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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO'
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VI LO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 16.12.2026
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1933/2024 del 01.07.2024, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di
[...]
per il pagamento di € 104.378,02 oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Foro di Asti, indicato nel contratto come foro esclusivo;
l'inesigibilità dei crediti azionati, per effetto della transazione intervenuta il 23.12.2022, che subordinava il pagamento alla trasmissione di documentazione mai inviata da la prescrizione biennale dei CP_1 crediti relativi a forniture anteriori al 01.07.2022; la mancata prova della fornitura. Si è costituita subentrata a chiedendo Controparte_2 Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 8.736,55 per due fatture a conguaglio Pt_1 emesse nel 2024. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata. Dalla documentazione prodotta (doc. 10 e 10 bis) risulta che le condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica, all'art. 19, prevedono che “qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Asti”. Analoga clausola è contenuta nel contratto di somministrazione di gas naturale (doc. 3). Il contratto del 05.03.2020 si è rinnovato tacitamente ai sensi dell'art. 4 lett. d ed è rimasto efficace sino alla cessazione del rapporto (01.10.2022), come dimostrato dal fatto che ha continuato a pagare le forniture sulla base delle Pt_1 condizioni convenute e che stessa ha fatto riferimento a tali condizioni CP_1 nell'esercizio dello ius variandi (PEC 28.07.2022, doc. 12). Del resto, nessun ulteriore accordo è stato prodotto dall'opposta in relazione al rapporto di cui si discorre. La produzione in giudizio da parte dell'opponente di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta. La sottoscrizione di e l'apposizione del timbro di , unitamente alla piena CP_1 Pt_1 esecuzione del contratto, dimostrano l'effettiva volontà negoziale.
pagina 2 di 3 È peraltro ragionevole ritenere che la copia firmata da sia stata Pt_1 consegnata a che non ha prodotto, infatti, la propria copia. CP_1
E' vero che la deroga pattizia al foro territoriale, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente. Tuttavia, nel caso di specie, la clausola è stata predisposta da sicché solo CP_1
l'aderente avrebbe potuto eccepire la mancata sottoscrizione della clausola di foro esclusivo. Essendo la approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola vessatoria senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (Cass. n. 27320/2020; Cass. n. 20205/2017 ; Cass. n. 12591/2014). Pertanto, la competenza esclusiva spetta al Tribunale di Asti. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. La domanda riconvenzionale proposta da non è esaminabile, CP_1 essendo devoluta alla competenza del Tribunale di Asti per le medesime ragioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria valutata l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Asti;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1933/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida in € 9.142,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre Parte_1 spese generali 15%, IVA e cpa se dovuti;
Così deciso in Firenze, il 16.12.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexis c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO'
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VI LO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 16.12.2026
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1933/2024 del 01.07.2024, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di
[...]
per il pagamento di € 104.378,02 oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Foro di Asti, indicato nel contratto come foro esclusivo;
l'inesigibilità dei crediti azionati, per effetto della transazione intervenuta il 23.12.2022, che subordinava il pagamento alla trasmissione di documentazione mai inviata da la prescrizione biennale dei CP_1 crediti relativi a forniture anteriori al 01.07.2022; la mancata prova della fornitura. Si è costituita subentrata a chiedendo Controparte_2 Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 8.736,55 per due fatture a conguaglio Pt_1 emesse nel 2024. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata. Dalla documentazione prodotta (doc. 10 e 10 bis) risulta che le condizioni generali di contratto per la somministrazione di energia elettrica, all'art. 19, prevedono che “qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Asti”. Analoga clausola è contenuta nel contratto di somministrazione di gas naturale (doc. 3). Il contratto del 05.03.2020 si è rinnovato tacitamente ai sensi dell'art. 4 lett. d ed è rimasto efficace sino alla cessazione del rapporto (01.10.2022), come dimostrato dal fatto che ha continuato a pagare le forniture sulla base delle Pt_1 condizioni convenute e che stessa ha fatto riferimento a tali condizioni CP_1 nell'esercizio dello ius variandi (PEC 28.07.2022, doc. 12). Del resto, nessun ulteriore accordo è stato prodotto dall'opposta in relazione al rapporto di cui si discorre. La produzione in giudizio da parte dell'opponente di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta. La sottoscrizione di e l'apposizione del timbro di , unitamente alla piena CP_1 Pt_1 esecuzione del contratto, dimostrano l'effettiva volontà negoziale.
pagina 2 di 3 È peraltro ragionevole ritenere che la copia firmata da sia stata Pt_1 consegnata a che non ha prodotto, infatti, la propria copia. CP_1
E' vero che la deroga pattizia al foro territoriale, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente. Tuttavia, nel caso di specie, la clausola è stata predisposta da sicché solo CP_1
l'aderente avrebbe potuto eccepire la mancata sottoscrizione della clausola di foro esclusivo. Essendo la approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola vessatoria senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (Cass. n. 27320/2020; Cass. n. 20205/2017 ; Cass. n. 12591/2014). Pertanto, la competenza esclusiva spetta al Tribunale di Asti. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. La domanda riconvenzionale proposta da non è esaminabile, CP_1 essendo devoluta alla competenza del Tribunale di Asti per le medesime ragioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria valutata l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Asti;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1933/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che liquida in € 9.142,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre Parte_1 spese generali 15%, IVA e cpa se dovuti;
Così deciso in Firenze, il 16.12.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3