Art. 14.
A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonche' ai dipendenti di detti assuntori e loro familiari, compete, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite dal capo IV delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , e modificate con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454 .
A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonche' ai dipendenti di detti assuntori e loro familiari, compete, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite dal capo IV delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , e modificate con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454 .