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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1326/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6232/2025 depositato il 06/11/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 Sig. Rappresentante - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raddusa - Via Garibaldi 2 95040 Raddusa CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6232/2025, depositato il 06/11/2025, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiede che il Comune di Raddusa ottemperi alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, con la quale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 oltre IVA, CPA, spese generali e CUT.
Parte ricorrente dichiara che:
La sentenza della CTP, Sez. 12, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, è divenuta definitiva;
E' stato notificato atto di messa in mora;
Non è stata eseguita la sentenza
Produce copia della sentenza della CGT di Catania, Sez. 12, n. 3738/2023, depositata in data
29/05/2023; atto di messa in mora notificato dall'Ufficiale Giudiziario a mezzo raccomandata postale consegnata a mani dell'incaricato a ricevere le notificazioni del Comune di Raddusa.
Uno dei due originali del ricorso è stato trasmesso a cura della segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania al Comune di Raddusa giusta ricevuta di avvenuta consegna PEC del
26/11/2025.
Il Comune di Raddusa non ha comunicato l'avvenuto adempimento e non ha inviato osservazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, passata in cosa giudicata giusta attestazione dell'ufficio di segreteria rilasciata in data
06/06/2025, Comune di Raddusa è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 250,00 oltre IVA, CPA, spese generali e CUT.
Parte ricorrente ha provveduto alla notifica, in data 30/06/2025, dell'atto di messa in mora ex art. 70 D,
Lgs. n. 546/92. Decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di messa in mora, a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, la parte ricorrente ha richiesto l'ottemperanza della predetta sentenza n. 3738/2023 della C.G.T. di Catania.
Del mancato pagamento il Comune di Raddusa non ha fornito alcuna giustificazione non partecipando alla discussione, né ha inviato alcuna giustificazione e, pertanto, va condannato alla corresponsione dell'importo di cui alla sentenza di questa CGT n. 3738/2023, unitamente agli accessori dovuti ai sensi di legge. Sicché va nominato il Commissario ad Acta, ex art. 70, co. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in persona del funzionario Dott. Nominativo_1 nato ad [...] il [...], domiciliato presso il Comune di S. Michele di Ganzaria (CT), Indirizzo_1, (C.F: CF_1), Indirizzo e-mail: Email_3, il quale provvederà alla liquidazione e corresponsione della somma di
€ 377,23 (€. 250,00 per diritti e onorari di difesa;
€. 30,00 per contributo unificato tributario;
€. 37,50 per spese generali - 15% su onorari- ed altresì €. 59,73 per rimborso contributo previdenziale -“oneri riflessi”:
23,89% su onorari- versato dall'avvocato-dipendente sul compenso retributivo secondo legge, in luogo di
C.P.A. ed IVA), entro i successivi sessanta giorni, unitamente alle spese del presente giudizio.
Il Commissario ad acta dovrà attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito.
Il compenso del Commissario ad Acta viene determinato, secondo le disposizioni del titolo VII del capo
IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in complessivi € 550,00
(comprensivi di compenso per 60 vacazioni;
spese di viaggio e generali) che va posto a carico del Comune di Raddusa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 12, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis del D.Lgs 546/92, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina l'ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, come segue:
1) dichiara che il credito di cui all'ottemperanza ammonta a complessivi € 377,23; 2) condanna il Comune di Raddusa al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che vengono liquidate in complessivi € 200,00 (euro duecento/00) oltre rimborso CUT, IVA e CPA se ed in quanto dovuti;
3) nomina Commissario ad acta, il Dott. Nominativo_1 il quale in sostituzione dell'Amministrazione Comunale di Raddusa e con i poteri della medesima, adotti i provvedimenti necessari per il soddisfacimento dei crediti sub 1) e 2) e sub 4 ), che segue;
4) determina in € 550,00 il compenso del Commissario ad Acta Dott. Nominativo_1 nella qualità, la cui anticipazione pone a carico del ricorrente, da corrispondere entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
5) fa obbligo al Commissario ad acta Dott. Nominativo_1 di procedere - previa esibizione di copia autentica della presente sentenza
- entro sessanta gg. dalla corresponsione dell'onorario sub 4), indipendentemente da ogni e qualsiasi istanza dilatoria della Resistente;
6) fa obbligo al Commissario ad acta Dott. Nominativo_1 di relazionare tempestivamente al giudice dell'ottemperanza l'avvenuto pagamento in assolvimento dell'incarico conferito;
7) rinvia all'udienza del 5 giugno 2026 ore 10.30 per quanto previsto dall'art. 70 co. 8, D. lgs. n. 546/1992 e succ. mod.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6232/2025 depositato il 06/11/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 12
proposto da
Ricorrente_1 Sig. Rappresentante - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raddusa - Via Garibaldi 2 95040 Raddusa CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 6232/2025, depositato il 06/11/2025, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiede che il Comune di Raddusa ottemperi alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, con la quale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 oltre IVA, CPA, spese generali e CUT.
