TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 986
TAR
Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di incompetenza relativa

    Le censure sono infondate. Il provvedimento è stato emanato dall'organo dirigenziale competente. La mera forma non inficia la competenza, e la Commissione che prende atto di una valutazione dirigenziale non determina un vizio di incompetenza.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per motivazioni non contemplate dalla legge o dalle linee guida (compromissione del rapporto fiduciario)

    Le censure sono infondate. La valutazione discrezionale sull'interesse pubblico del progetto, prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, si estende a tutti i profili incidenti sull'interesse pubblico, inclusa l'affidabilità soggettiva del proponente.

  • Accolto
    Violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione

    Le censure sono fondate. Il provvedimento impugnato è carente di motivazione riguardo alla compromissione del rapporto fiduciario e all'inidoneità delle garanzie patrimoniali. Inoltre, è stata violata la partecipazione procedimentale della ricorrente, in particolare riguardo alle segnalazioni di terzi su contenziosi pendenti, impedendo un contraddittorio effettivo e un'adeguata istruttoria.

  • Accolto
    Annullamento del provvedimento per vizi di legittimità

    L'accertamento dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento, con conseguente obbligo per il Comune di riesercitare il potere in modo compiuto, nel rispetto del contraddittorio e con adeguata motivazione.

  • Altro
    Annullamento del provvedimento per vizi di legittimità

    Il Collegio, pur accogliendo il ricorso per vizi di legittimità, non ha disposto la condanna all'accoglimento della richiesta, ma ha ordinato al Comune di riesercitare il potere in modo compiuto. Pertanto, questa domanda è accolta nei limiti dell'annullamento del diniego e del conseguente riesercizio del potere in conformità alla legge.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (-OMISSIS- s.s.d. a r.l.) avverso la nota del Comune di Torino, Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica, recante il diniego all'istanza di affidamento diretto ex art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 di un impianto sportivo comunale. La ricorrente, che aveva presentato istanza di affidamento diretto dell'impianto, lamentava l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedendo in via principale l'ordine all'Amministrazione di procedere a nuova valutazione e, in via subordinata, la condanna all'accoglimento della richiesta. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì il verbale della Commissione esaminatrice, la scheda istruttoria e altre comunicazioni, contestando la sospensione dell'istanza e il diniego finale. La società lamentava, tra l'altro, l'incompetenza dell'organo che aveva emesso il diniego, la sua fondatezza su ragioni non previste dalla legge o dalle linee guida comunali (in particolare, la compromissione del rapporto fiduciario), il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio. Il Comune di Torino si era costituito in giudizio resistendo al ricorso.

Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato. In via preliminare, il Collegio ha rigettato il motivo di incompetenza, ritenendo che l'atto fosse stato emanato dall'organo dirigenziale competente, pur non avendo la forma di una formale determinazione dirigenziale, e che la Commissione avesse correttamente preso atto della valutazione dirigenziale. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla fondatezza del diniego su ragioni di compromissione del rapporto fiduciario, poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 attribuisce all'ente locale un'ampia valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, estesa anche all'affidabilità soggettiva del proponente. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria, di motivazione e alla violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio. In particolare, è stato evidenziato che il provvedimento impugnato non esplicitava le ragioni della ritenuta compromissione del rapporto fiduciario né le motivazioni relative all'inidoneità delle garanzie patrimoniali, né consentiva alla ricorrente di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni in merito alle segnalazioni ricevute da terzi riguardanti contenziosi pendenti. Il TAR ha altresì escluso che la natura della procedura potesse escludere il contraddittorio procedimentale e che il vizio potesse essere sanato in giudizio. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del diniego e obbligo per il Comune di riesercitare il potere con compiuta istruttoria, nel rispetto del contraddittorio e con adeguata motivazione. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 986
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 986
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo