Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Taccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti e Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“ - della nota del Comune di Torino, Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inviata via PEC in pari data, con la quale la Dirigente in Staff comunicava il diniego alla richiesta di affidamento ex art. 5 d.lgs. 38/2021 presentata dalla -OMISSIS- s.s.d a r.l. relativamente all'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore altra documentazione inerente la procedura di verifica svolta dalla Commissione tecnica, ad oggi sconosciuta e di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato;
nonché per la declaratoria
- dell'illegittimità del provvedimento di diniego alla richiesta di affidamento ex art. 5 d.lgs. 38/2021 presentata dalla -OMISSIS- s.s.d a r.l. relativamente all'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
e per l'effetto in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., per ordinare all'Amministrazione di procedere a nuova valutazione e a nuova determinazione sulla richiesta della -OMISSIS- s.s.d. a r.l. presentata in data -OMISSIS- (assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e successivamente integrata in data -OMISSIS- (assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza;
- in via subordinata e gradata: ove il Collegio ritenga non residuino margini di discrezionalità amministrativa, per condannare il Comune di Torino all'accoglimento della richiesta della -OMISSIS- s.s.d. a r.l., disponendo l'affidamento diretto, ex art. 5 d.lgs. 38/2021, dell'impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.S.D. A R.L. il 10/12/2025:
per l’annullamento
“ - del verbale della seduta tenutasi in data -OMISSIS- della Commissione istituita per l’esame delle istanze di cui all’art. 5 d.lgs. 38/2021 – Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni nella parte in cui (i) la Dirigente in Staff al Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica comunicava che non veniva dato seguito all’istanza presentata per l’impianto di rilevanza cittadina sito in -OMISSIS- per le motivazioni ivi rappresentante e (ii) la Commissione medesima ne prendeva atto;
- della Scheda istruttoria prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui vengono esposti gli elementi istruttori rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza;
- del verbale della seduta tenutasi in data -OMISSIS- della Commissione istituita per l’esame delle istanze di cui all’art. 5 d.lgs. 38/2021 – Divisione Decentramento e Coordinamento;
- delle “lettere/segnalazioni” di terzi […] e la CTU civile inviate al Comune e poste a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza proposta ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. Pietro UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
In data -OMISSIS- e -OMISSIS- la ricorrente ha presentato al Comune resistente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021, istanza di affidamento diretto dell’impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Con nota del -OMISSIS-il Comune resistente, “ …al fine di proseguire l’istruttoria avviata in sede di Commissione per l’esame delle istanze pervenute alla Città… ”, ha richiesto alla ricorrente di trasmettere “ …l’allegato modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società, unitamente al suo documento d’identità in corso di validità ”.
A tale richiesta ha fornito riscontro la ricorrente con pec della medesima data.
Con successiva nota del -OMISSIS-, il Comune resistente ha richiesto un’ulteriore integrazione documentale alla ricorrente, ed in particolare, “ …di trasmettere il computo metrico estimativo, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori… ” e “ … di voler precisare, inviando l’eventuale documentazione a riguardo, quali siano le fonti di finanziamento di cui intende avvalersi la Vostra Società per la realizzazione delle opere già indicate nell’istanza ex art. 5 D.Lgs. n. 38/2021 specificando, in particolare, se la -OMISSIS- s.s.d. a r.l. intenda avvalersi di capitale di debito, in tale ipotesi indicando per quale importo rispetto al totale degli investimenti previsti (in questo caso la Vs. Società dovrà inviare a questo Ufficio tutta la documentazione attestante tale aspetto come, ad esempio, un contratto di prestito bancario, un contratto di mutuo, ecc..) e/o di capitale proprio per la realizzazione delle opere de quibus… ”.
