Articolo 12 della Legge 23 febbraio 1952, n. 101
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 marzo 1952
Art. 12.
Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilita' con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.
Entrata in vigore il 27 marzo 1952