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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/08/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Simona Parte_1 C.F._1
RAGGHIANTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Margherita GIUSTI CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Filiazione naturale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “il padre terrà con sé il figlio due fine settimane al mese, da individuarsi in corrispondenza dei giorni liberi, sulla base della turnazione del suo lavoro, secondo il seguente schema:
-un fine settimana dal venerdì pomeriggio, quando la madre lo porterà a Lucca entro le 19.15, al sabato sera quando il padre lo riporterà a Cecina entro le 19.00/20.00;
1 -un finesettimana, quando il padre lo andrà a prendere a Cecina, il venerdì all'uscita da scuola,
e la madre lo andrà a riprendere a Lucca verso le ore 18.00/19.00 la domenica.
Tendenzialmente una volta al mese, nel periodo scolastico, il minore trascorrerà una giornata con gli amici di Lucca.
La madre comunicherà il giorno al padre, con un preavviso di almeno 4 giorni, onde consentirgli di partecipare, ove possibile, o comunque di incontrare il figlio.
Per il periodo estivo, le parti concordano la seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio: una settimana a giugno, una settimana a luglio e dieci giorni tra agosto e settembre;
la madre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive.
Nel periodo successivo alla settimana in cui starà con il padre nel mese di giugno e Per_1 fino al rientro a scuola, al di fuori delle settimane esclusive con ciascun genitore, il minore starà
5 giorni con il padre e 5 giorni con la madre;
si precisa che i giorni verranno contati senza computare il primo giorno in cui avviene il trasferimento da un genitore all'altro, ma contando
l'ultimo giorno;
i trasporti saranno a carico di ciascun genitore alternativamente.
I genitori avranno cura di comunicare reciprocamente i periodi di ferie con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze di Natale, trascorrerà con un genitore la settimana che va dal 25 Per_1 dicembre alle 12.00 al 31 dicembre alle ore 16.00.
Con l'altro genitore passerà la settimana che va dal 31 di dicembre alle ore 12.00 al 7 Per_1 di gennaio alle 16.00.
Le settimane saranno alternate di anno in anno fra i genitori.
Si precisa che alle ore 12.00 del giorno di Natale il minore dovrà essere già a casa del genitore con cui trascorrerà la relativa settimana;
così pure per il 31 dicembre.
I trasporti saranno a carico dei genitori secondo il criterio dell'alternanza.
I giorni di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con l'uno o
l'altro genitore.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno. trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
Nell'anno 2025 starà con il padre e nel 2026 con la madre e così a seguire.
In ogni caso sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
2 Ciascun genitore potrà parlare telefonicamente con il figlio, almeno una volta al giorno
(tendenzialmente tra le 19.00 e le 20.00), nei periodi di permanenza con l'altro genitore che gli garantirà la dovuta riservatezza senza interferire nella chiamata, anche qualora il minore sia affidato a terzi.
Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento del figlio minore nella misura di 280 euro, con rivalutazione ISTAT, entro il giorno 16 di ogni mese.
Le spese straordinarie, determinate come da Protocollo in vigore presso quest'ufficio, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Le parti precisano che, per le spese mediche superiori ad euro 150, il padre provvederà al rimborso non appena la spesa verrà effettuata e a lui comunicata e documentata o, per le spese mediche programmate in successione e di uguale importo, i genitori provvederanno al relativo pagamento alternativamente. continuerà a frequentare il percorso all'UFSMIA. Per_1
I genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.7.2023, ha adito il Tribunale domandando Parte_1
l'affido super esclusivo del minore nato il [...] dalla relazione con Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della CP_1 casa coniugale, condotta in locazione, nonché la regolamentazione del regime di frequentazione e mantenimento del figlio come da ricorso. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- aveva avuto una relazione con in breve tempo tramutatasi in una convivenza, CP_1 dal 2014 al 2019, a Tenerife;
- nel 2019, separatamente, la coppia aveva fatto rientro in Italia e, nel 2023, la convivenza si era interrotta, in quanto il si era trasferito presso l'abitazione CP_1 della nuova compagna;
- la relazione tra i due era sempre stata molto altalenante;
- la nascita del figlio non aveva appianato le difficoltà e anzi il resistente aveva tenuto dei comportamenti aggressivi nei confronti della compagna ed era stato finanche destinatario di un ammonimento del
Questore; - in alcune occasioni, ella aveva finanche dovuto ricorrere alle cure del Pronto
Soccorso o richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; - quando la coppia si trovava a
Tenerife il aveva anche confessato alla compagna di fare uso di sostanze stupefacenti, CP_1 chiedendo il suo aiuto.
