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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3578 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza TRA
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/03/1953 ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa in virtù di procura posta in calce al ricorso dall'avv. Gabriella Lauretta unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Trecase (NA), alla Via Vesuvio, n. 53 RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.06.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di prestazione di invalidità civile: cat. INVCIV n. 07376889, con decorrenza dall'1/05/2015; CP_ che l' con provvedimento emesso in data 24/01/2021, le comunicava: “Gentile
Signora, la sua pensione numero 07376889 categoria INVCIV è stata ricalcolata dall' 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011.” (cfr. doc. all.); che l' costituiva un indebito assistenziale, in capo alla ricorrente, per un importo CP_1 pari ad € 832,04 relativo alla prestazione cat. INVCIV n. 07376889, percepito dalla ricorrente per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2020, in quanto la stessa aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovutole e corrispondente alla maggiorazione sociale.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo annullarsi l'indebito, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
***** In punto di fatto va rilevato che l'indebito in esame è scaturito dalla richiesta dell' di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza e pari all'importo di CP_1 maggiorazione sociale, in relazione alla prestazione di invalidità civile, di titolarità della ricorrente, per presunto superamento del limite reddituale.
1 Difatti, l'importo recuperato dall' corrisponde alla maggiorazione sociale, CP_2 erogata sulla prestazione di titolarità della ricorrente e corrisposta successivamente al compimento del 67° anno d'età, momento in cui la prestazione di invalidità civile viene trasformata in assegno sociale sostitutivo.
L' Istituo, in memoria, ha così testualmente dedotto: “l'indebito impugnato è il n.
15946077 della procedura recupero indebiti. Esso nasce da ricalcolo effettuato dal centro elaborazione pensioni che in data 24/01/2021 ha ricalcolato la prestazione INVCIV N.
07376889 (assegno sociale sostitutivo) facendo emergere un debito di euro 832,04 maturato a causa del mancato rispetto del limite reddituale previsto dalla legge per poter godere della misura piena dell'assegno sociale (euro 460,28 per l'anno 2020). L'indebito copre
l'arco temporale da aprile 2020 (decorrenza della trasformazione in assegno sociale sostitutivo) a dicembre 2020. In tale arco temporale il percipiente era invalido parziale per cui vanno presi in considerazioni i limiti reddituali di tale categoria (v. allegato “fascia”). Ed infatti, all'esito del ricalcolo effettuato in base ai redditi rilevanti è risultato che
l'importo della prestazione doveva essere di 374,85, corrispondente all'importo base dell'assegno sociale sostitutivo. La procedura, infatti, ha registrato (v. allegati) un reddito del pensionato (diverso da pensione) di importo pari a d euro 1.217,00, oltre che un reddito del coniuge (non da pensione) di € 4.880,00, il che ha determinato il superamento del limite reddituale previsto dalla legge, per poter avere diritto alla misura piena dell'assegno sociale (cioè 460,28 per l'anno 2020). La questione giuridica, oggetto del contendere, pertanto, concerne la disciplina dell'indebito assistenziale, riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale.
La Suprema Corte con sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame ha sancito “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Ebbene, nella ipotesi al vaglio l' non ha dedotto che i redditi- non meglio CP_1 precisati- che avrebbero determinato il diritto alla erogazione della prestazione in misura inferiore siano stati omessi o non dichiarati dalla parte, né ha dedotto una situazione di dolo dell'accipiens. Ciò posto, va ribadito che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, ciò, a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto, (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento, alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito
(v. Cass. n. 26036/2019) Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la
2 maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021). Nella ipotesi al vaglio la prestazione è stata erogata dall' resistente il quale, CP_2 attraverso la consultazione degli archivi informatici, poteva effettuare, in automatico, le opportune verifiche, onde accertare la permanenza dei requisiti reddituali in capo alla ricorrente, ai fini del diritto alla maggiorazione sociale, relativa la pensione cat. INVCIV n.
07376889 ed a tal fine modificarne l'importo esatto da corrispondere.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite (scaglione al di sotto di euro 1.100)
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nulla dovuto dalla ricorrente all' per CP_1 l'indebito per cui è causa ed ordina la restituzione di quanto eventualmente medio tempore decurtato;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione. Torre Annunziata, 2.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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