Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1587
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso per carenza di motivazioni e violazione di legge

    Le eccezioni di nullità dedotte dalla contribuente sono prive di pregio. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IMU, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. In siffatte fattispecie l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto. Da questa impostazione discende la legittimità della emissione del titolo impositivo in questione, che risulta anche adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito per occupazione dei terreni

    Per quanto attiene all'occupazione per pubblica utilità di talune aree, va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante. La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A. cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.

  • Rigettato
    Mancato espletamento procedura di adesione con adesione

    La Corte rigetta il ricorso, non specificando nel dettaglio questo punto ma ricomprendendolo nella soccombenza generale.

  • Rigettato
    Omessa presentazione della dichiarazione per l'esenzione

    Secondo il comma 2 dell'art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'imposta municipale propria, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Secondo l'art. 5 - bis dello stesso articolo, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione. Nel caso di specie la società contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art. 5-bis attestante il possesso dei requisiti per godere dell'esenzione dell'imposta, né può ritenersi che l'omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La Suprema Corte ha infatti affermato che tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione: si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.

  • Rigettato
    Mancata prova della comunicazione dello stato di fatiscenza

    L'art 13 comma 3 lett. b) d.lvo 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Nella specie, tuttavia, la contribuente non ha provato di avere formulato richiesta di fruire dell'agevolazione ovvero di avere comunicato al Comune lo stato di fatiscenza del fabbricato, sebbene ne fosse gravata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1587
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1587
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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