3 Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione scolastica necessaria per consentire al figlio minore lo svolgimento di tutte le attività scolastiche previste dall'istituto dove i genitori, mesi addietro, avevano concordemente iscritto il minore.
Adottati i provvedimenti indifferibili e urgenti nell'interesse del minore, è stata fissata l'udienza del 27.9.2023 per la conferma, modifica o revoca. Sentite le parti e preso atto che il resistente, pure a fronte delle riserve manifestate, non si è opposto a che il minore frequentasse la scuola a suo tempo prescelta dalle parti, sono stati confermai i provvedimenti assunti inaudita altera parte, avendo il provveduto, nelle more dell'udienza, alla materiale sottoscrizione dei soli CP_1 moduli per la delega al ritiro del minore e non dell'ulteriore documentazione richiesta dall'istituto scolastico, non potendosi pertanto provvedere alla richiesta revoca dell'autorizzazione.
Con comparsa depositata in data 25.10.2023, si è costituito in giudizio il quale CP_1 ha contestato le allegazioni contenute nel ricorso, negando di aver mai usato violenza nei confronti della ricorrente e fornendo una diversa ricostruzione degli episodi da questa riferiti, sulla base della documentazione disponibile. Ha inoltre dedotto che era stata invece la Pt_1
a porre in essere atti di violenza, anche alla presenza del minore o di testimoni terzi, nonché a rivolgersi al compagno con urla o minacce;
i procedimenti penali (per maltrattamenti, furto e violazione di domicilio) originati dalle denunce della rano stati tutti archiviati;
prima Pt_1 della gravidanza della ricorrente, entrambi facevano saltuario uso di sostanze stupefacenti. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, ed in particolare,
l'affidamento condiviso del figlio minore, l'adozione di un regime di frequentazione paritario e il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Sentite alle parti all'udienza del 27.11.2023 e fissata una successiva udienza, celebrata con modalità di trattazione scritta, al fine di consentire il contraddittorio sull'ulteriore documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, richiesta a norma dell'art. 473 bis.42 c.p.c., con ordinanza del 20.12.2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti (che hanno previsto l'affidamento condiviso del minore e tempi di frequentazione paritari) ed è stata disposta
CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e il miglior regime di frequentazione e affidamento del minore.
4 Con istanza depositata il 18.7.2024, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, inaudita altera parte, a provvedere all'iscrizione del figlio minore presso altro istituto scolastico, sito nel
Comune in cui ella avrebbe dovuto trasferirsi per ragioni lavorative, in altra provincia.
Fissata udienza per la comparizione delle parti a norma dell'art. 473.bis38 c.p.c., per la risoluzione del conflitto inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale, è stata poi disposta un'integrazione di CTU, all'esito della quale la madre è stata autorizzata a provvedere all'iscrizione del minore nell'istituto scolastico indicato e, contestualmente, sono stati modificati i provvedimenti temporanei e urgenti, conformemente a quanto suggerito dal CTU, con previsione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la previsione di percorsi specialisti di sostengo alla genitorialità e a supporto del minore e con invito alle parti a sottoporsi ad esame del capello e/o percorso al Ser.D al fine di verificare l'uso di sostanze stupefacenti.
All'udienza del 23.5.2025, le parti hanno raggiunto un accordo parzialmente modificativo della documentazione vigente, recepito in via temporanea e urgente, e il procedimento è stato rinviato per acquisire la relazione sul percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre e gli esiti dell'esame del capello da parte di questi.
Nella successiva data del 29.7.2025 le parti hanno previsto ulteriori modifiche al regime di frequentazione e mantenimento vigente e la causa è stata rimessa in decisione, previa rinuncia ai termini per il deposito di memorie.
***
Occorre preliminarmente evidenziare che, dalla relazione di CTU, è emerso che il minore ha subito un trauma per avere assistito ad una grave lite intra-familiare, da lui stesso spontaneamente riferita e presenta elementi e comportamenti tipici delle situazioni post-traumatiche; ha inoltre mostrato sofferenza per la separazione tra i genitori, vissuta in termini di abbandono.
I genitori, allo stato, non presentano deficit nelle funzioni genitoriali, ma tenuto conto dei vissuti riferiti dal minore, hanno evidenziato delle carenze prima della separazione e nella fase iniziale di essa;
persiste inoltre un elevato conflitto tra gli stessi e una disfunzionalità comunicativa.
A fronte delle riscontrate criticità, il CTU ha suggerito un percorso di psicoterapia individuale per il minore e un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità da parte dei genitori che preveda un intervento per genitori maltrattanti, presso associazioni specificamente formate, avendo avuto entrambi un comportamento pregiudizievole nei confronti del minore, in epoca antecedente alle operazioni peritali.
