TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1261/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1261/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO PALUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.4.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei Controparte_1 coniugi, che venisse disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e che fosse posto a carico Persona_1
del resistente un contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 300,00.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, le decisioni di Persona_1
maggiore importanza che riguardano le fondamentali scelte di vita del minore e cioè tutte le questioni di straordinaria amministrazione come l'istruzione e la salute verranno prese di comune accordo tra i genitori, restando tutte le decisioni di ordinaria amministrazione di esclusiva competenza e responsabilità del genitore con le quale il bimbo si trova in quel momento;
2) collocamento del minore presso la casa della madre, sig.ra a Pescara in via Parte_1
Donatello n. 56;
3) il sig. eserciterà il proprio diritto di visita nelle seguenti modalità: Controparte_1
- il minore, starà con il padre 2 pomeriggi a settimana dalle 16,15 alle 20,15 il martedì e il giovedì; il fine settimana, a settimane alterne, trascorrerà le giornate del sabato e della domenica con il padre ma con rientro a casa della madre per il pernotto. Nel periodo della scuola dell'obbligo il padre potrà stare con il figlio, per le visite infrasettimanali sopra indicate, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20,15. Nei mesi estivi in cui il minore non frequenterà la scuola dell'obbligo, se il padre non avrà impegni di lavoro potrà stare con il figlio anche l'intera giornata infrasettimanale di propria competenza nonché il fine settimana, con il principio dell'alternanza.
- per quanto attiene al diritto di visita nel periodo feriale estivo il padre potrà tenere il minore per un periodo di circa 7 giorni continuativi nel mese di luglio, e 7 giorni continuativi nel mese di agosto
(sempre nel periodo in cui gli verranno assegnate le ferie) ma con rientro a casa per il pernotto fino a che il piccolo non si sentirà pronto a dormire con il padre. Persona_1
- Per quanto attiene le festività Natalizie e di Pasqua, viene stabilita la collocazione del minore presso ognuno dei genitori ad anni alterni in modo che il minore passerà un anno il Natale con il padre e il
pagina 2 di 5 Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario;
stessa cosa per quanto riguarda Pasqua e
Pasquetta.
- nel caso i genitori porteranno il minore fuori regione per vacanza e/o per qualunque altro motivo in modo occasionale e non permanente, i genitori avranno cura di aggiornarsi e avvisarsi reciprocamente rispetto agli spostamenti che dovranno compiere;
- entrambi i genitori dovranno concordare e approvare eventuali vacanze all'estero che si voglia fare insieme al minore;
4) il sig. verserà alla ricorrente, con decorrenza dal maggio 2024, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento per il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00
(rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del tribunale di Pescara.”.
Alla medesima udienza è stato ordinato all' sede di Pescara di esibire in giudizio, mediante CP_2 trasmissione a mezzo pec, l'estratto conto contributivo del resistente.
All'udienza dell'11.3.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
………………..
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto dal marzo 2023 da quando la sig.ra si è trasferita in altra abitazione con il minore Parte_1
e la madre, sig.ra , essendo diventata insostenibile la convivenza, senza che vi sia stata Parte_2
alcuna riappacificazione tra i medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il convenuto rimasto contumace.
Quanto alla domanda di affidamento del minore, devono essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del 17.12.2024, resi conformemente alle richieste della ricorrente e formulate nel corretto interesse del figlio minore. Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre e con obbligo per i genitori di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore importanza che riguardano le fondamentali scelte di vita del minore e cioè tutte le questioni di straordinaria amministrazione come l'istruzione e la salute, restando tutte le decisioni di ordinaria amministrazione di esclusiva competenza e responsabilità del genitore presso il quale il figlio minore si troverà in quel momento.
pagina 3 di 5 Anche il diritto di visita del dovrà essere esercitato così come disposto con i provvedimenti Per_1
provvisori ed urgenti del 17.12.2024.
Quanto al contributo al mantenimento in favore del figlio minore, sulla base dell'estratto conto previdenziale, prodotto in atti dall' sede di Pescara, che evidenzia negli anni dal 2019 al 2024 un CP_2 reddito lavorativo lordo annuo del convenuto tra € 15.000 e 29.000, deve ritenersi congrua la misura del contributo al mantenimento, pari ad € 300,00 mensili, posto in capo al convenuto con ordinanza del
17.12.2024.