In riscontro a tale nota, la ricorrente con pec del -OMISSIS- ha trasmesso il computo metrico estimativo, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e una dichiarazione nella quale ha comunicato che “ …provvederà a finanziare gli investimenti proposti per la richiesta di affidamento diretto ex art. 5 D.Lgs. 38/2021 impianto sportivo comunale sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- con capitale proprio ”.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto conferma della completezza della documentazione trasmessa ai fini del perfezionamento dell’istruttoria.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente ha comunicato al Comune resistente “ …che a far data dalla giornata odierna il ruolo di legale rappresentante della società -OMISSIS- s.s.d. a r l. è rivestito dalla sig.ra -OMISSIS-. Parimenti si comunica che in data odierna è stata modificata la compagine societaria della medesima come da dichiarazione del Notaio […] che si allega. Provvederemo ad inoltrare copia del rogito sottoscritto in data odierna non appena a nostre mani. Si allegano altresì le ricevute di comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio di Torino, per quanto di competenza ”.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente ha segnalato “ …di non aver ricevuto riscontro alle comunicazioni PEC inviate all'Area Sport e Tempo Libero del Comune di Torino in data -OMISSIS- e intende sollecitare un aggiornamento sulle tempistiche previste per la conclusione dell’iter amministrativo in corso e la successiva pubblicazione dell’avviso… ”.
Con nota pec del -OMISSIS-, la ricorrente, tramite il proprio legale, ha richiesto “ …un incontro urgente, entro la settimana corrente, con i soggetti preposti, al fine di conoscere lo stato della procedura ed addivenire ad una conclusione dell’iter amministrativo in essere ”.
Nella seduta del -OMISSIS- la Commissione ha preso atto che “ Per l’impianto di rilevanza cittadina sito in -OMISSIS-, il Servizio Gestione Sport propone di sospendere l’istanza per definire in maniera definitiva e ponderata la documentazione presentata dall’istante, tenendo conto di altri elementi che per ragioni di riservatezza non vengono esposti ”.
Con nota del -OMISSIS- il Comune resistente – “ …Considerato che dalle verifiche effettuate successivamente presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino risulta acquisita nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione ricevuta la variazione delle quote sociali ma, a tutt’oggi, permane l’indicazione del Sig. -OMISSIS- quale Amministratore Unico della Società… ” – ha richiesto alla ricorrente “ …di fornire con urgenza chiarimenti circa gli amministratori della suddetta ”.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente ha trasmesso il verbale di nomina del cambio di amministratore unico della società, riferendo che il professionista incaricato aveva inviato un sollecito alla Camera di Commercio per l’evasione della pratica, e con successiva pec del -OMISSIS- ha trasmesso la visura camerale aggiornata.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente, tramite il proprio difensore, dopo avere premesso di avere appreso dalla pubblicazione del verbale della Commissione che l’istanza depositata risulterebbe sospesa, ha richiesto “ …un incontro urgente per conoscere lo stato dell’istruttoria, le motivazioni puntuali che hanno portato alla sospensione della medesima e gli eventuali impedimenti al suo completamento nonché esaminare congiuntamente – in un contraddittorio trasparente – le problematiche sottese finora non rappresentate e sconosciute ”.
Nelle more del procedimento amministrativo, il Comune resistente ha ricevuto delle segnalazioni da parte di terzi in merito alla pendenza di giudizi riguardanti i soci e l’amministratore unico della ricorrente in carica al momento della presentazione dell’istanza.
Nel verbale della seduta del -OMISSIS- della Commissione è stato riportato quanto segue: “ La Dirigente in staff al Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica, Dott.ssa […] comunica che non verrà dato seguito all’istanza presentata per l’impianto di rilevanza cittadina sito in -OMISSIS-, della cui sospensione si è dato atto nella seduta della Commissione del -OMISSIS-, in quanto alla luce della documentazione complessivamente pervenuta nonché delle situazioni di contenzioso non rappresentate dalla società istante, ma di cui l’Amministrazione è venuta a conoscenza, risulta compromesso il rapporto fiduciario da cui si ritiene che l’applicazione dell’istituto dell’affidamento diretto di cui all’art. 5 D.Lgs. 38/2021 non possa prescindere. L’ufficio provvederà pertanto a darne comunicazione. La Commissione ne prende atto ”.
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune resistente ha comunicato alla ricorrente che “ …l’istanza de qua non può essere accolta e che la Città darà corso all’affidamento dell’impianto mediante idonea procedura di evidenza pubblica, ritenendo maggiormente garantiti il soddisfacimento dell’interesse pubblico nonché i principi generali cui deve tendere l’azione amministrativa attraverso l’adozione delle procedure disciplinate nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) ”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino resistendo al ricorso.