5 Tenuto conto di quanto riferito dalle parti circa l'uso di sostanze stupefacenti, il CTU ha ritenuto opportuno un esame del capello o, essendosi il padre rasato, un percorso al Ser.D.
Ha pertanto concluso ritenendo percorribile l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori in presenza di tre condizioni, ovverosia:
"Se vi sarà un accordo dei genitori per effettuare una psicoterapia in favore del minore;
Se entrambi i genitori effettueranno un percorso di sostegno alla genitorialità per genitori abusanti, presso Professionisti a ciò formati;
Se entrambi i genitori effettueranno un regolare controllo in relazione all'uso di sostanze".
In caso contrario, il CTU ha suggerito l'affidamento del minore a quello dei genitori che si fosse adeguato alle suddette prescrizioni e, in difetto, ai Servizi Sociali.
Avuto riguardo ai cambiamenti intervenuti in corso di CTU, relativi alla posizione lavorativa della madre (comportante il trasferimento da Lucca a Cecina), il CTU ha suggerito il collocamento prevalente del minore presso la madre, in considerazione della presenza, presso di questa, delle figure dei nonni, importanti punti di riferimento estranee agli eventi traumatici vissuti dal bambino.
Il calendario delle visite con il padre, suggerito dal CTU, ha dunque tenuto conto di tali presupposti.
Affidamento del minore
Ebbene, alla stregua dell'attività istruttoria svolta, preliminarmente deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore, già disposto in via temporanea e urgente.
Com'è noto, alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c.,
l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
6 Nel caso in esame, la CTU ha sottolineato come, pure a fronte di una inadeguatezza dei genitori nelle fasi antecedenti la separazione e nei suoi momenti iniziali (resa evidente dalle dichiarazioni del minore, che ha riferito episodi di liti avvenute in sua presenza tra i genitori, che lo avrebbero ignorato), gli stessi non presentano ad oggi carenze nelle funzioni genitoriali.
Tuttavia, i comportamenti serbati alla presenza del minore, per lui pregiudizievoli, rendono opportuni dei percorsi di supporto alla cui adesione è stata ancorata la percorribilità dell'affidamento condiviso.
Entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili ad iniziare i percorsi di sostegno alla genitorialità indicati dal CTU. In particolare, il padre risulta aver iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità, presentandosi puntualmente ai colloqui programmati e con atteggiamento collaborativo e disponibile alla prosecuzione del percorso.
Quanto alla dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che il supporto alla Pt_1 genitorialità non era ancora iniziato non disponendo il Consultorio di Cecina di un servizio di supporto alla genitorialità maltrattante, dovendosi effettuare una valutazione di equipe per valutare come rispondere a tale esigenza. All'udienza del 29 luglio 2025, la ricorrente ha dato atto di avere iniziato, in data 25 luglio, il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, il minore ha iniziato il supporto psicologico, essendo stato raccolto, da Persona_2 parte dell'UFSMIA, il consenso di entrambi i genitori.
Infine, entrambi i genitori hanno depositato in atti gli esiti del test del capello, risultati negativi all'uso di sostanze (il , dapprima, si era presentato al , secondo le indicazioni del CP_1 Pt_2
CTU, stante la rasatura dei capelli, per poi eseguire l'esame suddetto).
La riscontrata adeguatezza, allo stato attuale, dei genitori e la disponibilità a seguire le indicazioni suggerite al fine di arginare le persistenti criticità, connesse con la forte conflittualità, rende opportuna la conferma del regime di affidamento condiviso, coerente con quanto suggerito dalla CTU e con gli esiti degli accertamenti peritali, alle condizioni ivi contenute, cui entrambi i genitori hanno aderito (all'udienza del 29.7.2025, l'accordo raggiunto dalle parti ha infatti espressamente previsto la prosecuzione, da parte di del percorso presso l'UFSMIA, e Per_1 da parte dei genitori del percorso di sostegno alla genitorialità).
Sul collocamento del minore
7 Quanto al collocamento del minore, deve evidenziarsi che a fronte delle esigenze lavorative della madre, implicanti il trasferimento nel Comune di Cecina, e tenuto conto della disponibilità dei nonni materni a trasferirsi e fornire un supporto nell'accudimento del minore, la CTU ha valutato in termini positivi lo spostamento del minore. All'esito degli specifici chiarimenti richiesti circa l'eventuale sussistenza di un pregiudizio in capo al minore che potesse derivare dal cambiamento di città e scuola e la percorribilità della prosecuzione del ciclo scolastico a Lucca, con collocamento prevalente presso il padre, la CTU ha viceversa confermato, nel caso di specie,
l'opportunità del trasferimento. Ha infatti osservato che il profilo psicologico del minore evidenzia elementi post-traumatici, tali da compromettere il suo sereno sviluppo psico-fisico, e che la permanenza nella ex casa familiare fa rivivere allo stesso il trauma conseguente all'avere assistito alle violente liti intra-familiari, non consentendogli di elaborarlo. Al fine del superamento del trauma, associato all'ambiente esterno, il distacco dall'abitazione ove le liti violente erano avvenute ed erano state vissute dal minore è stato pertanto valutato opportuno.
La soluzione prospettata è stata recepita in via temporanea e urgente con ordinanza del 9.9.2024 e il minore si è trasferito a Cecina, dove ha frequentato l'anno scolastico 2024/2025.
Tale soluzione, in punto di collocamento, merita di essere confermata, per le argomentazioni già espresse nella detta ordinanza, qui da intendersi integralmente richiamata.
Sulla frequentazione del minore con il genitore non collocatario
All'udienza del 23.5.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tale profilo, parzialmente modificativo della regolamentazione predisposta dal CTU, poi ulteriormente precisato/modificato all'udienza del 29.7.2025.
La soluzione concordata, che presuppone il collocamento del minore presso la madre e, rispetto al calendario proposto dal CTU, apporta delle modifiche che tengono conto dell'orario lavorativo del padre, strutturato su turni, al fine di rendere effettiva e piena la frequentazione nei giorni di sua spettanza, al contempo disciplinando gli orari e gli spostamenti, nonché i contatti telefonici, appare rispondente all'interesse del minore e, pertanto, può essere recepita.
Sul mantenimento del minore
Le parti hanno raggiunto un definitivo accordo circa i profili economici all'udienza del
29.7.2025, da recepire siccome congruo e conforme all'interesse del minore.
Sulle misure a sostegno dei genitori e del minore
8 Per tutte le ragioni su-esposte, deve essere disposta la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA, suggerita dal CTU e condivisa – come detto – da entrambi i genitori, che hanno raggiunto un accordo anche sotto tale profilo.
Inoltre, avuto riguardo alle criticità e disfunzionalità nel rapporto tra i genitori, ancora altamente conflittuale e foriero di potenziali pregiudizi per il minore, che in passato ha assistito a liti violente, gli stessi devono essere invitati ad intraprendere/proseguire il percorso di sostegno alla genitoriale (anche prevedente interventi per genitori maltrattanti), secondo le indicazioni del
CTU, cui le parti hanno aderito.
Da ultimo, avuto riguardo alle problematiche ancora esistenti e alle difficoltà nel comunicare, appare opportuno prevedere la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, già disposto con ordinanza del 9.9.2024, i quali relazioneranno al giudice tutelare ogni sei mesi.
Sulle spese di lite
L'esito della controversia (che ha visto le parti aderire, nella sostanza, alle indicazioni del CTU e raggiungere un complessivo accordo sui profili dei rapporti con i genitori e sul mantenimento del minore), da un lato, e le decisioni assunte nella soluzione dei conflitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale presentatisi in corso di causa (di cui si è detto in premessa), dall'altro, giustificano una parziale compensazione delle spese, nella misura dell'80%.
Di conseguenza, devono essere poste a carico del resistente le spese di lite nella residua misura del 20%, determinate come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di controversia dinnanzi al
Tribunale, di valore indeterminabile e complessità bassa, facendo applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU sono da porsi a carico delle parti nella misura del 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
-disciplina il regime di frequentazione e mantenimento del minore come da accordi tra le parti, sopra trascritti, qui da intendersi integralmente richiamati;
-dispone la prosecuzione da parte del minore del percorso attivato presso l'UFSMIA;
9 -invita entrambi i genitori ad intraprendere/proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità nei termini di cui in parte motiva, con presa in carico da parte dell'unità funzionale competente dell'Azienda USL di residenza;
-dispone il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Cecina e Borgo a
Mozzano, in collaborazione tra loro, per quanto di rispettiva competenza in ragione del luogo di residenza, rispettivamente, del minore e del padre, al fine di verificare l'attuazione degli interventi disposti dal Tribunale, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., per la durata di un anno, prorogabile.
