Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2022, proposto da AN UB, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e ANlisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- del provvedimento dirigenziale n. 206 del 28.06.2022, notificato il 02.09.2022 recante ordine ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 di demolizione di opere asseritamente realizzate in maniera abusiva nonché in via presupposto del verbale di sopralluogo fasc. 61033 prot. PG 2022/218228 del 09.04.2022 e delle risultanze dell’istruttoria e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota n. 2022 0382421 del 22.07.2022 del Genio Civile Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. TO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 5023 del 2022 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 28.10.2022, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 206 del 28.06.2022, notificato il 02.09.2022 recante ordine ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 di demolizione di opere asseritamente realizzate in maniera abusiva nonché in via presupposta del verbale di sopralluogo fasc. 61033 prot. PG 2022/218228 del 09.04.2022 e delle risultanze dell’istruttoria e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota n. 2022 0382421 del 22.07.2022 del Genio Civile Napoli ”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente propone cinque doglianze: con la prima censura la stessa – in sostanza – si duole della violazione e falsa applicazione art. 6 della l.r. n. 19 del 1983, stante la risalenza ultraventennale degli abusi contestati; con le altre quattro censure – in sintesi – la parte contesta: la risalenza ultraventennale degli abusi; la non riconducibilità degli stessi alla nozione di “ interventi di ristrutturazione edilizia”; la violazione art. 43, co. 1, lett. b), della lg. n. 457 del 1978 stante l’assenza di destinazione residenziale dell’unità in questione; l’applicabilità, nella specie, dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la conseguente non necessarietà di un titolo per costruire.
2. In data 10.11.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione locale intimata.
2.1. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, le parti hanno depositato ulteriore documentazione nonché le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
4.1. Le cinque censure proposte possono essere analizzate congiuntamente stante la loro stretta connessione.
4.2. Le censure, per come prospettate, sono infondate.
4.3. Com’è noto, “ l’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso ” (A.P. Cons. Stato, 17/10/2017, n. 9; ibidem , T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza n. 3848/2019).
4.4. Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dello “ status quo ante” attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza.
4.5. Non avendo la parte ricorrente fornito alcun elemento da cui si possa desumere la data in cui sono stati realizzati gli abusi edilizi in questione, non ha alcun motivo di dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.
4.6. Al riguardo, non costituisce prova la relazione tecnica – nemmeno giurata – depositata dalla parte ricorrente in data 28.10.2022 (così come non lo è la perizia asseverata depositata in data 15.10.2025 di identico contenuto), secondo cui esisteva già un soppalco nella planimetria del 1939 (senza provare in alcun modo che si tratti del medesimo in contestazione) e in base a cui gli altri due abusi sono risalenti nel tempo (almeno ultraventennali): in primo luogo, tali affermazioni sono generiche e non supportate da prove e, peraltro, la risalenza specifica ad una data è riferita ad uno solo degli abusi contestati, mentre, com’è noto, occorre considerare gli abusi nel loro insieme.
4.7. Sul valore meramente indiziario della perizia di parte si è espressa ancora recentemente la giurisprudenza amministrativa.
4.8. In un recente pronuncia si è precisato che “ in linea generale, la perizia di parte – giurata, asseverata o semplice – costituisce un mero elemento indiziario, valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 10959/2023; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 28/03/2025, (ud. 12/03/2025, dep. 28/03/2025), sentenza n. 6301). Secondo la giurisprudenza, “ la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto ” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 34859/2022; TAR Lazio, Roma, sez. II- ter , n. 16334/2023; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 28/03/2025, (ud. 12/03/2025, dep. 28/03/2025), sentenza n. 6301).
4.9. Peraltro, in proposito, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come l’intera ordinanza di demolizione sia fondata sull’accertamento operato dalla polizia locale e cristallizzato nel predetto verbale di sopralluogo, avente valore fidefacente, fino a querela di falso ex art. 2700 del codice civile, con riguardo agli accertamenti fattuali operati in ordine alle caratteristiche strutturali degli abusi (cfr. ex multis, T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 28/05/2025, (ud. 12/05/2025, dep. 28/05/2025), sentenza n.1010). La valenza probatoria del predetto verbale non può certo essere messa in discussione dalla predetta perizia di parte.
4.10. Non essendo provata dunque la data di realizzazione delle opere in questione, è evidente l’infondatezza della prima e della seconda doglianza laddove presuppongono una anteriorità addirittura ultraventennale degli stessi abusi.
