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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 18/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1998/2024 RG, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), Corso Cerulli n. 38, presso e nello studio dell'Avv.
RE ST, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Gambino giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 - n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al CP_1 corso San Giorgio n. 14/16
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 risultanze del procedimento di a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., nel quale gli era stato negato il beneficio della pensione di inabilità civile (art. 12 legge n. 118/1971), chiedendo in questa sede la rinnovazione della c.t.u svolta nel predetto procedimento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, CP_1 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede di a.t.p.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinnovazione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. previdenziale. La causa, quindi, è stata rinviata – per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' sul CP_1 presupposto che parte ricorrente si sarebbe limitata a un mero dissenso diagnostico rispetto alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. In merito, infatti, va detto che il sig. con il presente giudizio, oltre a Pt_1 contestare le conclusioni dell'accertamento peritale, ha presentato altresì ulteriori aggravamenti delle patologie da cui è affetto, suscettibili di valutazione nel giudizio di merito, come ormai sancito unanimemente dalla giurisprudenza.
Passando al merito processuale, il CTU nominato nel presente giudizio ha accertato – in capo al ricorrente
– la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare della prestazione richiesta (pensione di inabilità civile - art. 12 legge n. 118/1971). In particolare, il CTU ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di prostatectomia radicale per ADK in attuale terapia ormonale, obesità, sindrome ansioso-depressiva, incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa, artralgie polidistrettuale con limitazione funzionale a carico della colonna”, sulla base della quale, egli è pervenuto alla conclusione che il sig. “possiede i requisiti sanitari che Parte_1 concedono il diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971. Si richiede, inoltre, che il giudizio espresso produca effetto a partire dalla data della domanda amministrativa di aggravamento”.
Il parere espresso dal perito appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è, inoltre, sorretto da precisa e convincente motivazione. D'altro canto, nessuna osservazione o contestazione o richiesta risulta essere pervenuta dall' avverso le CP_1 conclusioni provvisorie della perizia.
Va dunque riconosciuta in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario volto all'ottenimento della pensione di inabilità civile - art. 12 legge n. 118/1971 a partire dalla revoca della prestazione avvenuta con verbale del 3/07/2023.
Le spese di lite del presente giudizio e quelle del procedimento per a.t.p. seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Parimenti, le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p., vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 1998/2024 così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- Dichiara che il sig. è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'erogazione del Parte_1 beneficio della Pensione di Inabilità Civile ex art. 12 legge n. 118/1971 a far data dal 3/07/2023;
- Condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio e di quello per a.t.p.o., che liquida in complessivi euro 2.400,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti;
- Pone le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p.o. definitivamente a carico dell' CP_1 Teramo, addì 18/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale