Art. 12.
Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilita' con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.
Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilita' con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.