4.11. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che, anche la circostanza che le opere in questione possano potenzialmente rientrare nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, non impedisce certo al Comune di esercitare il proprio potere repressivo-sanzionatorio in presenza di violazioni – debitamente accertate – di prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
4.12. Come emerge dalla mera lettura dell’art. 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, il comma 1 della stessa fa “ salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ”. Questo legittima, in linea di principio, il Comune, pur in presenza di un’attività edilizia libera, ad esercitare il suo potere repressivo-sanzionatorio, allorché la stessa non coincida con quella ammessa e non sia conforme alla normativa edilizia comunale (T.A.R. Napoli, Sez. IV, 06/04/2020, sentenza n. 1338; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), sentenza n.1413; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 17 settembre 2018 sentenza n. 5516; T.A.R .Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 sentenza n. 415).
4.13. Ebbene, nella specie, non è specificamente contestato che l’immobile in questione rientri nella “zona A-insediamenti di interesse storico” e che, pertanto, soggiaccia alla disciplina delle NTA di cui alla Variante del Piano regolatore centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale di Napoli (in particolare all’art. 26 delle NTA cit. e agli artt. 64 e 69 sempre delle medesime NTA).
4.14. Inoltre, la parte ricorrente non contesta specificamente – nemmeno attraverso la perizia – le dimensioni degli abusi, né la violazione delle altezze di cui all’art. 43, comma 1, lett. b), della legge n. 457 del 1978 (cfr. oggi art. 1 del Decreto ministeriale del 05.07.1975) con riguardo al soppalco in questione.
4.15. Quest’ultimo è stato realizzato all’interno di un locale adibito ad abitazione (come peraltro precisato anche nella perizia di parte nella parte denominata “premessa” ) senza il rispetto né dell’altezza di 2,70 metri, né di quella di 2.40 metri, essendo le altezze del soppalco (non contestate dalla parte ricorrente) rispettivamente di 2,10 metri dal calpestio e di 2,00 metri dall’intradosso del solaio superiore.
4.16. Dunque, non trova riscontro quanto dedotto dalla parte ricorrente alla terza doglianza ove afferma che l’unità abitativa non presenta destinazione residenziale e che, pertanto, non sarebbe di conseguenza applicabile l’art. 43 della legge n. 457 del 1978. Al contrario, si tratta proprio un’unità destinata ad abitazione ove sono stati realizzati i predetti abusi tra cui il soppalco in questione in palese violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle altezze di cui all’art. 43, comma 1, lett. b), della legge n. 457 del 1978 (cfr. oggi art. 1 del Decreto ministeriale del 05.07.1975).
4.17. Peraltro, va evidenziato come il Collegio debba valutare la legittimità dell’ordinanza di demolizione in questione con un approccio globale e non atomistico. E ciò proprio in linea con quanto effettuato dall’Amministrazione comunale che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, ha esaminato contestualmente l’intervento abusivamente realizzato. Tale approccio globale è necessario al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni. Invero, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito, a più riprese, che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivamente realizzato debba essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2025, (ud. 19/06/2025, dep. 02/07/2025), sentenza n. 5699; Cons. Stato sentenza n. 3330 del 2012). Di eguale tenore la giurisprudenza penale, secondo cui: “ non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato ” (Corte Cass., sezione penale, sentenza n. 8885 del 2017).
4.18. Da ultimo, sul piano del vizio di motivazione, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale – oramai consolidato a seguito della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 – secondo cui “ l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell’abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti .” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, (ud. 17/09/2025, dep. 27/10/2025), sentenza n. 8311; Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2025, sentenza n. 3695; id ., sez. II, 8 febbraio 2024, sentenza n. 1297).
Neppure l’ordine di demolizione adottato tardivamente richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse. Infatti si afferma in giurisprudenza che “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. Ciò in quanto colui che dia corso a interventi edilizi senza preoccuparsi di acquisire, preventivamente, il necessario titolo edilizio, non matura un affidamento legittimo – cioè, qualificato dall’ordinamento giuridico – circa la possibilità di poter conservare, anche nel lungo periodo, le opere abusivamente realizzate ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, (ud. 17/09/2025, dep. 27/10/2025), sentenza n. 8311; Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2024, sentenza n. 729).
4.19. Di qui l’infondatezza anche della censura di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
5. In conclusione, proprio in applicazione del predetto approccio globale e tenuto conto della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene di dover respingere il ricorso in esame.
6. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza; quest’ultime sono liquidate nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LG | GE ON |
IL SEGRETARIO