All’udienza camerale del 5 novembre 2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 1° aprile 2026
A seguito della produzione in giudizio da parte del Comune resistente della documentazione relativa al procedimento, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 1° aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto della stretta connessione tra le censure ivi proposte, possono essere trattati congiuntamente.
2. In via preliminare, devono essere esaminate le censure con le quali la ricorrente denuncia il vizio di incompetenza relativa, dato il carattere assorbente di quest’ultimo (cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 5/2015, par. 8.3.2.).
In particolare, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato – rivestendo la forma di “una semplice comunicazione di esito” e non di una formale “determinazione dirigenziale” ed essendo stato emanato, non sulla base di una proposta della Commissione, ma sulla base di una decisione dirigenziale della quale la Commissione ha semplicemente “ preso atto” – sarebbe stato emanato in violazione delle “ Linee guida in materia di applicazione della disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021… ”, approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 7 novembre 2023 e, come tali, costituenti un autovincolo per l’Amministrazione comunale.
Le censure devono ritenersi infondate.
Per quanto riguarda il profilo formale dell’atto, anche a volere aderire all’interpretazione delle suddette linee guida proposta dalla ricorrente, la sola circostanza che il provvedimento impugnato non contenga una serie di elementi formali tipici della “determinazione dirigenziale” (“ …intitolazione come determina, numero di registro, premesse in fatto e diritto… ”, cfr. pag. 14 del ricorso) non comporta un vizio di incompetenza, posto che l’atto conclusivo del procedimento è stato comunque emanato dall’organo dirigenziale cui è stato attribuito il relativo potere.
Per quanto concerne invece il fatto che la Commissione si sia limitata a prendere atto della valutazione espressa dall’organo dirigenziale, ad avviso del Collegio, tale profilo non determina di per sé un vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, essendo quest’ultimo stato comunque emesso dall’organo dirigenziale competente ad adottarlo.
Depongono in tal senso sia il tenore letterale dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021 che ha attribuito in generale all’ente locale, senza ulteriori specificazioni, il potere di assumere determinazioni in merito all’affidamento diretto degli impianti sportivi sia quanto previsto nelle linee guida comunali, le quali – nel rimettere ad un’apposita Commissione le verifiche attinenti essenzialmente agli aspetti strutturali dell’impianto sportivo, alle modalità della sua gestione e ai contenuti del progetto – non limitano il potere dell’organo competente ad emanare il provvedimento conclusivo di valutare ulteriori aspetti di interesse pubblico rilevanti ai fini dell’esame dell’istanza di affidamento diretto, quali l’affidabilità soggettiva della società proponente e l’opportunità di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica (d.lgs. n. 36/2023).
3. Con un secondo ordine di censure la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su ragioni relative alla compromissione del “rapporto fiduciario”, le quali non sarebbero contemplate né dalla legge né dalle linee guida comunali.
In particolare, la ricorrente afferma che l’art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e le relative linee guida comunali limiterebbero la valutazione discrezionale del Comune resistente esclusivamente agli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del progetto presentato.
Anche tali censure devono ritenersi infondate.
L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 38/2021 prevede che “ Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni ”.
La norma, nell’attribuire agli enti locali il potere di affidare direttamente la gestione di impianti sportivi, da un lato, condiziona tale possibilità alla sussistenza di requisiti oggettivi (tipologia di impianti e finalità del progetto) e soggettivi (forma giuridica dei soggetti proponenti), dall’altro lato, rimette all’ente locale la valutazione discrezionale sull’interesse pubblico del progetto.
Ad avviso del Collegio, tale ampia valutazione discrezionale non può essere limitata alla mera verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi minimi richiesti, ma si estende ad ogni profilo incidente sull’interesse pubblico sotteso all’affidamento diretto, ivi inclusi quelli relativi all’affidabilità soggettiva del proponente.