Parte ricorrente dichiara che:
La sentenza della CTP, Sez. 12, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, è divenuta definitiva;
E' stato notificato atto di messa in mora;
Non è stata eseguita la sentenza
Produce copia della sentenza della CGT di Catania, Sez. 12, n. 3738/2023, depositata in data
29/05/2023; atto di messa in mora notificato dall'Ufficiale Giudiziario a mezzo raccomandata postale consegnata a mani dell'incaricato a ricevere le notificazioni del Comune di Raddusa.
Uno dei due originali del ricorso è stato trasmesso a cura della segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania al Comune di Raddusa giusta ricevuta di avvenuta consegna PEC del
26/11/2025.
Il Comune di Raddusa non ha comunicato l'avvenuto adempimento e non ha inviato osservazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, n. 3738/2023, depositata in data 29/05/2023, passata in cosa giudicata giusta attestazione dell'ufficio di segreteria rilasciata in data
06/06/2025, Comune di Raddusa è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 250,00 oltre IVA, CPA, spese generali e CUT.
Parte ricorrente ha provveduto alla notifica, in data 30/06/2025, dell'atto di messa in mora ex art. 70 D,
Lgs. n. 546/92. Decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di messa in mora, a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, la parte ricorrente ha richiesto l'ottemperanza della predetta sentenza n. 3738/2023 della C.G.T. di Catania.
Del mancato pagamento il Comune di Raddusa non ha fornito alcuna giustificazione non partecipando alla discussione, né ha inviato alcuna giustificazione e, pertanto, va condannato alla corresponsione dell'importo di cui alla sentenza di questa CGT n. 3738/2023, unitamente agli accessori dovuti ai sensi di legge. Sicché va nominato il Commissario ad Acta, ex art. 70, co. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in persona del funzionario Dott. Nominativo_1 nato ad [...] il [...], domiciliato presso il Comune di S. Michele di Ganzaria (CT), Indirizzo_1, (C.F: CF_1), Indirizzo e-mail: Email_3, il quale provvederà alla liquidazione e corresponsione della somma di
€ 377,23 (€. 250,00 per diritti e onorari di difesa;
€. 30,00 per contributo unificato tributario;
€. 37,50 per spese generali - 15% su onorari- ed altresì €. 59,73 per rimborso contributo previdenziale -“oneri riflessi”:
23,89% su onorari- versato dall'avvocato-dipendente sul compenso retributivo secondo legge, in luogo di
C.P.A. ed IVA), entro i successivi sessanta giorni, unitamente alle spese del presente giudizio.
Il Commissario ad acta dovrà attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito.
Il compenso del Commissario ad Acta viene determinato, secondo le disposizioni del titolo VII del capo
IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in complessivi € 550,00
(comprensivi di compenso per 60 vacazioni;
spese di viaggio e generali) che va posto a carico del Comune di Raddusa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 12, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis del D.Lgs 546/92, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina l'ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, come segue:
1) dichiara che il credito di cui all'ottemperanza ammonta a complessivi € 377,23; 2) condanna il Comune di Raddusa al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che vengono liquidate in complessivi € 200,00 (euro duecento/00) oltre rimborso CUT, IVA e CPA se ed in quanto dovuti;
3) nomina Commissario ad acta, il Dott. Nominativo_1 il quale in sostituzione dell'Amministrazione Comunale di Raddusa e con i poteri della medesima, adotti i provvedimenti necessari per il soddisfacimento dei crediti sub 1) e 2) e sub 4 ), che segue;
4) determina in € 550,00 il compenso del Commissario ad Acta Dott. Nominativo_1 nella qualità, la cui anticipazione pone a carico del ricorrente, da corrispondere entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
5) fa obbligo al Commissario ad acta Dott. Nominativo_1 di procedere - previa esibizione di copia autentica della presente sentenza
- entro sessanta gg. dalla corresponsione dell'onorario sub 4), indipendentemente da ogni e qualsiasi istanza dilatoria della Resistente;
6) fa obbligo al Commissario ad acta Dott. Nominativo_1 di relazionare tempestivamente al giudice dell'ottemperanza l'avvenuto pagamento in assolvimento dell'incarico conferito;
7) rinvia all'udienza del 5 giugno 2026 ore 10.30 per quanto previsto dall'art. 70 co. 8, D. lgs. n. 546/1992 e succ. mod.