Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 48/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MA
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46680 del registro di Segreteria.
TRA
IS, (cod. fisc. IS) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall’avv. Eugenio Barrile (CF [...], PEC: eugeniobarrile@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato (domicilio digitale) presso il suo studio in Roma alla Via Po 22 (00198 RM) giusta procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it con la quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;
Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t. CF 97099470581, in persona del direttore generale delle risorse umane e legale rappresentante, dott.ssa Simona Bianchini, rappresentato e difeso, con conferimento di ogni più ampia facoltà di legge, ai sensi dell’art. 158 codice giustizia e dell’art. 417 bis c.p.c., come da delega che si allega al presente atto, dalla dott.ssa Francesca Pacifici - C.F [...]quale dirigente dell’ufficio del contenzioso, con domicilio digitale: aoo.processotelematico@pec.masaf.gov.it
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per IS:
Si chiede che venga accertato, in via preliminare, il diritto del ricorrente a godere del trattamento previdenziale e di quiescenza previsto presso l’Amministrazione di provenienza e segnatamente per il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato;
Si chiede altresì che venga accertato il diritto soggettivo del ricorrente a percepire il suddetto trattamento a far data dal 1.09.2024 (ovvero dal 1.12.2024);
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio
Per INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore:
Accertare e dichiarare l’infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l’effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.
Con vittorie di spese e compensi di lite.
Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t.:
Voglia codesta Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con conseguente disposizione di estromissione dal giudizio;
nel merito in via principale:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate rigettare il ricorso
perché infondato in diritto;
- si chiede, sin d’ora, altresì, di integrare il contradditorio con la chiamata in causa del Ministero della Difesa - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - per le motivazioni anzi illustrate, con fissazione di apposita udienza ai sensi della normativa vigente in materia;
- accertare e dichiarare l’INPS quale unico avente legittimazione passiva;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato IS conveniva in giudizio l’INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore e il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
egli dal 1990 e sino al 31 dicembre 2016, ha fatto parte del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ove era inquadrato con la qualifica di Assistente Capo.
Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione delle varie Forze di Polizia, con la legge n.124/2015 di riforma della P.A. (c.d. ‘Legge Madia’) ed il successivo d.lgs. n. 177/2016, il Corpo Forestale dello Stato è stato sciolto ed il personale che vi apparteneva è stato ricollocato in massima parte nell’Arma dei Carabinieri, nonché nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza, nei VV.FF. e infine presso altre Amministrazioni.
Le concrete modalità di attuazione di tale complessa riforma, che ha coinvolto oltre 8.000 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, sono state disciplinate dal DLgs 177/2016.
In particolare, l’art. 12 del predetto Decreto Legislativo ha previsto un iter articolato in tre fasi:
a) una prima fase, in cui il Capo del Corpo Forestale dello Stato, all’esito di una ponderata istruttoria finalizzata a salvaguardare le professionalità acquisite dai singoli, individuava i soggetti da destinare alle nuove amministrazioni (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco...);
b) una seconda fase (contestuale alla precedente), in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’esito di una complessa ricognizione delle piante organiche delle Amministrazioni statali, individuava il numero di “posti” disponibili anche presso altre Amministrazioni (diverse quindi da quelle individuate dalla Legge delega e dal D.Lgs. 177/16), ove i soggetti interessati dalla riforma potevano fare domanda di trasferimento;
c) una terza fase, detta (impropriamente) di mobilità volontaria, in cui i soggetti destinati a far parte dell’Arma dei Carabinieri ovvero di una delle altre “Forze” potevano richiedere, nei 20 giorni successivi alla pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uscire dal comparto sicurezza e di essere applicati presso le Amministrazioni (civili) individuate dal predetto DPCM.
Il successivo art. 18, comma XI, della stessa fonte ha poi anche previsto che “Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza”.
Il sig. IS, destinato all’Arma dei Carabinieri, non intendendo far parte di un ordinamento militare (Arma dei Carabinieri), in data 16.11.2016 ha quindi presentato le dimissioni dal Corpo Forestale dello Stato e dalla data delle dimissioni e sino ad oggi l’odierno ricorrente non ha lavorato, attendendo di raggiungere l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).
In data 1.09.2023, in vista del compimento del sessantesimo anno d’età, ha presentato all’INPS, tramite CAF, domanda di pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione, calcolata sulla base della disciplina prevista per il comparto sicurezza e dunque dal 1° settembre 2024 e l’INPS ha rappresentato che “Da una verifica dei dati a sistema, il Sig IS risulta cessato dal servizio in data 31/12/2016 senza diritto a pensione. Pertanto, per il sorgere del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, dovrà raggiungere il requisito anagrafico previsto per il personale civile (attualmente 67 anni di età)”.
Ritenuta illegittima detta decisione, adiva la Corte dei conti per l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Ministero chiedeva la chiamata in causa del Ministero della difesa, affermava di non essere legittimato passivo, e chiedeva il rigetto della domanda.
Alla udienza del 31.3.2026 con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco alla presenza per il ricorrente l’avv. Avv. Eugenio Barrile, per l’Inps l’avv. Barbara Preti, su delega scritta agli atti dell’avv. Nasso Mariateresa, dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
Va innanzitutto rigettata la richiesta avanzata dal Ministero dell’Agricoltura di chiamata in causa del Ministero della Difesa, essendo la causa matura per la decisione.
Nel merito la domanda è infondata.
Si premette la inapplicabilità della normativa richiamata dal ricorrente (art. 18, comma 11, dlgs 117 del 2016 (Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.).
Non essendo transitato in altra amministrazione, infatti, egli ha perso il regime speciale di provenienza, dovendosi applicare quello generale in base al quale si deve fare riferimento al regime pensionistico all’atto del collocamento in quiescenza.
Ebbene, in questo caso il riferimento è agli impiegati civili dello Stato, fissato al compimento del 67° anno di età, esattamente applicato da INPS in sede di reiezione della domanda.
Le spese di giudizio sussistendo gravi ed eccezionali ragioni dovute alla assoluta novità della questione, si compensano al 75%; per il residuo 25% seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore dell’INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore e del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t. , in complessivi € 500,00 ciascuno, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali e sulla base dei minimi tariffari per una causa di valore indeterminabile a complessità bassa e della mancanza di dichiarazione di valore nel ricorso.
Tali spese vanno diminuite del 20% a favore del Ministero dell’agricoltura, stante la sua rappresentanza personale.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da IS nei confronti dell’INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore e del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. rigetta il ricorso;
b) condanna IS a pagare, in favore di INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore e del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e Foreste in persona del l.r.p.t., le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 500,00 ciascuno, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e ridotte del 20% con il Ministero dell’Agricoltura.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente