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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024 da:
(C.F. ), con l'avv. MARCHETTI ALDO, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti,
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. DE FEIS ELISA e con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ZO DA, come da procura in atti,
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in San Severino Marche (MC) in data 19.3.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune atto n. 1, parte II, seria A, anno 1995, alle condizioni ivi formulate, facendo presente che le parti avevano ottenuto separazione consensuale con decreto di omologa n. cronol.
5419/2018 del 14/05/2018, emesso dal Tribunale di Macerata nel procedimento RG n. 459/2018.
Con comparsa di risposta depositata il 18.10.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
pagina 1 di 3 contestato le deduzioni ed eccezioni attoree, soprattutto per quanto attiene il mantenimento delle due figlie e la divergenza tra le consistenze patrimoniali dei due coniugi concludendo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nei confronti dello mentre per il Pt_1 mantenimento delle due figlie e , per le spese straordinarie di queste ultime e per Per_1 Per_2
l'assegno divorzile richiesto come concluso in sede di comparsa.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 11.3.2025, queste ultime hanno confermato la propria volontà di divorziare, ferma l'esistenza di contrasto in ambito economico-patrimoniale, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status personale dei coniugi.
In data 13.3.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status consistente nella declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli odierni contendenti, mentre la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle questioni economico-patrimoniali dedotte dalle parti.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27.5.2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio essendo in corso trattative tra le medesime al fine di addivenire ad una soluzione congiunta della controversia.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4.11.2025, i procuratori delle parti hanno depositato i fogli di precisazioni delle conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti in merito alle condizioni di divorzio e cioè “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, omologare le condizioni del divorzio disponendo quanto segue:
1. entrambe le figlie maggiorenni, ma ancora non autosufficienti, e , Persona_3 Persona_4 andranno a vivere con il padre, ma saranno libere di andare a stare con la propria madre quando lo desidereranno;
2. il sig. provvederà in via esclusiva alle spese di mantenimento ordinario ed a tutte le Parte_1 spese straordinarie necessarie ad entrambe le proprie figlie sino a quando le stesse non diventeranno autosufficienti, con conseguente esonero per lo stesso di corresponsione di qualunque somma alla madre per detti titoli;
3. a titolo di assegno divorzile una tantum il sig. corrisponderà la somma di €. Parte_1
30.000,00 alla sig.ra che la accetta a tacitazione di ogni propria pretesa e Controparte_1 spettanza presente e futura;
pagina 2 di 3
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Preso atto dell'avvenuta accordo tra le parti, con ordinanza del 4.11.2025 è stato disposto il mutamento di rito da contenzioso a congiunto e la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Orbene, va rilevato che dall'unione delle parti sono nati i seguenti figli: (c.f. Per_5
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente nonché (c.f. C.F._3 Per_2
e (c.f. ), entrambe maggiorenni e non C.F._4 Per_1 C.F._5 economicamente autosufficienti.
Ciò posto, trattandosi di figli maggiorenni, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto.
Inoltre, è previsto un contributo una tantum per assegno divorzile che rientra nella libera disponibilità delle parti e per cui non emerge violazione di norme imperative.
Di conseguenza, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
è già stata pronunciata con sentenza n. 200/2025, Controparte_1
Regola i rapporti fra le parti nascenti dal divorzio come da condizioni concordate dalle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025 di cui il Tribunale prende atto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024 da:
(C.F. ), con l'avv. MARCHETTI ALDO, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti,
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. , con l'avv. DE FEIS ELISA e con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ZO DA, come da procura in atti,
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso introduttivo depositato il 25.9.2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in San Severino Marche (MC) in data 19.3.1995 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune atto n. 1, parte II, seria A, anno 1995, alle condizioni ivi formulate, facendo presente che le parti avevano ottenuto separazione consensuale con decreto di omologa n. cronol.
5419/2018 del 14/05/2018, emesso dal Tribunale di Macerata nel procedimento RG n. 459/2018.
Con comparsa di risposta depositata il 18.10.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
pagina 1 di 3 contestato le deduzioni ed eccezioni attoree, soprattutto per quanto attiene il mantenimento delle due figlie e la divergenza tra le consistenze patrimoniali dei due coniugi concludendo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nei confronti dello mentre per il Pt_1 mantenimento delle due figlie e , per le spese straordinarie di queste ultime e per Per_1 Per_2
l'assegno divorzile richiesto come concluso in sede di comparsa.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 11.3.2025, queste ultime hanno confermato la propria volontà di divorziare, ferma l'esistenza di contrasto in ambito economico-patrimoniale, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status personale dei coniugi.
In data 13.3.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status consistente nella declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli odierni contendenti, mentre la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle questioni economico-patrimoniali dedotte dalle parti.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27.5.2025, le parti hanno chiesto un breve rinvio essendo in corso trattative tra le medesime al fine di addivenire ad una soluzione congiunta della controversia.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4.11.2025, i procuratori delle parti hanno depositato i fogli di precisazioni delle conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti in merito alle condizioni di divorzio e cioè “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Macerata, omologare le condizioni del divorzio disponendo quanto segue:
1. entrambe le figlie maggiorenni, ma ancora non autosufficienti, e , Persona_3 Persona_4 andranno a vivere con il padre, ma saranno libere di andare a stare con la propria madre quando lo desidereranno;
2. il sig. provvederà in via esclusiva alle spese di mantenimento ordinario ed a tutte le Parte_1 spese straordinarie necessarie ad entrambe le proprie figlie sino a quando le stesse non diventeranno autosufficienti, con conseguente esonero per lo stesso di corresponsione di qualunque somma alla madre per detti titoli;
3. a titolo di assegno divorzile una tantum il sig. corrisponderà la somma di €. Parte_1
30.000,00 alla sig.ra che la accetta a tacitazione di ogni propria pretesa e Controparte_1 spettanza presente e futura;
pagina 2 di 3
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Preso atto dell'avvenuta accordo tra le parti, con ordinanza del 4.11.2025 è stato disposto il mutamento di rito da contenzioso a congiunto e la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Orbene, va rilevato che dall'unione delle parti sono nati i seguenti figli: (c.f. Per_5
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente nonché (c.f. C.F._3 Per_2
e (c.f. ), entrambe maggiorenni e non C.F._4 Per_1 C.F._5 economicamente autosufficienti.
Ciò posto, trattandosi di figli maggiorenni, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto.
Inoltre, è previsto un contributo una tantum per assegno divorzile che rientra nella libera disponibilità delle parti e per cui non emerge violazione di norme imperative.
Di conseguenza, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
dato atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
è già stata pronunciata con sentenza n. 200/2025, Controparte_1
Regola i rapporti fra le parti nascenti dal divorzio come da condizioni concordate dalle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025 di cui il Tribunale prende atto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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