrazione locale che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Giudice unico dott.ssa Milena Falaschi