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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 15 luglio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6458/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Parte_1 Parte_2
Gemma,
- Attori -
Contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Distante,
[...] CP_5
- Convenuti -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 6.10.2024, ritualmente notificato, e evocavano in giudizio gli odierni Parte_1 Parte_2
convenuti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1 - dichiarare che il vano identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Cesario di Lecce al foglio 9 p.lla 1826 sub. 1, come incluso nel fabbricato al foglio 9 p.lla 542 sub 1 e
2 di proprietà dei ricorrenti sigg.ri e ed ubicato alla Parte_1 Parte_2
Via Vittorio Emanuele n. 35, attualmente intestato a per 4/54, Controparte_4 per 4/54, per 4/54, per 6/54, Controparte_3 CP_2 CP_1
per 18/54, per 9/54 e per 9/54, è stato CP_5 Parte_1 Parte_2
1 nel continuo, esclusivo, pubblico, indisturbato possesso e godimento ultraventennale dei ricorrenti sigg.ri , c.f. , nato Parte_1 C.F._1
a Lecce il 09/09/1955, e , c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
Cesario di Lecce il 20/11/1958; 2 - per l'effetto, dichiarare l'acquisto in favore dei sigg.ri , c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/11/1958, in forza di usucapione per intervenuta prescrizione acquisitiva, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del piccolo vano identificato nel Catasto
Fabbricati del Comune di San Cesario di Lecce al foglio 9 p.lla 1826 sub. 1, come incluso nel fabbricato al foglio 9 p.lla 542 sub 1 e 2 di proprietà dei ricorrenti sigg.ri e ed ubicato alla Via Vittorio Emanuele n. 35; Parte_1 Parte_2
3 - ancora per l'effetto, ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei competenti Registri Immobiliari tenuti dalla Conservatoria di Lecce e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Prov.le di Lecce - Ufficio Prov.le del Territorio, con esonero dei procedenti
Conservatore dei RR.II. e Responsabili dei competenti Pubblici Uffici da responsabilità al riguardo;
4 - per effetto, poi, della soccombenza, condannare in solido i convenuti , Controparte_4 Controparte_3 CP_2
e , a pag. 1 meglio generalizzati, al pagamento di spese CP_1 CP_5
e competenze di lite con tutti gli accessori di legge in favore dei ricorrenti Pt_1
e , nonché condannarli in via solidale ai sensi dell'art. 13,
[...] Parte_2 comma 1, D. Lgs. 28/2010 al pagamento in favore dei ricorrenti ed a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'importo di € 1015,62 quale somma della sostenuta spesa di € 300,00 per l'indennità corrisposta al mediatore e di €
715,62 per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2025, si costituivano , e CP_1 CP_5 CP_2 Controparte_4
al fine di impugnare e contestare la domanda attorea, Controparte_3 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare inammissibile, per le causali di cui alle premesse, la domanda di usucapione avanzata dai Sigg.ri e . Nel merito: 1. Accertare e Parte_1 Parte_2
2 dichiarare, per le causali di cui alle premesse, la infondatezza della domanda attorea;
2. Con condanna alle spese di lite con distrazione.”.
All'udienza del 21/05/2025 i procuratori delle parti costituite davano atto a verbale di confermare l'intesa raggiunta dai propri assistiti. In particolare, il difensore delle parti resistenti dichiarava di proporre il riconoscimento in favore dei ricorrenti e del diritto reale sull'immobile censito Parte_1 Parte_2
nel C.F. del Comune di San Cesario di Lecce al foglio 9, p.lla 1826, sub. 1 ovvero l'intervenuta usucapione in via esclusiva in capo ad essi, a condizione che i predetti ricorrenti si facessero carico delle già sostenute spese vive dell'espletata mediazione obbligatoria, di quelle del presente processo (da intendersi quelle relative al contributo unificato, per le notificazioni e per la registrazione all'A. EE. dell'emananda sentenza) e di quelle da sostenersi per la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. ai fini dell'intestazione del subalterno di che trattasi a loro nome;
d'altra parte, il difensore dei ricorrenti e, questi ultimi personalmente, dichiaravano di accettare la proposta così verbalizzata, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da e può essere accolta Parte_1 Parte_2
in quanto fondata.
Appare opportuno, in primis, esporre brevemente i fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
Gli odierni ricorrenti deducevano di essere comproprietari per la quota del
50% per ciascuno, di un fabbricato ad uso civile abitazione posto su due livelli nel centro storico del Comune di San Cesario di Lecce, alla Via Vittorio Emanuele II
n. 35 (in altri documenti riportato n. 33 o anche n. 37); in Catasto detto immobile
è censito al foglio 9 p.lla 542 sub. 1 (il piano terra) e sub. 2 (il primo piano).
Il titolo di loro proprietà è costituito da atto di donazione da parte di
[...]
padre di e suocero di , rogato dal Notaio CP_2 Parte_2 Parte_1
Dott. il 09/01/2001 e regolarmente trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR. II. di Lecce il 25/01/2001
3 L'abitazione dei ricorrenti, per un lato, col suo ingresso, si affaccia su una corte scoperta quadrangolare di circa 45 mq e censita in Catasto al foglio 9 p.lla
541; quest'ultima, pertinenza scoperta comune anche delle altre particelle che su di essa si espongono, per un lato si affaccia sulla pubblica Via Vittorio Emanuele
II con civico 35, mentre sugli altri due suoi restanti lati si affacciano altri fabbricati intestati agli odierni convenuti.