Depone in tal senso sia il dato letterale della disposizione normativa sopra richiamata sia la considerazione per la quale, in un contesto normativo nazionale ed europeo volto a favorire le procedure ad evidenza pubblica a tutela degli interessi pubblici coinvolti, il ricorso all’affidamento diretto deve essere sorretto da una adeguata ponderazione di tutti gli aspetti potenzialmente incidenti sulla corretta gestione del bene pubblico, tenuto anche conto della lunga durata della concessione (nel caso di specie, sulla base di quanto riferito dalle parti e risultante dagli atti di causa, pari a 25 anni).
Non rilevano in contrario le linee guida comunali, le quali, come si è già sopra rilevato (cfr. par. 2), nel rimettere ad una apposita Commissione le verifiche riguardanti determinati aspetti (cfr. pagg. 3 e 4), non limitano il potere attribuito dalla legge all’ente locale di valutare anche gli ulteriori profili di interesse pubblico sottesi alle determinazioni in merito all’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi.
In virtù delle suesposte considerazioni, non si può pertanto ritenere precluso al Comune resistente, in sede di valutazione dell’istanza di affidamento diretto di un impianto sportivo presentata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021, di effettuare delle verifiche relative all’affidabilità soggettiva del soggetto proponente e, nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, di decidere di ricorrere all’affidamento mediante una procedura ad evidenza pubblica, purché tale determinazione sia sorretta da una completa istruttoria e da un’adeguata motivazione.
4. Con un terzo ordine di censure la ricorrente contesta il provvedimento impugnato per violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.
Le censure devono ritenersi fondate nei termini e nei limiti di seguito indicati.
4.1. Il provvedimento impugnato risulta fondato, da un lato, in ragione della “compromissione del rapporto fiduciario”, e dall’altro lato, in ragione della considerazione per la quale “ …la cessione delle quote sociali non risulta accompagnata da idonee garanzie patrimoniali in relazione alla corposità dell'investimento ”.
Per quanto riguarda la “compromissione del rapporto fiduciario”, si deve rilevare che non vengono esplicitate le ragioni che hanno portato il Comune resistente ad un giudizio di inaffidabilità soggettiva della ricorrente.
In particolare, dalla motivazione del provvedimento impugnato non sono ricavabili né le risultanze istruttorie documentali poste a fondamento della determinazione assunta, non potendosi ritenere sufficienti a tal fine il generico richiamo alla “documentazione complessivamente pervenuta” né le valutazioni che di tali risultanze sono state effettuate dall’Amministrazione. In quest’ottica, i riferimenti alla cessione delle partecipazioni sociali e alle “situazioni di contenzioso” della ricorrente, in assenza di una esplicitazione degli elementi di fatto raccolti in sede di istruttoria e del loro apprezzamento in sede valutativa, non consentono di chiarire “ …i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ” (art. 3, comma 1, l. n. 241/1990).
Parimenti carente di motivazione risulta la ragione ostativa riguardante l’inidoneità delle garanzie patrimoniali, atteso che non vengono specificati né il motivo di tale ritenuta inidoneità né la connessione delle predette garanzie con la cessione delle quote sociali, anche in relazione alla forma giuridica della società ricorrente.
I sopra indicati difetti di motivazione non risultano superabili neanche mediante il richiamo al contenuto di altri atti endoprocedimentali (art. 3, comma 3, l. n. 241/1990). In primo luogo, perché nel provvedimento impugnato non risultano espressamente richiamati specifici atti presupposti, se non le richieste di integrazione documentale rivolte alla società ricorrente, le quali di per sé non forniscono alcun elemento aggiuntivo. In secondo luogo, perché, anche a volere considerare gli altri atti endoprocedimentali prodotti in giudizio, pur se non richiamati espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato, il contenuto degli stessi non fornisce elementi valutativi idonei a chiarire le ragioni del diniego.
Ed infatti:
- nel verbale della Commissione del -OMISSIS- viene riportato, con le stesse parole, quanto è stato indicato nel provvedimento in ordine alla “compromissione del rapporto fiduciario”;
- nel verbale della Commissione del -OMISSIS- viene solamente dato atto della sospensione dell’istanza “… per definire in maniera definitiva e ponderata la documentazione presentata dall’istante, tenendo conto di altri elementi che per ragioni di riservatezza non vengono esposti ”;
- nella scheda istruttoria del -OMISSIS-, da un lato, vengono sinteticamente menzionate delle segnalazioni ricevute dal Comune resistente da parte di terzi in merito alla pendenza di giudizi riguardanti i soci e l’amministratore unico della ricorrente in carica al momento della presentazione dell’istanza, senza individuare le circostanze di fatto di tale vicenda giudiziaria ritenute rilevanti nell’ambito del procedimento amministrativo oggetto di causa e senza svolgere una autonoma valutazione di tali segnalazioni, e dall’altro lato, vengono indicati degli elementi non riportati nella motivazione del provvedimento impugnato (perizia patrimoniale aggiornata e stima del canone di concessione, valutazione del contenuto del PEF, difformità nelle planimetrie), sicché non è possibile desumere se tali elementi siano stati o meno posti a fondamento della determinazione conclusiva del procedimento gravata in questa sede.
Inoltre, il riscontrato difetto di motivazione del provvedimento impugnato non può essere sanato con le difese svolte in giudizio dal Comune resistente, pena un’inammissibile integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 5069/2024).
4.2. Sotto altro profilo, deve ritenersi sussistente la denunciata violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale.
Risulta infatti pacifico sulla base degli atti di causa e della ricostruzione in fatto della presente sentenza che nell’ambito del procedimento in questione l’Amministrazione non abbia portato a conoscenza della ricorrente le ragioni poste a fondamento del diniego gravato (compromissione del rapporto fiduciario e mancanza di idonee garanzie patrimoniali) e non le abbia quindi consentito di presentare osservazioni e documenti in merito.
Tale violazione procedimentale risulta particolarmente rilevante nel caso di specie in quanto il Comune ha ricevuto delle segnalazioni da parte di terzi in merito alla pendenza di giudizi riguardanti i soci e l’amministratore unico della ricorrente in carica al momento della presentazione dell’istanza, senza consentire a quest’ultima di esporre e documentare la propria versione dei fatti. La mancata acquisizione dell’apporto procedimentale della ricorrente comporta anche un difetto di istruttoria non essendo stati acquisiti tutti gli elementi necessari per valutare compiutamente le vicende giudiziarie potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità soggettiva del proponente.
Sul punto, non risultano condivisibili le difese del Comune secondo le quali, trattandosi di “procedura concorsuale”, non troverebbero applicazione gli istituti volti a garantire la partecipazione procedimentale del privato di cui agli artt. 10 e 10 bis l. n. 241/1990.
Tale impostazione, infatti, non può ritenersi accoglibile in quanto, da un lato, la fase della procedura di affidamento diretto oggetto del presente giudizio (valutazione dell’interesse pubblico di un solo progetto) non è comparativa (a differenza della successiva ed eventuale fase di valutazione comparativa di più progetti di interesse pubblico riguardanti il medesimo impianto) e quindi non è assimilabile ad una procedura concorsuale, e dall’altro lato, a prescindere dall’applicabilità diretta di specifiche norme, non può essere del tutto omesso il contraddittorio procedimentale e privata la parte istante di ogni facoltà partecipativa, pena la violazione dei principi del giusto procedimento.
Né può ritenersi, come sembra affermare il Comune resistente nelle proprie difese, che l’accertata violazione procedimentale non determinerebbe comunque l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il contenuto di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies , secondo comma, l. n. 241/1990).
Ed invero, considerata la natura del potere discrezionale rimesso all’Amministrazione resistente e le ragioni ostative sollevate (compromissione del rapporto fiduciario e mancanza di idonee garanzie patrimoniali), non si può ritenere che nel caso di specie la partecipazione procedimentale del privato, mediante la presentazione di osservazioni e di integrazioni documentali, non avrebbe potuto assumere rilievo in ordine alla determinazione conclusiva del procedimento, sia con riguardo agli elementi istruttori da acquisire sia con riguardo alla loro valutazione.
5. L’accertamento dei sopra indicati vizi di legittimità del provvedimento impugnato determina l’assorbimento, per ragioni logiche, delle ulteriori censure proposte.
6. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti secondo quanto indicato in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), fermo restando il riesercizio del potere da parte del Comune resistente all’esito di una compiuta istruttoria, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, e con un provvedimento adeguatamente motivato.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro UZ, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Pietro UZ | LE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.