- compensa le spese di lite nella misura dell'80%;
-condanna al pagamento in favore di dell'importo 760 euro CP_1 Parte_1 per spese di lite, oltre accessori se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 14.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Simona Parte_1 C.F._1
RAGGHIANTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Margherita GIUSTI CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Filiazione naturale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “il padre terrà con sé il figlio due fine settimane al mese, da individuarsi in corrispondenza dei giorni liberi, sulla base della turnazione del suo lavoro, secondo il seguente schema:
-un fine settimana dal venerdì pomeriggio, quando la madre lo porterà a Lucca entro le 19.15, al sabato sera quando il padre lo riporterà a Cecina entro le 19.00/20.00;
1 -un finesettimana, quando il padre lo andrà a prendere a Cecina, il venerdì all'uscita da scuola,
e la madre lo andrà a riprendere a Lucca verso le ore 18.00/19.00 la domenica.
Tendenzialmente una volta al mese, nel periodo scolastico, il minore trascorrerà una giornata con gli amici di Lucca.
La madre comunicherà il giorno al padre, con un preavviso di almeno 4 giorni, onde consentirgli di partecipare, ove possibile, o comunque di incontrare il figlio.
Per il periodo estivo, le parti concordano la seguente regolamentazione: il padre potrà tenere con sé il figlio: una settimana a giugno, una settimana a luglio e dieci giorni tra agosto e settembre;
la madre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive.
Nel periodo successivo alla settimana in cui starà con il padre nel mese di giugno e Per_1 fino al rientro a scuola, al di fuori delle settimane esclusive con ciascun genitore, il minore starà
5 giorni con il padre e 5 giorni con la madre;
si precisa che i giorni verranno contati senza computare il primo giorno in cui avviene il trasferimento da un genitore all'altro, ma contando
l'ultimo giorno;
i trasporti saranno a carico di ciascun genitore alternativamente.
I genitori avranno cura di comunicare reciprocamente i periodi di ferie con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze di Natale, trascorrerà con un genitore la settimana che va dal 25 Per_1 dicembre alle 12.00 al 31 dicembre alle ore 16.00.
Con l'altro genitore passerà la settimana che va dal 31 di dicembre alle ore 12.00 al 7 Per_1 di gennaio alle 16.00.
Le settimane saranno alternate di anno in anno fra i genitori.
Si precisa che alle ore 12.00 del giorno di Natale il minore dovrà essere già a casa del genitore con cui trascorrerà la relativa settimana;
così pure per il 31 dicembre.
I trasporti saranno a carico dei genitori secondo il criterio dell'alternanza.
I giorni di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con l'uno o
l'altro genitore.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno. trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
Nell'anno 2025 starà con il padre e nel 2026 con la madre e così a seguire.
In ogni caso sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
2 Ciascun genitore potrà parlare telefonicamente con il figlio, almeno una volta al giorno
(tendenzialmente tra le 19.00 e le 20.00), nei periodi di permanenza con l'altro genitore che gli garantirà la dovuta riservatezza senza interferire nella chiamata, anche qualora il minore sia affidato a terzi.
Il padre verserà un contributo mensile al mantenimento del figlio minore nella misura di 280 euro, con rivalutazione ISTAT, entro il giorno 16 di ogni mese.
Le spese straordinarie, determinate come da Protocollo in vigore presso quest'ufficio, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Le parti precisano che, per le spese mediche superiori ad euro 150, il padre provvederà al rimborso non appena la spesa verrà effettuata e a lui comunicata e documentata o, per le spese mediche programmate in successione e di uguale importo, i genitori provvederanno al relativo pagamento alternativamente. continuerà a frequentare il percorso all'UFSMIA. Per_1
I genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.7.2023, ha adito il Tribunale domandando Parte_1
l'affido super esclusivo del minore nato il [...] dalla relazione con Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della CP_1 casa coniugale, condotta in locazione, nonché la regolamentazione del regime di frequentazione e mantenimento del figlio come da ricorso. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- aveva avuto una relazione con in breve tempo tramutatasi in una convivenza, CP_1 dal 2014 al 2019, a Tenerife;
- nel 2019, separatamente, la coppia aveva fatto rientro in Italia e, nel 2023, la convivenza si era interrotta, in quanto il si era trasferito presso l'abitazione CP_1 della nuova compagna;
- la relazione tra i due era sempre stata molto altalenante;
- la nascita del figlio non aveva appianato le difficoltà e anzi il resistente aveva tenuto dei comportamenti aggressivi nei confronti della compagna ed era stato finanche destinatario di un ammonimento del
Questore; - in alcune occasioni, ella aveva finanche dovuto ricorrere alle cure del Pronto
Soccorso o richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; - quando la coppia si trovava a
Tenerife il aveva anche confessato alla compagna di fare uso di sostanze stupefacenti, CP_1 chiedendo il suo aiuto.