Difatti, dalla documentazione in atti emerge la sussistenza di redditi idonei, o quantomeno della capacità del convenuto di produrli, tali da giustificare la determinazione del contributo in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Deve essere altresì accolta la domanda volta ad ottenere l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico per il figlio minore in quanto, sulla base di quanto disposto in merito alla regolamentazione del diritto di visita, il minore sarà in misura assolutamente prevalente con la madre.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il convenuto, essendo rimasto contumace, non si è opposto alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Ucraina il 2.10.2015 (matrimonio Per_1 Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano al n. 171, parte II,
Serie C, anno 2017);
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
4) Disciplina l'esercizio del diritto di visita del convenuto come disposto con provvedimenti provvisori ed urgenti del 17.12.2024 e riportati nella parte motiva;
5) Dispone che il sig. versi alla ricorrente, con decorrenza dal maggio 2024, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
pagina 4 di 5 300,00 (rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) Attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
7) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1261/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO PALUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.4.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei Controparte_1 coniugi, che venisse disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e che fosse posto a carico Persona_1
del resistente un contributo al mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 300,00.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, le decisioni di Persona_1
maggiore importanza che riguardano le fondamentali scelte di vita del minore e cioè tutte le questioni di straordinaria amministrazione come l'istruzione e la salute verranno prese di comune accordo tra i genitori, restando tutte le decisioni di ordinaria amministrazione di esclusiva competenza e responsabilità del genitore con le quale il bimbo si trova in quel momento;
2) collocamento del minore presso la casa della madre, sig.ra a Pescara in via Parte_1
Donatello n. 56;
3) il sig. eserciterà il proprio diritto di visita nelle seguenti modalità: Controparte_1
- il minore, starà con il padre 2 pomeriggi a settimana dalle 16,15 alle 20,15 il martedì e il giovedì; il fine settimana, a settimane alterne, trascorrerà le giornate del sabato e della domenica con il padre ma con rientro a casa della madre per il pernotto. Nel periodo della scuola dell'obbligo il padre potrà stare con il figlio, per le visite infrasettimanali sopra indicate, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20,15. Nei mesi estivi in cui il minore non frequenterà la scuola dell'obbligo, se il padre non avrà impegni di lavoro potrà stare con il figlio anche l'intera giornata infrasettimanale di propria competenza nonché il fine settimana, con il principio dell'alternanza.
- per quanto attiene al diritto di visita nel periodo feriale estivo il padre potrà tenere il minore per un periodo di circa 7 giorni continuativi nel mese di luglio, e 7 giorni continuativi nel mese di agosto
(sempre nel periodo in cui gli verranno assegnate le ferie) ma con rientro a casa per il pernotto fino a che il piccolo non si sentirà pronto a dormire con il padre. Persona_1
- Per quanto attiene le festività Natalizie e di Pasqua, viene stabilita la collocazione del minore presso ognuno dei genitori ad anni alterni in modo che il minore passerà un anno il Natale con il padre e il
pagina 2 di 5 Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario;
stessa cosa per quanto riguarda Pasqua e
Pasquetta.
- nel caso i genitori porteranno il minore fuori regione per vacanza e/o per qualunque altro motivo in modo occasionale e non permanente, i genitori avranno cura di aggiornarsi e avvisarsi reciprocamente rispetto agli spostamenti che dovranno compiere;
- entrambi i genitori dovranno concordare e approvare eventuali vacanze all'estero che si voglia fare insieme al minore;
4) il sig. verserà alla ricorrente, con decorrenza dal maggio 2024, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento per il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00
(rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del tribunale di Pescara.”.
Alla medesima udienza è stato ordinato all' sede di Pescara di esibire in giudizio, mediante CP_2 trasmissione a mezzo pec, l'estratto conto contributivo del resistente.
All'udienza dell'11.3.2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
………………..
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto dal marzo 2023 da quando la sig.ra si è trasferita in altra abitazione con il minore Parte_1
e la madre, sig.ra , essendo diventata insostenibile la convivenza, senza che vi sia stata Parte_2
alcuna riappacificazione tra i medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il convenuto rimasto contumace.
Quanto alla domanda di affidamento del minore, devono essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del 17.12.2024, resi conformemente alle richieste della ricorrente e formulate nel corretto interesse del figlio minore. Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre e con obbligo per i genitori di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore importanza che riguardano le fondamentali scelte di vita del minore e cioè tutte le questioni di straordinaria amministrazione come l'istruzione e la salute, restando tutte le decisioni di ordinaria amministrazione di esclusiva competenza e responsabilità del genitore presso il quale il figlio minore si troverà in quel momento.
pagina 3 di 5 Anche il diritto di visita del dovrà essere esercitato così come disposto con i provvedimenti Per_1
provvisori ed urgenti del 17.12.2024.
Quanto al contributo al mantenimento in favore del figlio minore, sulla base dell'estratto conto previdenziale, prodotto in atti dall' sede di Pescara, che evidenzia negli anni dal 2019 al 2024 un CP_2 reddito lavorativo lordo annuo del convenuto tra € 15.000 e 29.000, deve ritenersi congrua la misura del contributo al mantenimento, pari ad € 300,00 mensili, posto in capo al convenuto con ordinanza del
17.12.2024.
Difatti, dalla documentazione in atti emerge la sussistenza di redditi idonei, o quantomeno della capacità del convenuto di produrli, tali da giustificare la determinazione del contributo in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Deve essere altresì accolta la domanda volta ad ottenere l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico per il figlio minore in quanto, sulla base di quanto disposto in merito alla regolamentazione del diritto di visita, il minore sarà in misura assolutamente prevalente con la madre.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il convenuto, essendo rimasto contumace, non si è opposto alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Ucraina il 2.10.2015 (matrimonio Per_1 Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano al n. 171, parte II,
Serie C, anno 2017);
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
4) Disciplina l'esercizio del diritto di visita del convenuto come disposto con provvedimenti provvisori ed urgenti del 17.12.2024 e riportati nella parte motiva;
5) Dispone che il sig. versi alla ricorrente, con decorrenza dal maggio 2024, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
pagina 4 di 5 300,00 (rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) Attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
7) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5