Le due abitazioni riferite alle suddette controparti sono distinte nel Catasto
Fabbricati rispettivamente al foglio 9 p.lla 543 quella intestata ai germani
[...]
, e quindi alla vedova , in forza CP_2 CP_3 CP_3 CP_4 CP_1 di successione legittima ereditaria del padre/marito , ed al foglio Persona_2
9 p.lla 538 quella intestata a . CP_5
All'interno dell'abitazione dei ricorrenti esiste un piccolo vano di circa 1 mq, al piano terra ed al primo piano, adibito a cucinotto a servizio della zona soggiorno/cucina, pertinenza esclusiva di detta abitazione e da questa esclusivamente accessibile;
poiché, però, il vanetto in questione è una sorta di piccola gobba che protende verso la corte comune dalla facciata della casa dei ricorrenti, ma che non compariva sulla mappa catastale, si era così reso necessario procedere nel 2012 ad un allineamento per aggiornamento della mappa catastale, attraverso specifico frazionamento, affinché potesse essere censita ed inserita in detta mappa la corretta sagoma del fabbricato degli odierni ricorrenti.
Così, i coniugi , e (poi CP_6 CP_5 Persona_2 successivamente dante causa degli altri odierni resistenti ), stante la CP_7
pacifica situazione, si accordavano per regolarizzare tecnicamente la difformità di mappa;
il frazionamento veniva effettuato il 20/01/2012, operazione che conduceva a ottenere l'identificazione catastale del piccolo vano in questione presente all'interno dell'abitazione degli odierni ricorrenti, censendolo al foglio 9
p.lla 1826 sub. 1, che così risultava cointestato a , Parte_1 Parte_2
e . Persona_2 CP_5
Le controparti, però, in un secondo momento, manifestavano la volontà di non procedere più al trasferimento per atto pubblico della p.lla 1826 sub. 1 in capo agli odierni ricorrenti, come invece concordato in sede di frazionamento.
4 Successivamente, il accedeva presso l'Archivio Notarile Distrettuale, Pt_1
ove acquisiva una serie di atti in formato autentico che attestano come il piccolo vano in questione, inizialmente adibito a servizio igienico (denominato “il cesso che trovasi nel vano terreno sulla via”, in atto di compravendita rogata da Notaio
), già dal 14 febbraio 1916 fosse interno al fabbricato, che, nel Persona_3
corso degli anni veniva fatto oggetto di una serie di trasferimenti, sino a giungere in proprietà dei coniugi nel gennaio del 2001 (cfr. doc. in atti). CP_6
In occasione del procedimento di mediazione, veniva espletata consulenza tecnica, a cura dell'Arch. , la quale, all'esito delle necessarie Persona_4 indagini, affermava che, nonostante non vi fosse corrispondenza tra gli estratti di mappa del 1921 e del 1940 e lo stato reale dei luoghi, ciononostante il “corpo di fabbrica in questione (il piccolo vano nato come latrina) costituisse da sempre pertinenza esclusiva della particella 542 (quella del fabbricato intestato agli odierni ricorrenti), “il possesso del bene è da attribuirsi ai suoi legittimi proprietari sigg.
e , a far data dal 09.01.2001, data in cui lo ricevono Parte_2 Parte_1
in donazione dal padre della , quale porzione di immobile facente parte del Pt_2 bene” (cfr. doc. in atti).
Orbene, stante tutto quanto innanzi e considerato che all'udienza del
21/05/2025, i convenuti dichiaravano espressamente di voler riconoscere in favore dei coniugi il diritto reale sull'immobile censito nel C.F. del Comune CP_6
di San Cesario di Lecce al foglio 9, p.lla 1826, sub. 1, ovvero l'intervenuta usucapione in via esclusiva in capo agli stessi, può, senza ombra di dubbio, in questa sede, ritenersi accertato che gli odierni ricorrenti abbiano utilizzato uti dominus il vano per cui è causa, per un periodo di tempo superiore ai vent'anni, in maniera pubblica, pacifica e continua.
In materia di usucapione giova richiamare i seguenti consolidati principii giurisprudenziali: “In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi
"iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere
5 nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri” (Cass. civ., sez. II, 26-04-2002, n. 6079); ancora, “un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario …, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (Cass. Civ. n. 18392/06).
Stante la mancata opposizione da parte dei convenuti, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea;
1. per l'effetto, dichiara l'acquisto in favore dei sigg.ri , c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], e , c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], in C.F._2
forza di usucapione per intervenuta prescrizione acquisitiva, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del piccolo vano identificato nel
Catasto Fabbricati del Comune di San Cesario di Lecce al foglio 9 p.lla
1826 sub. 1, come incluso nel fabbricato al foglio 9 p.lla 542 sub 1 e 2 di proprietà dei ricorrenti sigg.ri e ed ubicato alla Parte_1 Parte_2
Via Vittorio Emanuele n. 35;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dai ricorrenti e Parte_1 [...]
per la mediazione obbligatoria, per l'instaurazione del presente Pt_2 giudizio, nonché di quelle da sostenersi per la trascrizione della sentenza dichiarativa presso la competente Conservatoria dei RR.II., ai fini dell'intestazione del subalterno di che trattasi ad esclusivo nome dei ricorrenti e restando a carico di questi ultimi;
Parte_1 Parte_2
6 3. Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità.
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5. dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 15 luglio 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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