3 Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione scolastica necessaria per consentire al figlio minore lo svolgimento di tutte le attività scolastiche previste dall'istituto dove i genitori, mesi addietro, avevano concordemente iscritto il minore.
Adottati i provvedimenti indifferibili e urgenti nell'interesse del minore, è stata fissata l'udienza del 27.9.2023 per la conferma, modifica o revoca. Sentite le parti e preso atto che il resistente, pure a fronte delle riserve manifestate, non si è opposto a che il minore frequentasse la scuola a suo tempo prescelta dalle parti, sono stati confermai i provvedimenti assunti inaudita altera parte, avendo il provveduto, nelle more dell'udienza, alla materiale sottoscrizione dei soli CP_1 moduli per la delega al ritiro del minore e non dell'ulteriore documentazione richiesta dall'istituto scolastico, non potendosi pertanto provvedere alla richiesta revoca dell'autorizzazione.
Con comparsa depositata in data 25.10.2023, si è costituito in giudizio il quale CP_1 ha contestato le allegazioni contenute nel ricorso, negando di aver mai usato violenza nei confronti della ricorrente e fornendo una diversa ricostruzione degli episodi da questa riferiti, sulla base della documentazione disponibile. Ha inoltre dedotto che era stata invece la Pt_1
a porre in essere atti di violenza, anche alla presenza del minore o di testimoni terzi, nonché a rivolgersi al compagno con urla o minacce;
i procedimenti penali (per maltrattamenti, furto e violazione di domicilio) originati dalle denunce della rano stati tutti archiviati;
prima Pt_1 della gravidanza della ricorrente, entrambi facevano saltuario uso di sostanze stupefacenti. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, ed in particolare,
l'affidamento condiviso del figlio minore, l'adozione di un regime di frequentazione paritario e il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore.
Sentite alle parti all'udienza del 27.11.2023 e fissata una successiva udienza, celebrata con modalità di trattazione scritta, al fine di consentire il contraddittorio sull'ulteriore documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica, richiesta a norma dell'art. 473 bis.42 c.p.c., con ordinanza del 20.12.2023 sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti (che hanno previsto l'affidamento condiviso del minore e tempi di frequentazione paritari) ed è stata disposta
CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e il miglior regime di frequentazione e affidamento del minore.
4 Con istanza depositata il 18.7.2024, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, inaudita altera parte, a provvedere all'iscrizione del figlio minore presso altro istituto scolastico, sito nel
Comune in cui ella avrebbe dovuto trasferirsi per ragioni lavorative, in altra provincia.
Fissata udienza per la comparizione delle parti a norma dell'art. 473.bis38 c.p.c., per la risoluzione del conflitto inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale, è stata poi disposta un'integrazione di CTU, all'esito della quale la madre è stata autorizzata a provvedere all'iscrizione del minore nell'istituto scolastico indicato e, contestualmente, sono stati modificati i provvedimenti temporanei e urgenti, conformemente a quanto suggerito dal CTU, con previsione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la previsione di percorsi specialisti di sostengo alla genitorialità e a supporto del minore e con invito alle parti a sottoporsi ad esame del capello e/o percorso al Ser.D al fine di verificare l'uso di sostanze stupefacenti.
All'udienza del 23.5.2025, le parti hanno raggiunto un accordo parzialmente modificativo della documentazione vigente, recepito in via temporanea e urgente, e il procedimento è stato rinviato per acquisire la relazione sul percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dal padre e gli esiti dell'esame del capello da parte di questi.
Nella successiva data del 29.7.2025 le parti hanno previsto ulteriori modifiche al regime di frequentazione e mantenimento vigente e la causa è stata rimessa in decisione, previa rinuncia ai termini per il deposito di memorie.
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Occorre preliminarmente evidenziare che, dalla relazione di CTU, è emerso che il minore ha subito un trauma per avere assistito ad una grave lite intra-familiare, da lui stesso spontaneamente riferita e presenta elementi e comportamenti tipici delle situazioni post-traumatiche; ha inoltre mostrato sofferenza per la separazione tra i genitori, vissuta in termini di abbandono.
I genitori, allo stato, non presentano deficit nelle funzioni genitoriali, ma tenuto conto dei vissuti riferiti dal minore, hanno evidenziato delle carenze prima della separazione e nella fase iniziale di essa;
persiste inoltre un elevato conflitto tra gli stessi e una disfunzionalità comunicativa.
A fronte delle riscontrate criticità, il CTU ha suggerito un percorso di psicoterapia individuale per il minore e un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità da parte dei genitori che preveda un intervento per genitori maltrattanti, presso associazioni specificamente formate, avendo avuto entrambi un comportamento pregiudizievole nei confronti del minore, in epoca antecedente alle operazioni peritali.
