TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gloria Valentini ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Nicola Giuliano, Andrea Merler e Nicola Tomasi resistente
rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data
23 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a GO TT (TN) in data 6 maggio 2006, CP_1
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GO TT, Parte I, N. 2,
Anno 2006, e che dall'unione sono nati a Trento i figli (il 26 aprile 2007, Per_1 maggiorenne, studente) e (in data 2 giugno 2012, minorenne, studentessa) – ha chiesto Per_2 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, un contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. complessivamente pari ad € CP_1
900,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, la percezione da parte della sig.ra di tutti gli assegni familiari, un protocollo di visite padre-figli come da Parte_1 calendario in atti.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che la controparte ha intrattenuto una relazione extraconiugale che ha allontanato sempre di più i coniugi ed ha generato una frattura nel rapporto di coppia, non sanabile neanche con i percorsi terapeutici proposti dalla sig.ra la quale, dunque, ha chiesto al marito di lasciare la casa coniugale nel Parte_1 maggio 2023, ricevendo un netto rifiuto.
La parte ricorrente ha rappresentato che, durante la vita matrimoniale, il sig. si è CP_1 sempre dedicato alla crescita della propria attività imprenditoriale e alle proprie passioni sportive, mentre ella si è occupata dell'accudimento dei figli ( è affetto da d.s.a., in Per_1 particolare disturbi misti delle abilità scolastiche quali dislessia, disortografia e discalculia emotiva, nonché difficoltà grafo-motorie e dell'attenzione), ridimensionando il proprio orario di lavoro per poter essere maggiormente presente nelle loro vite.
La sig.ra ha allegato di lavorare presso la società Iprona Trento s.r.l. come Parte_1 responsabile del laboratorio di microbiologia con stipendio mensile di € 1.800,00, mentre il sig. è legale rappresentante della Carrozzeria Monza s.r.l. - proprietaria degli CP_1 immobili indicati in ricorso - e, oltre a disporre degli utili aziendali, percepisce uno stipendio mensile di almeno € 4.000,00, con cui ha contribuito al pagamento delle utenze domestiche ed al mutuo acceso sulla casa coniugale per lavori di ristrutturazione.
La sig.ra ha dato atto che ciascuna parte è proprietaria di un'autovettura e che Parte_1 la casa coniugale, di proprietà del sig. , è sita a GO TT ed è contraddistinta CP_1
2 dalle p.m. 1 della p.ed. 284 in CC TT (gravata da mutuo ipotecario) e p.f. 1102/1 in CC
TT.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre ed assegnazione allo stesso della casa coniugale, un protocollo libero di visite madre-figli, il mantenimento diretto di e da parte di Per_1 Per_2 ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, una ripartizione delle ulteriori spese come da comparsa di costituzione, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, la ripartizione degli assegni familiari in egual misura tra i genitori, nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il sig. ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, rappresentando CP_1 che la coppia ha attraversato un periodo di crisi coniugale a seguito del quale egli ha proposto alla moglie di intraprendere un percorso terapeutico, rendendosi infine disponibile ad una separazione consensuale che, però, non si è concretizzata poiché la moglie ha interrotto le trattative in corso. Il resistente ha dato atto di essere stato un padre presente ed impegnato per la sua famiglia e che tra i coniugi vigeva una distribuzione interna dei compiti da svolgere ed un'equa ripartizione delle spese. Il sig. ha allegato che, detratti i costi che sostiene CP_1 ogni mese per i mutui ed i debiti contratti, dal proprio stipendio residuano € 1.245,28, pertanto non riuscirebbe a sostenere mensilmente € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli ed il canone di locazione di un altro appartamento in cui vivere, come da richieste avanzate dalla controparte.
Quanto ai beni mobili registrati, il resistente ha rappresentato di essere proprietario di un motoveicolo e che la moglie è formale intestataria di un camper, da lui acquistato per la quota di un terzo e ristrutturato.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more, è stato certificato anche a un disturbo specifico dell'apprendimento. Entrambe le parti hanno Per_2 insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza di data 15 marzo 2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3 Per_ 2. affida i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna la casa familiare p. ed 284 P.M. 1C.C. 418 TT in P.T. 1559 II alla sig.ra
; Parte_1
4. dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere e stare con i figli: A) a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
B) 1. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il papà starà con i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30
(cena compresa);
2. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il papà starà con i figli dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 euro a figlio (complessivi euro 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00”.
