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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Giulia D'Alessandro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALIERNO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
D'AVINO PAOLO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 il sig. chiedeva Parte_1 pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio - nato a [...] il [...] - sia Persona_1 avuto riguardo agli aspetti relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento.
In particolare, il ricorrente chiedeva: Parte_1
a) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore , nato a [...] il 26 Persona_1 ottobre 2008, con dimora privilegiata presso il padre in Portici (NA) alla Via Canarde a San Pietro
n. 4;
b) stabilire a carico della Sig.ra l'assegno di mantenimento per il figlio nella CP_1 Per_1 misura che sarà determinata dall'adito Tribunale secondo il suo prudente e saggio apprezzamento;
c) disciplinare il diritto della madre di trascorrere del tempo con il figlio stabilendo che la Per_1 stessa potrà trascorrere con il figlio due pomeriggi a settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00, con possibilità per la madre di avere con sé il figlio i fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, ovvero nei diversi giorni e nelle diverse ore che l'adito Tribunale vorrà stabilire secondo il suo prudente e saggio apprezzamento;
d) disciplinare i periodi delle vacanze che i genitori trascorreranno con il figlio: in particolare, durante le festività natalizie ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo estivo,
trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive da concordarsi Per_1 entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
ovvero nei diversi periodi e nelle modalità che l'adito
Tribunale vorrà stabilire secondo il suo prudente e saggio apprezzamento e) stabilire che tutte le spese straordinarie per il figlio saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Napoli sottoscritto il 12.03.2018, ovvero nella diversa misura che l'adito Tribunale vorrà determinare;
f) stabilire l'obbligo per i genitori di concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi;
g) stabilire per entrambi i genitori l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e recapiti telefonici, nonché domicili momentanei per il periodo prestabilito per le vacanze.”
Si costituiva la resistente, sig.ra la quale chiedeva: Controparte_1
1.- disporre l'affido del minore ad entrambi i genitori;
2.- rigettare la richiesta di dimora del minore presso il padre e la richiesta di assegno di mantenimento del minore a carico della madre;
3.- assegnare la casa familiare attualmente corrente in Portici al Piazzale Divina Provvidenza n. 3 alla madre odierna resistente ed ivi disporre la dimora privilegiata del minore;
4.- per l'effetto disporre a carico del padre un assegno di mantenimento del minore comprensivo anche del canone di locazione dell'appartamento sito in Portici al Piazzale Divina Provvidenza n. 3 pari ad
€ 700,00 mensili oltre eventuale variazione Istat medio tempore intervenuta, di cui la resistente non ha conoscenza, il tutto per complessivi € 1.600,00, somma pari all'importo corrisposto dal Pt_1 negli anni;
5.- disporre a carico di entrambe le parti le spese straordinarie in una percentuale che tenga conto della diversa capacità reddituale dei genitori;
6.- disporre a carico del assegno alimentare in favore della resistente da Parte_1 quantificarsi nella somma che Codesto ill.mo Giudice riterrà;
7.- disciplinare il diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato alla presente costituzione, ovvero disporre come segue: .- che il minore trascorra col padre i fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché due pomeriggi di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00; .- per le ferie estive trascorra con ciascun genitore, per i mesi di luglio ed agosto, tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
.- per le festività natalizie trascorra ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre sera al 6 gennaio con l'altro; .- per le festività pasquali trascorra ad anni alterni le vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua e fino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
.- per le ulteriori festività nazionali, ad anni alterni tra i genitori;
.- per compleanni, onomastici e ricorrenze il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il proprio compleanno, nonché, in occasione dei compleanni dei genitori, il minore starà con loro. Spese come per legge.
All'udienza del 20.5.2024, innanzi al Giudice relatore comparivano le parti, e all'esito dell'ascolto delle stesse, stante la necessità di procedere all'audizione del minore , Per_1 il Giudice relatore rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 19.7.2024, all'esito dell'ascolto del minore - dal quale emergeva che il ragazzo, di anni 16, preferiva continuare a vivere col padre, avendo stabilito con il genitore oramai da tre anni una quotidianità di vita che lo faceva sentire maggiormente seguito e aveva influito positivamente anche sul suo rendimento scolastico - il Giudice relatore si riservava e con separata ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. del seguente tenore:
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 domiciliazione prevalente presso il padre,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con Controparte_1 decorrenza dal corrente mese, ad , quale contributo di mantenimento Parte_1 del figlio minore un assegno complessivo di euro 250,00 con rivalutazione annuale dal mese di agosto 2025 nonché delle spese straordinarie per i figli come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- dispone il diritto di visita materno come da parte motiva;
- rigetta le istanze istruttorie.
All'udienza del 23/06/2025, innanzi al Giudice relatore, comparivano le parti e rappresentavano di aver raggiunto un accordo.
Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il figlio minore in conformità a quanto deciso dalle parti concordemente in sede di udienza.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
<<- affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con domiciliazione Persona_1 prevalente presso il padre;
- diritto/dovere di vista materno come segue: il minore trascorrerà con la madre due pomeriggi a settimana, scelti liberamente e che in caso di mancato accordo si indicano nel lunedì e mercoledì dalle ore 18.30 alle 21.00, nonché due weekend alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con la madre 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
le festività natalizie e pasquali saranno alternate tra i genitori, e il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, come anche il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- la madre, signora sarà obbligata a corrispondere mensilmente, entro Controparte_1 il giorno 15 di ogni mese, al padre, signor , quale contributo di Parte_1 mantenimento del figlio minore, un assegno complessivo di euro 250,00 con rivalutazione annuale dal mese di agosto 2025 nonché il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
l'Assegno Unico per il figlio, allo stato non ancora richiesto, sarà percepito al 100% dal padre collocatario>>.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, limitandosi a prendere meramente atto, si osserva che tali accordi garantiscono la compartecipazione di entrambi i genitori al dovere di mantenimento del figlio, ciascuno secondo le sue possibilità, il diritto del minore alla bigenitorialità e alla costruzione di una sana relazione con entrambi i genitori, non contrastano con norme imperative e riflettono, quanto alla collocazione prevalente del minore ultrasedicenne, i suoi desiderata;
per tali ragioni possono essere recepiti integralmente provvedendo in conformità, come richiesto anche dal P.M..
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 domiciliazione prevalente presso il padre, e disciplina l'esercizio della genitorialità come riportato in parte motiva;
• pone a carico della madre , l'obbligo di corrispondere mensilmente, Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, al padre , quale contributo di Parte_1 mantenimento del figlio minore, un assegno complessivo di euro 250,00 con rivalutazione annuale dal mese di agosto 2025 nonché il 50% delle spese straordinarie per il figlio come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
l'Assegno Unico per il figlio, allo stato non ancora richiesto, sarà percepito al 100% dal padre collocatario;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 27.6.2025
Il Presidente rel.
Eva Scalfati