5 Tenuto conto di quanto riferito dalle parti circa l'uso di sostanze stupefacenti, il CTU ha ritenuto opportuno un esame del capello o, essendosi il padre rasato, un percorso al Ser.D.
Ha pertanto concluso ritenendo percorribile l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori in presenza di tre condizioni, ovverosia:
"Se vi sarà un accordo dei genitori per effettuare una psicoterapia in favore del minore;
Se entrambi i genitori effettueranno un percorso di sostegno alla genitorialità per genitori abusanti, presso Professionisti a ciò formati;
Se entrambi i genitori effettueranno un regolare controllo in relazione all'uso di sostanze".
In caso contrario, il CTU ha suggerito l'affidamento del minore a quello dei genitori che si fosse adeguato alle suddette prescrizioni e, in difetto, ai Servizi Sociali.
Avuto riguardo ai cambiamenti intervenuti in corso di CTU, relativi alla posizione lavorativa della madre (comportante il trasferimento da Lucca a Cecina), il CTU ha suggerito il collocamento prevalente del minore presso la madre, in considerazione della presenza, presso di questa, delle figure dei nonni, importanti punti di riferimento estranee agli eventi traumatici vissuti dal bambino.
Il calendario delle visite con il padre, suggerito dal CTU, ha dunque tenuto conto di tali presupposti.
Affidamento del minore
Ebbene, alla stregua dell'attività istruttoria svolta, preliminarmente deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore, già disposto in via temporanea e urgente.
Com'è noto, alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c.,
l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
6 Nel caso in esame, la CTU ha sottolineato come, pure a fronte di una inadeguatezza dei genitori nelle fasi antecedenti la separazione e nei suoi momenti iniziali (resa evidente dalle dichiarazioni del minore, che ha riferito episodi di liti avvenute in sua presenza tra i genitori, che lo avrebbero ignorato), gli stessi non presentano ad oggi carenze nelle funzioni genitoriali.
Tuttavia, i comportamenti serbati alla presenza del minore, per lui pregiudizievoli, rendono opportuni dei percorsi di supporto alla cui adesione è stata ancorata la percorribilità dell'affidamento condiviso.
Entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili ad iniziare i percorsi di sostegno alla genitorialità indicati dal CTU. In particolare, il padre risulta aver iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità, presentandosi puntualmente ai colloqui programmati e con atteggiamento collaborativo e disponibile alla prosecuzione del percorso.
Quanto alla dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che il supporto alla Pt_1 genitorialità non era ancora iniziato non disponendo il Consultorio di Cecina di un servizio di supporto alla genitorialità maltrattante, dovendosi effettuare una valutazione di equipe per valutare come rispondere a tale esigenza. All'udienza del 29 luglio 2025, la ricorrente ha dato atto di avere iniziato, in data 25 luglio, il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità.
Inoltre, il minore ha iniziato il supporto psicologico, essendo stato raccolto, da Persona_2 parte dell'UFSMIA, il consenso di entrambi i genitori.
Infine, entrambi i genitori hanno depositato in atti gli esiti del test del capello, risultati negativi all'uso di sostanze (il , dapprima, si era presentato al , secondo le indicazioni del CP_1 Pt_2
CTU, stante la rasatura dei capelli, per poi eseguire l'esame suddetto).
La riscontrata adeguatezza, allo stato attuale, dei genitori e la disponibilità a seguire le indicazioni suggerite al fine di arginare le persistenti criticità, connesse con la forte conflittualità, rende opportuna la conferma del regime di affidamento condiviso, coerente con quanto suggerito dalla CTU e con gli esiti degli accertamenti peritali, alle condizioni ivi contenute, cui entrambi i genitori hanno aderito (all'udienza del 29.7.2025, l'accordo raggiunto dalle parti ha infatti espressamente previsto la prosecuzione, da parte di del percorso presso l'UFSMIA, e Per_1 da parte dei genitori del percorso di sostegno alla genitorialità).
Sul collocamento del minore
7 Quanto al collocamento del minore, deve evidenziarsi che a fronte delle esigenze lavorative della madre, implicanti il trasferimento nel Comune di Cecina, e tenuto conto della disponibilità dei nonni materni a trasferirsi e fornire un supporto nell'accudimento del minore, la CTU ha valutato in termini positivi lo spostamento del minore. All'esito degli specifici chiarimenti richiesti circa l'eventuale sussistenza di un pregiudizio in capo al minore che potesse derivare dal cambiamento di città e scuola e la percorribilità della prosecuzione del ciclo scolastico a Lucca, con collocamento prevalente presso il padre, la CTU ha viceversa confermato, nel caso di specie,
l'opportunità del trasferimento. Ha infatti osservato che il profilo psicologico del minore evidenzia elementi post-traumatici, tali da compromettere il suo sereno sviluppo psico-fisico, e che la permanenza nella ex casa familiare fa rivivere allo stesso il trauma conseguente all'avere assistito alle violente liti intra-familiari, non consentendogli di elaborarlo. Al fine del superamento del trauma, associato all'ambiente esterno, il distacco dall'abitazione ove le liti violente erano avvenute ed erano state vissute dal minore è stato pertanto valutato opportuno.
La soluzione prospettata è stata recepita in via temporanea e urgente con ordinanza del 9.9.2024 e il minore si è trasferito a Cecina, dove ha frequentato l'anno scolastico 2024/2025.
Tale soluzione, in punto di collocamento, merita di essere confermata, per le argomentazioni già espresse nella detta ordinanza, qui da intendersi integralmente richiamata.
Sulla frequentazione del minore con il genitore non collocatario
All'udienza del 23.5.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tale profilo, parzialmente modificativo della regolamentazione predisposta dal CTU, poi ulteriormente precisato/modificato all'udienza del 29.7.2025.
La soluzione concordata, che presuppone il collocamento del minore presso la madre e, rispetto al calendario proposto dal CTU, apporta delle modifiche che tengono conto dell'orario lavorativo del padre, strutturato su turni, al fine di rendere effettiva e piena la frequentazione nei giorni di sua spettanza, al contempo disciplinando gli orari e gli spostamenti, nonché i contatti telefonici, appare rispondente all'interesse del minore e, pertanto, può essere recepita.
Sul mantenimento del minore
Le parti hanno raggiunto un definitivo accordo circa i profili economici all'udienza del
29.7.2025, da recepire siccome congruo e conforme all'interesse del minore.
Sulle misure a sostegno dei genitori e del minore
8 Per tutte le ragioni su-esposte, deve essere disposta la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA, suggerita dal CTU e condivisa – come detto – da entrambi i genitori, che hanno raggiunto un accordo anche sotto tale profilo.
Inoltre, avuto riguardo alle criticità e disfunzionalità nel rapporto tra i genitori, ancora altamente conflittuale e foriero di potenziali pregiudizi per il minore, che in passato ha assistito a liti violente, gli stessi devono essere invitati ad intraprendere/proseguire il percorso di sostegno alla genitoriale (anche prevedente interventi per genitori maltrattanti), secondo le indicazioni del
CTU, cui le parti hanno aderito.
Da ultimo, avuto riguardo alle problematiche ancora esistenti e alle difficoltà nel comunicare, appare opportuno prevedere la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, già disposto con ordinanza del 9.9.2024, i quali relazioneranno al giudice tutelare ogni sei mesi.
Sulle spese di lite
L'esito della controversia (che ha visto le parti aderire, nella sostanza, alle indicazioni del CTU e raggiungere un complessivo accordo sui profili dei rapporti con i genitori e sul mantenimento del minore), da un lato, e le decisioni assunte nella soluzione dei conflitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale presentatisi in corso di causa (di cui si è detto in premessa), dall'altro, giustificano una parziale compensazione delle spese, nella misura dell'80%.
Di conseguenza, devono essere poste a carico del resistente le spese di lite nella residua misura del 20%, determinate come in dispositivo, tenuto conto che trattasi di controversia dinnanzi al
Tribunale, di valore indeterminabile e complessità bassa, facendo applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU sono da porsi a carico delle parti nella misura del 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
-disciplina il regime di frequentazione e mantenimento del minore come da accordi tra le parti, sopra trascritti, qui da intendersi integralmente richiamati;
-dispone la prosecuzione da parte del minore del percorso attivato presso l'UFSMIA;
9 -invita entrambi i genitori ad intraprendere/proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità nei termini di cui in parte motiva, con presa in carico da parte dell'unità funzionale competente dell'Azienda USL di residenza;
-dispone il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Cecina e Borgo a
Mozzano, in collaborazione tra loro, per quanto di rispettiva competenza in ragione del luogo di residenza, rispettivamente, del minore e del padre, al fine di verificare l'attuazione degli interventi disposti dal Tribunale, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., per la durata di un anno, prorogabile.
- compensa le spese di lite nella misura dell'80%;
-condanna al pagamento in favore di dell'importo 760 euro CP_1 Parte_1 per spese di lite, oltre accessori se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 14.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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