Con note scritte depositate in data 23 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi la separazione personale dei signori e CP_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 fermi gli obblighi di Legge compatibili con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trento l'annotazione della sentenza di separazione;
il signor , a seguito dei suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 474 bis 22 CP_1
c.p.c., si è trasferito a vivere in Altopiano della Vigolana – via Vicenza n. 89, appartamento posto al piano inferiore rispetto alla casa coniugale, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
2) assegnazione della casa familiare contraddistinta dalla p.ed. 284, pm 1, in CC TT in
PT sita in Altopiano della Vigolana – via Vicenza n. 89, alla signora C.F._3 [...]
Parte_1
In punto affidamento prole
4 Per_ Per_ 3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza;
Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni Per_ 4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per la figlia secondo il seguente protocollo:
a) a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando
Per_ il padre accompagnerà ;
Per_ b) Nelle settimane in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre, il papà starà con il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 (cena compresa); Nelle
Per_ settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il papà starà con dal
Per_ mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà
a scuola;
Per_ 5) il padre potrà tenere la figlia durante le vacanze natalizie ricomprendendovi alternativamente le giornate di Natale e Capodanno ovvero una settimana a Natale con la madre e una settimana a Capodanno con il padre. Durante le vacanze pasquali comprendendo alternativamente il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre.
Se vi fossero necessità di scambio i genitori provvederanno ad accordarsi nei periodi Per_ stabiliti. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non continuativi. Ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro genitore gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettuerà con la figlia;
Disposizioni patrimoniali Per_ 6) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e a Per_1 carico del padre in favore della madre pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, per complessivi €uro 600,00 (seicento/00), già in atto tra i coniugi, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal marzo
2026;
7) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, siano sostenute dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00); il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e
5 consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
8) le detrazioni per i figli a carico saranno in misura del 50% per ciascun coniuge, così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute;
9) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti per l'intero dalla signora (statali – regionali – provinciali), ivi compreso l'Assegno Parte_1
Unico, così come eventuali altri sussidi al nucleo;
10) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
11) spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 co. 8 della Legge n. 247/2012”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita della figlia minore , e di Per_2 mantenimento di entrambi i figli, corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, ed essendo le ulteriori pattuizioni di natura economica rimesse alla libera disponibilità delle parti, le quali hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in CP_1 data 23 settembre 2025, riportate per intero in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1324/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gloria Valentini ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Nicola Giuliano, Andrea Merler e Nicola Tomasi resistente
rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data
23 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a GO TT (TN) in data 6 maggio 2006, CP_1
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GO TT, Parte I, N. 2,
Anno 2006, e che dall'unione sono nati a Trento i figli (il 26 aprile 2007, Per_1 maggiorenne, studente) e (in data 2 giugno 2012, minorenne, studentessa) – ha chiesto Per_2 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, un contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. complessivamente pari ad € CP_1
900,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, la percezione da parte della sig.ra di tutti gli assegni familiari, un protocollo di visite padre-figli come da Parte_1 calendario in atti.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che la controparte ha intrattenuto una relazione extraconiugale che ha allontanato sempre di più i coniugi ed ha generato una frattura nel rapporto di coppia, non sanabile neanche con i percorsi terapeutici proposti dalla sig.ra la quale, dunque, ha chiesto al marito di lasciare la casa coniugale nel Parte_1 maggio 2023, ricevendo un netto rifiuto.
La parte ricorrente ha rappresentato che, durante la vita matrimoniale, il sig. si è CP_1 sempre dedicato alla crescita della propria attività imprenditoriale e alle proprie passioni sportive, mentre ella si è occupata dell'accudimento dei figli ( è affetto da d.s.a., in Per_1 particolare disturbi misti delle abilità scolastiche quali dislessia, disortografia e discalculia emotiva, nonché difficoltà grafo-motorie e dell'attenzione), ridimensionando il proprio orario di lavoro per poter essere maggiormente presente nelle loro vite.
La sig.ra ha allegato di lavorare presso la società Iprona Trento s.r.l. come Parte_1 responsabile del laboratorio di microbiologia con stipendio mensile di € 1.800,00, mentre il sig. è legale rappresentante della Carrozzeria Monza s.r.l. - proprietaria degli CP_1 immobili indicati in ricorso - e, oltre a disporre degli utili aziendali, percepisce uno stipendio mensile di almeno € 4.000,00, con cui ha contribuito al pagamento delle utenze domestiche ed al mutuo acceso sulla casa coniugale per lavori di ristrutturazione.
La sig.ra ha dato atto che ciascuna parte è proprietaria di un'autovettura e che Parte_1 la casa coniugale, di proprietà del sig. , è sita a GO TT ed è contraddistinta CP_1
2 dalle p.m. 1 della p.ed. 284 in CC TT (gravata da mutuo ipotecario) e p.f. 1102/1 in CC
TT.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre ed assegnazione allo stesso della casa coniugale, un protocollo libero di visite madre-figli, il mantenimento diretto di e da parte di Per_1 Per_2 ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, una ripartizione delle ulteriori spese come da comparsa di costituzione, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, la ripartizione degli assegni familiari in egual misura tra i genitori, nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il sig. ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, rappresentando CP_1 che la coppia ha attraversato un periodo di crisi coniugale a seguito del quale egli ha proposto alla moglie di intraprendere un percorso terapeutico, rendendosi infine disponibile ad una separazione consensuale che, però, non si è concretizzata poiché la moglie ha interrotto le trattative in corso. Il resistente ha dato atto di essere stato un padre presente ed impegnato per la sua famiglia e che tra i coniugi vigeva una distribuzione interna dei compiti da svolgere ed un'equa ripartizione delle spese. Il sig. ha allegato che, detratti i costi che sostiene CP_1 ogni mese per i mutui ed i debiti contratti, dal proprio stipendio residuano € 1.245,28, pertanto non riuscirebbe a sostenere mensilmente € 900,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli ed il canone di locazione di un altro appartamento in cui vivere, come da richieste avanzate dalla controparte.
Quanto ai beni mobili registrati, il resistente ha rappresentato di essere proprietario di un motoveicolo e che la moglie è formale intestataria di un camper, da lui acquistato per la quota di un terzo e ristrutturato.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more, è stato certificato anche a un disturbo specifico dell'apprendimento. Entrambe le parti hanno Per_2 insistito per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza di data 15 marzo 2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3 Per_ 2. affida i figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3. assegna la casa familiare p. ed 284 P.M. 1C.C. 418 TT in P.T. 1559 II alla sig.ra
; Parte_1
4. dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere e stare con i figli: A) a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
B) 1. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il papà starà con i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30
(cena compresa);
2. nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il papà starà con i figli dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 euro a figlio (complessivi euro 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00”.
Con note scritte depositate in data 23 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi la separazione personale dei signori e CP_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, Parte_1 fermi gli obblighi di Legge compatibili con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trento l'annotazione della sentenza di separazione;
il signor , a seguito dei suddetti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 474 bis 22 CP_1
c.p.c., si è trasferito a vivere in Altopiano della Vigolana – via Vicenza n. 89, appartamento posto al piano inferiore rispetto alla casa coniugale, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
2) assegnazione della casa familiare contraddistinta dalla p.ed. 284, pm 1, in CC TT in
PT sita in Altopiano della Vigolana – via Vicenza n. 89, alla signora C.F._3 [...]
Parte_1
In punto affidamento prole
4 Per_ Per_ 3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la residenza;
Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni Per_ 4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per la figlia secondo il seguente protocollo:
a) a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando
Per_ il padre accompagnerà ;
Per_ b) Nelle settimane in cui il fine settimana sarà di spettanza del padre, il papà starà con il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 (cena compresa); Nelle
Per_ settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il papà starà con dal
Per_ mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà
a scuola;
Per_ 5) il padre potrà tenere la figlia durante le vacanze natalizie ricomprendendovi alternativamente le giornate di Natale e Capodanno ovvero una settimana a Natale con la madre e una settimana a Capodanno con il padre. Durante le vacanze pasquali comprendendo alternativamente il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre.
Se vi fossero necessità di scambio i genitori provvederanno ad accordarsi nei periodi Per_ stabiliti. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per 15 giorni anche non continuativi. Ciascun genitore si impegnerà a comunicare all'altro genitore gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettuerà con la figlia;
Disposizioni patrimoniali Per_ 6) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e a Per_1 carico del padre in favore della madre pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ogni figlio, per complessivi €uro 600,00 (seicento/00), già in atto tra i coniugi, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal marzo
2026;
7) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, siano sostenute dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00); il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e
5 consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
8) le detrazioni per i figli a carico saranno in misura del 50% per ciascun coniuge, così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute;
9) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti per l'intero dalla signora (statali – regionali – provinciali), ivi compreso l'Assegno Parte_1
Unico, così come eventuali altri sussidi al nucleo;
10) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
11) spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 co. 8 della Legge n. 247/2012”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita della figlia minore , e di Per_2 mantenimento di entrambi i figli, corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, ed essendo le ulteriori pattuizioni di natura economica rimesse alla libera disponibilità delle parti, le quali hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in CP_1 data 23 settembre 2025, riportate per intero in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
7